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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 20/10/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 232 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lanusei, presso
[...] C.F._2 lo studio dell'Avv. Gemma Demuro, che li rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, ricorrenti contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5
(c.f. ), (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
, (c.f. ), C.F._7 CP_6 C.F._8
resistenti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (foglio precisazione conclusioni dell'8 luglio 2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. accertare i fatti nell'espositiva dell'atto di citazione;
2. e per l'effetto, dichiarare nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], codice fiscale , e CodiceFiscale_9 [...] nata a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale , esclusivi CodiceFiscale_10 proprietari per intervenuta usucapione del fabbricato nell'abitato di Lanusei con ingresso dal viale Europa n. 164 (attuale civico 166), distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Lanusei al Foglio 11, particella 1667, subalterno 12, piano terra destinato a locale commerciale, categoria C/1;
3. in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, in caso di contestazione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione dell'immobile - adibito a locale commerciale - sito in
Lanusei, viale Europa n. 164, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 11 particella 1667 sub. 12
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin dall'anno 2002, il fabbricato oggetto di causa.
- dal 2002 al 2011 - ha utilizzato il locale commerciale per la Parte_1 vendita al dettaglio di generi alimentari e per un breve periodo come sala giochi;
dall'anno 2013, il locale è stato concesso in locazione a che vi Persona_1 esercita l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante.
Inoltre, gli attori (coniugati in regime di comunione dei beni) hanno destinato il locale commerciale al fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 1° febbraio 2012 per far fronte ai bisogni della famiglia.
Infine, hanno specificato di aver provveduto alla manutenzione ordinaria del locale commerciale, di aver svolto importanti lavori di ristrutturazione sostenendone le spese e di aver provveduto alla manutenzione straordinaria dal
2013, anno in cui il locale è stato concesso in locazione.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
*** La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione all' immobile oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno
2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n.
6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi Testimone_1
e rese rispettivamente all'udienza del 19 aprile 2024 e del 23 Testimone_2 gennaio 2025).
e hanno rispettivamente specificato che dal Testimone_1 Testimone_2
1984 - anno in cui è morta la mamma dell'attore - e dai primi anni Ottanta, gli attori hanno utilizzato l'immobile oggetto di causa composto di due stanze
(comunicanti tra loro, divise da due gradini in quanto in dislivello), un bagno, due vetrine e due accessi.
Il teste non ha saputo riferire in merito alla titolarità Testimone_1 dell'attività; invece, il teste ha riferito che il titolare era Testimone_2 [...] in quanto aveva chiesto l'attivazione della linea telefonica e le successive Pt_1 riparazioni.
Entrambi i testi hanno confermato che gli attori gestivano insieme l'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari ed in particolare che l'attrice, dipendente delle Poste, aiutava il marito nei pomeriggi liberi. Il teste ha riferito che Tes_1 si occupava della contabilità, degli ordini, Parte_2 dell'allestimento della vetrina e talvolta di scaricare la merce;
il teste ha Tes_2 riferito che l'attrice si occupava un po' di tutto e di averla vista allestire la vetrina.
Il teste ha riferito che da circa dieci anni e il teste Testimone_1 [...]
che da dieci, dodici anni il locale è stato concesso in locazione a Tes_2
che vi esercita l'attività di fioraio. I testi hanno specificato che, Persona_1 quando era utilizzato dagli attori il locale era arredato con scaffalature a muro, freezer, banco frigo e il bancone con la cassa;
invece, nella gestione di
[...]
è cambiata la disposizione degli scaffali e la cassa non si trova più Per_1 all'ingresso ma alla fine della prima stanza di ingresso.
Inoltre, i testi hanno confermato la cura della manutenzione ordinaria da parte degli attori, invece, hanno riferito di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione straordinaria. In particolare, il teste ha riferito di aver visto Tes_1 gli attori, nel periodo in cui aveva lavorato come commessa nel negozio (dal 2002 al dicembre 2009), gli attori curare - personalmente o attraverso terze persone - la manutenzione del locale, in particolare pitturare le pareti interne, sostituire i neon e cambiare i rubinetti;
il teste ha riferito di aver visto gli attori curare la Tes_2 manutenzione del locale, nello specifico dei lavori di stuccatura nella seconda stanza, nel punto in cui aveva eseguito il lavoro di collegamento della linea telefonica.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori in quanto conoscenti - il teste si è occupato nel 2010 dell'attivazione Testimone_2 dell'impianto telefonico interno ed esterno e delle riparazioni -, nonché in ragione del rapporto di collaborazione (il teste ha svolto il lavoro di Testimone_1 commessa dal 2002 al 2009; la moglie del teste ha lavorato Testimone_2 alle dipendenze dell'attore nei primi anni Duemila).
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio a sostegno della domanda è emerso che, almeno dai primi mesi del 2002 gli attori hanno provato di aver esercitato l'attività commerciale fino a dicembre 2011 (denuncia di cessazione
TARI) e di aver poi concesso da luglio 2013, l'immobile in locazione a
[...]
(allegati n. 6, 7 e 8). Per_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_2 acquistato la proprietà del locale commerciale oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), proprietari Parte_2 C.F._2 dell'immobile sito in Lanusei, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Lanusei al Foglio 11, particella 1667, sub. 12;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 232 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lanusei, presso
[...] C.F._2 lo studio dell'Avv. Gemma Demuro, che li rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, ricorrenti contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. ), C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5
(c.f. ), (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
, (c.f. ), C.F._7 CP_6 C.F._8
resistenti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (foglio precisazione conclusioni dell'8 luglio 2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. accertare i fatti nell'espositiva dell'atto di citazione;
2. e per l'effetto, dichiarare nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], codice fiscale , e CodiceFiscale_9 [...] nata a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale , esclusivi CodiceFiscale_10 proprietari per intervenuta usucapione del fabbricato nell'abitato di Lanusei con ingresso dal viale Europa n. 164 (attuale civico 166), distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Lanusei al Foglio 11, particella 1667, subalterno 12, piano terra destinato a locale commerciale, categoria C/1;
3. in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, in caso di contestazione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione dell'immobile - adibito a locale commerciale - sito in
Lanusei, viale Europa n. 164, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 11 particella 1667 sub. 12
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin dall'anno 2002, il fabbricato oggetto di causa.
- dal 2002 al 2011 - ha utilizzato il locale commerciale per la Parte_1 vendita al dettaglio di generi alimentari e per un breve periodo come sala giochi;
dall'anno 2013, il locale è stato concesso in locazione a che vi Persona_1 esercita l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante.
Inoltre, gli attori (coniugati in regime di comunione dei beni) hanno destinato il locale commerciale al fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 1° febbraio 2012 per far fronte ai bisogni della famiglia.
Infine, hanno specificato di aver provveduto alla manutenzione ordinaria del locale commerciale, di aver svolto importanti lavori di ristrutturazione sostenendone le spese e di aver provveduto alla manutenzione straordinaria dal
2013, anno in cui il locale è stato concesso in locazione.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
*** La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione all' immobile oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno
2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n.
6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi Testimone_1
e rese rispettivamente all'udienza del 19 aprile 2024 e del 23 Testimone_2 gennaio 2025).
e hanno rispettivamente specificato che dal Testimone_1 Testimone_2
1984 - anno in cui è morta la mamma dell'attore - e dai primi anni Ottanta, gli attori hanno utilizzato l'immobile oggetto di causa composto di due stanze
(comunicanti tra loro, divise da due gradini in quanto in dislivello), un bagno, due vetrine e due accessi.
Il teste non ha saputo riferire in merito alla titolarità Testimone_1 dell'attività; invece, il teste ha riferito che il titolare era Testimone_2 [...] in quanto aveva chiesto l'attivazione della linea telefonica e le successive Pt_1 riparazioni.
Entrambi i testi hanno confermato che gli attori gestivano insieme l'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari ed in particolare che l'attrice, dipendente delle Poste, aiutava il marito nei pomeriggi liberi. Il teste ha riferito che Tes_1 si occupava della contabilità, degli ordini, Parte_2 dell'allestimento della vetrina e talvolta di scaricare la merce;
il teste ha Tes_2 riferito che l'attrice si occupava un po' di tutto e di averla vista allestire la vetrina.
Il teste ha riferito che da circa dieci anni e il teste Testimone_1 [...]
che da dieci, dodici anni il locale è stato concesso in locazione a Tes_2
che vi esercita l'attività di fioraio. I testi hanno specificato che, Persona_1 quando era utilizzato dagli attori il locale era arredato con scaffalature a muro, freezer, banco frigo e il bancone con la cassa;
invece, nella gestione di
[...]
è cambiata la disposizione degli scaffali e la cassa non si trova più Per_1 all'ingresso ma alla fine della prima stanza di ingresso.
Inoltre, i testi hanno confermato la cura della manutenzione ordinaria da parte degli attori, invece, hanno riferito di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione straordinaria. In particolare, il teste ha riferito di aver visto Tes_1 gli attori, nel periodo in cui aveva lavorato come commessa nel negozio (dal 2002 al dicembre 2009), gli attori curare - personalmente o attraverso terze persone - la manutenzione del locale, in particolare pitturare le pareti interne, sostituire i neon e cambiare i rubinetti;
il teste ha riferito di aver visto gli attori curare la Tes_2 manutenzione del locale, nello specifico dei lavori di stuccatura nella seconda stanza, nel punto in cui aveva eseguito il lavoro di collegamento della linea telefonica.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori in quanto conoscenti - il teste si è occupato nel 2010 dell'attivazione Testimone_2 dell'impianto telefonico interno ed esterno e delle riparazioni -, nonché in ragione del rapporto di collaborazione (il teste ha svolto il lavoro di Testimone_1 commessa dal 2002 al 2009; la moglie del teste ha lavorato Testimone_2 alle dipendenze dell'attore nei primi anni Duemila).
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio a sostegno della domanda è emerso che, almeno dai primi mesi del 2002 gli attori hanno provato di aver esercitato l'attività commerciale fino a dicembre 2011 (denuncia di cessazione
TARI) e di aver poi concesso da luglio 2013, l'immobile in locazione a
[...]
(allegati n. 6, 7 e 8). Per_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_2 acquistato la proprietà del locale commerciale oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), proprietari Parte_2 C.F._2 dell'immobile sito in Lanusei, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Lanusei al Foglio 11, particella 1667, sub. 12;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili