Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 304/2023
Oggi 15/01/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Quinternetto per la parte ricorrente;
• l'avv. De Pompeis per . CP_1
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla conclusione della discussione già svolta alla precedente udienza.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 15/01/25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 304 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 20/02/2023
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CAMPARA GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAMPARA GIOVANNI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.23 la Parte_2
propone opposizione all'avviso di addebito n. 42220220003177519000 notificato dall' CP_1
via pec in data 11.01.23 per il pagamento della somma complessiva di Euro 31.576,96, avviso col quale l'ente previdenziale aveva chiesto in restituzione le somme per indebite prestazioni erogate alla dipendente della ditta (coniuge di Testimone_1 Pt_1
), come contestate con verbale di accertamento elevato dall'Ispettorato Territoriale
[...]
1 della Sede di Verona in data 8.5.17 (doc.4 e 4 bis ), che ha determinato il CP_1 CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dalla ditta con la predetta lavoratrice con annullamento della relativa posizione assicurativa previdenziale risultando fittizio il rapporto in questione.
La ditta opponente espone in particolare che:
- aveva assunto in data 3.3.11 quale impiegata di 5° livello CCNL Testimone_1
Metalmeccanica Artigianato, con mansioni di addetta alla contabilità / segretaria amministrativa e orario di lavoro part time 30 ore settimanali per affiancare una segretaria ai due preposti operativi, ovvero lo stesso ed il dipendente Parte_1 CP_2
(poi licenziato nel luglio 2012);
- il rapporto di lavoro tra la ditta e la proseguiva fino al 15.7.15, data in Pt_1 Tes_1
cui la lavoratrice veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo per perdita di commesse, salvo maturare il “ben presto la decisione di riassumere l'ex Pt_1
dipendente per demandare alla stessa tutta l'attività amministrativa e contabile” in data
2.5.16, con le uguali mansioni, inquadramento ed orario settimanale: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00, nella stessa sede in Isola della
Scala Via Vallona 7;
- nel corso di entrambi i rapporti di lavoro sussistevano gli elementi della subordinazione.
Ciò posto, la ditta opponente eccepisce: 1) la prescrizione quinquennale dei crediti,
essendo stato interrotto il termine - dopo l'avviso di accertamento notificato in data 15.5.17
– solamente dalla notifica PEC del 11.1.23; 2) la decadenza ex art.25 D. Lgs.46/99; 3) il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di assegni famigliari essere diretta alla stessa lavoratrice beneficiaria e non alla datrice di lavoro;
4) la carenza di motivazione dell'avviso di addebito;
5) l'illegittimità
del procedimento amministrativo per mancata indicazione nel verbale di accertamento del responsabile del procedimento in violazione dell'art.4 L. 241/90 e del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.
2 Nel merito, contesta la fondatezza delle pretese restitutorie dell negando la CP_1
fittizietà/simulazione del rapporto di lavoro con la e richiede, in sintesi: Tes_1
- dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio;
- respingersi, per i motivi esposti nel ricorso, le domande dell'ente e conseguentemente “dichiararsi nulla, annullabile, infondata e quindi revocarsi l'avviso di addebito opposto”;
- in via subordinata, la revoca parziale dell'avviso di addebito riducendo l'entità degli importi dovuti dall'opponente nei limiti di giustizia e, comunque, ridursi al minimo edittale l'entità delle sanzioni che eventualmente risulteranno dovute, disponendo la compensazione fino a concorrenza fra quanto richiesto dall' e quanto versato all'ente CP_1
dalla opponente.
L' si costituisce chiedendo il rigetto dell'opposizione, allegando l'evidente CP_1
simulazione del rapporto di lavoro subordinato per i motivi esposti nel verbale ispettivo con riguardo agli elementi incompatibili con la qualità di dipendente subordinato della Tes_1
Nello specifico gli addebiti dell'accertamento ispettivo sono imputati all'indebita fruizione dell'indennità di Cassa Integrazione, degli Assegni per il Nucleo Familiare e dell'indennità di disoccupazione NASPI: evidenzia che le somme erogate direttamente alla tanto a titolo di NASPI quanto per indennità di Cassa Integrazione non sono Tes_1
oggetto della richiesta di restituzione formulata con l'avviso di addebito qui impugnato, il quale riguarda dunque le sole somme relative agli assegni per il nucleo familiare, peraltro decurtate nei rispettivi importi della contribuzione ordinaria versata dalla ditta opponente a favore della dichiarata dipendente, importi che sono stati dunque già compensati a conguaglio nello stesso avviso di addebito, per i mesi di erogazione degli assegni.
