Articolo 15 della Legge 5 marzo 2024, n. 21
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27 marzo 2024
Art. 15. Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 1. All'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dopo le parole: «i fondi pensione,» sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , ». Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-quater del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 1.-2-ter (omissis).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a);
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.
(omissis).».
- Per completezza di informazione, il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994, n. 196.
- Per completezza di informazione, il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall' art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
Entrata in vigore il 27 marzo 2024