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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14307/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
C.F. ) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 14 10128 TORINO rappresentati e difesi dall'avv. OLIVETTI LUCA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Collegno (TO), in via Villa Cristina n. 18.
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto decesso del sig. Parte_1
pagina 1 di 2 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da ritardo Controparte_1
cognitivo grave in sindrome ipercinetica in agenesia del corpo calloso.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Nelle more del giudizio, con istanza del 24.09.24, perveniva comunicazione da parte del difensore dell'intervenuto decesso dell'interdicendo d il Giudice assegnava alle Controparte_1
parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Entro il termine loro assegnato ex art. 127 ter c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle rispettive note scritte d'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
Rileva il Collegio che la morte sopravvenuta del resistente nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
Occorre, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14307/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
C.F. ) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 14 10128 TORINO rappresentati e difesi dall'avv. OLIVETTI LUCA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Collegno (TO), in via Villa Cristina n. 18.
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto decesso del sig. Parte_1
pagina 1 di 2 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da ritardo Controparte_1
cognitivo grave in sindrome ipercinetica in agenesia del corpo calloso.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Nelle more del giudizio, con istanza del 24.09.24, perveniva comunicazione da parte del difensore dell'intervenuto decesso dell'interdicendo d il Giudice assegnava alle Controparte_1
parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Entro il termine loro assegnato ex art. 127 ter c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle rispettive note scritte d'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
Rileva il Collegio che la morte sopravvenuta del resistente nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
Occorre, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2