Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, composta da
Guido Santoro presidente rel.
Federico Bressan consigliere
Francesco Petrucco Toffolo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio n. 1973/2022 r.g. iscritta a ruolo il 24-10-2022 e promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
C.F. _1 C.F._1
nato a [...] V.lla il 7.10.44 ed ivi residente, in Via Canzago 3, difeso e rappresentato come da mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. Gianfranco Spiazzi del Foro di
Verona e dall'avv. Franco Zambelli del Foro di Venezia, con studio in Via Cavallotti n.22, Venezia-
Mestre (VE), quest'ultimo anche domiciliatario;
attore in riassunzione contro
(Cod. Fiscale CP_1 C.F._2
con l'Avv. Paola Valentini e con l'Avv. Anastasia Righetti del Foro di Verona;
parte convenuta in riassunzione e nei confronti di
(C.F. Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Zambelli , in Mestre(Ve), Via Felice Cavallotti n.22, che la rappresenta in giudizio unitamente e disgiuntamente con l'avv. Gianfranco Spiazzi;
chiamata in causa avente a oggetto: regolamento di confini – usucapione – giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n.
22639/2022 della s. Corte di Cassazione.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI GIOVANNI Pt_1
Nel merito
-1-
1. In conformità a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza 22639/2022 pubblicata il
19.7.2022:
- accertato che la motivazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.440/2018 del 22.2.2018 secondo cui: ”non ci sono prove contrarie al fatto che lo abbia coltivato la CP_1
porzione del terreno facente parte del mappale 662 ed oggetto dello sconfinamento ritenendosi proprietario, in modo pacifico, pubblico ed incontrastato e che tale pacifica e pubblica coltivazione ci sia stata dal momento dell'acquisto 1983; questi fatti non sono stati efficacemente e correttamente contestati da parte appellante” costituisce erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c.;
-accertato che una volta lamentato nel proprio atto di citazione che una porzione _1
del proprio fondo era occupata da , non aveva l'onere di contestare le contrarie deduzioni CP_1
avversarie né tanto meno di fornire la prova contraria in quanto denunciando l'usurpazione in suo danno della zona di terreno aveva preventivamente negato il fatto estintivo fatto valere dallo CP_1 tramite la domanda riconvenzionale di usucapione, non dovendo quindi formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni;
- previa declaratoria, per i motivi dedotti in citazione di rinvio ,che è decaduto e/o privo CP_1
di interesse ad agire ad avvalersi delle diverse prove richieste ai fini del fondamento della sua domanda di usucapione, ed in accoglimento delle domande proposte avanti la Corte d'Appello di
Venezia nel giudizio 1478/2017 r.g. definito con la sentenza cassata dalla Suprema Corte;
2.Accertarsi e dichiararsi che l'esatta linea di confine tra il mappale 662 di proprietà di Pt_1 ed il mappale 631 di proprietà di è quella individuata dalla ctu 5.1.016 redatta
[...] CP_1
dal Geom. nel corso del primo grado di giudizio ed in particolare quella risultante Persona_1
dal paragrafo n.3 “riconfinamento” di detta perizia e degli allegati cartografici ad essa allegati e richiamati.
3. Accertarsi e dichiararsi, secondo quanto rilevato nella predetta consulenza tecnica d'ufficio, che ha esteso la coltivazione del suo vigneto mappale 631,C.T. foglio 2, nel limitrofo terreno CP_1 vigneto mappale 662 C.T. partita 41 foglio 2 di proprietà dell'appellante per una _1
profondità variabile di ml.17.69 ad ovest e ml 16.69 ad est, rispetto alla testata nord del vigneto del rispetto alla linea di confine come sopra accertata. Pt_1
4.Conseguentemente condannarsi a retrocedere la coltivazione del mappale 631 di sua CP_1
proprietà oltre la linea del confine come sopra accertato con il limitrofo mappale 662 di proprietà di
-2- condannando contestualmente lo a rilasciare libera e sgombera la porzione _1 CP_1
di terreno invasa restituendola alla piena proprietà dell'appellante
5.Accogliersi l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione per i motivi di cui è causa.
6. Per effetto della soccombenza, condannarsi a restituire a la CP_1 _1
complessiva somma di euro 19.483,81= con interessi legali dalla data di ogni singolo agamento al saldo, per i titoli di cui in narrativa.
7. Porsi a carico di le spese ed i compensi dei due gradi di giudizio, quello avanti la Corte CP_1
di Cassazione, e del presente giudizio di rinvio oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali, nonché quanto liquidato in primo grado al CTU per spese e compenso.
8.Respingersi ogni e diversa contraria domanda di parte appellata.
CONCLUSIONI DINO SPADA
In via preliminare.
1. Dichiarare inammissibile la domanda di regolamento di confini siccome proposta da Parte_2
nei confronti di per difetto del requisito dell'incertezza circa
[...] CP_1
l'andamento della linea ai senti dell'art. 950 c.c.
Nel merito
In via principale:
2. Respingere le domande tutte di causa poiché non provate in fatto e non dimostrate in diritto e comunque per i motivi esposti in atti.
In via riconvenzionale (subordinata):
3. Accertare e dichiarare nei confronti dell'attore e della terza chiamata _1
, che è divenuto proprietario per intervenuta usucapione Controparte_2 CP_1
ventennale delle porzioni immobiliari – oggetto di possesso corrispondente al diritto dominicale, svolto in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e continuo per oltre vent'anni – che fossero accertate catastalmente insistere sul mappale numero 662, foglio 2 del Catasto
Terreni del Comune di San Pietro in Cariano (VR)
In ogni caso:
4. Emanare ogni ulteriore provvedimento di ragione e di legge.
5. Rifusione di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA e rimborso forfettario.
CONCLUSIONI Controparte_2
Nel merito
-3- 1. In conformità a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza 22639/2022 pubblicata il
19.7.2022:
- accertato che la motivazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.440/2018 del 22.2.2018 secondo cui :” non ci sono prove contrarie al fatto che lo abbia coltivato la CP_1
porzione del terreno facente parte del mappale 662 ed oggetto dello sconfinamento ritenendosi proprietario, in modo pacifico,pubblico ed incontrastato e che tale pacifica e pubblica coltivazione ci sia stata dal momento dell'acquisto 1983; questi fatti non sono stati efficacemente e correttamente contestati da parte appellante” costituisce erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c.;
-accertato che una volta lamentato nel proprio atto di citazione che una porzione _1
del proprio fondo era occupata da , non aveva l'onere di contestare le contrarie deduzioni CP_1
avversarie né tantomento di fornire la prova contraria in quanto denunciando l'usurpazione in suo danno della zona di terreno aveva preventivamente negato il fatto estintivo fatto valere dallo CP_1 tramite la domanda riconvenzionale di usucapione,non dovendo quindi formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni;
accertarsi e dichiararsi che l'esatta linea di confine tra il mappale 662 di proprietà di _1
edi ed il mappale 631 di proprietà di è quella individuata dalla ctu Controparte_2 CP_1
5.1.016 redatta dal Geom. nel corso del primo grado di giudizio ed in particolare Persona_1
quella risultante dal paragrafo n.3 “riconfinamento” di detta perizia e degli allegati cartografici ad essa allegati e richiamati.
2. Accertarsi e dichiararsi,secondo quanto rilevato nella predetta consulenza tecnica d'ufficio, che ha esteso la coltivazione del suo vigneto mappale 631,C.T. foglio 2, nel limitrofo terreno CP_1
vigneto mappale 662 C.T. partita 41 foglio 2 di proprietà di e di _1 Controparte_2
per una profondità variabile di ml.17.69 ad ovest e ml 16.69 ad est, rispetto alla testata nord del vigneto del della e rispetto alla linea di confine come sopra accertata. Pt_1 CP_2
3. Conseguentemente condannarsi a retrocedere la coltivazione del mappale 631 di sua CP_1 proprietà oltre la linea del confine come sopra accertato con il limitrofo mappale 662 condannando contestualmente lo a rilasciare libera e sgombera la porzione di terreno invasa restituendola ai CP_1
legittimi proprietari
4. Accogliersi l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione per i motivi di cui è causa. E comunque rigettarsi la relativa domanda nel merito perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa.
-4- 5. Porsi a carico di le spese ed i compensi dei due gradi di giudizio, quello avanti la Corte CP_1
di Cassazione, e del presente giudizio di rinvio oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali, nonché quanto liquidato in primo grado al CTU per spese e compenso.
6. Respingersi ogni e diversa contraria domanda.
MOTIVAZIONE
1. Si discute sull'estensione di due fondi, tra loro limitrofi ed entrambi coltivati a vigneto, segnatamente i mappali 662, di proprietà dei e il mappale 631, di Controparte_3
proprietà dello e attraversati da una capezzagna che corre sul predetto mappale 662. CP_1
2. A fronte della richiesta del di regolamentazione dei confini con accertamento che Pt_1
l'esatta estensione del suo fondo 662 ricomprenderebbe anche un lembo di terra oltre la predetta capezzagna (di circa 386 mq) e oggetto di coltivazione da parte dello costui CP_1
ha contrapposto una domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del suo acquisto per usucapione del predetto lembo di fondo.
3. Il tribunale di Verona con la sentenza n. 456/2017, poi confermata dalla sentenza della corte d'appello n. 440/2018, ha accolto la domanda riconvenzionale dello accertando che CP_1
costui era proprietario esclusivo della porzione oggetto del pur risultante sconfinamento.
4. La s. Corte, con l'ordinanza n. 22639/2022, ha disposto la cassazione della sentenza n.
440/2018 della corte d'appello, ritenendo che erroneamente i giudici di merito avessero ravvisato una “mancata contestazione” da parte del dell'esistenza del confine in loco Pt_1
e del possesso a far data dal 1983 da parte dello dell'area in contestazione e CP_1 rimettendo le parti avanti la corte d'appello per un nuovo esame, oltre che per la regolamentazione delle spese processuali anche della fase di legittimità.
5. ha riassunto il processo, formulando le domande come in epigrafe _1
riportate, e si è costituito in causa, riproponendo la domanda riconvenzionale di CP_1
usucapione.
6. La questione fondamentale residuata a seguito della cassazione della sentenza di appello - e alla cui disamina occorre in questa sede procedere - è quella relativa alla domanda formulata in via riconvenzionale da e diretta a contrastare la proposta azione di CP_1
regolamentazione dei confini con la deduzione dell'acquisto della striscia di terreno in contestazione a seguito di usucapione ultraventennale del relativo diritto di proprietà.
-5- 7. Come detto, il tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno ritenuto la fondatezza di tale domanda di usucapione sulla base della “non contestazione” di essa, con statuizione censurata dalla s. Corte nell'ordinanza che ha dato origine alla presente fase.
8. Escluso dunque che possa accertarsi il possesso ad usucapionem valorizzando la “non contestazione” di esso e dovendosi pertanto verificare tale domanda alla stregua delle prove offerte, la corte, con ordinanza 18-7-2024, ha disposto l'ammissione delle prove orali richieste dalle parti, prove poi escusse all'udienza del 3-10-2024.
