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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6750 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 3082/2022 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Proprietà
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla via Gaetano Quagliariello n. 30 elett.te dom.to in Napoli alla traversa Nuova Marina n. 8 presso lo studio dell'Avv. Mastrangelo Rocco (c.f. ), che lo rappresenta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Chiara Pompea Mastropietro (c.f. ) C.F._3 come in atti. ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Orefici 28 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella C.F._4
Gargiulo (c.f. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via Guido C.F._5
De Ruggiero 4 è elettivamente domiciliato, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: - Accertare e dichiarare la comproprietà in capo all'attore dell'impianto dell'ascensore installato nel fabbricato condominiale di Napoli alla via Grandi Orefici n. 28; - Accertare gli oneri di costruzione e di manutenzione dell'impianto ascensore facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 1121 c.c. co.3 e la conseguente quota dovuta a titolo di contributo dall'istante al in applicazione dell'art. 1123 c.c. tenuto conto delle tabelle CP_1 millesimali esistenti;
- Ordinare al convenuto di consegnare all'istante le chiavi e/o i dispositivi occorrenti per l'accesso e l'utilizzo dell'impianto ascensore. - Vinte le spese e le competenze di lite.
Conclusioni parte convenuta: rigetto della domanda proposta dall'attore, perché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese, competenze ed accessori.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Sig. Parte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e CP_1 dichiarare la comproprietà in capo all'attore dell'impianto dell'ascensore installato nel fabbricato condominiale di Napoli alla via Grandi Orefici n. 28; - Accertare gli oneri di costruzione e di manutenzione dell'impianto ascensore facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 1121 c.c. co.3 e la conseguente quota dovuta a titolo di contributo dall'istante al in applicazione dell'art. 1123 c.c. CP_1 tenuto conto delle tabelle millesimali esistenti;
- Ordinare al convenuto di consegnare all'istante le chiavi e/o i dispositivi occorrenti per l'accesso e l'utilizzo dell'impianto ascensore. - Vinte le spese e le competenze di lite.
A sostegno della domanda, l'attore dichiarava di essere proprietario di un appartamento nel fabbricato condominiale sito in Napoli alla Via Grandi Orefici n. 28 e precisamente appartamento posto al secondo piano con ingresso dalla porta a sinistra salendo le scale, in catasto alla Sez. Pen., fl.1, p.lla 1084, sub 7, cat. A/4 cui sono attribuiti i seguenti millesimi: Tab A 45 e Tab B 35; - che successivamente alla costruzione del fabbricato, quasi 20 anni fa il condomino installava a proprie spese nella tromba delle scale e CP_1 con il consenso di tutti condomini l'impianto ascensore;
- che allo stato il sig.
risultava essere ancora l'unico proprietario dell'impianto CP_1 ascensore;
- che l'istante aveva più volte domandato al di CP_1 acquisire la comproprietà del bene chiedendo la determinazione del prezzo sulla scorta dei costi documentati di costruzione e di manutenzione via via sostenuti, al fine della sua contribuzione pro-quota; - che il Sig. CP_1 non aveva inteso concedere all'istante il diritto di partecipare alla comproprietà dell'ascensore; - che le richieste e lo stesso tentativo obbligatorio di mediazione avevano avuto esito negativo. Argomentava quindi in punto di diritto, chiedendo l'applicazione dell'art. 1121 c.c., trattandosi di innovazione e dell'art. 1123 c. c. per il pagamento pro-quota delle spese impiegate per la esecuzione e manutenzione aggiornate al valore attuale.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale – premessa CP_1 cronistoria degli eventi - impugnava il contenuto dell'atto di citazione, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e depositata agli atti documentazione da parte del convenuto, a seguito di ulteriori trattazioni scritte e molteplici sostituzioni dell'Istruttore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e in ultimo, assegnata al sottoscritto estensore, all'udienza del 01.06.2025 era trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto parte attrice ha provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Nel merito, la costruzione di un impianto ascensore all'interno di un condominio già esistente va sicuramente qualificata quale innovazione ai sensi dell'art. 1121 CC;
essa è addirittura un esempio di scuola classico quando si voglia descrivere il concetto di “innovazione” in materia condominiale. Per tale ragione la disciplina legislativa applicabile al caso in esame sarà quella dettata dal predetto art. 1121 CC e non quella ex art. 1102 CC - norma residuale in tema di comunione - invocata in alcuni passaggi da parte convenuta. Tale ultima norma, infatti, potrebbe forse essere utile nell'aiutare a delineare un quadro giuridico attinente al complesso rapporto instaurato tra parte convenuta con altri condomini, che in qualche modo utilizzano l'ascensore per cui è causa senza però aver mai chiesto l'attivazione della norma specifica prevista in materia per acquisirne direttamente la proprietà; tale complessa situazione tuttavia, pur essendo data come presupposto di fatto da entrambe le parti in causa, non forma esplicitamente oggetto di domanda giudiziale e per tale ragione non sarà oggetto della presente decisione.