In prima udienza è stata ammessa la prova testimoniale dedotta dalle parti ed all'esito il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato con termine per note
3 all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso insistendo nelle rispettive richieste e la causa è stata discussa e decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione contestuale.
* * *
1. Si rileva l'infondatezza della eccezione preliminare sollevata dall'opponente in punto prescrizione del diritto, poiché il termine quinquennale decorrente dal 15.5.17 non era spirato alla data di notifica PEC del 11.1.23, tenendosi doverosamente conto della sospensione ex lege nel periodo della emergenza da ID (l'operatività della c.d sospensione “ID” opera dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ex art. 37 DL 18/2020 conv. in L.
27/20 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 art. 11, co. 9 DL 183/2020 conv. in L. 21/21).
2. In merito alla decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 eccepita dall'opponente per non aver l proceduto alla tempestiva iscrizione a ruolo delle somme dovute, non può che CP_1
richiamarsi quanto autorevolmente stabilito in materia dalla Suprema Corte che ha a più
riprese ribadito come << In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per
la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n.
156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del
titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a
norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto
previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con
riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa
opposizione >> (Cass Sez. L, Sentenza n. 12631 del 05/06/2014, Rv. 631031 – 01; conf.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22436 del 03/11/2015, Rv. 637948 – 01; cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 28529 del 08/11/2018, Rv. 651635 - 01 Sez. 3 - , Ordinanza n. 12614 del
10/05/2023, Rv. 667587 - 01).
3. Erroneamente la ditta opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di assegni
4 famigliari, essendo egli certamente e direttamente legittimato passivamente rispetto alle richieste restitutorie avanzate dall'ente previdenziale, in consonanza con i consolidati e condivisibili orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte: “In tema di azione di
recupero da parte dell'ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore
di lavoro, a seguito dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore
successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di
lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979, conv., con modif., dalla l.
n. 33 del 1980, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico
soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo
qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all' di non poter CP_1
provvedere al recupero nei suoi confronti” (Cass Sez. L - , Sentenza n. 19316 del
07/07/2021, Rv. 661718 – 01; conf. id. Ord. n. 5640 del 02/03/2021, Rv. 660711 – 01; id.
Sent. n. 19261 del 20/08/2013, Rv. 628390 - 01).
4. Parte opponente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito de quo “sotto un
profilo formale stante la totale carenza di motivazione che non consente all'attuale
opponente di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa. In particolare nel corpo di
tale atto sono riportate solo un sporadico richiamo ad un precedente verbale di
accertamento e/o a norme di legge senza, però, indicare sotto quale profilo esse sarebbero
state specificamente violate da parte dell'odierna ricorrente”.
L'obbligo della motivazione deve essere tuttavia adempiuto nei limiti fissati dalla legge;
nella fattispecie basta osservare che l'atto di riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato, recando l'indicazione dell'avviso di addebito ogni elemento CP_1
utile alla trasparente individuazione delle voci richieste con specificazione delle inadempienze di cui alla diffida contenuta nel verbale accertativo “Prot.
.9000.15/05/2017.0123456 notificata il 15/05/2017”, del regime sanzionatorio (ex lege CP_1
n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.b), delle modalità di calcolo delle somme con i singoli contributi specificati in relazione ai periodi contestati, alle sanzioni, ed agli interessi: il destinatario è stato così reso edotto in ordine alla natura delle singole pretese impositive
5 azionate nei propri confronti, correttamente individuate. Nessun ulteriore onere spetta infatti all'ente notificatore, se non quello di indicare gli atti presupposti cui lo stesso si riferisce.
Vale la pena di richiamare in proposito gli orientamenti della Corte di Cassazione,
per la quale, finanche in tema di motivazione degli atti d'imposizione tributaria, “l'art. 7,
comma 1 della L. 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che debba essere allegato all'atto
dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non
trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o comunicazione” (Cass. civ. Sez. V
Ord., 07.11.2018, n. 28391; conforme: Cass. n. 26107/18).
Sotto altro punto di vista, si rileva che i requisiti previsti per gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei Concessionari della riscossione, sono indicati nel 2° comma dell'art.
7. Detti atti debbono indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine,
l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili: il che è stato correttamente adempiuto in sede di notifica (v. pagg. 18-28
avviso di addebito notificato: doc. 1 ric.).
Deve pertanto rigettarsi ogni censura di mancanza di indicazione, motivazione o trasparenza dell'atto notificato.
5. Parimenti infondata si rivela l'eccepita illegittimità del procedimento amministrativo per mancata indicazione nel verbale di accertamento del responsabile del procedimento in violazione dell'art.4 L. 241/90 e del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.
In primo luogo, non viene prevista la nullità dell'atto per mancata individuazione del responsabile del procedimento, essendo comunque pianamente evincibile dal verbale l'autorità emittente e responsabile dello stesso.
Ad ogni buon conto nell'avviso di addebito che ha dato avvio al procedimento di riscossione notificato in data 11.1.23 viene espressamente indicata ogni informazione utile
6 a tutela del destinatario per ottenere informazioni, chiarimenti o per presentare ricorso e,
peraltro, a pag. 18 viene espressamente indicato il Responsabile del procedimento di formazione, emissione e notifica dell'avviso di addebito nella persona del Direttore
[...]
Parte_3
6. Nel merito l'opposizione si rivela infondata, essendo al contrario risultati fondati i rilievi ispettivi, come confermati integralmente in aula dalla teste . Testimone_2
Nel verbale si è ritenuto che “il contratto di lavoro part time sottoscritto, che prevede un orario di 30 ore settimanali, non appare giustificato dall'esiguità dei compiti che, secondo
le dichiarazioni raccolte, sono svolti dalla sig.ra per la . Tes_1 Parte_2
Dalle medesime dichiarazioni si rileva infatti che l'attività aziendale, sia tecnica che
amministrativa (compilazioni fatture e preventivi, consegna fatture e preventivi ai clienti,
contatti con i clienti e fornitori, acquisto merce presso fornitori), viene svolta dal titolare con
il supporto dello studio professionale di fiducia, mentre la sig.ra si occupa di Tes_1
piccoli adempimenti quali: i pagamenti in banca/posta e il riordino le fatture da consegnare
allo studio commercialista… Il rapporto di carattere famigliare instaurato dai signori Pt_1
e giustifica, d'altra parte, i modesti aiuti e le piccole commissioni
[...] Testimone_1
che la sig.ra Svolge a vantaggio dell'attività del suo compagno”.
Sono stati in proposito evidenziati svariati elementi che depongono in tal senso:
- il risalente legame affettivo tra e , legati da relazione Parte_1 Testimone_1
sentimentale sin dal 2005 e coniugati dal 2021;
- la mancanza di una sede della ditta (ubicata nello stesso contesto di residenza famigliare dei coniugi) e la mancanza di una linea telefonica fissa, provvedendo direttamente il titolare a rispondere alle telefonate di clienti e fornitori sulla propria utenza cellulare, così come a redigere i preventivi;
- l'esiguità di compiti residui svolti dalla moglie dell'opponente, che non può in alcun modo giustificare un'attività lavorativa quotidiana, tanto meno per 30 ore settimanali: la stessa non ha alcun rapporto né in presenza né telefonico con clienti e fornitori e si limita a svolgere piccole commissioni (in banca o in posta) ed a riordinare le scarse fatture (30/40
7 fatture di vendita all'anno) inviandole ogni tre mesi allo studio di commercialista che le registra e tiene la contabilità, così come a distribuire volantini pubblicitari;
- le risultanze del LUL e delle denunce Uniemens della ditta, dalle quali emerge che, a fronte di un rapporto di lavoro durato complessivamente per 62,5 mesi, sono stati versati contributi solamente per 25 mesi (nei quali sono registrate sul Lul giornate di lavoro/ferie/ROL);
- il fatto che la lavoratrice abbia beneficiato di indennità di disoccupazione nei mesi di marzo e aprile 2012 e che la ditta fosse stata autorizzata per l'unica lavoratrice alla Cassa
Integrazione in deroga per periodi prolungati (v. punto 4 del verbale), oltre ad aver beneficiato la lavoratrice di assegni familiari ed indennità Naspi per importi considerevoli (v.
punti 5 e 6 del verbale).
7. Le superiori circostanze sono state ulteriormente corroborate in istruttoria testimoniale dalle dichiarazioni rese in aula da:
, il quale aveva lavorato per la società opponente dal 23.10.07 al 10.7.12 con CP_2
mansioni di apprendista idraulico, che ha confermato di non aver mai visto la né Tes_1
di aver avuto con la stessa alcun contatto;
, consulente del lavoro della ditta opponente dal 2014, che ha Testimone_3
ricordato sporadici contatti con la unica dipendente, la quale si limitava a Tes_1
consegnare le fatture o le sue 'presenze' o altra documentazione (spese mediche,
assicurazioni);
, la quale ha smentito alcune circostanze indicate in ricorso, ammettendo Testimone_1
di non aver mai avuto alcun contatto con clienti e fornitori (smentendo così di “accordarsi”
coi clienti sui modi e tempi di pagamento, come invece indicato al punto 13 del ricorso) e di non tenere la contabilità, limitandosi a commissioni in banca, a portare le esigue fatture (“in media al mese vi erano 5/6 fatture anche se poi dipendeva dagli anni”) e documenti al commercialista, a fare volantinaggio pubblicitario e pulizie;
in ricorso si sostiene che provvedeva a redigere “in bella copia” i preventivi elaborati dal (ma ne risultano Pt_1
8 prodotti unicamente due sub doc. n.7 ric., che sono davvero un numero irrilevante se si considera il lasso temporale dell'attività “lavorativa” protrattasi per 62 mesi).
Non hanno rinvenuto alcun conforto le ulteriori circostanze indicate in ricorso ai punti nn.8-13, anche in relazione ad improbabili richieste di permessi/ferie della lavoratrice, od a rimproveri e richiami del nei riguardi della Pt_1 Tes_1
Ed allora coglie nel segno il rilievo ispettivo laddove si ravvisa un'esiguità di mansioni e compiti disimpegnati dalla che non potevano in alcun modo giustificare un Tes_1
rapporto di lavoro subordinato – tanto meno per 30 ore settimanali – rivelandosi “i modesti aiuti e le piccole commissioni che la sig.ra svolge a vantaggio dell'attività del suo compagno”
sensatamente armonici con la natura del vincolo sentimentale e di coniugio intercorrente tra il titolare e l'unica dipendente della ditta.
8. L'opposizione di parte ricorrente, incentrata sulla dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non ha dunque trovato conforto nel merito, essendo emersa la sostanziale simulazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti al fine di far conseguire alla lavoratrice (ed alla ditta opponente) indubbi vantaggi patrimoniali sostanziatisi nella indebita fruizione dell'indennità di Cassa Integrazione, degli Assegni per il Nucleo Familiare e dell'indennità di disoccupazione NASPI.
Com'è noto, si è da sempre evidenziato in giurisprudenza che, qualora le parti del preteso rapporto di lavoro siano legate dal perdurante vincolo di parentela, la dimostrazione dell'esistenza del vincolo della subordinazione si impone con maggior rigore;
a ciò si allude riferendosi ad una sorta di "presunzione di gratuita" – superabile da rigorosa prova contraria - delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi, legate da vincoli di parentela o affinità (cfr. Cass. 15 luglio 1987 n. 6204; Cass. 7 maggio 1993 n. 5294; Cass,
sez. lav., 20/04/2011, n. 9043; “Quando si sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi, la prova del vincolo della subordinazione deve essere rigorosa”:
Cass. Sez. L, n.7378 del 09/08/96, Rv. 499117 - 01).
9 È noto che le prestazioni lavorative rese tra soggetti conviventi e che condividono una comunità familiare, materiale e spirituale - a maggior ragione se legati da quello speciale ed intenso rapporto che lega marito e moglie conviventi - sono in tal senso soggette alla presunzione di gratuità, in quanto determinate da impulsi affettivi e dalla comunanza di interessi, che escludono il carattere oneroso del rapporto. Trattasi quindi di prestazioni che si può pensare vengano usualmente rese tra coniugi "affectionis vel benevolentiae causa".