9. Tramite tali mezzi istruttori, nonché in base agli elementi ritraibili dalla documentazione versata in atti e dall'accertamento tecnico officiosamente espletato in prime cure, è emerso in maniera chiara che:
- a far data dal 1983 - unitamente al fratello - ebbe ad acquistare la CP_1 Pt_3
proprietà dei fondi contermini e, per quanto qui rileva, del mapp. 631;
- nel 2003 , a seguito di divisione con il fratello, è divenuto proprietario esclusivo CP_1 dei fondi in contestazione e in particolare del mappale 631;
- ha coltivato continuativamente i fondi a vigneto anche per quanto riguarda l'area CP_1
non facente parte dei mappali di sua proprietà e allo stesso modo di questa;
- nel 2011, nel corso di un controllo ispettivo sui vigneti del nell'ambito dei controlli Pt_1
delle DOP certificate, l'organismo demandato alla verifica ebbe modo di rilevare che il mappale 662 del era in parte occupato dal vigneto del contermine fondo mappale Pt_1
631 dello CP_1
- a seguito di ciò, in data 17-5-2012 il ha incaricato un tecnico di operare le necessarie Pt_1
verifiche all'esito delle quali era risultato in effetti come parte della coltivazione dello CP_1
ricadesse nell'ambito del mappale 631 del Costui, tramite un legale, ebbe a inviare Pt_1
in data 6-6-2012 una raccomandata a.r. con la quale richiedeva l'arretramento del confine in corrispondenza con quello catastale;
- come accertato dal c.t.u., la linea di confine nord del mappale 662 si estende nella medesima direzione ed è posizionata nel vigneto attualmente coltivato dallo per una profondità CP_1
variabile di ml 17.69 ad ovest e ml 16.69 ad est, rispetto alla testata nord del vigneto del
Pt_1
10. Ciò premesso, e con specifico riguardo alla prova del possesso della porzione del fondo 662 sita al di là della capezzagna, è uscita dimostrata in causa la coltivazione di tale area da parte
-6- di (prima unitamente al fratello e, dal 2003, da solo) con l'impianto e la cura dei CP_1
vigneti.
11. Finisce per darne atto la stessa parte attrice in riassunzione, laddove, in sede di comparsa conclusionale, chiosando gli esiti delle prove testimoniali assunte, riconosce che, almeno sino al 1995, l'attività di coltivazione da parte degli “è stata svolta nella piena e totale CP_1
convinzione di essere legittimi proprietari di tutti i mappali acquistati nel 1983”.
12. Secondo l'attore in riassunzione, peraltro, solo a partire dal 1995, a seguito del censimento del vigneto dal quale era emerso che una parte di esso ricadeva nel mappale 662 CP_1
(come riferito dal testimonio ), dovrebbe prendere inizio il decorso del termine Testimone_1
per l'usucapione: “il decorso utile per la maturazione dell'usucapione non può che essere iniziato nel 1995, in quanto fino al periodo antecedente, gli erano evidentemente CP_1
convinti di essere gli effettivi proprietari di tutti i mappali acquistati nel 1983 e di averli in tale veste coltivati” (comparsa conclusionale, pag. 3) e, dunque, “solo da quel momento hanno avuto la consapevolezza di coltivare non come proprietari ma bensì come possessori ed essendo la causa promossa da iniziata nel 2012 ciò ha interrotto il maturarsi della Pt_1
durata ventennale prevista per legge” (ivi).
13. L'argomentazione non coglie nel segno.
La riconosciuta situazione ante 1995, lungi dall'essere irrilevante ai fini possessori che qui rilevano, come parrebbe voler accreditare l'attore in riassunzione, vale invece a confermare che proprio l'occupazione e l'utilizzazione da parte dello AD (con il fratello) con la convinzione di esserne divenuto proprietario, vale a dire in maniera del tutto corrispondente alla residua area acquistata, integra l'estrinsecazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto reale e, dunque, una situazione tipicamente possessoria. L'art. 1147 c.c. stabilisce che è possessore di buona fede chi possiede
“ignorando di ledere l'altrui diritto” e, dunque, contrariamente a quanto opinato dal Pt_1
la situazione sino al 1995 è certamente del tutto idonea a integrare un possesso idoneo all'usucapione.
Ne viene che, accertato che la situazione ante 1995 corrisponde pienamente all'utilizzo uti dominus della parte di fondo in contestazione, dalla stessa prospettazione dell'attore in riassunzione, secondo il quale non è dubbio che a partire dal 1995 la situazione sarebbe indubbiamente possessoria (“da quel momento hanno avuto la consapevolezza di coltivare non come proprietari ma bensì come possessori”) sino al promovimento della presente causa
-7- nel 2012 (“essendo la causa promossa da iniziata nel 2012 ciò ha interrotto il Pt_1
maturarsi della durata ventennale prevista per legge”), deve ritenersi ampiamente maturato il termine di prescrizione acquisitiva, essendo decorsi i vent'anni a partire dal 1983 (2003).
