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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 4268/2023 RGL introdotta da
, nata a [...] [...] e residente a [...]in C.so Mazzini n. 252/c, CF Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Stefano C.F._1
Cavalcanti e dall'Avv. Stefania Cortese ed elettivamente domiciliata nel loro studio legale sito in
Cosenza, Via Martorelli n. 36, in virtù di procura in atti
Ricorrente
Contro
(P.IVA e Cod.Fisc. , con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale n. Controparte_1 P.IVA_1
5, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott.
[nato a [...] il [...], cod. fisc. ], elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 177, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Mascaro che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'Avv. Gian Carlo Sutich e all'Avv. Sabrina
Grivet Fetà, giusta procura allegata alla memoria
Resistente
Nonché , in persona del Presidente p.t., con gli Avv. Gilda Avena Controparte_3
e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024, Per_1 rep. n. 37875, racc. n. 7313, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto in Cosenza, piazza Loreto n. 22/A
Litisconsorte necessario chiamato iussu iudicis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta dal 01/08/2014, premesso ulteriormente di essere stata Controparte_4
assunta con contratto a tempo parziale al 78,95% per trenta ore settimanali e successivamente, da dicembre 2019, al 50%, per venti ore settimanali, inizialmente con la mansione di OSS e successivamente, ossia del 27 Settembre 2019, con la mansione di operaia addetta ai servizi presso l' e con applicazione di livelli retributivi diversi negli Parte_2
anni, a seconda del CCNL di categoria applicato per ogni periodo come di seguito specificato: 4S dal
01/08/2014 al 30/09/2014 CCNL UNEBA;
C2 dall'01/10/2014 al 30/11/2019 CCNL Coop Soc.; 2A dall'01/12/2019 ad oggi CCNL Multiservizi, lamentava di aver subito un demansionamento siccome pur avendo sempre svolto mansioni di OSS, con inquadramento contrattuale nel livello C2, da gennaio
2020 è stata inquadrata nel livello 2A; lamentava, inoltre, che parte datoriale, con decorrenza dal
1.12.2019, in conseguenza di un accordo sindacale raggiunto al fine di scongiurare il licenziamento collettivo dei lavoratori, modificava l'orario contrattuale riducendolo da 30 a 20 ore settimanali.
Tanto premesso, affermava che nonostante la modifica contrattuale dell'orario, ella continuava a prestare 30 ore di lavoro settimanali, ripartite su 5 giorni, espletando quindi 10 ore di lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno, oltre le venti ore stabilite dal datore di lavoro.
Dedotta la violazione dell'art. 2103 c.c., nonché l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a tutt'oggi, anche dopo il Settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo indeterminato part. Time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95% come da contratto di assunzione;
DICHIARARE che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge;
Accertare e dichiarare il diritto della medesima a percepire la somma di €
15.307,85 a titolo di differenze retributive per orario part time 78,95%, dal 1 Dicembre al mese di
Agosto 2022, ovvero in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. Ordinare, altresì, al datore di lavoro il pagamento dei contributi, per euro 7.166,12, come da Ctp allegata a fini di prova, in aggiunta alla retribuzione così come sopra richiesta e calcolata Condannare altresì il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo ricompreso tra settembre 2022 e l'attualità. Ordinare al datore di lavoro l'adeguamento della retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto il profilo economico, contributivo e previdenziale. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori.
Si costituiva la società datoriale argomentando diffusamente in ordine all'inammissibilità ovvero all'infondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di discussione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_5
che si è costituito dichiarandosi disponibile alla ricezione dei contributi, nei limiti della prescrizione, in caso di accoglimento della domanda attorea.
La causa – ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti – è stata decisa mediante la presente sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che dagli atti di causa emergono le seguenti circostanze, rilevanti ai fini del decidere.
Parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 1.8.2014 al 1.11.2023, data in cui ha rassegnato le sue dimissioni volontarie.
Come da estratto conto previdenziale offerto in produzione dall' , la ricorrente risulta titolare di CP_5
pensione di vecchiaia dal 1.11.2023. Lamenta di aver subito ad opera della società datoriale un siccome, pur avendo dalla data di assunzione svolto la mansioni di OSS con inquadramento nel livello C2 CCNL
Multiservizi, da gennaio 2020 la società datoriale ha modificato le sue mansioni (addetta alle pulizie), il suo inquadramento e livello retributivo (2A CCNL Multiservizi), per come emerge dalle buste paga e dalle comunicazioni inviate a tutti i lavoratori.
Lamenta, inoltre, l'unilaterale riduzione datoriale dell'orario di lavoro (da 30 a 20 ore settimanali) chiedendo la condanna della società datoriale sia a trasformare il rapporto di lavoro da part time al
50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, sia alle differenze retributive siccome, pur a fronte della illegittima riduzione contrattuale, ha continuato a svolgere 30 ore settimanali.
Orbene, stante la cessazione del rapporto di lavoro, è fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire – sollevata dalla società ex datrice di lavoro – in relazione al capo di domanda volto alla condanna a trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge.
Invero, stante la cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 1.11.2023 (che dalla medesima data risulta titolare di pensione di vecchiaia), la stessa
– in disparte dalla fondatezza o meno della domanda – non ha alcun interesse ad ottenere la stabilizzazione dell'orario lavorativo part time a 78.98 % per cinque giorni settimanali, trattandosi di domanda che presuppone – ai fini del correlato interesse – la perduranza del rapporto di lavoro.
Peraltro, non può non rilevarsi che la riduzione dell'orario lavorativo come pure la modifica dell'inquadramento sono state oggetto di accettazione da parte della ricorrente che ha invero espresso il suo consenso a tali modifiche che sono, pertanto, avvenute consensualmente.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla società, si evince che nel 2019 l'appalto di servizi cui era pacificamente addetta la ricorrente (insieme ad altri 79 dipendenti della società convenuta) è stato sospeso con decorrenza dal 1.10.2019, avendo la committente inoltre Parte_2
inibito lo svolgimento di compiti di assistenza igienica ai pazienti da parte dei dipendenti della
(all. 7 alla memoria); per effetto del venir meno, per unilaterale decisione del CP_1
committente, di uno dei servizi affidati in appalto, si trovò ad affrontare una situazione di CP_1 esubero di personale: la sospensione dell'appalto avente ad oggetto tutti i servizi di pulizia, integrativi e complementari vale a dire i servizi svolti dagli OSS, determinò l'avvio di procedura di licenziamento collettivo relativa a tutti gli 80 lavoratori con mansioni di OSS addetti a quell'appalto, tra cui la sig.ra
(Doc. n°8 allegato alla memoria). Pt_1
La società, pertanto, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per gli 80 lavoratori in esubero (Doc. n°8 allegato alla memoria) ma a seguito di riunione con la Regione Calabria prima e presso la di Cosenza si riuscì ad individuare una soluzione per scongiurare il paventato CP_6
licenziamento collettivo.
Come evincibile dal verbale di riunione del 4.12.2019 svoltasi presso la Prefettura di Cosenza, tra la
Società e le Organizzazioni Sindacali, si dichiarava disponibile a procedere ad una forma CP_1
di riassorbimento e mantenimento in servizio dei lavoratori in esubero, inserendoli nelle mutate condizioni dell'appalto pur di evitarne il licenziamento e in particolare: − gli 80 lavoratori con qualifica di OSS (tra cui la sig.ra ), per effetto del venir meno delle mansioni proprie della qualifica, Pt_1
sarebbero stati adibiti a mansioni di pulizia e inservientato (servizi integrativi) e dunque coerentemente inquadrati nel Livello II CCNL Multiservizi (cd. parametro 115); − come misura di favore nei confronti degli 80 lavoratori, “demansionati” al fine di salvaguardare il loro posto di lavoro, sarebbe stato loro riconosciuto un importo retributivo a titolo di superminimo mensile, al fine di conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta (corrispondente al Livello C2 CCNL Cooperative Sociali) nonostante il nuovo inferiore inquadramento che avrebbe previsto una retribuzione inferiore;
− al fine di riassorbire le ore di lavoro (collocate su pulizia e servizi integrativi) all'interno dell'organizzazione già completa, l'orario di lavoro settimanale degli ex OSS sarebbe stato ridotto da 30 a 20 ore settimanali (trasformazione in part-time 50%); − si impegnava tuttavia, al fine di CP_1
avvantaggiare per quanto possibile i lavoratori a fronte della riduzione di orario, a redistribuire le ore di volta in volta disponibili in modo da incrementare nei fatti l'orario di lavoro mensile (e la retribuzione) degli ex OSS.
rappresentava, inoltre, all'Autorità Pubblica e alle Organizzazioni Sindacali, che in caso di CP_1
mancata adesione dei lavoratori interessati alla proposta di riassorbimento di cui sopra, non vi sarebbe stata alcuna ulteriore alternativa all'intimazione dei licenziamenti.
Le Organizzazioni Sindacali, viceversa, assumevano l'impegno “a sensibilizzare i lavoratori a firmare la suddetta proposta, al fine di risolvere la problematica occupazionale in essere”.
Orbene, la modifica delle mansioni, dell'inquadramento e dell'orario è avvenuto in questo contesto di crisi al fine precipuo di evitare il licenziamento collettivo e, profilo rilevante ai fini di causa, tale modifica è stata espressamente accettata dalla ricorrente e, pertanto, il nuovo assetto contrattuale è stato oggetto di accordo.
Ciò posto, avuto riguardo al dedotto demansionamento, valga osservare che – in disparte dal fatto che la ricorrente ha espresso il proprio consenso all'assegnazione di mansioni e inquadramento inferiori – si osserva che la stessa, per come ammesso anche in ricorso, ha mantenuto il trattamento economico in godimento, affermando di aver percepito ad € 185,53 in modo da allineare la retribuzione lorda attuale a quella precedentemente riconosciuta>.
Pertanto, premessa la validità del cd. 'patto di demansionamento', sempre che vi sia il consenso del lavoratore non affetto da vizi della volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza di accordo (cfr. Cass. 10 settembre 2013, n. 20716; Cass. 22 agosto 2006,
n. 18269; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375; Cass. 9 marzo 2004, n. 4790; Cass. 4 giugno 1992, n. 6822); prevale, infatti, l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 cod. civ. e ciò non solo ove il demansionamento sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - ma anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo (cfr., in tale senso, Cass. n. 2375 cit.); è stato anche evidenziato che la validità del patto di demansionamento presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione della disponibilità del lavoratore ad accettarle (vedi Cass. 25 novembre 2010, n. 23926; Cass. 5 agosto 2000,
n. 10339 ed anche Cass. 12 giugno 2015, n. 12253 e Cass. 6 ottobre 2015, n. 19930 che hanno ribadito tale validità, sempre nella genuinità non viziata del consenso del lavoratore e nella sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo, chiaramente confermando come al di fuori di tali ipotesi non sussista un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un
'affievolimento' del diritto garantito dall'art. 2103 cod. civ.) nel caso di specie la ricorrente ha espresso consenso espresso al demansionamento (né in questa sede anche solo prospetta un vizio della volontà) mantenendo il livello retributivo in godimento attraverso l'erogazione di una voce volta a conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta. Pertanto, la rivendicazione di differenze retributive sotto tale profilo si rivela del tutto infondata avendo parte ricorrente mantenuto – per come ammesso in ricorso – lo stesso trattamento retributivo precedente pur dopo l'assegnazione di diverse mansioni ed inquadramento.
Parimenti infondata la rivendicazione di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro superiore a quello risultante dalla modifica contrattuale.
Invero, è la stessa società a produrre i tabulati delle presenze della ricorrente e le timbrature (non contestati da parte ricorrente che anzi aveva proposto istanza di esibizione) ed è la stessa società ad ammettere che la ricorrente ha disimpegnato – sia pure non sempre –un maggior numero di ore pur a seguito della riduzione dell'orario, conformemente agli impegni assunti con le OOSS di favorire lo svolgimento di ore supplementari.
Ma osserva il giudice che dalle buste paga si evince che la ricorrente – che non contesta di aver ricevuto la somma indicata nelle stesse - ha ricevuto la retribuzione per le ore supplementari svolte;
dalle buste paga, invero, si evince il numero delle ore di lavoro (corrispondente alle ore risultanti dalle timbrature) e la maggiorazione parametrata alle medesime ore.
A titolo esemplificativo, nel mese di marzo, luglio e agosto 2021, risulta dai dati afferenti le timbrature, lo svolgimento di 132 ore di lavoro (pari ad una media di sei ore per i giorni lavorativi effettivi) e nelle relative buste paga tali ore risultano indicate come pure la retribuzione per le ore supplementari effettuate.
Pertanto, la documentazione agli atti comprova che – ove la ricorrente ha effettuato un numero di ore superiore alle 20 ore oggetto di modifica consensuale – tali ore sono state conteggiate e retribuite, come da allegate buste paga, non negando la ricorrente la ricezione delle somme indicate.
