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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17980/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Marco TOSCHI presso il cui studio a Imola (BO), Via Emilia, n. 16/A, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Davide ROTONDO presso il cui studio a Imola (BO), viale A. Costa, n. 62, è elettivamente domiciliata RESISTENTE
***** Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a Khouribga il 2 settembre 2016. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Con sentenza n. 1725/2024 pubblicata il 12 giugno 2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e, quanto alle statuizioni accessorie: a) il figlio è stato affidato a entrambi i genitori in forma condivisa e collocato presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata alla signora c) è stato stabilito il calendario di visite paterne al CP_1 minore;
d) è stato previsto che il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento ordinario per il minore un assegno di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) è stato stabilito che l'assegno unico sia percepito dalla madre. pagina 1 di 3 2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 il signor a chiesto che: a) sia Pt_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) siano confermate le modalità di visita paterna stabilite nella sentenza di separazione;
c) sia posto a proprio carico un contributo di 200,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) a entrambi i genitori sia concessa l'autorizzazione all'espatrio con per turismo in Marocco. Per_1
Si è costituita nel giudizio la signora contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha domandato che: a) il minore sia affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; b) sia confermato il calendario di visite paterne previsto nella sentenza di separazione;
c) sia posto in capo al padre l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di 305,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre all'50% delle spese straordinarie;
d) sia disposto che l'assegno unico Per_1 continui ad essere da lei percepito;
e) sia dato atto del reciproco assenso all'espatrio assieme al figlio per turismo in Marocco. Nell'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti.
La Giudice ha confermato le condizioni di separazione e ha contestualmente rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Il Pubblico Ministero non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*****
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da almeno sei mesi e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, pagina 2 di 3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato in [...] il 23 luglio Parte_1
1990 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il 2 CP_1 settembre 2016 a Khouribga, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Borgo Tossignano (BO) al N. 2 Parte II Serie C Ufficio 1 - anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Borgo Tossignano (BO) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese al definitivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Marco TOSCHI presso il cui studio a Imola (BO), Via Emilia, n. 16/A, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Davide ROTONDO presso il cui studio a Imola (BO), viale A. Costa, n. 62, è elettivamente domiciliata RESISTENTE
***** Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a Khouribga il 2 settembre 2016. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Con sentenza n. 1725/2024 pubblicata il 12 giugno 2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e, quanto alle statuizioni accessorie: a) il figlio è stato affidato a entrambi i genitori in forma condivisa e collocato presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata alla signora c) è stato stabilito il calendario di visite paterne al CP_1 minore;
d) è stato previsto che il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento ordinario per il minore un assegno di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) è stato stabilito che l'assegno unico sia percepito dalla madre. pagina 1 di 3 2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 il signor a chiesto che: a) sia Pt_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) siano confermate le modalità di visita paterna stabilite nella sentenza di separazione;
c) sia posto a proprio carico un contributo di 200,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) a entrambi i genitori sia concessa l'autorizzazione all'espatrio con per turismo in Marocco. Per_1
Si è costituita nel giudizio la signora contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha domandato che: a) il minore sia affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; b) sia confermato il calendario di visite paterne previsto nella sentenza di separazione;
c) sia posto in capo al padre l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di 305,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre all'50% delle spese straordinarie;
d) sia disposto che l'assegno unico Per_1 continui ad essere da lei percepito;
e) sia dato atto del reciproco assenso all'espatrio assieme al figlio per turismo in Marocco. Nell'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti.
La Giudice ha confermato le condizioni di separazione e ha contestualmente rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Il Pubblico Ministero non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
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Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da almeno sei mesi e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, pagina 2 di 3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato in [...] il 23 luglio Parte_1
1990 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il 2 CP_1 settembre 2016 a Khouribga, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Borgo Tossignano (BO) al N. 2 Parte II Serie C Ufficio 1 - anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Borgo Tossignano (BO) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese al definitivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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