Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 3
La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 cod. proc. civ. non comporta, in difetto di espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato.
L'attività difensiva svolta per la società incorporata spiega effetti anche per la società incorporante, dovendosi reputare sussistente un unico centro di interessi conseguente al fenomeno dell'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione; sicché, sopravvenuta la fusione alla sentenza di primo grado pronunciata nei confronti della società incorporata e proposto appello incidentale dalla società incorporante, ove alla prima udienza in sede di giudizio di appello compaia il difensore della società incorporata, l'appello incidentale non può essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ..
Con l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante incidentale, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22330 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
22330/ 07- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni per scontro tra natanti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 603/04Dott. Francesco TRIFONE Presidente e Relatore Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Consigliere Cron.22330 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. 6989 Dott. Roberta VIVALDI Dott. Angelo SPIRITO Consigliere Ud.20/09/07 ha pronunciato la seguente contributo unificato S ENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN NO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, difeso dall'avvocato ANTONIO ORLANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA' SPA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Nicolò Mantero e NZ RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell'avvocato 2007 GIORGIO FILIPPI, difesa dall'avvocato ROBERTO 1420 BARTOLOZZI, giusta deleg a in atti;
1 ри controricorrente nonchè
contro
TU AF;
intimata avverso la sentenza n. 2482/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione quarta, emessa il 18/07/03, depositata il 31/07/03, R.G.1341/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/07 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo p.q.r., rigetto del 2° e del 6° e assorbimento degli altri motivi. Svolgimento del processo Con citazione innanzi al tribunale di OL UN De SA, proprietario della barca matr. NA 3075D, as- sumendo che il giorno 10 agosto 1987 il natante, ormeg- giato nel porto di Casamicciola, era stato danneggiato dall'imbarcazione tg. 2GE 3349D, conveniva in giudizio FA CC, proprietaria della stessa, e la Compa- gnia di Genova Assicurazioni spa, che ne assicurava la responsabilità civile, per ottenerne la condanna al ri- sarcimento dei danni, che reclamava nella complessiva somma di lire 35.000.000, oltre rivalutazione ed inte- 2 ри ressi. FA CC si costituiva e, deducendo che il danno arrecato dalla sua imbarcazione ammontava a lire 300.000, offriva in risarcimento la somma complessiva di lire 1.000.000. La società di assicurazione eccepiva che non era tenuta a pagare alcuna somma, poiché per i soli danni alle cose non era ammessa nei suoi confronti l'azione diretta di cui all'art. 18 della legge n. 990 del 1969. L'adito tribunale di OL dichiarava la responsa- bilità esclusiva di FA CC e la condannava, in solido con la società di assicurazione, a pagare la somma di lire 12.000.000, liquidata in via equitativo. Sull'impugnazione principale di FA CC e su quelle incidentali di UN De SA e della so- cietà RAS Riunione Adriatica di Sicurtà spa, incorpo- rante della Compagnia di Genova Assicurazioni spa, provvedeva la Corte d'appello di OL con sentenza pubblicata il 31 luglio 2003, che, rigettato l'appello principale, in parziale accoglimento del gravame inci- dentale di FA CC ed in accoglimento di quello incidentale della società di assicurazione, condannava FA CC a pagare per danni la somma di euro 1032,91, rigettava la domanda proposta nei confronti dell'istituto assicuratore e condannava UN De SA 3 ри a restituire l'importo di euro 15.015,76 a favore della stessa società. Ai fini che ancora interessano il giudice d'appello rilevava che era infondata l'eccezione di difetto della procura alla società di assicurazione per mancata indi- cazione del rappresentante che l'aveva conferita;
con- siderava che, trattandosi di domanda diretta ad ottene- re il risarcimento per danni al solo natante, non era applicabile la norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore; sulla scorta delle prove acquisite determinava la entità del danno risarcibile, che liqui- dava con il criterio della equità. Per la cassazione della sentenza ha proposto UN De SA, che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a sette motivi. Ha resistito con controricorso la società RAS Ri- unione Adriatica di Sicurtà spa, che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso siccome tardiva- mente proposto. Non ha svolto difese l'intimata FA CC. Motivi della decisione Preliminarmente osserva questa Corte che non è fon- data l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che la resistente società di assicurazione ha proposto sul ri- 4 /и lievo che, rispetto a sentenza notificata il 29 ottobre 2003, sarebbe tardiva l'impugnazione notificata il 29 dicembre 2003, quando il termine di sessanta giorni per precedentemente scaduto il 28 dicembre proporla era 2003. Il termine ultimo per proporre l'impugnazione, in- fatti, scadeva la domenica del 28 dicembre 2003, per cui, in disparte la considerazione che per il notifi- cante il termine ultimo è quello del giorno in cui il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, la scadenza in giorno festivo ne ha comportato (art. 155, quarto comma, c.p.c.) la pro- trazione al giorno successivo non festivo del 29 dicem- bre 2003. Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 83 c.p.c. - il ricorrente assume che, non avendo FA CC depositato al momento della sua costituzione in appello la procura relativa al secondo grado del giudizio e non risultando indicati i nomi dei legali rappresentanti della società RAS spa, che per conto di essa avevano conferito il mandato difensivo, di entrambe le procure il giudice d'appello, che nulla aveva motivato al riguardo, avrebbe dovuto rilevare la nullità. 5 ги - Il motivo non può essere accolto per nessuna delle due censure esposte, che, riguardando un vizio del pro- cedimento di appello, non sono state sollevate in se- condo grado. Sulla questione la giurisprudenza di questa Corte esprime un indirizzo costante (Cass., n. 13568/2004; Cass., n. 192/2002; Cass., n. 10360/2000), nel senso che l'ammissibilità dell'atto difensivo non può essere il pro-messa in discussione con l'impugnazione, sotto filo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nel precedente grado del giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostra- zione dell'effettività e della legittimità dei relati- vi poteri rappresentativi. Nella specie i ricorrenti non indicano dove e quan- do, nel giudizio di appello, essi abbiano contestato l'ius postulandi del difensore di FA CC e la sentenza di secondo grado ha specificamente accertato che per l'appello incidentale della società RAS spa la procura era stata rilasciata da NZ RO e da Ni- colò NT, quali legali rappresentanti pro- tempore, qualità questa che innanzi alla Corte napole- tana non risulta essere stata ritualmente contestata. 6 . . . . . . . . . Con il secondo motivo d'impugnazione deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia la società ricorrente denuncia che nel giudizio di primo grado non sarebbe stata richiesta la condanna, se non in via su- bordinata, della società Compagnia di Genova Assicura- zioni spa, per cui la Corte napoletana non avrebbe po- tuto pronunciare sull'appello incidentale della società RAS spa, incorporante della stessa Compagnia di Genova Assicurazioni spa, ed avrebbe dovuto ritenere che la società incorporata aveva fatto acquiescenza alla sen- tenza di primo grado per avere corrisposto la somma al pagamento della quale era stata condannata dalla sen- tenza del tribunale. Con il quinto mezzo d'impugnazione deducendo la nullità della sentenza e del procedimento e la contrad- dittoria ed insufficiente motivazione sul punto - la ricorrente sostiene che non si comprende come la Corte territoriale abbia esaminato l'improcedibile appello di FA CC e quello altrettanto improcedibile del- la società RAS spa. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi prospettano sostanzialmente la medesima do- glianza, non sono fondati. La sentenza del tribunale aveva condannato in so- 7 ри lido FA CC e la Compagnia di Genova Assicura- zioni spa a risarcire il danno reclamato da UN De SA e, a seguito di precetto intimato sulla scorta della sentenza di primo grado, la predetta società ave- va corrisposto la somma di lire 29.074.600 con espressa riserva di esercitare l'impugnazione. Non è censurabile, pertanto, la sentenza di secondo giudicando sull'ammissibile appello inci- grado che, dentale della incorporante RAS spa, ha escluso che la Compagnia di Genova Assicurazioni spa avesse prestato acquiescenza alla decisione di primo grado, consideran- do, sulla scorta dello scontato principio di diritto della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1551/2006; Cass., Cass., n. n. 7207/2005; 15185/2001) che l'acquiescenza alla sentenza, preclusi- va dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c. e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, può essere ravvisata nelle ipotesi in cui l'interessato ab- bia posto in essere un comportamento inequivocabilmen- te incompatibile con la volontà di avvalersi del dirit- to di gravame, il che non accade quando il soccombente abbia provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorché sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione ovvero pagamento ad istanza l'intimazione di un precetto di 8 della parte vittoriosa, dato che l'avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l'esecuzione forzata. Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione un punto decisivo della controversia nonché la vio- su lazione delle norme di cui agli art. 115 e 116, primo e secondo comma, c.p.c. - la ricorrente denuncia che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ammettere la richiesta consulenza tecnica d'ufficio e dare ingresso al formale interrogatorio deferito a FA CC. Il motivo non è fondato. L'art. 345, terzo comma, c.p.c., nella formulazio- ne di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995 e di- sciplinante ratione temporis anche il caso in esame), pone il divieto in appello di nuovi mezzi di prova, salvo che il giudice non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado. Escluso che nella specie si versi nella ipotesi di impossibilità di proposizione della prova nel pregresso grado del giudizio, considera questa Corte che la sen- tenza di secondo grado, pur non indicando espressamente 9 M le ragioni per le quali rigettava le suddette richieste istruttorie, ha indicato specificamente gli elementi di prova posti a fondamento della sua decisione e li ha ritenuti sufficienti a giustificare le adottate conclu- sioni, onde sussiste sul punto la valutazione della non indispensabilità delle nuove prove, la cui motivazione ben può derivare in siffatto implicito modo (ex pluri- mis: Cass., n. 10497/2001). Neppure è fondato il quarto motivo d'impugnazione, con il quale - deducendo l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché la violazione delle norme di cui - la ri-agli art. 2054, primo comma, C.C. e 246 c.p.c. corrente critica l'impugnata sentenza perché il giudice del merito non avrebbe potuto escutere il teste TI (avente un interesse alla causa quale conducente della imbarcazione coinvolta nel sinistro e la cui deposizio- ne non era stata preceduta dal giuramento), il cui rac- conto, peraltro, non sarebbe stato adeguatamente valo- rizzato nella sua esatta portata al fine di dedurne la presunzione di colpa a carico di entrambi i proprieta- ri delle due barche. In relazione alle tre proposte censure occorre, in- fatti, osservare che: a) le disposizioni limitative della capacità dei 10 M testimoni sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, le quali devono denunciarne l'inosservanza al momento dell'espletamento della prova O nella prima udienza successiva perché, in mancanza di tale, tempe- stiva eccezione, la nullità deve intendersi sanata (Cass., n. 403/2006; Cass., n. 5454/2005; Cass., n. 6555/2005), siccome è avvenuto nel caso in esame in cui la violazione della norma dell'art. 246 c.p.c. non ri- sulta proposta tempestivamente in primo grado;
b) la mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 c.p.c. non comporta, in difetto di espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non CO- stituisce un requisito indispensabile per il raggiun- gimento dello scopo cui l'atto è destinato (Cass., n. 12430/2001; Cass., n. 11386/99; Cass., n. 3132/80); c) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferi- sce al giudice di legittimità non il potere di riesami- nare il merito dell'intera vicenda processuale sottopo- sta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della delle argomentazioni svolte coerenza logico-formale, dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclu- siva, il compito di valutare le prove, di controllarne 11 M l'attendibilità e di affermarne la concludenza con mo- tivazione adeguata, che nella specie non incongrua né illogica. Con il sesto motivo - deducendo l'omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia nonché la violazione delle nor- me di cui agli art. 126, 331, 343 e 347 c.p.c. - la ri- sostiene che il giudice di secondo grado corrente dovuto dichiarare l'improcedibilità avrebbe dell'appello incidentale della società RAS spa ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per la mancata comparizione alla prima udienza della stessa società appellante, non po- tendosi attribuire alcuna valenza alla comparizione dell'Avv. Giorgio Filippi, difensore della Compagnia di Genova Assicurazioni spa. Il motivo non è fondato, in quanto, secondo argo- mento ricavabile dal generale principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 2637/2006, sopravvenu- ta l'incorporazione della Compagnia di Genova Assicura- zioni spa da parte della RAS spa, l'attività difensiva svolta per la società incorporata non può che spiegare effetti anche per la società incorporante, stante l'ormai unico centro di interessi conseguente al feno- meno dell'unificazione mediante l'integrazione recipro- ри ca delle società partecipanti alla fusione. 12 con il qua- Anche il settimo motivo del ricorso le, deducendosi la violazione della norma di cui all'art. 1226 c.c. in relazione all'art. 360 n.. 3, 4 e 5 stesso codice, si assume che il giudice del merito non avrebbe dovuto liquidare il danno con il criterio dell'equità quando gli elementi probatori acquisiti agli atti di causa ne consentivano la concreta determi- nazione non può essere accolto. Trattasi, infatti, di censura che, al di là del me- ro riferimento alla pretesa violazione di legge, pro- spetta, invece, una mera quaestio facti, inammissibile in sede di legittimità. Il giudice del merito, infatti, ha spiegato in modo logico e non contraddittorio che poteva procedersi al- la valutazione equitativa del danno poiché non sussi- stevano elementi utili e sufficienti per determinarne il preciso ammontare e con detta statuizione la Corte territoriale ha fatto buon governo della legge. Per il resto, la censura, che sollecita in questa sede un riesame delle risultanze probatorie, è al ri- guardo generica, perché si limita a richiamare gli ele- menti di prova che sarebbero stati malamente intesi o apprezzati senza, però, segnalare i supposti vizi logi- ci dell'iter argomentativo svolto dal giudice d'appello. fin 13 Il ricorso, quindi, è rigettato ed il soccombente ricorrente è condannato a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00 (milleseicen- to/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma, 20 settembre 2007 Il Presidente relatore ed estensore frenon per DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ci 24 OTT. 2007 Casi IL CANCELLIERE C1 Innocenco TI 14