Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22330
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Sentenza 24 ottobre 2007

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La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 cod. proc. civ. non comporta, in difetto di espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato.

L'attività difensiva svolta per la società incorporata spiega effetti anche per la società incorporante, dovendosi reputare sussistente un unico centro di interessi conseguente al fenomeno dell'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione; sicché, sopravvenuta la fusione alla sentenza di primo grado pronunciata nei confronti della società incorporata e proposto appello incidentale dalla società incorporante, ove alla prima udienza in sede di giudizio di appello compaia il difensore della società incorporata, l'appello incidentale non può essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ..

Con l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante incidentale, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22330
    Data del deposito : 24 ottobre 2007

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