Tornando all'oggetto della domanda, parte attrice ha chiesto l'applicazione del terzo comma dell'art. 1121 CC, il quale prevede un vero e proprio diritto potestativo a partecipare alla proprietà dell'innovazione da parte di chi, non avendo voluto originariamente trarre vantaggio dall'innovazione medesima, sia stato esonerato da qualsiasi contributo nella spesa. Nessuna giustificazione è chiesta al riguardo, ne' il richiedente deve dimostrare alcunché circa i vantaggi derivanti da tale richiesta (va rigettata quindi la velata eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal convenuto in ragione del fatto che parte attrice non abiterebbe nel condominio e quindi non usufruirebbe concretamente dell' ascensore).
Unica condizione posta dal terzo comma dell'art. 1121 CC è che il condomino richiedente contribuisca nelle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera (costante la giurisprudenza di legittimità sul punto;
tra le tante: Cass. 20713/2017, Cass. 8746/1993, Cass. 3314/71, Cass. 614/1963). Va rigettata a tal riguardo l'eccezione, sollevata anche stavolta in maniera abbastanza velata da parte convenuta, secondo cui in tal caso andrebbe corrisposto il 50% delle spese suddette essendo - in caso di accoglimento della domanda - solo due i partecipanti finali alla proprietà; in realtà, l'art. 1123 CC stabilisce il principio generale secondo cui le spese sono sostenute dai condomini in misura proporzionale ai propri millesimi salvo diversa convenzione, che deve dunque essere concordata all'unanimità tra i condomini. Nel caso in esame non esiste alcuna convenzione unanime che stabilisca metodi alternativi, quindi prevale il criterio millesimale.
Ulteriore precisazione è che, in merito alla proprietà dell'ascensore, vanno utilizzati i millesimi di cui alla tabella generale (solitamente indicata come Tabella “A”) e non quelli di cui alla tabella “scale”, che invece possono essere utilizzati per la ripartizione delle spese di esercizio, qualora non vi sia una specifica tabella dedicata all'ascensore. Or bene, agli atti risulta prodotta la tabella millesimale generale, i cui valori – non impugnati da parte convenuta e per tanto da ritenersi pacifici in virtù del principio di non contestazione – sono riportati anche nell'atto di citazione, introduttivo di causa;
risulta pertanto provato definitivamente che parte attrice partecipa al condominio per complessivi millesimi 45 di tabella generale.
Chiarito il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuta la proprietà dell'ascensore, e chiarita altresì la determinazione della sua quota millesimale, resta da quantificare il “quantum”, e cioè la somma dovuta al convenuto per le spese di esecuzione e manutenzione.
Al riguardo va prima di tutto precisato che la confusa impugnativa esperita da parte attrice nei confronti dei documenti contabili prodotti da parte convenuta non ha pregio:
• In primo luogo tale documentazione appare a questo Giudice credibile e fondata, in quanto creata allo scopo di rendere conto a terze persone, utilizzatrici dell'ascensore, dei costi sostenuti per il manufatto in questione. Tale dato di fatto è pacifico tra le parti, come pure è pacifico che nessuna impugnativa ai conteggi sia mai stata posta in essere da alcuno dei soggetti a ciò interessati;
tale circostanza è stata infatti affermata diverse volte da parte convenuta e mai smentita da parte attrice, per cui vale al riguardo il principio di non contestazione ex art. 115 del Codice di rito.
• In secondo luogo la stessa impugnativa sollevata da parte attrice appare oltremodo ambigua, in quanto la domanda da essa sollevata - peraltro infondata come si chiarirà in seguito - di defalcare i proventi di quanto già versato dagli altri condomini al proprietario dell'ascensore (e quindi evitare l'ingiustificato arricchimento del medesimo) si basa proprio sul riconoscimento della validità della documentazione prodotta;
come pure si basa sulla medesima documentazione il calcolo in ultimo prodotto nelle note conclusive e concernente la liquidazione dell'importo da corrispondere al convenuto per la contribuzione nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ex art. 121 CC terzo comma.
Dato perciò atto che la documentazione prodotta da parte convenuta appare credibile ed utilizzabile, la somma da corrispondere al convenuto andrà calcolata considerando l'importo del prezzo di installazione dell'ascensore rivalutato secondo indici ISTAT da dicembre 2000 (data dell'installazione) al 03.02.2022 (data della notifica dell'atto di citazione), oltre le successive spese di manutenzione dell'impianto, comprese le spese per ispezioni e verifiche, via via sostenute e documentate, anch'esse rivalutate a far data dalla loro corresponsione.
Non si terrà conto delle somme versate al convenuto dai soggetti utilizzatori dell'ascensore nel corso degli anni;
tali somme pertanto - rigettando su tale capo la domanda di parte attrice - non verranno defalcate, in quanto trattasi di proventi attinenti a rapporti negoziali diversi da quello condominiale e quindi non costituenti ingiustificato arricchimento nei confronti del e dei CP_2 condomini.
Nemmeno si terrà conto degli importi concernenti le bollette elettriche;
detti importi infatti testimoniano il consumo derivante dall'utilizzo dell'ascensore e non sono perciò ricompresi tra quelli dovuti a norma del III comma dell'art. 1121 CC, che attengono invece alle spese per l'acquisto, costruzione e manutenzione del manufatto;
per tale ragione, esse non potranno essere addebitate a parte attrice.
Tanto acclarato, dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni delle parti agli atti risultano provati i seguenti costi:
• Installazione originaria dell'ascensore, così come riconosciuta da parte attrice in memoria conclusiva finale: € 35.222.40;
• successiva manutenzione dell'ascensore fino al 01.01.2022, come analiticamente indicata nel registro di contabilità: € 15.950,38.
Tali somme vanno rivalutate come già indicato in epigrafe, fino al 03.02.2022, data di notificazione dell'atto introduttivo;
l'importo totale che si otterrà in seguito a tale operazione è pari a complessivi € 68.082,46, comprensivi sia del costo iniziale, sia della successiva manutenzione. La somma in questione va in ultimo moltiplicata per 0,045 in ragione dei 45 millesimi di proprietà di parte attrice, per cui l'importo totale dovuto a parte convenuta, al momento della proposizione della domanda, è pari ad € 3.063,71.
Spetterà inoltre a parte convenuta il rimborso pro quota millesimale delle spese successivamente maturate e dimostrate per la manutenzione dell'ascensore nelle more del giudizio, fino alla data odierna.
Va rigettata la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc sollevata da parte attrice, in quanto non ravvisabile nel comportamento processuale di parte convenuta gli estremi della malafede o della colpa grave.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza in ragione del parziale accoglimento dell'unica domanda articolata in più capi (Cass. SS.UU. n. 3261/2022), nonché del rigetto della domanda ex art. 96 cpc, verranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Accerta e dichiara la comproprietà in capo all'attore Parte_1 dell'impianto dell'ascensore installato nel fabbricato condominiale di Napoli alla via Grandi Orefici n. 28 e ciò nella misura di 45 millesimi di proprietà generale.
-B) In ragione della predetta quota millesimale, accerta gli oneri di costruzione e di manutenzione dell'impianto ascensore dovuti a parte convenuta ex art. 1121 CC, comma III, nella somma di € 3.063,71 alla data del 03.02.2022, oltre al rimborso, sempre pro quota millesimale, delle spese successivamente maturate e dimostrate per la manutenzione dell'ascensore nelle more del giudizio, fino alla data odierna.
-C) Ordina al convenuto di consegnare all'attore le chiavi e/o Parte_1
i dispositivi occorrenti per l'accesso e l'utilizzo dell'impianto ascensore.
-D) Rigetta la domanda ex art. 96 cpc.
-E) Spese di lite compensate, come in motivazione.
Così deciso in Napoli, 03/07/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria