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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da Parte_1
( ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
( , nata a [...] il [...] entrambi residenti in C.F._2
Parma, strada Martinella 263 con il patrocinio dell'avv. GERARDINA TRABACE
( ) elettivamente domiciliati, in Parma (PR), P.le C. A. Dalla Chiesa C.F._3
n. 1, presso lo studio del difensore. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII e hanno proposto ai Parte_1 Parte_2
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
i debitori sono in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), sono entrambi consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
in quanto membri della stessa famiglia, i debitori hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art 66 CCII;
i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
1 il OR nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal OR che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
nella relazione depositata il OR ha precisato ( art 68 comma III CCII9 che il creditore
(contratto n 2651147 stipulato in data 27 marzo 2008 con Parte_3 [...]
), nel concedere il finanziamento ha violato i principi di cui all'articolo 124- Parte_1
bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pertanto, nel decreto emesso ex art
70 comma I CCII, , è stato specificato che al suddetto creditore in riferimento al suddetto credito, sarebbe stata preclusa ex art 69 comma II CCII la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta;
2 in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il OR ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
nella relazione depositata in data 18 marzo 2025 ex art.70 comma VI CCII risulta che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori , né proposte di modifica del piano;
il piano:
- indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- prevede, entro 36 mesi, il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti in privilegio per entrambi i coniugi e la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento: a fronte di un passivo pari ad € 105.974,84. ( integralmente in chirografo ) oltre spese di procedura e di una retribuzione mensile netta complessivamente pari ad € 2.400 circa, prevede: a) il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati ( € 3.105,00) ; b) il pagamento del 15 % dei crediti chirografari, mediante il versamento di una quota della retribuzione (€ 440,00 circa x 36) e l'apporto di risorse esterne da parte della figlia ( ) per € 1.515,24, per Per_1 C.F._4
complessivi € 17.378,48 ;
considerato che : ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
non risultano osservazioni;
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il OR, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
3 il compenso complessivamente indicato dal OR (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
( ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
( , nata a [...] il [...] entrambi residenti in C.F._2
Parma, strada Martinella 263;
AVVERTE che i ricorrenti sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al OR di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
- alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvedano i debitori tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del OR, sulla base di stime condivise con il predetto organismo,
4 assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
-. ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il OR riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il OR, terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del OR, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia entro due giorni;
ORDINA al OR di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il OR, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al OR ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 23 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da Parte_1
( ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
( , nata a [...] il [...] entrambi residenti in C.F._2
Parma, strada Martinella 263 con il patrocinio dell'avv. GERARDINA TRABACE
( ) elettivamente domiciliati, in Parma (PR), P.le C. A. Dalla Chiesa C.F._3
n. 1, presso lo studio del difensore. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII e hanno proposto ai Parte_1 Parte_2
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
i debitori sono in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), sono entrambi consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
in quanto membri della stessa famiglia, i debitori hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art 66 CCII;
i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
1 il OR nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal OR che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
nella relazione depositata il OR ha precisato ( art 68 comma III CCII9 che il creditore
(contratto n 2651147 stipulato in data 27 marzo 2008 con Parte_3 [...]
), nel concedere il finanziamento ha violato i principi di cui all'articolo 124- Parte_1
bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pertanto, nel decreto emesso ex art
70 comma I CCII, , è stato specificato che al suddetto creditore in riferimento al suddetto credito, sarebbe stata preclusa ex art 69 comma II CCII la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta;
2 in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il OR ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
nella relazione depositata in data 18 marzo 2025 ex art.70 comma VI CCII risulta che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori , né proposte di modifica del piano;
il piano:
- indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- prevede, entro 36 mesi, il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti in privilegio per entrambi i coniugi e la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento: a fronte di un passivo pari ad € 105.974,84. ( integralmente in chirografo ) oltre spese di procedura e di una retribuzione mensile netta complessivamente pari ad € 2.400 circa, prevede: a) il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati ( € 3.105,00) ; b) il pagamento del 15 % dei crediti chirografari, mediante il versamento di una quota della retribuzione (€ 440,00 circa x 36) e l'apporto di risorse esterne da parte della figlia ( ) per € 1.515,24, per Per_1 C.F._4
complessivi € 17.378,48 ;
considerato che : ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
non risultano osservazioni;
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il OR, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
3 il compenso complessivamente indicato dal OR (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
( ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
( , nata a [...] il [...] entrambi residenti in C.F._2
Parma, strada Martinella 263;
AVVERTE che i ricorrenti sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al OR di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
- alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvedano i debitori tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del OR, sulla base di stime condivise con il predetto organismo,
4 assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
-. ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il OR riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il OR, terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del OR, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia entro due giorni;
ORDINA al OR di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il OR, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al OR ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 23 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
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