A tanto consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza nei rapporti con la società convenuta mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con l' chiamato in causa iussu iudicis al solo CP_5
fine della regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti della società convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese tra parte ricorrente e . CP_5
Cosenza, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 4268/2023 RGL introdotta da
, nata a [...] [...] e residente a [...]in C.so Mazzini n. 252/c, CF Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Stefano C.F._1
Cavalcanti e dall'Avv. Stefania Cortese ed elettivamente domiciliata nel loro studio legale sito in
Cosenza, Via Martorelli n. 36, in virtù di procura in atti
Ricorrente
Contro
(P.IVA e Cod.Fisc. , con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale n. Controparte_1 P.IVA_1
5, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott.
[nato a [...] il [...], cod. fisc. ], elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 177, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Mascaro che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'Avv. Gian Carlo Sutich e all'Avv. Sabrina
Grivet Fetà, giusta procura allegata alla memoria
Resistente
Nonché , in persona del Presidente p.t., con gli Avv. Gilda Avena Controparte_3
e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024, Per_1 rep. n. 37875, racc. n. 7313, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto in Cosenza, piazza Loreto n. 22/A
Litisconsorte necessario chiamato iussu iudicis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta dal 01/08/2014, premesso ulteriormente di essere stata Controparte_4
assunta con contratto a tempo parziale al 78,95% per trenta ore settimanali e successivamente, da dicembre 2019, al 50%, per venti ore settimanali, inizialmente con la mansione di OSS e successivamente, ossia del 27 Settembre 2019, con la mansione di operaia addetta ai servizi presso l' e con applicazione di livelli retributivi diversi negli Parte_2
anni, a seconda del CCNL di categoria applicato per ogni periodo come di seguito specificato: 4S dal
01/08/2014 al 30/09/2014 CCNL UNEBA;
C2 dall'01/10/2014 al 30/11/2019 CCNL Coop Soc.; 2A dall'01/12/2019 ad oggi CCNL Multiservizi, lamentava di aver subito un demansionamento siccome pur avendo sempre svolto mansioni di OSS, con inquadramento contrattuale nel livello C2, da gennaio
2020 è stata inquadrata nel livello 2A; lamentava, inoltre, che parte datoriale, con decorrenza dal
1.12.2019, in conseguenza di un accordo sindacale raggiunto al fine di scongiurare il licenziamento collettivo dei lavoratori, modificava l'orario contrattuale riducendolo da 30 a 20 ore settimanali.
Tanto premesso, affermava che nonostante la modifica contrattuale dell'orario, ella continuava a prestare 30 ore di lavoro settimanali, ripartite su 5 giorni, espletando quindi 10 ore di lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno, oltre le venti ore stabilite dal datore di lavoro.
Dedotta la violazione dell'art. 2103 c.c., nonché l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a tutt'oggi, anche dopo il Settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo indeterminato part. Time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95% come da contratto di assunzione;
DICHIARARE che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge;
Accertare e dichiarare il diritto della medesima a percepire la somma di €
15.307,85 a titolo di differenze retributive per orario part time 78,95%, dal 1 Dicembre al mese di
Agosto 2022, ovvero in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. Ordinare, altresì, al datore di lavoro il pagamento dei contributi, per euro 7.166,12, come da Ctp allegata a fini di prova, in aggiunta alla retribuzione così come sopra richiesta e calcolata Condannare altresì il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo ricompreso tra settembre 2022 e l'attualità. Ordinare al datore di lavoro l'adeguamento della retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto il profilo economico, contributivo e previdenziale. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori.
Si costituiva la società datoriale argomentando diffusamente in ordine all'inammissibilità ovvero all'infondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di discussione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_5
che si è costituito dichiarandosi disponibile alla ricezione dei contributi, nei limiti della prescrizione, in caso di accoglimento della domanda attorea.
La causa – ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti – è stata decisa mediante la presente sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che dagli atti di causa emergono le seguenti circostanze, rilevanti ai fini del decidere.
Parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 1.8.2014 al 1.11.2023, data in cui ha rassegnato le sue dimissioni volontarie.
Come da estratto conto previdenziale offerto in produzione dall' , la ricorrente risulta titolare di CP_5
pensione di vecchiaia dal 1.11.2023. Lamenta di aver subito ad opera della società datoriale un siccome, pur avendo dalla data di assunzione svolto la mansioni di OSS con inquadramento nel livello C2 CCNL
Multiservizi, da gennaio 2020 la società datoriale ha modificato le sue mansioni (addetta alle pulizie), il suo inquadramento e livello retributivo (2A CCNL Multiservizi), per come emerge dalle buste paga e dalle comunicazioni inviate a tutti i lavoratori.
