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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 969/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 969/2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Viazza Nuova n.1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Melissa Savini, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via della Lirica n.7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
n.72 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Ruscio e Alessandro C.F._2
Ferrini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piacenza, Via Mazzini n.30/32, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 01/10/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera nonché di sentire la figlia tramite video chiamata nei giorni in cui non è con lei, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
obbligo per di versare CP_1 alla assegno per il mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese di euro Pt_1
200,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla base del Protocollo in essere presso questo Tribunale, assegno unico universale interamente alla madre, spese di lite compensate;
monitoraggio temporaneo per la durata di un anno del nucleo da parte dei Servizi Sociali del luogo di residenza che assistano la coppia nelle proprie competenze genitoriali e nella decisone di cogestione della minore”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 30/04/2025 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo Controparte_1 di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà dei genitori della ricorrente sita in Bagnacavallo (RA), Via Viazza Nuova n. 1, dalla quale era nata la figlia in data 19.07.2016, riconosciuta da entrambi i genitori, e che, Persona_1 successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza.
Con decreto emesso in data 08/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
01/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 01/09/2025 il resistente che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse Controparte_1 da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 01/10/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 13/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 01/10/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
969/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 01/10/2025;
b) AFFIDA ai Servizi Sociali della Bassa Romagna il monitoraggio temporaneo per la durata di un anno del nucleo familiare, con programma di sostegno alla genitorialità;
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali della Bassa Romagna.
Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 969/2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Viazza Nuova n.1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Melissa Savini, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via della Lirica n.7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
n.72 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Ruscio e Alessandro C.F._2
Ferrini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piacenza, Via Mazzini n.30/32, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 01/10/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera nonché di sentire la figlia tramite video chiamata nei giorni in cui non è con lei, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
obbligo per di versare CP_1 alla assegno per il mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese di euro Pt_1
200,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla base del Protocollo in essere presso questo Tribunale, assegno unico universale interamente alla madre, spese di lite compensate;
monitoraggio temporaneo per la durata di un anno del nucleo da parte dei Servizi Sociali del luogo di residenza che assistano la coppia nelle proprie competenze genitoriali e nella decisone di cogestione della minore”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 30/04/2025 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo Controparte_1 di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà dei genitori della ricorrente sita in Bagnacavallo (RA), Via Viazza Nuova n. 1, dalla quale era nata la figlia in data 19.07.2016, riconosciuta da entrambi i genitori, e che, Persona_1 successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza.
Con decreto emesso in data 08/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
01/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 01/09/2025 il resistente che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse Controparte_1 da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 01/10/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 13/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 01/10/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
969/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 01/10/2025;
b) AFFIDA ai Servizi Sociali della Bassa Romagna il monitoraggio temporaneo per la durata di un anno del nucleo familiare, con programma di sostegno alla genitorialità;
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali della Bassa Romagna.
Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè