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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
In persona del Giudice Dott. Corrado Croci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 896 / 2024 R.G.
promossa da:
AVV. (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAIMONE FRANCESCO ANTONINO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA DELLA RUPPUBLICA 49 BIELLA;
- parte ricorrente contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta
Oggetto: opposizione ex artt. 170 T.U. Spese di giustizia – art. 15 d.lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Accertare e dichiarare che con il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione emesso in data 04/07/2024, si è erroneamente revocato
1 il legittimo decreto di liquidazione dei compensi del 06/50/2024 emesso in favore dell'avv. Parte_1
Conseguentemente annullare, revocare e/o comunque privare di ogni e qualsiasi effetto l'ordinanza di revoca del decreto di liquidazione dei compensi del 06/50/2024, ripristinando la liquidazione degli onorari, secondo l'importo accordato con il predetto decreto di liquidazione.
I N O G N I C A S O
Con il favore delle spese, oltre IVA, CA e rimborso forfettario come da Tariffa vigente”.
Per parte convenuta: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente avv. assume di avere svolto attività difensiva in Parte_1
favore di , imputata nel proc. pen. n. 2624/02 R.G.N.R., Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento emesso il
21.11.2011 dalla Corte d'Appello di Torino;
l'attività è consistita, dapprima nella presentazione di un ricorso straordinario per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. contro l'ordinanza pronunciata dalla stessa S.C. in data 31.01.2018 che dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte
d'Appello di Torino del 16.04.2016, giudizio conclusosi con l'accoglimento del ricorso e con l'annullamento, con sentenza del 27.11.2018, dell'ordinanza di inammissibilità impugnata e trasmissione degli atti alla III° sezione penale per il giudizio rescissorio;
quindi, nello svolgimento del giudizio rescissorio dinanzi alla stessa III° sezione penale della Cassazione, conclusosi con una nuova declaratoria di inammissibilità dello originario ricorso avverso la sentenza d'appello, decisa con sentenza in data 14.03.2019.
Rileva il ricorrente che la richiesta di liquidazione del compenso a carico dello
Stato, con istanza depositata in data 20.02.2020, riguardava unicamente il primo ricorso per cassazione, e precisamente il solo ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., e non anche il secondo, riapertosi a seguito dell'annullamento della prima sentenza dichiarativa dell'inammissibilità.
2 Nondimeno, la I^ sezione di questa Corte territoriale accoglieva, in un primo tempo, con decreto in data 6.05.2024, l'istanza di liquidazione, poi, modificando la decisione, lo revocava con ordinanza del 4.07 successivo, sul motivo che “nel caso specifico, non è dovuto il compenso a favore del difensore, in quanto il suddetto ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile”.
Il ricorrente lamenta l'erroneità di tale provvedimento di revoca e ne chiede l'annullamento, in quanto basato sull'errata valutazione che la richiesta di liquidazione riguardasse il secondo giudizio in Cassazione (quello rescissorio), conclusosi con la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso contro la sentenza di secondo grado, e non invece – come era – la sola fase rescindente del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., conclusosi col suo accoglimento.
E' rimasto contumace il . Controparte_1
Il ricorso è infondato.
In effetti, la richiesta di compenso per cui è causa, prodotta al doc. 5, si riferiva solo alla fase rescindente dell'impugnazione straordinaria ex art. 625 bis c.p.p.,
e non anche alla successiva rinnovazione del giudizio di cassazione, all'esito dell'accoglimento della prima fase rescindente;
ed infatti, la Corte territoriale, in un primo momento con decreto in data 19.09.2019 (citato nell'istanza di liquidazione), aveva respinto allo stato la richiesta, stabilendo che si dovesse attendere l'esito anche della fase successiva.
Ora, la Cass. pen, Sez. Unite, 30.04.2002 (ud. 27.03.2002), n. 16103, nel descrivere lo speciale mezzo di impugnazione straordinario previsto dall'art. 624 bis c.p.p. per il caso di errore di fatto (l'errore materiale è riconducibile al procedimento, di natura non giurisdizionale, dell'art. 130 c.p.p.), ha affermato che esso consta di una fase rescindente, destinata ad accertare la sussistenza dell'errore di fatto lamentato, e di una successiva fase rescissoria conseguente alla rimozione del provvedimento definitivo affetto da errore di fatto, secondo il modello già previsto per l'impugnazione delle sentenze civili di Cassazione dall'art. 391 bis c.p.c., nel testo introdotto dalla l. 353/90; le due fasi, rescindente e rescissoria, tra loro sempre concettualmente distinguibili, possono indifferentemente essere separate o unificate a seconda dei casi e la tipologia dell'intervento correttivo da valutarsi caso per caso determina la procedura da seguire, modulando di conseguenza il contenuto della decisione finale (così il § 6 delle motivazioni).
3 L'art. 625 bis, co. 4, c.p.p., nel disporre che la Corte, “se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore”, prefigura infatti, all'esito della procedura camerale ex art. 127 c.p.p., dei rimedi flessibili ed adattabili alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se ciò non sia possibile, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio: con la conseguenza che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio restano comunque sempre distinti, pur potendo svolgersi contestualmente o in due fasi separate, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.
Tuttavia, anche in questo secondo caso l'assimilazione al procedimento civile di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, descritto dall'art. 391 bis c.p.c., comporta la sostanziale unicità del procedimento di impugnazione straordinaria, anche quando la fase rescindente si conclude – come nella specie – con una sentenza di annullamento della precedente decisione della
S.C. e viene poi disposta la trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, della fase rescissoria;
tale è del resto quanto accade nel giudizio civile di revocazione (cfr. l'art. 402, 2° co., c.p.c.), che il legislatore penale pare appunto avere preso a modello di riferimento.
Pertanto, la valutazione sugli esiti del giudizio, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione del diritto al compenso del difensore d'ufficio di cui all'art. 106, co. 1, T.U. 115/2002, non può essere compiuta separatamente per la fase rescindente e per la rescissoria – come assume la difesa ricorrente – bensì va valutata in relazione all'esito finale del procedimento stesso, necessariamente unitario per quanto sopra.
Il che è a dire, nel caso di specie, che non è dovuto il compenso all'avv. Pt_1
sulla base del (solo) giudizio favorevole della fase rescindente a prescindere dai risultati finali del procedimento, ma si deve aver riguardo unicamente al fatto che, a conclusione del procedimento di impugnazione ex art. 624 bis c.p.p. e dunque, all'esito anche della fase rescissoria, la S.C. abbia poi dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'originaria sentenza di condanna di secondo grado.
4 Il compenso non è, perciò, dovuto perché ricorre la condizione ostativa dell'art. 106, co. 2, T.U. 115/2002, e bene ha fatto la Corte d'Appello, con la ordinanza qui impugnata, a revocare la precedente liquidazione.
Nulla a provvedere sulle spese, non essendosi il costituito. CP_1
P.Q.M.
Il Consigliere delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro il Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 19.07.2024:
[...]
rigetta il ricorso.
Nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, il 16/12/2025
Il Consigliere
Dott. Corrado Croci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
In persona del Giudice Dott. Corrado Croci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 896 / 2024 R.G.
promossa da:
AVV. (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAIMONE FRANCESCO ANTONINO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA DELLA RUPPUBLICA 49 BIELLA;
- parte ricorrente contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta
Oggetto: opposizione ex artt. 170 T.U. Spese di giustizia – art. 15 d.lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Accertare e dichiarare che con il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione emesso in data 04/07/2024, si è erroneamente revocato
1 il legittimo decreto di liquidazione dei compensi del 06/50/2024 emesso in favore dell'avv. Parte_1
Conseguentemente annullare, revocare e/o comunque privare di ogni e qualsiasi effetto l'ordinanza di revoca del decreto di liquidazione dei compensi del 06/50/2024, ripristinando la liquidazione degli onorari, secondo l'importo accordato con il predetto decreto di liquidazione.
I N O G N I C A S O
Con il favore delle spese, oltre IVA, CA e rimborso forfettario come da Tariffa vigente”.
Per parte convenuta: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente avv. assume di avere svolto attività difensiva in Parte_1
favore di , imputata nel proc. pen. n. 2624/02 R.G.N.R., Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento emesso il
21.11.2011 dalla Corte d'Appello di Torino;
l'attività è consistita, dapprima nella presentazione di un ricorso straordinario per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. contro l'ordinanza pronunciata dalla stessa S.C. in data 31.01.2018 che dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte
d'Appello di Torino del 16.04.2016, giudizio conclusosi con l'accoglimento del ricorso e con l'annullamento, con sentenza del 27.11.2018, dell'ordinanza di inammissibilità impugnata e trasmissione degli atti alla III° sezione penale per il giudizio rescissorio;
quindi, nello svolgimento del giudizio rescissorio dinanzi alla stessa III° sezione penale della Cassazione, conclusosi con una nuova declaratoria di inammissibilità dello originario ricorso avverso la sentenza d'appello, decisa con sentenza in data 14.03.2019.
Rileva il ricorrente che la richiesta di liquidazione del compenso a carico dello
Stato, con istanza depositata in data 20.02.2020, riguardava unicamente il primo ricorso per cassazione, e precisamente il solo ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., e non anche il secondo, riapertosi a seguito dell'annullamento della prima sentenza dichiarativa dell'inammissibilità.
2 Nondimeno, la I^ sezione di questa Corte territoriale accoglieva, in un primo tempo, con decreto in data 6.05.2024, l'istanza di liquidazione, poi, modificando la decisione, lo revocava con ordinanza del 4.07 successivo, sul motivo che “nel caso specifico, non è dovuto il compenso a favore del difensore, in quanto il suddetto ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile”.
Il ricorrente lamenta l'erroneità di tale provvedimento di revoca e ne chiede l'annullamento, in quanto basato sull'errata valutazione che la richiesta di liquidazione riguardasse il secondo giudizio in Cassazione (quello rescissorio), conclusosi con la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso contro la sentenza di secondo grado, e non invece – come era – la sola fase rescindente del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., conclusosi col suo accoglimento.
E' rimasto contumace il . Controparte_1
Il ricorso è infondato.
In effetti, la richiesta di compenso per cui è causa, prodotta al doc. 5, si riferiva solo alla fase rescindente dell'impugnazione straordinaria ex art. 625 bis c.p.p.,
e non anche alla successiva rinnovazione del giudizio di cassazione, all'esito dell'accoglimento della prima fase rescindente;
ed infatti, la Corte territoriale, in un primo momento con decreto in data 19.09.2019 (citato nell'istanza di liquidazione), aveva respinto allo stato la richiesta, stabilendo che si dovesse attendere l'esito anche della fase successiva.
Ora, la Cass. pen, Sez. Unite, 30.04.2002 (ud. 27.03.2002), n. 16103, nel descrivere lo speciale mezzo di impugnazione straordinario previsto dall'art. 624 bis c.p.p. per il caso di errore di fatto (l'errore materiale è riconducibile al procedimento, di natura non giurisdizionale, dell'art. 130 c.p.p.), ha affermato che esso consta di una fase rescindente, destinata ad accertare la sussistenza dell'errore di fatto lamentato, e di una successiva fase rescissoria conseguente alla rimozione del provvedimento definitivo affetto da errore di fatto, secondo il modello già previsto per l'impugnazione delle sentenze civili di Cassazione dall'art. 391 bis c.p.c., nel testo introdotto dalla l. 353/90; le due fasi, rescindente e rescissoria, tra loro sempre concettualmente distinguibili, possono indifferentemente essere separate o unificate a seconda dei casi e la tipologia dell'intervento correttivo da valutarsi caso per caso determina la procedura da seguire, modulando di conseguenza il contenuto della decisione finale (così il § 6 delle motivazioni).
3 L'art. 625 bis, co. 4, c.p.p., nel disporre che la Corte, “se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore”, prefigura infatti, all'esito della procedura camerale ex art. 127 c.p.p., dei rimedi flessibili ed adattabili alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se ciò non sia possibile, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio: con la conseguenza che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio restano comunque sempre distinti, pur potendo svolgersi contestualmente o in due fasi separate, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.
Tuttavia, anche in questo secondo caso l'assimilazione al procedimento civile di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, descritto dall'art. 391 bis c.p.c., comporta la sostanziale unicità del procedimento di impugnazione straordinaria, anche quando la fase rescindente si conclude – come nella specie – con una sentenza di annullamento della precedente decisione della
S.C. e viene poi disposta la trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, della fase rescissoria;
tale è del resto quanto accade nel giudizio civile di revocazione (cfr. l'art. 402, 2° co., c.p.c.), che il legislatore penale pare appunto avere preso a modello di riferimento.
Pertanto, la valutazione sugli esiti del giudizio, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione del diritto al compenso del difensore d'ufficio di cui all'art. 106, co. 1, T.U. 115/2002, non può essere compiuta separatamente per la fase rescindente e per la rescissoria – come assume la difesa ricorrente – bensì va valutata in relazione all'esito finale del procedimento stesso, necessariamente unitario per quanto sopra.
Il che è a dire, nel caso di specie, che non è dovuto il compenso all'avv. Pt_1
sulla base del (solo) giudizio favorevole della fase rescindente a prescindere dai risultati finali del procedimento, ma si deve aver riguardo unicamente al fatto che, a conclusione del procedimento di impugnazione ex art. 624 bis c.p.p. e dunque, all'esito anche della fase rescissoria, la S.C. abbia poi dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'originaria sentenza di condanna di secondo grado.
4 Il compenso non è, perciò, dovuto perché ricorre la condizione ostativa dell'art. 106, co. 2, T.U. 115/2002, e bene ha fatto la Corte d'Appello, con la ordinanza qui impugnata, a revocare la precedente liquidazione.
Nulla a provvedere sulle spese, non essendosi il costituito. CP_1
P.Q.M.
Il Consigliere delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro il Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 19.07.2024:
[...]
rigetta il ricorso.
Nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, il 16/12/2025
Il Consigliere
Dott. Corrado Croci
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