Ordinanza 30 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/04/2019, n. 11498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11498 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2019 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA t sul ricorso 23846-2017 proposto da: CO - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI ETENTI E DEI CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE MAZZINI
73, l'Ufficio legale nazionale del ON, rappresentato e difeso dagli avvocati GINO GIULIANO e CARLO RIENZI;
- ricorrente -
contro
NA AL, TO AL, NI AL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
RIPETTA
22, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA TESTUZZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CATALDI;
ACQUACAMPANIA S.P.A., ACEA ATO2 S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE
14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO BRUTI LIBERATI;
IRETI S.P.A. (ex IREN ACQUA GAS S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PARIOLI
180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO BERTONE e DANIELA ANSELMI;
IT (già FEDERUTILITY), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLE NAVI
30, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO SORRENTINO, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonchè
contro
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, ANEA ASSOCIAZIONE ITALIANA ENTI D'AMBITO, ASSOCIAZIONE ACQUA BENE COMUNE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI - FEDERCONSUMATORI, PUBLIACQUA S.P.A., TEA ACQUE S.R.L., ASSOCIAZIONI CODICI - CENTRO PER I DIRITTI PER CITTADINO, AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO;
- intimati -
Ric. 2017 n. 23846 sez. SU - ud. 23-10-2018 -2- avverso l'ordinanza n. 2697/2017del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere MILENA FALASCHI.
RITENUTO IN FATTO
Con atto notificato in data 4 - 16 ottobre 2017 il CO (Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2697/2017, depositata il 6 giugno 2017, con la quale quel Giudice, previa sentenza (n. 2481/2017) di rigetto degli appelli proposti da ON, Acqua Bene Comune e Federconsumatori, ha posto a carico degli appellanti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., liquidate in complessivi C 73.845,58. Con distinti controricorsi hanno resistito la ACEA ATO2 s.p.a., la ACQUA CAMPANIA s.p.a., la IT (già Federutility), la IRETI s.p.a., i Professori Valentina Meliciani, Alberto Tozzi e Alberto Nastasi. Il ON ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4826 del 18 ottobre 2017, in accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, ha ridotto il compenso liquidato in C 36.922,79, per cui ha dedotto il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del ricorso proposto in questa sede, richiedendo declaratoria di improcedibilità (rectius: inammissibilità) dello stesso, con compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminare alla esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo - già evidenziato dai controricorrenti nei rispettivi controricorsi e poi Ric. 2017 n. 23846 sez. SU - ud. 23-10-2018 -3- rappresentato nella memoria dal ricorrente, come sopra esposto - che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4826 del 2017, ha revocato la propria ordinanza n. 2697/2017, depositata il 6 giugno 2017, qui impugnata, e pronunciandosi sulla opposizione proposta avverso l'ordinanza di liquidazione emessa a favore del collegio degli ausiliari nominati dal TAR Lombardia, ha ridotto il compenso ad C 36.922,79, anzichè C 73.845,58, riconoscendo "la fondatezza della censura con cui è stata dedotta l'erroneità del calcolo separato del compenso per ciascuno dei due quesiti e del correlativo cumulo". Data quest'ultima pronuncia, va fatta applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte di Cassazione, secondo cui « La revoca della sentenza impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato» (così Cass. 25 settembre 2013 n. 21951; cfr., nello stesso senso, già Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278 e, successivamente, Cass. 13 febbraio 2015 n. 2934). Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto della caducazione dell'ordinanza impugnata, peraltro non impugnato il successivo provvedimento. Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono una valutazione di soccombenza virtuale, pur avendo parte ricorrente sollecitato la compensazione delle spese, cui però le altre parti non hanno aderito, tenendo conto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per non essere l'ordinanza (rectius: decreto) di liquidazione dei compensi agli ausiliari Ric. 2017 n. 23846 sez. SU - ud. 23-10-2018 -4- pronunciata dal giudice amministrativo impugnabile per ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, rimedio, quest'ultimo, consentito soltanto avverso pronunce di contenuto decisorio, idonee a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio, mentre nella specie era esperibile - come poi è stato - lo speciale mezzo impugnatorio dell'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002. In considerazione delle ragioni della decisione, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida per ciascuna parte controricorrente in complessivi C 2.500,00, oltre ad C 200,00 per esborsi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2018. IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCEWERIA ogg