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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1006/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Alessia Mirabile;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Alessia Mirabile;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Racale in data 11/08/2001 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 18, parte II, serie A, anno R.G.V.G. 1006/2025.
2001. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
, 24/09/2004) e (Gallipoli, 16/02/2008). Per_2 Persona_3
Nel ricorso depositato in data 03/03/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni ivi indicate.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 19/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le seguenti condizioni, parzialmente riproduttive di quelle concordate nel ricorso introduttivo e parzialmente modificative ed integrative:
a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) il figlio minore della coppia (Gallipoli, Persona_3
16/02/2008) resta affidato ad entrambi i genitori e dimorerà in via prevalente con la madre nell'attuale abitazione di proprietà del SI. ; in ragione dell'età di CP_1 Per_3 prossimo alla maggiore età, la frequentazione tra lui ed il padre sarà libera e da concordare in base alle eSIenze di entrambi;
c) resta ferma la possibilità di ciascun genitore di garantire, nel tempo in cui la prole minorenne è collocata presso di sé, i rapporti con il proprio ramo parentale;
d) le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per il figlio minore, saranno prese dal genitore presso cui si troveranno gli stessi al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate tra i genitori, salvo comprovate urgenze;
e) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
2 R.G.V.G. 1006/2025.
f) le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 5 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
g) la casa coniugale, con beni mobili e arredi ivi contenuti, è assegnata alla SI.ra ; Pt_1
h) il SI. provvederà, entro l'emissione del decreto di CP_1 omologazione, a reperire un'altra abitazione portando con sé tutti i suoi effetti personali;
i) il cane, un meticcio di nome , resterà affidato alle cure CP_2 della SI.ra ; Pt_1
j) l'autovettura Fiat Brava targata DN755EV, di proprietà del SI. , entrerà nella esclusiva proprietà della SI.ra CP_1
e l'autovettura fiorino targata CE058NN, di proprietà Pt_1 della SI.ra , entrerà nella esclusiva proprietà del SI. Pt_1
. CP_1
k) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi;
l) il SI. corrisponderà, entro il giorno 30 del mese, € CP_1
300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento del minore e della figlia maggiorenne fino al raggiungimento della loro piena autonomia;
m) gli A.U.U. relativi alla prole saranno percepiti dalla SI.ra
, coniuge collocatario dei figli;
Pt_1
n) le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale adito (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %;
o) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti
(fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli);
3 R.G.V.G. 1006/2025.
p) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
q) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1006/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Tricase (LE), 17/06/1980) e (Gallipoli (LE), Controparte_1
19/03/1979) alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
19/05/2025 e dianzi trascritte;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Racale per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conSIlio del 23/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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