Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2013, n. 14511
CASS
Sentenza 10 giugno 2013

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Non costituisce condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, il comportamento del datore di lavoro il quale abbia sottoscritto un nuovo contratto collettivo, sostituendo il trattamento in precedenza applicato, frutto di accordo con alcune organizzazioni sindacali, con il trattamento concordato con altri sindacati, ed imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante nonostante l'esplicito diniego espresso; infatti, non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, rientrando nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.

Commentari5

  • 1Lavoro Dipendente
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  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 ottobre 2024, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), (recte: art. 19, primo comma), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, «nella parte in cui esclude le associazioni sindacali "maggiormente o significativamente rappresentative" dalla possibilità di costituire rappresentanze …

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  • 4Diritti sindacali
    https://studiocassone.it/news/ · 24 ottobre 2022

    I diritti sindacali sono previsti nel Titolo III della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e si applicano solo alle unità produttive che raggiungono determinati limiti dimensionali e sono riconosciuti solo alle organizzazioni rappresentative, quali le RSA e le RSU legittimamente costituite. Introduzione sui diritti sindacali; Diritti collettivi; Diritti individuali; Violazioni dei diritti. Livelli di tutela La tutela si snoda su vari livelli e riguarda: il sindacato, nella qualità di soggetto collettivo esterno all'azienda, al quale viene attribuito il diritto ad avere, a certe condizioni, delle proprie strutture terminali dentro l'azienda; le rappresentanze in azienda (RSA/RSU), …

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  • 5Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2013, n. 14511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14511
Data del deposito : 10 giugno 2013

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