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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2934/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa TR UP, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2934 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cigliano Parte_1
ATTORE – OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Pica Controparte_1
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) immobiliare
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, all'esito della fase sommaria conclusasi con il Parte_1 rigetto dell'istanza di sospensione, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla di chiedendo dichiararsi l'insussistenza Controparte_1 CP_1 del diritto di agire in sede esecutiva da parte del creditore procedente.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha in particolare dedotto:
- di aver acquistato, in seguito ad assegnazione dalla società cooperativa a r.l. Mareur 84 Seconda e immissione in possesso nel 2013, gli immobili pignorati con atto notarile del 20.1.2016;
- che il creditore procedente già in data 6 e 10.12.2013 aveva iscritto su detti immobili ipoteca giudiziale;
- che, trattandosi di vendita di bene compreso nella procedura di liquidazione coatta amministrativa cui era sottoposta la Mareur 84 Seconda, dovevano ritenersi maturati i presupposti di legge per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ivi incluse le ipoteche vantate dalla procedente;
- che i crediti azionati dalla procedente derivavano, in ogni caso, da una clausola penale di natura usuraria inserita in un contratto di compravendita, concluso tra la procedente e la società debitrice
Mareur 84 Seconda;
- che comunque non sussisteva il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, dal momento che la liquidazione coatta della predetta società debitrice aveva richiesto la revocatoria fallimentare dell'atto di compravendita concluso dalla debitrice con l'opponente.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, adottare gli opportuni provvedimenti di sospensione in merito ai motivi dedotti con riferimento al giudizio n. 163-1/2019; - nel merito, dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della di nei confronti del sig. Controparte_1 CP_1 Parte_1 per tutti i motivi suesposti con riferimento al giudizio n. 163/2019. - disporre ai sensi dell'art. 2932 c.c. la cancellazione delle ipoteche e pignoramenti disposti da di sui beni di proprietà del Sig. Controparte_1 CP_1 Parte_1 oggetto della procedura esecutiva n. 163/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli esecuzione immobiliari alla stregua di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 400/1975, ponendo in essere ogni provvedimento giurisdizionale a carattere sostitutivo.”.
2. Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione Controparte_1 CP_1
e deducendo, in particolare, che:
- la normativa evocata dall'opponente non concerneva i beni pignorati alienati all'esecutato prima dell'apertura della procedura concorsuale;
- la censura relativa all'usura era inammissibile essendo l'esecuzione fondata su decreti ingiuntivi;
- l'azione revocatoria intentata dalla debitrice era successiva al pignoramento.
Ha concluso, quindi, chiedendo: “- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione stante la carenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
- in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della avversa opposizione e, per l'effetto, rigettarle integralmente. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.5.2022 dal precedente giudice istruttore. Con la comparsa conclusionale, parte opponente ha depositato ordinanza di estinzione della sottesa procedura esecutiva n.163/2019 del
Tribunale di Tivoli, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo in data 12.9.2023, in ragione della nuova assegnazione all'odierno giudicante.
Con nota di deposito del 12.9.2023, parte opponente ha depositato sentenza n. 751/2023 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 12.6.2023 emessa nel diverso giudizio di opposizione n. R.G. 782/2021, nella quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, sempre in virtù dell'estinzione della procedura esecutiva, insistendo quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte opposta, viceversa, ha contestato il mancato mutamento della posizione sostanziale dedotta in
2 causa, per effetto dell'estinzione della procedura esecutiva, avendo controparte contestato il diritto di credito azionato esecutivamente e sussistendo pertanto l'interesse alla pronuncia nel merito, evidenziando altresì la diversità di fattispecie di cui alla sentenza n. 751/2023.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 1.4.2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Preliminarmente, occorre precisare che non può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. civ., sez. III,
25/02/2016, n.3711; Cass. 10 luglio 2014 n. 15761; 31 gennaio 2012 n. 1353; 22 marzo 2011 n. 6546; 24 febbraio 2011 n. 4498; 16 novembre 2005 n. 23084; 26 marzo 2003 n. 4492)”, (cfr. Cass., n.1353/2012).