Detta presunzione sussiste allorquando vi sia comunanza 'di tetto e di mensa',
soddisfacimento in comune di altre esigenze familiari, solidarietà affettiva e mutua assistenza, per cui la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e dell'onerosità (Cass. Sez. lav.17/08/00, n.
10923).
L'operatività della presunzione non può, in particolare, essere esclusa nel caso in esame a fronte della natura individuale della ditta alle cui dipendenze il lavoro fu prestato dall'unica “dipendente” ed, ancor di più, ove si consideri la natura estremamente contenuta e quasi estemporanea dei compiti disimpegnati dalla Tes_1
In particolare, con riguardo all'attività lavorativa prestata nell'ambito della ditta individuale amministrata dal marito e di proprietà dello stesso, la mera prestazione di una qualche episodica attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione, che può
essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione,
purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retribuita,
entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia concretamente soggetta ad un orario di lavoro minimamente verificabile oltre che a direttive e controlli.
9. Ciò posto, deve ritenersi che dall'espletata istruttoria non siano convincentemente emersi, con il dovuto rigore richiesto dalla peculiarità del caso in esame, i cc.dd. indici sintomatici della subordinazione (in particolare quanto all'obbligo di rispettare un qualche orario di lavoro od un minimo di attività lavorativa diuturnamente riscontrabile, ed alla
10 sottoposizione al potere direttivo-gerarchico-disciplinare del datore di lavoro), senza considerare che in primo luogo, non risulta neppure delimitata in maniera sufficientemente circostanziata la strumentalità della prestazione della ricorrente rispetto ad un ben preciso ambito di inquadramento, spaziando le piccole incombenze dal volantinaggio alle pulizie,
da commissioni in banca fino alla consegna di documentazione alla consulente del lavoro.
Non è risultato che la lavoratrice fosse “obbligata” al rispetto di un qualche orario di lavoro: la stessa parte ricorrente non formula alcuna richiesta per provare che la Tes_1
fosse “tenuta” ed “obbligata” a rispettare un qualche orario di lavoro, limitandosi a sostenere (punto n.6 del ricorso) che la stessa “ha sempre prestato la propria attività lavorativa …sulla scorta del seguente orario di lavoro…”.
Il compendio istruttorio non offre, dunque, alcuna affidabile prova in merito alla sussistenza di indici di subordinazione con riferimento al preteso rapporto di lavoro subordinato ed, anzi, ne attesta esattamente il contrario.
10. Alla luce delle svolte considerazioni, del tutto correttamente l'ente previdenziale ha disconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di per i Testimone_1
periodi sopra indicati alle dipendenze della ditta individuale del marito, ritenendolo simulato,
richiedendo pertanto correttamente alla ditta stessa (v. supra punto 3) la restituzione delle sole somme relative agli assegni per il nucleo familiare “anticipate” dal datore di lavoro alla dipendente per conto dell' , peraltro decurtate nei rispettivi importi della contribuzione CP_1
ordinaria versata dalla ditta opponente a favore della dichiarata dipendente, importi che sono stati dunque già compensati a conguaglio nello stesso avviso di addebito, per i mesi di erogazione degli assegni.
11. Vanno disattese anche le domande formulate genericamente in via subordinata (la revoca parziale dell'avviso di addebito riducendo l'entità degli importi dovuti dall'opponente nei limiti di giustizia e, comunque, ridursi al minimo edittale l'entità delle sanzioni che eventualmente risulteranno dovute) proprio in quanto del tutto sfornite di comprensibili ed afferrabili motivi di censura rispetto agli importi ed alle sanzioni indicate partitamente nell'avviso di addebito.
11 12. All'infondatezza della domanda consegue il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito impugnato. Ogni ulteriore e diversa questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata nelle quattro fasi per una causa del valore indicato in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di addebito impugnato;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte resistente, che liquida in complessivi euro 4.638,00, oltre rimborso spese 15 %, IVA
e CPA di legge, se dovute.
Verona, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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