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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 18005 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.SS Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18005 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. RAFFI ROSSELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. GIARDINO DONATELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2024 e Parte_1 [...]
premettendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/06/2009;
- che dalla predetta unione non nascevano figli;
1 - che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
28.03.2023 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 2361/2023 del 04/04/2023.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ a. il Dott. continuerà ad abitare in Napoli alla Via Belvedere 204, Pt_1 appartamento di sua proprietà ed ex casa coniugale;
la RO.SS , CP_1 invece, continuerà ad abitare in Napoli, Via Kerbaker n. 61;
b. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, atteso che il Dott. svolge attività di commercialista-libero professionista e la RO.SS Pt_1
insegna economia aziendale presso l'Istituto Statale Internazionale CP_1
Mario Pagano, in Napoli;
le parti rinunciano, pertanto, reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile;
c. le parti non hanno beni in comunione e dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere;
d. il Dott. come già concordato in sede di separazione, si impegna a Pt_1 corrispondere alla RO.SS la differenza tra la quota annuale di Controparte_1 iscrizione al Circolo Golf Napoli, attualmente ridotta, e la quota intera, laddove richiesta;
2 e. il Dott. provvederà a versare integralmente le spese del presente Pt_1 procedimento, con espresso esonero di eSS da qualsiasi onere o CP_1 spesa”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 15/06/2009 (atto n. 14, parte I, S. sez. O, reg. Atti Matrimonio anno
2009);
b) Omologa le condizioni neceSSrie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmeSS a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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