La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio si determina dunque esclusivamente in caso di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione delle opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo e del credito.
Nel caso di specie, è pacifico che il Sabelli abbia introdotto il giudizio di opposizione all'esecuzione al CP_ fine di contestare il diritto di di a procedere ad esecuzione forzata. CP_1 CP_1
Persiste dunque l'interesse, come evidenziato da parte opposta, alla decisione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che appare infondata la doglianza relativa alla asserita integrazione, in sede di liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti per la cancellazione delle ipoteche su cui si è fondata l'esecuzione contro il terzo proprietario, ai sensi dell'art. 5 della L.
400/1975. Difatti, non risulta versata in atti alcuna prova circa l'integrazione di tali presupposti, né del resto è stato prodotto provvedimento della procedura di liquidazione coatta amministrazione della società debitrice, con cui sarebbe stata disposta la cancellazione di dette ipoteche.
In ordine alla censura relativa alla natura usuraria della clausola penale contenuta nel contratto concluso tra la società Mareur 84 Seconda e l'odierna opposta creditrice procedente, appare, invece, dirimente che l'esecuzione contro cui è stata proposta opposizione fosse fondata su due decreti ingiuntivi non opposti.
Il motivo di opposizione deve essere difatti disatteso, tenuto conto che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'opposizione all'esecuzione non possono farsi valere censure che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio in cui il titolo esecutivo giudiziale si è formato, salva comunque la possibilità di dedurre fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, non allegati nella specie (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 24752/2008).
3 Quanto, infine, alla dedotta pendenza di un giudizio per la revocatoria dell'atto di compravendita, come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, occorre rilevare che la mera sussistenza di una domanda giudiziale volta a rimuovere gli effetti del titolo di provenienza facente capo all'esecutato non importa alcuna preclusione ad agire esecutivamente sui beni oggetto di detto titolo, posto che fino a quando la domanda giudiziale non sia accolta, i beni restano parte del patrimonio dell'esecutato.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione è infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto del carattere documentale della lite e della ridotta attività difensiva e di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Addì, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa TR UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa TR UP, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2934 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cigliano Parte_1
ATTORE – OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Pica Controparte_1
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) immobiliare
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, all'esito della fase sommaria conclusasi con il Parte_1 rigetto dell'istanza di sospensione, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla di chiedendo dichiararsi l'insussistenza Controparte_1 CP_1 del diritto di agire in sede esecutiva da parte del creditore procedente.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha in particolare dedotto:
- di aver acquistato, in seguito ad assegnazione dalla società cooperativa a r.l. Mareur 84 Seconda e immissione in possesso nel 2013, gli immobili pignorati con atto notarile del 20.1.2016;
- che il creditore procedente già in data 6 e 10.12.2013 aveva iscritto su detti immobili ipoteca giudiziale;
- che, trattandosi di vendita di bene compreso nella procedura di liquidazione coatta amministrativa cui era sottoposta la Mareur 84 Seconda, dovevano ritenersi maturati i presupposti di legge per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ivi incluse le ipoteche vantate dalla procedente;
- che i crediti azionati dalla procedente derivavano, in ogni caso, da una clausola penale di natura usuraria inserita in un contratto di compravendita, concluso tra la procedente e la società debitrice
Mareur 84 Seconda;
- che comunque non sussisteva il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, dal momento che la liquidazione coatta della predetta società debitrice aveva richiesto la revocatoria fallimentare dell'atto di compravendita concluso dalla debitrice con l'opponente.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, adottare gli opportuni provvedimenti di sospensione in merito ai motivi dedotti con riferimento al giudizio n. 163-1/2019; - nel merito, dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della di nei confronti del sig. Controparte_1 CP_1 Parte_1 per tutti i motivi suesposti con riferimento al giudizio n. 163/2019. - disporre ai sensi dell'art. 2932 c.c. la cancellazione delle ipoteche e pignoramenti disposti da di sui beni di proprietà del Sig. Controparte_1 CP_1 Parte_1 oggetto della procedura esecutiva n. 163/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli esecuzione immobiliari alla stregua di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 400/1975, ponendo in essere ogni provvedimento giurisdizionale a carattere sostitutivo.”.
2. Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione Controparte_1 CP_1
e deducendo, in particolare, che:
- la normativa evocata dall'opponente non concerneva i beni pignorati alienati all'esecutato prima dell'apertura della procedura concorsuale;
- la censura relativa all'usura era inammissibile essendo l'esecuzione fondata su decreti ingiuntivi;
- l'azione revocatoria intentata dalla debitrice era successiva al pignoramento.
Ha concluso, quindi, chiedendo: “- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione stante la carenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
- in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della avversa opposizione e, per l'effetto, rigettarle integralmente. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.5.2022 dal precedente giudice istruttore. Con la comparsa conclusionale, parte opponente ha depositato ordinanza di estinzione della sottesa procedura esecutiva n.163/2019 del
Tribunale di Tivoli, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo in data 12.9.2023, in ragione della nuova assegnazione all'odierno giudicante.
Con nota di deposito del 12.9.2023, parte opponente ha depositato sentenza n. 751/2023 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 12.6.2023 emessa nel diverso giudizio di opposizione n. R.G. 782/2021, nella quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, sempre in virtù dell'estinzione della procedura esecutiva, insistendo quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte opposta, viceversa, ha contestato il mancato mutamento della posizione sostanziale dedotta in
2 causa, per effetto dell'estinzione della procedura esecutiva, avendo controparte contestato il diritto di credito azionato esecutivamente e sussistendo pertanto l'interesse alla pronuncia nel merito, evidenziando altresì la diversità di fattispecie di cui alla sentenza n. 751/2023.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 1.4.2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Preliminarmente, occorre precisare che non può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. civ., sez. III,
25/02/2016, n.3711; Cass. 10 luglio 2014 n. 15761; 31 gennaio 2012 n. 1353; 22 marzo 2011 n. 6546; 24 febbraio 2011 n. 4498; 16 novembre 2005 n. 23084; 26 marzo 2003 n. 4492)”, (cfr. Cass., n.1353/2012).
La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio si determina dunque esclusivamente in caso di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione delle opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo e del credito.
Nel caso di specie, è pacifico che il Sabelli abbia introdotto il giudizio di opposizione all'esecuzione al CP_ fine di contestare il diritto di di a procedere ad esecuzione forzata. CP_1 CP_1
Persiste dunque l'interesse, come evidenziato da parte opposta, alla decisione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che appare infondata la doglianza relativa alla asserita integrazione, in sede di liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti per la cancellazione delle ipoteche su cui si è fondata l'esecuzione contro il terzo proprietario, ai sensi dell'art. 5 della L.
400/1975. Difatti, non risulta versata in atti alcuna prova circa l'integrazione di tali presupposti, né del resto è stato prodotto provvedimento della procedura di liquidazione coatta amministrazione della società debitrice, con cui sarebbe stata disposta la cancellazione di dette ipoteche.
In ordine alla censura relativa alla natura usuraria della clausola penale contenuta nel contratto concluso tra la società Mareur 84 Seconda e l'odierna opposta creditrice procedente, appare, invece, dirimente che l'esecuzione contro cui è stata proposta opposizione fosse fondata su due decreti ingiuntivi non opposti.
Il motivo di opposizione deve essere difatti disatteso, tenuto conto che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'opposizione all'esecuzione non possono farsi valere censure che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio in cui il titolo esecutivo giudiziale si è formato, salva comunque la possibilità di dedurre fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, non allegati nella specie (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 24752/2008).
3 Quanto, infine, alla dedotta pendenza di un giudizio per la revocatoria dell'atto di compravendita, come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, occorre rilevare che la mera sussistenza di una domanda giudiziale volta a rimuovere gli effetti del titolo di provenienza facente capo all'esecutato non importa alcuna preclusione ad agire esecutivamente sui beni oggetto di detto titolo, posto che fino a quando la domanda giudiziale non sia accolta, i beni restano parte del patrimonio dell'esecutato.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione è infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto del carattere documentale della lite e della ridotta attività difensiva e di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Addì, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa TR UP
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