Mette conto precisare che il censimento del 1995 riferito dal testimonio (e in Testimone_1
occasione del quale emersero le difformità delle dimensioni catastali dei lotti) è vicenda che attiene unicamente agli mentre il si rese conto della situazione catastale solo CP_1 Pt_1 in occasione della verifica ispettiva del 2011.
14. Del tutto fuori bersaglio si rivela la questione sulla natura oggettiva o soggettiva dell'incertezza del confine fra i fondi. Innanzi tutto, la deduzione circa la ricorrenza di una mera incertezza soggettiva (per l'assenza - a dire del - di qualsivoglia segno di Pt_1
delimitazione fra i due fondi) con la quale si mirerebbe a conseguire l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione (cfr. quarto motivo di cassazione) è radicalmente priva di fondamento, in quanto è certo che la domanda di usucapione risulta proponibile in qualsivoglia ricorrenza di situazione fattuale, ferma restando la questione – attinente al merito – relativa alla dimostrazione dell'effettivo possesso ad usucapionem. In secondo luogo, e ulteriormente, risulta del tutto contrastante con lo stato dei luoghi la deduzione circa la mancanza di qualsiasi “segno, elemento e/o indicazione che potesse stabilire un indice seppur minimo di confine” (atto di citazione in riassunzione, pag. 9 s.), atteso che sino alla casuale scoperta del confine catastale in sede di accertamenti del di cui si è Parte_4 detto sopra (come riconosce anche la parte attrice in riassunzione: “ si è reso conto Pt_1 dello sconfinamento solo accidentalmente”: comparsa conclusionale 20-3-2025, pag. 3), la capezzagna è stata assunta dalle parti quale limite dei rispettivi vigneti, valendo essa a fornire un evidente e concreto segno di demarcazione fra i due fondi. Merita ricordare che in occasione di quella verifica ispettiva del (2011), il tecnico incaricato – come lo Parte_4
stesso ha riferito in sede di escussione testimoniale – ebbe a constatare che “il confine non coincideva con quanto indicato in mappa, ma una parte della zona del mappale 662 era occupata dal vigneto adiacente”. E, dunque, anche da tale testimonianza risulta confermato che il “confine” tra i due fondi, vale a dire la capezzagna, esisteva e che era stata assunta di fatto a limite delle rispettive proprietà sino ad allora, pur essendo diverso da quello catastale. Anche il testimonio inoltre, ha riferito dell'esistenza della capezzagna nel Tes_2
periodo fra gli anni 80 e 90 (“posso confermare di aver visto coltivare i fondi … CP_1
guardando la foto che mi viene mostrata (p.6 CTU) posso ricordare che la capezzagna che
-8- conduceva fino in fondo alla via ad un certo punto si interrompeva per la presenza di coltivazione che sapevo essere degli ”). Si tratta della capezzagna poi rilevata dal Pt_5
c.t.u. in sede di operazioni peritali e riportata negli allegati planimetrici alla relazione dell'ausiliare.
15. Esce pertanto del tutto smentita la prospettazione della parte attrice in riassunzione, secondo cui la capezzagna non sarebbe preesistita e ad essa non vi sarebbe riferimento alcuno sino alla comparsa di risposta depositata dallo in primo grado. La stessa parte CP_1
del resto, nelle scritture difensive depositate dopo l'indagine testimoniale Controparte_3
(che ha fornito conferma alla deduzione di parte relativa alla coltivazione “sulla CP_1
porzione immobiliare che si estende sino alla 'capezzagna' posta al termine dei filari di vite di proprietà – insistenti sul mappale n. 662“) non ha più nemmeno fatto Pt_1 CP_2
cenno a tale linea difensiva.
16. L'approdo raggiunto ha preso le mosse dalla prospettazione dello stesso ma resta Pt_1 ancora da vagliare la questione, pure sollevata dalla parte attrice in riassunzione, relativa alla insufficienza della mera coltivazione del fondo per denotare una situazione possessoria, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità. L'orientamento richiamato è riassunto nella seguente massima (tratta da Cass. n. 6123 del 05/03/2020) “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile
l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario”.
17. Va in proposito premesso che non è risultato il pagamento di alcun canone o corrispettivo per l'uso dell'area in contestazione da parte dello né altri elementi significativi di un CP_1
suo, ancorché implicito, riconoscimento dell'altrui dominio sul lembo di fondo per cui è causa, che – come detto – lo ha continuativamente coltivato da oltre vent'anni. Ciò CP_1
posto, la corte ritiene che la concreta situazione dei luoghi e, in particolare, la indifferenziazione del lembo di terra per cui è causa rispetto alla residua area di proprietà
-9- dello la presenza della capezzagna in loco quale elemento di separazione fattuale fra i CP_1
due fondi, la identica attività posta in essere dallo con riguardo alla parte oggetto di CP_1
questo contendere rispetto alla restante di sua certa proprietà, rappresentino elementi che, unitariamente considerati, si rivelano idonei per presumere una modalità di esercizio del possesso in nessun modo distinguibile da quello che avrebbe posto il titolare del diritto e dunque idoneo all'usucapione. A fronte di tali convergenti circostanze fattuali risultanti in causa, escono prive di dirimente rilievo le circostanze fatte valere – peraltro tardivamente - da circa il pagamento di alcuni oneri relativi alla proprietà da parte sua Controparte_2
ovvero il riferimento al mappale 631 quanto ai cc.dd. diritti di impianto, trattandosi di profili attinenti ai rapporti con la p.a. che, evidentemente, si correlavano alle risultanze catastali e non già alla situazione di fatto effettivamente esistente.
18. In definitiva, alla stregua di una complessiva e coordinata valutazione degli elementi di prova raccolti in questa sede, va accolta la domanda di usucapione formulata dallo con CP_1 accertamento che il confine fra i fondi mappali 662 del e il fondo mapp. Controparte_3
631 dello deve individuarsi nel limitare della capezzagna insistente a nord del mappale CP_1
662, come descritta dalla relazione tecnica del c.t.u. geom. del 5-1-2016 e Persona_1
nei relativi allegati.
19. All'accoglimento della domanda di parte convenuta in riassunzione consegue che l'onere delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere posto a carico di e di Considerato che l'esito della lite è _1 Controparte_2 sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello, non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606;
Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
20. Alla liquidazione delle spese quanto al giudizio di cassazione e al presente grado di rinvio si provvede come da dispositivo, con applicazione, in mancanza del reddito dominicale della porzione in contestazione così come di altri elementi risultanti in causa idonei a determinarne il valore, dello scaglione previsto dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, bassa complessità, dato atto del mancato deposito della nota spese.-
Per questi motivi
definitivamente decidendo in sede di rinvio sulle domande delle parti, così provvede:
-10- 1.) dichiara l'intervenuta usucapione da parte di della piena ed esclusiva proprietà CP_1
della porzione immobiliare oggetto di lamentato sconfinamento da parte di _1
sino alla capezzagna descritta nella relazione 5-1-2016 del
[...] Controparte_2
c.t.u. geom. che, unitamente ai suoi allegati, si intende qui ad ogni effetto Per_1
richiamata;
2.) accerta che il confine fra i fondi censiti al foglio 2 del NCT del Comune di San Pietro in Cariano mappali nn. 662 di e e quello n. 631 di _1 Controparte_2 CP_1
va individuato nella capezzagna sita a nord del mappale n. 662, come ricavabile dalla
[...]
predetta relazione del c.t.u. e relativi allegati;
3.) ferme restando le condanne al rimborso delle spese processuali disposte nelle sentenze n.
456/2017 del tribunale di Verona e n. 440/2018 corte appello Venezia, condanna _1
e in solido, a rifondere a le spese processuali relative
[...] Controparte_2 CP_1 al giudizio di legittimità e alla presente fase di rinvio, spese che liquida in € 5.513,00 per compenso quanto al giudizio di legittimità, e in € 6.946,00 per compenso quanto al presente grado di giudizio, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Venezia, 29 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-