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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1076/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, al Parte_1 corso Vittorio Emanuele II, n. 22, cod. fisc. e p. iva , in persona P.IVA_1 dell'amministratrice delegata, dott.ssa quale mandataria della Parte_2
, con sede legale in San Donato Milanese, alla via Controparte_1 dell'Unione Europea, n. 6A/6B, cod. fisc. e p. iva , a sua volta mandataria P.IVA_2 della , con sede legale in Roma, alla via Curtatone, n. 3, cod. fisc. Controparte_2
e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di P.IVA_3 appello, dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, con i quali elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 10, presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino;
appellante-opposta
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], CP_3 piazza Risorgimento, n. 8, cod. fisc. , , C.F._1 Controparte_4 nato a [...] il [...], residente in [...], piazza Risorgimento,
n. 8, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._2
1 alla comparsa di risposta, dall'avv. Alfonso Giordano, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via D. Somma, n. 1; appellati-opponenti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3789/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “… riformare integralmente la … qui impugnata sentenza di primo grado n. 3789/2023 (R.G. n. 7406/2020 - Rep. n. 4655/2023), emessa il 15/09/2023 e pubblicata il 15/09/2023 dal Tribunale di Salerno … e notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il 20/09/2023, così giudicando: in via preliminare: - concedere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
in via principale: - per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il … decreto ingiuntivo n. 1846/2020 del
2/9/2020 (R.G. n. 5221/2020) emesso dal Tribunale di Salerno;
in via subordinata: - per l'eventualità in cui, con la riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto n. 1846/2020 del 2/9/2020 … non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque i signori e al pagamento, CP_3 Controparte_4 in favore della odierna appellante, dell'importo euro 19.789,36, oltre gli interessi moratori da calcolarsi, nella misura legale, con decorrenza dalla data del 9.4.2020 e sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello. Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, nella misura dei valori medi previsti dal tariffario forense, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di;
Controparte_2 per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da … avverso la sentenza n.3789/2023 del Controparte_2
Tribunale di Salerno … e, al contempo, confermare la detta sentenza, che ha revocato il decreto ingiuntivo n.1846/2020 del 2 settembre 2020, con diritto dell'appellato alla restituzione delle somme corrisposte e degli accessori come dovuti dalla singola rata versata. Vinte le spese di doppio grado, oltre la maggiorazione del 15%, Cassa Avv.4% ed IVA 22%, con attribuzione all'avv. Alfonso Giordano quale procuratore antistatario”. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3789/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , quali garanti di , CP_3 Controparte_4 Persona_1 nei confronti della , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_2 notificato il 13 ottobre 2020, così provvedeva: 1) dichiarava la nullità della fideiussione sottoscritta il 18 ottobre 2010 in estensione di quella del 25 giugno 2003, limitatamente alle clausole lesive della normativa antitrust; 2) accoglieva l'opposizione proposta dalla e dal e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1846/2020, emesso Pt_3 CP_4 su ricorso spiegato dalla “ per ottenere, quale cessionaria del credito Controparte_2 vantato dalla , il pagamento della somma di euro Controparte_5
25.010,81 (di cui euro 1.789,36 quale residuo debito all'8 aprile 2020 del finanziamento chirografario n. 3176648 del 26 giugno 2008 ed euro 23.221,45 quale saldo passivo alla data dell'8 aprile 2020 del rapporto di conto corrente n. 2233 del 17 settembre 2002) da e, in via solidale, di quella euro 19.789,36 dai garanti , Persona_1 CP_3
e , oltre interessi al tasso legale dal 9 aprile 2020 al Parte_4 Controparte_4 soddisfo;
3) condannava la alla refusione delle spese processuali. Controparte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
, quale mandataria della , a sua volta mandataria
[...] Controparte_1 della , con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2023, Controparte_2 assumendo che: - le garanzie prestate dalla e dal per il contratto di CP_3 CP_4 finanziamento del 26 giugno 2008 costituivano fideiussioni specifiche e non fideiussioni omnibus conformi al modello A.B.I. del 2003, per le quali soltanto la Banca d'Italia aveva emanato il provvedimento n. 55/2005, censurandone le clausole di cui agli art. 2, 6 e 8 per violazione della normativa antitrust, sicché il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiararne la parziale nullità; - la fideiussione omnibus prestata dal e dal CP_3
il 25 giugno 2003 ed ampliata il 18 ottobre 2010 non comportava la violazione CP_4 dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, non avendo gli opponenti dimostrato la sua conformità al modello A.B.I., per non aver prodotto in giudizio né tale documento negoziale, né il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che, peraltro, aveva accertato la sussistenza di intese anticoncorrenziali soltanto nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e il maggio 2005; - la validità delle fideiussioni rilasciate dalla e CP_3 dal escludeva la nullità della clausola derogativa del termine stabilito dall'art. CP_4
1957, comma 1, cod. civ.; - in ogni caso, la e il avevano ricevuto la CP_3 CP_4 diffida di pagamento il 13 maggio 2016 e, dunque, nei sei mesi dal 2 dicembre 2015, data
3 nella quale la aveva revocato gli affidamenti Controparte_5 concessi alla debitrice, con la conseguenza che l'istituto di credito non era in alcun modo decaduto dal diritto di escutere i garanti, non occorrendo, in presenza di fideiussioni che contenevano la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, la proposizione, entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., di un'azione giudiziaria.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29 maggio 2024, la CP_3
e il contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la CP_4 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, veniva rimessa dal consigliere istruttore al
Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 19 giugno 2025.
L'appello è fondato e va accolto, non essendo le fideiussioni prestate dalla e dal CP_3
il 25 giugno 2003, con estensione del 18 ottobre 2010, e il 26 giugno 2008 affette CP_4 da alcuna nullità per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed invero, la e il non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio CP_3 CP_4 previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né il modello elaborato dall'A.B.I. il 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la
Banca d'Italia ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, con l''evidente conseguenza non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il Tribunale di Salerno potesse valutare ed accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore della Controparte_5
, non avendo gli opponenti in alcun modo comprovato la corrispondenza tra le
[...] clausole riportate nelle fideiussioni del 25 giugno 2003 e del 26 giugno 2008 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289;
Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia possono costituire fatti notori, atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle
4 stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall'A.B.I. nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, la e il , al fine di suffragare l'eccezione di nullità delle CP_3 CP_4 fideiussioni azionate nei loro confronti dalla , avrebbero dovuto Controparte_2 dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dagli opponenti, essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della “ , Persona_1 Controparte_5 sicché doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
5 In realtà, la e il non hanno in alcun modo prospettato, né, tanto meno, CP_3 CP_4 comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la
[...]
, con la conseguenza che risultano carenti i presupposti per ritenere Controparte_5 affette da invalidità le garanzie personali concesse il 25 giugno 2003 e il 26 giugno 2008 per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte da . Persona_1
Peraltro, la garanzia prestata dalla e dal per il contratto di finanziamento CP_3 CP_4 chirografario n. 3176648 del 26 giugno 2008, avendo carattere specifico, per essere circoscritta alle obbligazioni derivanti da tale negozio giuridico, non rientrava nella categoria delle fideiussioni omnibus, per le quali soltanto la Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, aveva ravvisato la violazione della normativa antitrust, con la conseguenza che, sulla base dell'accertamento compiuto dall'Autorità di Vigilanza, non poteva comunque esserne invocata la nullità per inosservanza del divieto sancito dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In effetti, la natura anticoncorrenziale ascritta dalla Banca d'Italia alle richiamate clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E. (Trattato Funzionamento Unione Europea) determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti pattuizioni soltanto di quella tipologia contrattuale, giacché la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro applicazione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul garante le ripercussioni negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza dell'istituto di credito, sicché tale giudizio sfavorevole e la conseguente nullità non si estendono alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifico accordo tra banca e cliente (cfr. Cass. 2 agosto 2024, n. 21841).
In sostanza, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare l'invalidità di un'intesa restrittiva atta ad incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (cfr. Cass. ord. 16 ottobre 2024, n. 26847).
Non essendo le fideiussioni del 25 giugno 2003 e del 26 giugno 2008 inficiate da nullità, le clausole contenute nei rispettivi artt. 6 e 5, con le quali e il Parte_5 CP_4
riconoscevano che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri
[...]
6 fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro
i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, sono perfettamente valide, sicché la era legittimata a promuovere il procedimento Controparte_2 monitorio in danno dei garanti a prescindere dalla mancata proposizione, da parte della
, sua dante causa, della domanda di pagamento Controparte_5 nei confronti di nei sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni. Persona_1
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale norma può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che le clausole di cui agli artt. 7 degli atti sottoscritti dalla e dal CP_3
il 25 giugno 2003 e il 26 giugno 2008, prevedendo che “il fidejussore è tenuto CP_4
7 a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentivano alla di preservare il Controparte_5 diritto di avvalersi delle garanzie prestatele dalle controparti e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte da
, di una mera diffida ad adempiere. Persona_1
La , nel revocare gli affidamenti concessi a Controparte_5
in data 2 dicembre 2015 e nel diffidare sia la debitrice che i garanti ad Persona_1 estinguere l'obbligazione di pagamento con missiva da essi ricevuta il 13 maggio 2016, richiedeva il pagamento di quanto dovutole nei sei mesi dalla sua scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, le clausole di cui agli artt. 7 delle fideiussioni del 25 giugno 2003 e del 26 giugno 2008 fossero affette da nullità, per aver derogato al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non potrebbe comunque ritenersi che la dante causa della era decaduta dal diritto di escuterle. Controparte_2
Pertanto, essendo le fideiussioni azionate dalla in via monitoria Controparte_2 immuni da qualsiasi forma di invalidità e non avendo i garanti, nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1846/2020, formulato alcuna contestazione in ordine all'esistenza e all'entità del credito vantato dalla controparte in forza del contratto di finanziamento chirografario n. 3176648 del 26 giugno 2008 e del rapporto di conto corrente n. 2233 del
17 settembre 2002, e devono essere condannati, in via CP_3 Controparte_4 solidale, nei limiti delle obbligazioni assunte, al pagamento della somma di euro
19.789,36, oltre interessi al tasso legale dal 9 aprile 2020 al soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del propedeutico procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14
8 maggio 2018, n. 11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla e dal CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1846/2020 del Tribunale di Salerno, devono CP_4 gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , per il procedimento monitorio, in euro 685,50, di Controparte_2 cui euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso, per il primo grado del giudizio, in euro 3.450,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti
2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della “ Parte_1 [...]
, a sua volta mandataria della , avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 3789/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 20 ottobre
2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, condanna e , in via solidale, al pagamento, in favore della CP_3 Controparte_4 [...]
, quale mandataria della Parte_1 [...]
, a sua volta mandataria della , della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 19.789,36, oltre interessi al tasso legale dal 9 aprile 2020 al soddisfo;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore CP_3 Controparte_4 della , quale mandataria della Parte_1 [...]
, a sua volta mandataria della , delle spese Controparte_1 Controparte_2 del procedimento monitorio e del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 685,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso difensivo, per il primo grado del giudizio, in euro 3.450,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale,
9 e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1076/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, al Parte_1 corso Vittorio Emanuele II, n. 22, cod. fisc. e p. iva , in persona P.IVA_1 dell'amministratrice delegata, dott.ssa quale mandataria della Parte_2
, con sede legale in San Donato Milanese, alla via Controparte_1 dell'Unione Europea, n. 6A/6B, cod. fisc. e p. iva , a sua volta mandataria P.IVA_2 della , con sede legale in Roma, alla via Curtatone, n. 3, cod. fisc. Controparte_2
e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di P.IVA_3 appello, dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, con i quali elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 10, presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino;
appellante-opposta
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], CP_3 piazza Risorgimento, n. 8, cod. fisc. , , C.F._1 Controparte_4 nato a [...] il [...], residente in [...], piazza Risorgimento,
n. 8, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._2
1 alla comparsa di risposta, dall'avv. Alfonso Giordano, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via D. Somma, n. 1; appellati-opponenti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3789/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “… riformare integralmente la … qui impugnata sentenza di primo grado n. 3789/2023 (R.G. n. 7406/2020 - Rep. n. 4655/2023), emessa il 15/09/2023 e pubblicata il 15/09/2023 dal Tribunale di Salerno … e notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il 20/09/2023, così giudicando: in via preliminare: - concedere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
in via principale: - per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il … decreto ingiuntivo n. 1846/2020 del
2/9/2020 (R.G. n. 5221/2020) emesso dal Tribunale di Salerno;
in via subordinata: - per l'eventualità in cui, con la riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto n. 1846/2020 del 2/9/2020 … non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque i signori e al pagamento, CP_3 Controparte_4 in favore della odierna appellante, dell'importo euro 19.789,36, oltre gli interessi moratori da calcolarsi, nella misura legale, con decorrenza dalla data del 9.4.2020 e sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello. Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, nella misura dei valori medi previsti dal tariffario forense, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di;
Controparte_2 per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da … avverso la sentenza n.3789/2023 del Controparte_2
Tribunale di Salerno … e, al contempo, confermare la detta sentenza, che ha revocato il decreto ingiuntivo n.1846/2020 del 2 settembre 2020, con diritto dell'appellato alla restituzione delle somme corrisposte e degli accessori come dovuti dalla singola rata versata. Vinte le spese di doppio grado, oltre la maggiorazione del 15%, Cassa Avv.4% ed IVA 22%, con attribuzione all'avv. Alfonso Giordano quale procuratore antistatario”. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3789/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , quali garanti di , CP_3 Controparte_4 Persona_1 nei confronti della , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_2 notificato il 13 ottobre 2020, così provvedeva: 1) dichiarava la nullità della fideiussione sottoscritta il 18 ottobre 2010 in estensione di quella del 25 giugno 2003, limitatamente alle clausole lesive della normativa antitrust; 2) accoglieva l'opposizione proposta dalla e dal e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1846/2020, emesso Pt_3 CP_4 su ricorso spiegato dalla “ per ottenere, quale cessionaria del credito Controparte_2 vantato dalla , il pagamento della somma di euro Controparte_5
25.010,81 (di cui euro 1.789,36 quale residuo debito all'8 aprile 2020 del finanziamento chirografario n. 3176648 del 26 giugno 2008 ed euro 23.221,45 quale saldo passivo alla data dell'8 aprile 2020 del rapporto di conto corrente n. 2233 del 17 settembre 2002) da e, in via solidale, di quella euro 19.789,36 dai garanti , Persona_1 CP_3
e , oltre interessi al tasso legale dal 9 aprile 2020 al Parte_4 Controparte_4 soddisfo;
3) condannava la alla refusione delle spese processuali. Controparte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
, quale mandataria della , a sua volta mandataria
[...] Controparte_1 della , con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2023, Controparte_2 assumendo che: - le garanzie prestate dalla e dal per il contratto di CP_3 CP_4 finanziamento del 26 giugno 2008 costituivano fideiussioni specifiche e non fideiussioni omnibus conformi al modello A.B.I. del 2003, per le quali soltanto la Banca d'Italia aveva emanato il provvedimento n. 55/2005, censurandone le clausole di cui agli art. 2, 6 e 8 per violazione della normativa antitrust, sicché il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiararne la parziale nullità; - la fideiussione omnibus prestata dal e dal CP_3
il 25 giugno 2003 ed ampliata il 18 ottobre 2010 non comportava la violazione CP_4 dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, non avendo gli opponenti dimostrato la sua conformità al modello A.B.I., per non aver prodotto in giudizio né tale documento negoziale, né il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che, peraltro, aveva accertato la sussistenza di intese anticoncorrenziali soltanto nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e il maggio 2005; - la validità delle fideiussioni rilasciate dalla e CP_3 dal escludeva la nullità della clausola derogativa del termine stabilito dall'art. CP_4
1957, comma 1, cod. civ.; - in ogni caso, la e il avevano ricevuto la CP_3 CP_4 diffida di pagamento il 13 maggio 2016 e, dunque, nei sei mesi dal 2 dicembre 2015, data
3 nella quale la aveva revocato gli affidamenti Controparte_5 concessi alla debitrice, con la conseguenza che l'istituto di credito non era in alcun modo decaduto dal diritto di escutere i garanti, non occorrendo, in presenza di fideiussioni che contenevano la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, la proposizione, entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., di un'azione giudiziaria.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29 maggio 2024, la CP_3
e il contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la CP_4 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, veniva rimessa dal consigliere istruttore al
Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 19 giugno 2025.
L'appello è fondato e va accolto, non essendo le fideiussioni prestate dalla e dal CP_3
il 25 giugno 2003, con estensione del 18 ottobre 2010, e il 26 giugno 2008 affette CP_4 da alcuna nullità per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed invero, la e il non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio CP_3 CP_4 previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né il modello elaborato dall'A.B.I. il 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la
Banca d'Italia ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, con l''evidente conseguenza non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il Tribunale di Salerno potesse valutare ed accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore della Controparte_5
, non avendo gli opponenti in alcun modo comprovato la corrispondenza tra le
[...] clausole riportate nelle fideiussioni del 25 giugno 2003 e del 26 giugno 2008 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289;
Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia possono costituire fatti notori, atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle
4 stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall'A.B.I. nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, la e il , al fine di suffragare l'eccezione di nullità delle CP_3 CP_4 fideiussioni azionate nei loro confronti dalla , avrebbero dovuto Controparte_2 dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dagli opponenti, essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della “ , Persona_1 Controparte_5 sicché doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
5 In realtà, la e il non hanno in alcun modo prospettato, né, tanto meno, CP_3 CP_4 comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la
[...]
, con la conseguenza che risultano carenti i presupposti per ritenere Controparte_5 affette da invalidità le garanzie personali concesse il 25 giugno 2003 e il 26 giugno 2008 per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte da . Persona_1
Peraltro, la garanzia prestata dalla e dal per il contratto di finanziamento CP_3 CP_4 chirografario n. 3176648 del 26 giugno 2008, avendo carattere specifico, per essere circoscritta alle obbligazioni derivanti da tale negozio giuridico, non rientrava nella categoria delle fideiussioni omnibus, per le quali soltanto la Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, aveva ravvisato la violazione della normativa antitrust, con la conseguenza che, sulla base dell'accertamento compiuto dall'Autorità di Vigilanza, non poteva comunque esserne invocata la nullità per inosservanza del divieto sancito dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In effetti, la natura anticoncorrenziale ascritta dalla Banca d'Italia alle richiamate clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E. (Trattato Funzionamento Unione Europea) determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti pattuizioni soltanto di quella tipologia contrattuale, giacché la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro applicazione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul garante le ripercussioni negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza dell'istituto di credito, sicché tale giudizio sfavorevole e la conseguente nullità non si estendono alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifico accordo tra banca e cliente (cfr. Cass. 2 agosto 2024, n. 21841).
In sostanza, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare l'invalidità di un'intesa restrittiva atta ad incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (cfr. Cass. ord. 16 ottobre 2024, n. 26847).
Non essendo le fideiussioni del 25 giugno 2003 e del 26 giugno 2008 inficiate da nullità, le clausole contenute nei rispettivi artt. 6 e 5, con le quali e il Parte_5 CP_4
riconoscevano che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri
[...]
6 fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro
i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, sono perfettamente valide, sicché la era legittimata a promuovere il procedimento Controparte_2 monitorio in danno dei garanti a prescindere dalla mancata proposizione, da parte della
, sua dante causa, della domanda di pagamento Controparte_5 nei confronti di nei sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni. Persona_1
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale norma può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che le clausole di cui agli artt. 7 degli atti sottoscritti dalla e dal CP_3
il 25 giugno 2003 e il 26 giugno 2008, prevedendo che “il fidejussore è tenuto CP_4
7 a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentivano alla di preservare il Controparte_5 diritto di avvalersi delle garanzie prestatele dalle controparti e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte da
, di una mera diffida ad adempiere. Persona_1
La , nel revocare gli affidamenti concessi a Controparte_5
in data 2 dicembre 2015 e nel diffidare sia la debitrice che i garanti ad Persona_1 estinguere l'obbligazione di pagamento con missiva da essi ricevuta il 13 maggio 2016, richiedeva il pagamento di quanto dovutole nei sei mesi dalla sua scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, le clausole di cui agli artt. 7 delle fideiussioni del 25 giugno 2003 e del 26 giugno 2008 fossero affette da nullità, per aver derogato al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non potrebbe comunque ritenersi che la dante causa della era decaduta dal diritto di escuterle. Controparte_2
Pertanto, essendo le fideiussioni azionate dalla in via monitoria Controparte_2 immuni da qualsiasi forma di invalidità e non avendo i garanti, nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1846/2020, formulato alcuna contestazione in ordine all'esistenza e all'entità del credito vantato dalla controparte in forza del contratto di finanziamento chirografario n. 3176648 del 26 giugno 2008 e del rapporto di conto corrente n. 2233 del
17 settembre 2002, e devono essere condannati, in via CP_3 Controparte_4 solidale, nei limiti delle obbligazioni assunte, al pagamento della somma di euro
19.789,36, oltre interessi al tasso legale dal 9 aprile 2020 al soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del propedeutico procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14
8 maggio 2018, n. 11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla e dal CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1846/2020 del Tribunale di Salerno, devono CP_4 gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , per il procedimento monitorio, in euro 685,50, di Controparte_2 cui euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso, per il primo grado del giudizio, in euro 3.450,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti
2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della “ Parte_1 [...]
, a sua volta mandataria della , avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 3789/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 20 ottobre
2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, condanna e , in via solidale, al pagamento, in favore della CP_3 Controparte_4 [...]
, quale mandataria della Parte_1 [...]
, a sua volta mandataria della , della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 19.789,36, oltre interessi al tasso legale dal 9 aprile 2020 al soddisfo;
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore CP_3 Controparte_4 della , quale mandataria della Parte_1 [...]
, a sua volta mandataria della , delle spese Controparte_1 Controparte_2 del procedimento monitorio e del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 685,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso difensivo, per il primo grado del giudizio, in euro 3.450,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale,
9 e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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