Lamenta, inoltre, l'unilaterale riduzione datoriale dell'orario di lavoro (da 30 a 20 ore settimanali) chiedendo la condanna della società datoriale sia a trasformare il rapporto di lavoro da part time al
50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, sia alle differenze retributive siccome, pur a fronte della illegittima riduzione contrattuale, ha continuato a svolgere 30 ore settimanali.
Orbene, stante la cessazione del rapporto di lavoro, è fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire – sollevata dalla società ex datrice di lavoro – in relazione al capo di domanda volto alla condanna a trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge.
Invero, stante la cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 1.11.2023 (che dalla medesima data risulta titolare di pensione di vecchiaia), la stessa
– in disparte dalla fondatezza o meno della domanda – non ha alcun interesse ad ottenere la stabilizzazione dell'orario lavorativo part time a 78.98 % per cinque giorni settimanali, trattandosi di domanda che presuppone – ai fini del correlato interesse – la perduranza del rapporto di lavoro.
Peraltro, non può non rilevarsi che la riduzione dell'orario lavorativo come pure la modifica dell'inquadramento sono state oggetto di accettazione da parte della ricorrente che ha invero espresso il suo consenso a tali modifiche che sono, pertanto, avvenute consensualmente.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla società, si evince che nel 2019 l'appalto di servizi cui era pacificamente addetta la ricorrente (insieme ad altri 79 dipendenti della società convenuta) è stato sospeso con decorrenza dal 1.10.2019, avendo la committente inoltre Parte_2
inibito lo svolgimento di compiti di assistenza igienica ai pazienti da parte dei dipendenti della
(all. 7 alla memoria); per effetto del venir meno, per unilaterale decisione del CP_1
committente, di uno dei servizi affidati in appalto, si trovò ad affrontare una situazione di CP_1 esubero di personale: la sospensione dell'appalto avente ad oggetto tutti i servizi di pulizia, integrativi e complementari vale a dire i servizi svolti dagli OSS, determinò l'avvio di procedura di licenziamento collettivo relativa a tutti gli 80 lavoratori con mansioni di OSS addetti a quell'appalto, tra cui la sig.ra
(Doc. n°8 allegato alla memoria). Pt_1
La società, pertanto, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per gli 80 lavoratori in esubero (Doc. n°8 allegato alla memoria) ma a seguito di riunione con la Regione Calabria prima e presso la di Cosenza si riuscì ad individuare una soluzione per scongiurare il paventato CP_6
licenziamento collettivo.
Come evincibile dal verbale di riunione del 4.12.2019 svoltasi presso la Prefettura di Cosenza, tra la
Società e le Organizzazioni Sindacali, si dichiarava disponibile a procedere ad una forma CP_1
di riassorbimento e mantenimento in servizio dei lavoratori in esubero, inserendoli nelle mutate condizioni dell'appalto pur di evitarne il licenziamento e in particolare: − gli 80 lavoratori con qualifica di OSS (tra cui la sig.ra ), per effetto del venir meno delle mansioni proprie della qualifica, Pt_1
sarebbero stati adibiti a mansioni di pulizia e inservientato (servizi integrativi) e dunque coerentemente inquadrati nel Livello II CCNL Multiservizi (cd. parametro 115); − come misura di favore nei confronti degli 80 lavoratori, “demansionati” al fine di salvaguardare il loro posto di lavoro, sarebbe stato loro riconosciuto un importo retributivo a titolo di superminimo mensile, al fine di conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta (corrispondente al Livello C2 CCNL Cooperative Sociali) nonostante il nuovo inferiore inquadramento che avrebbe previsto una retribuzione inferiore;
− al fine di riassorbire le ore di lavoro (collocate su pulizia e servizi integrativi) all'interno dell'organizzazione già completa, l'orario di lavoro settimanale degli ex OSS sarebbe stato ridotto da 30 a 20 ore settimanali (trasformazione in part-time 50%); − si impegnava tuttavia, al fine di CP_1
avvantaggiare per quanto possibile i lavoratori a fronte della riduzione di orario, a redistribuire le ore di volta in volta disponibili in modo da incrementare nei fatti l'orario di lavoro mensile (e la retribuzione) degli ex OSS.
rappresentava, inoltre, all'Autorità Pubblica e alle Organizzazioni Sindacali, che in caso di CP_1
mancata adesione dei lavoratori interessati alla proposta di riassorbimento di cui sopra, non vi sarebbe stata alcuna ulteriore alternativa all'intimazione dei licenziamenti.
Le Organizzazioni Sindacali, viceversa, assumevano l'impegno “a sensibilizzare i lavoratori a firmare la suddetta proposta, al fine di risolvere la problematica occupazionale in essere”.
Orbene, la modifica delle mansioni, dell'inquadramento e dell'orario è avvenuto in questo contesto di crisi al fine precipuo di evitare il licenziamento collettivo e, profilo rilevante ai fini di causa, tale modifica è stata espressamente accettata dalla ricorrente e, pertanto, il nuovo assetto contrattuale è stato oggetto di accordo.
Ciò posto, avuto riguardo al dedotto demansionamento, valga osservare che – in disparte dal fatto che la ricorrente ha espresso il proprio consenso all'assegnazione di mansioni e inquadramento inferiori – si osserva che la stessa, per come ammesso anche in ricorso, ha mantenuto il trattamento economico in godimento, affermando di aver percepito ad € 185,53 in modo da allineare la retribuzione lorda attuale a quella precedentemente riconosciuta>.
Pertanto, premessa la validità del cd. 'patto di demansionamento', sempre che vi sia il consenso del lavoratore non affetto da vizi della volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza di accordo (cfr. Cass. 10 settembre 2013, n. 20716; Cass. 22 agosto 2006,
n. 18269; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375; Cass. 9 marzo 2004, n. 4790; Cass. 4 giugno 1992, n. 6822); prevale, infatti, l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 cod. civ. e ciò non solo ove il demansionamento sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - ma anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo (cfr., in tale senso, Cass. n. 2375 cit.); è stato anche evidenziato che la validità del patto di demansionamento presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione della disponibilità del lavoratore ad accettarle (vedi Cass. 25 novembre 2010, n. 23926; Cass. 5 agosto 2000,
n. 10339 ed anche Cass. 12 giugno 2015, n. 12253 e Cass. 6 ottobre 2015, n. 19930 che hanno ribadito tale validità, sempre nella genuinità non viziata del consenso del lavoratore e nella sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo, chiaramente confermando come al di fuori di tali ipotesi non sussista un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un
'affievolimento' del diritto garantito dall'art. 2103 cod. civ.) nel caso di specie la ricorrente ha espresso consenso espresso al demansionamento (né in questa sede anche solo prospetta un vizio della volontà) mantenendo il livello retributivo in godimento attraverso l'erogazione di una voce volta a conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta. Pertanto, la rivendicazione di differenze retributive sotto tale profilo si rivela del tutto infondata avendo parte ricorrente mantenuto – per come ammesso in ricorso – lo stesso trattamento retributivo precedente pur dopo l'assegnazione di diverse mansioni ed inquadramento.
Parimenti infondata la rivendicazione di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro superiore a quello risultante dalla modifica contrattuale.
Invero, è la stessa società a produrre i tabulati delle presenze della ricorrente e le timbrature (non contestati da parte ricorrente che anzi aveva proposto istanza di esibizione) ed è la stessa società ad ammettere che la ricorrente ha disimpegnato – sia pure non sempre –un maggior numero di ore pur a seguito della riduzione dell'orario, conformemente agli impegni assunti con le OOSS di favorire lo svolgimento di ore supplementari.
Ma osserva il giudice che dalle buste paga si evince che la ricorrente – che non contesta di aver ricevuto la somma indicata nelle stesse - ha ricevuto la retribuzione per le ore supplementari svolte;
dalle buste paga, invero, si evince il numero delle ore di lavoro (corrispondente alle ore risultanti dalle timbrature) e la maggiorazione parametrata alle medesime ore.
A titolo esemplificativo, nel mese di marzo, luglio e agosto 2021, risulta dai dati afferenti le timbrature, lo svolgimento di 132 ore di lavoro (pari ad una media di sei ore per i giorni lavorativi effettivi) e nelle relative buste paga tali ore risultano indicate come pure la retribuzione per le ore supplementari effettuate.
Pertanto, la documentazione agli atti comprova che – ove la ricorrente ha effettuato un numero di ore superiore alle 20 ore oggetto di modifica consensuale – tali ore sono state conteggiate e retribuite, come da allegate buste paga, non negando la ricorrente la ricezione delle somme indicate.
A tanto consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza nei rapporti con la società convenuta mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con l' chiamato in causa iussu iudicis al solo CP_5
fine della regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti della società convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese tra parte ricorrente e . CP_5
Cosenza, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti