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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. 5956/2021 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione con ordinanza depositata in data 9.12.2024, e vertente TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
in Roccarainola ito Paolino n. 3 ed elettivamente domiciliato in Cimitile (NA) alla via Bari n. 26 presso lo studio dell'avv. DOMENICO SAUTARIELLO (codice fiscale ) e dell'abogado C.F._2 LUIGI MONTANINO (codice fiscale ), del Foro di Madrid n. C.F._3 C132622, avvocato stabilito, iscritto nella Sezione Speciale Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati del Foro di Nola, n. 7026, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura ad litem con contestuale elezione di domicilio, allegata in atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 esidente in Striano (NA), alla Traversa Serafino n° 21, C.F._4 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Dario Criscuolo, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla Via Michelangelo Nappi n° 87, presso lo studio di quest'ultimo; RESISTENTE NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono riportandosi all'accordo raggiunto in corso di giudizio, e chiedono che la causa vada a sentenza senza termini con recepimento degli accordi. Il PM conclude in data 18.12.2024, esprimendo parere favorevole alla ratifica degli accordi raggiunti dai coniugi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2021 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Foce, Frazione di Sarno (SA) in data 11.06.2007 con e che dal predetto matrimonio erano nati Controparte_1 due figli, ( nata in [...] in data [...]) ed Persona_1
San Giuseppe IA il 2.09.2013), esponeva che il Persona_2 rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, si deteriorava progressivamente nel corso degli anni a causa di comportamenti posti in essere dalla resistente violativi dei doveri di fedeltà ed assistenza coniugale e contrari al comune senso di famiglia;
che in ragione di tanto i coniugi decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni omologate con decreto del tribunale di Torre Annunziata n. 8509/2019 del 28.10.2019; che, in particolare, fra le condizioni della separazione veniva previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Striano, alla via Traversa Roberto Serafino n.21, con regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo a carico dell' di Pt_1 versare in favore della , a titolo di contribuito al mantenimen gli CP_1 minori, l'importo complessivo di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che rispetto all'epoca della separazione la condizione economica della era migliorata, avendo la stessa trovato una occupazione lavorativa presso il CP_1 e Bar Bistrot “Piazzetta Ribò di D'Antuono Leonardo S.a.s.” di Corso Italia in Angri (SA), percependo un reddito, relativo all'anno 2020, di oltre 11.000,00 come comprovato all'estratto conto previdenziale INPS allegato in atti;
che – viceversa – la condizione economica del ricorrente era frattanto peggiorata, essendo stato nelle more il ricorrente costretto a contrarre un prestito con la Findomestic per l'importo complessivo di € 10.000,00 al fine di acquistare arredi adeguati per la propria abitazione in Roccarainola, onde potervi ospitare adeguatamente i propri figli minori;
che inoltre l' era gravato anche del pagamento dell'importo del mutuo Pt_1 contratto per to dell'abitazione familiare, pari ad € 600,00 mensili;
che, contravvenendo alle pattuizioni di cui alla separazione, la resistente poi non aveva ancora provveduto alla voltura in proprio favore dei contratti relativi alle utenze di luce e gas, così onerando il ricorrente del relativo pagamento, avendo altresì accumulato una notevole morosità; chela si era resa altresì protagonista di CP_1 violente liti telefoniche con il coniuge, fatto oggetto di aggressioni verbali ed insulti, così creando notevole turbamento nei minori con inevitabili ripercussioni sia sulla loro serenità che sul loro rendimento scolastico;
che, inoltre, la resistente, impegnata nel proprio lavoro anche per 15 ore consecutive ed in orari notturni, negli orari lavorativi lasciava i figli minori in compagnia dell'anziana madre, oramai ottantenne ed affetta da patologie cardiache, ed era usa altresì pubblicare le foto dei figli minori sui propri profili social, così violandone la privacy e la sicurezza;
che il ricorrente, oramai stabilmente assegnato alla stazione di Roccarainola a decorrere dal dicembre del 2019 con la qualifica di vice comandante, in ragione dei sopravvenuti impegni lavorativi non riusciva ad esercitare il diritto di visita dei figli minori secondo i giorni e gli orari indicati nel provvedimento di separazione, necessitando pertanto di una revisione degli stessi;
che vani erano risultati i tentativi di addivenire ad una definizione concordata delle condizioni del divorzio anche in sede di negoziazione assistita.. Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con , riducendo Controparte_1 l'importo dell'assegno posto a carico del oncorso al mantenimento dei figli minori in € 300,00 mensili;
inoltre, in ragione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre, chiedeva disporsi la collocazione prevalente dei figli minori presso la residenza paterna in Roccaiola o, in subordine, in Striano prevendo l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente;
in ogni caso rideterminare i tempi e giorni di vista dei minori, compatibilmente con i nuovi orari lavorativi paterni. L' inoltre, chiedeva condannarsi la resistente alla Pt_1 voltura delle utenze serventi la casa coniugale nonché al pagamento degli eventuali oneri arretrati e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinarie relative all'immobile, siccome occupato dalla stessa. Da ultimo, premesso che in occasione della prima comunione della figlia , il nonno paterno aveva regalato alla piccola Per_1 un anello di smeraldi già appartenuto alla madre del ricorrente, di notevole valore affettivo ed economico, chiedeva di essere nominato custode di tale anello sino al raggiungimento della maggiore età della minore. All'udienza del 16.03.2022 comparso il solo ricorrente, il Presidente dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rendeva con ordinanza del 4.04.2022 i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni di cui alla separazione, eccetto per la modifica relativa ai giorni ed orari di visita paterni, e rimetteva per il prosieguo le parti innanzi al giudice istruttore per la successiva udienza del 12.09.2022 assegnando all'attore il termine per il deposito di memoria integrativa ed alla resistente termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 11.07.2022 non opponendosi alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma prendendo posizione e contestando tutto quanto dedotto dal coniuge negli atti introduttivi. In particolare la resistente contestava che la crisi dell'unione coniugale fosse stata determinata da proprie condotte contrarie ai doveri matrimoniali, essendo stato piuttosto il ricorrente a violare gli obblighi di fedeltà coniugale intessendo relazioni con diverse donne conosciute sui social mediante l'utilizzo di uno pseudonimo;
che, inoltre, lo stesso aveva deciso di interrompere il rapporto coniugale in quanto aveva CP_1 intrapreso una relazione con la migliore amica della resistente, persona ben nota ai figli minori che erano usi chiamarla affettuosamente zia e che erano rimasti oltremodo turbati nell'apprendere tale notizie;
che, inoltre, il ricorrente noncurante di tale turbamento, aveva da subito intrapreso la convivenza con la nuova compagna imponendone la presenza anche ai figli minori i quali, intimoriti dagli atteggiamenti iracondi ed imprevedibili della predetta, avevano iniziato a manifestare disturbi di carattere psicosomatico;
che, in particolare, il figlio minore aveva iniziato a Per_2 manifestare disturbi intestinali, agitazione notturna ed inson agnosticati come sintomi di rabbia repressa, mentre , in dipendenza di tale situazione, aveva Per_1 iniziato ad avere attacchi di panico, dicendosi terrorizzata dalla nuova campagna del padre;
che proprio in ragione di tali circostanze e della condotta offensiva e provocatoria assunta dall' e dalla sua nuova compagna, la resistente era stata Pt_1 indotta a reagire a tali provocazioni, da ultimo in occasione di una lite verificatasi in data 24.05.2022 e per la quale era stata sporta da costoro una denuncia in suo danno;
che del tutto infondate dovevano, poi, considerarsi le accuse mosse dal ricorrente nei propri conforti in ordine alla gestione dei figli minori, i quali risultavamo piuttosto minati nella loro serenità proprio dalla condotta paterna e dalla non gradita presenza e dagli atteggiamenti imprevedibili della nuova compagna di quest'ultimo; che, anche sotto il profilo economico patrimoniale, non si era verificato alcun miglioramento delle condizioni della resistente la quale aveva prestato attività lavorativa in maniera del tutto saltuaria e solo per sporadici periodi di tempo, a tanto necessitata dall'esigenza di provvedere al proprio sostentamento, avendo rinunciato in sede di separazione anche ad un assegno di mantenimento in proprio favore e non riuscendo a reperire una più stabile occupazione lavorativa nel campo della ristorazione in ragione dell'opposizione del marito, il quale non solo non si era mostrato incline a venirle incontro nella gestione dei minori, ma minacciava altresì di accusarla di disinteresse nei confronti dei figli e di chiederne la collocazione presso di sé qualora la stessa si fosse assentata per tali necessità fino a tarda sera;
che, in ogni caso, anche nei brevi periodi di lavoro, la ricorrente non aveva mai lascito i figli da soli in compagnia dell'anziana madre, avvalendosi piuttosto dell'aiuto del cognato e della sorella o di terze persone;
che, di contro, alcuna modifica in peius aveva subito la condizione economica del ricorrente il quale all'attualità percepiva una retribuzione senz'altro superiore a quella dichiarata di € 1800,00, emergendo dalla dichiarazione dei redditi un reddito annuo di € 40.000,00 ed avendo lo stesso dichiarato nella pratica finalizzata all'erogazione del prestito personale da Pt_1 lla Findomestic un reddito mensile di € 2.300,00; che anche tale ultimo finanziamento, lungi dall'essere stato richiesto per sopperire ad esigenze familiari, era stato utilizzato per finanziare l'acquisto dell'arredamento della nuova abitazione del ricorrente in Raccarainola, così come il mutuo a suo tempo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale era stato oggetto, in occasione della prima comunione della figlia , di rinegoziazione per ottenere altra liquidità che il Per_1 ricorrente aveva impieg sopperire a esigenze della propria famiglia di origine, ed in particolare per il pagamento dei funerali della madre frattanto purtroppo deceduta, e non nell'interesse dei figli;
che anche i contestati inadempimenti degli accordi di separazione relativi alla voltura delle utenze serventi la casa coniugale erano imputabili a mancata collaborazione da parte del ricorrente, più che a volontà della resistente la quale si era trovata anche gravata dei ratei arretrati delle spese condominiali di carattere straordinario, approvate dal solo e Pt_1 successivamente non corrisposte;
che, da ultimo, anche la pubblicazione delle foto dei figli minori sui profili social, avvenuta una sola volta da parte della resistente e subito prontamente rimossa, era stata dalla stessa effettuata nel convincimento del favorevole parere del marito, atteso che proprio quest'ultimo ed i suoi familiari erano usi pubblicare le foto dei minori sui loro profili facebook, per di più pubblici e quindi accessibili a chiunque senza filtri. Tanto dedotto, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di cui alla separazione quanto all'affido, collocazione e mantenimento dei figli minori della coppia, ponendo altresì a carico del ricorrente un assegno divorzile da corrispondersi in suo favore, da quantificarsi nella somma di € 500,00 mensili. Inoltre, in considerazione dei disagi manifestati dai figli in relazione alla presenza della nuova compagna del ricorrente, la chiedeva disporsi ctu CP_1 psicologica volta a stabilire le migliori modalità di esercizio del diritto di visita paterno, ed in particolare valutando l'opportunità che gli incontri padre figlio continuino ad avvenire alla presenza della nuova compagna dell'Ascione. Da ultimo la resistente eccepiva la inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente e relative, in particolare, alla condanna della predetta al pagamento delle spese straordinarie e delle tasse relative alla casa familiare, nonché alla voltura delle relative utenze, ed alla nomina della ricorrente quale custode dell'anello regalato ala piccola in occasione della sua prima comunione dal nonno paterno, e già Per_1 appartenuto alla defunta madre del ricorrente All'udienza del 12.09.2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice istruttore preso atto di quanto rappresentato da parte resistente e ritenuto opportuno sottoporre il nucleo familiare ad attento monitoraggio da parte dei servizi Sociali di Striano, disponeva l'avvio di percorsi in favore sia dei minori che dei genitori di questi ultimi e su concorde richiesta delle parti concedeva i termini di cui all'art 183, coma VI c.p.c. Avviati i percorsi disposti dal tribunale ( di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e di sostengo psicologico per i minori), acquisite le relative relazioni ed ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, all'udienza del 30.09.2024 i coniugi personalmente comparsi in udienza, davano atto di un deciso rasserenamento dei rapporti fra padre e figli e del superamento della pregressa conflittualità fra di loro, in un rinnovato clima di serenità e collaborazione nell'interesse dei minori;
ciò soprattutto a seguito della interruzione della relazione del ricorrente con la precedente campagna, fonte di dissidi e di disagio per i figli minori. Le parti, quindi, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo per la bonaria definizione delle condizioni della sentenza di divorzio, chiedendo che la causa venisse riservata in decisone al collegio con recepimento degli accordi raggiunti. Il giudice istruttore, dato atto di quanto sopra, rinviava alla successiva udienza del 4 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi con ordinanza del 9.12.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservava la causa in decisione al collegio previa trasmissione degli atti al pm affinchè rendesse il proprio parere. Il Pm con parere reso in data 18.12.2024 concludeva in senso favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento degli accordi raggiunti dai coniugi. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da ed in Foce – frazione di Sarno – in data Parte_1 Controparte_1 11 In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorso più di un semestre dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale n. rg. 4815/19 esitato nella emissione del decreto di omologa n. 4815/2019 del 28.10.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano da tempo separati, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Sarno (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Passando alle statuizioni accessorie, rileva il tribunale come gli accordi raggiunti fra i coniugi non possano essere allo stato recepiti, presentando alcuni profili di criticità. Le parti, infatti, hanno convenuto che la casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, verrà lasciata dalla sig.ra unitamente ai figli, nel settembre 2025 CP_1 allorquando la stessa dovrà trasferirsi presso un immobile condotto in locazione, mentre l' che ne resterà usufruttuario sino al 2036, provvederà a locare Pt_1 l'immobile a terzi riversando il relativo canone, detratto l'importo di € 100,00 mensili, alla quale contributo per il pagamento del canone di locazione del nuovo CP_1 immobile. Tale pattuizione, tuttavia, non consente a questo tribunale di valutare la congruità degli importi convenuti dalle parti a titolo di concorso al mantenimento per i figli della coppia atteso che, a fronte del rilascio della casa coniugale, la CP_1 dovrà sopportare un canone di locazione il cui importo non è dato in qu conoscere e rispetto al quale non è possibile ex ante stabilire la misura del concorso da parte dell' posto che tale concorso dipenderà a sua volta dal canone Pt_1 percepito dalla locazione della casa coniugale. A decorrere dal settembre 2025, quindi, la resistente si troverà gravata del pagamento di un canone di locazione, la cui misura non è dato in questa conoscere, patendo una sicura mutazione in peius della propria condizione economica a fronte della quale il Tribunale non ha parametri per valutare l'adeguatezza del contributo posto a carico dell e l'adeguatezza Pt_1 dello stesso. Le parti, poi, hanno concordato che qualora i figli dovessero restare unitamente ai genitore non collocatario per periodi ulteriori rispetto a quelli concordati, lo stesso detrarrà dall'importo dell'assegno di mantenimento la cifra di € 30,00 giornalieri;
anche tale pattuizione non può essere recepita dal collegio, posto che la stessa oblitera la natura omnicomprensiva dell'assegno di mantenimento, che non è limitato al mero vitto, proporzionalmente calcolato in ragione dei giorni di permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori. In ragione dei profili rilevati, quindi, l'accordo non può considerarsi conforme all'interesse dei figli della coppia. La causa, pertanto, con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del giudice istruttore per una più adeguata regolamentazione dei profili di cui sopra su accordo delle parti o, qualora le stesse non raggiungano un accordo in conformità ai rilievi che precedono, all'esito di compiuta istruttoria sul punto. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede :
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sarno (SA), in data 11.06.2007 da ed ed Parte_1 Controparte_1 annotato nel Registro degli Atti di M un 6, P.II, S. A, anno 2007;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
in Roccarainola ito Paolino n. 3 ed elettivamente domiciliato in Cimitile (NA) alla via Bari n. 26 presso lo studio dell'avv. DOMENICO SAUTARIELLO (codice fiscale ) e dell'abogado C.F._2 LUIGI MONTANINO (codice fiscale ), del Foro di Madrid n. C.F._3 C132622, avvocato stabilito, iscritto nella Sezione Speciale Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati del Foro di Nola, n. 7026, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura ad litem con contestuale elezione di domicilio, allegata in atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 esidente in Striano (NA), alla Traversa Serafino n° 21, C.F._4 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Dario Criscuolo, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla Via Michelangelo Nappi n° 87, presso lo studio di quest'ultimo; RESISTENTE NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono riportandosi all'accordo raggiunto in corso di giudizio, e chiedono che la causa vada a sentenza senza termini con recepimento degli accordi. Il PM conclude in data 18.12.2024, esprimendo parere favorevole alla ratifica degli accordi raggiunti dai coniugi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2021 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Foce, Frazione di Sarno (SA) in data 11.06.2007 con e che dal predetto matrimonio erano nati Controparte_1 due figli, ( nata in [...] in data [...]) ed Persona_1
San Giuseppe IA il 2.09.2013), esponeva che il Persona_2 rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, si deteriorava progressivamente nel corso degli anni a causa di comportamenti posti in essere dalla resistente violativi dei doveri di fedeltà ed assistenza coniugale e contrari al comune senso di famiglia;
che in ragione di tanto i coniugi decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni omologate con decreto del tribunale di Torre Annunziata n. 8509/2019 del 28.10.2019; che, in particolare, fra le condizioni della separazione veniva previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Striano, alla via Traversa Roberto Serafino n.21, con regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo a carico dell' di Pt_1 versare in favore della , a titolo di contribuito al mantenimen gli CP_1 minori, l'importo complessivo di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che rispetto all'epoca della separazione la condizione economica della era migliorata, avendo la stessa trovato una occupazione lavorativa presso il CP_1 e Bar Bistrot “Piazzetta Ribò di D'Antuono Leonardo S.a.s.” di Corso Italia in Angri (SA), percependo un reddito, relativo all'anno 2020, di oltre 11.000,00 come comprovato all'estratto conto previdenziale INPS allegato in atti;
che – viceversa – la condizione economica del ricorrente era frattanto peggiorata, essendo stato nelle more il ricorrente costretto a contrarre un prestito con la Findomestic per l'importo complessivo di € 10.000,00 al fine di acquistare arredi adeguati per la propria abitazione in Roccarainola, onde potervi ospitare adeguatamente i propri figli minori;
che inoltre l' era gravato anche del pagamento dell'importo del mutuo Pt_1 contratto per to dell'abitazione familiare, pari ad € 600,00 mensili;
che, contravvenendo alle pattuizioni di cui alla separazione, la resistente poi non aveva ancora provveduto alla voltura in proprio favore dei contratti relativi alle utenze di luce e gas, così onerando il ricorrente del relativo pagamento, avendo altresì accumulato una notevole morosità; chela si era resa altresì protagonista di CP_1 violente liti telefoniche con il coniuge, fatto oggetto di aggressioni verbali ed insulti, così creando notevole turbamento nei minori con inevitabili ripercussioni sia sulla loro serenità che sul loro rendimento scolastico;
che, inoltre, la resistente, impegnata nel proprio lavoro anche per 15 ore consecutive ed in orari notturni, negli orari lavorativi lasciava i figli minori in compagnia dell'anziana madre, oramai ottantenne ed affetta da patologie cardiache, ed era usa altresì pubblicare le foto dei figli minori sui propri profili social, così violandone la privacy e la sicurezza;
che il ricorrente, oramai stabilmente assegnato alla stazione di Roccarainola a decorrere dal dicembre del 2019 con la qualifica di vice comandante, in ragione dei sopravvenuti impegni lavorativi non riusciva ad esercitare il diritto di visita dei figli minori secondo i giorni e gli orari indicati nel provvedimento di separazione, necessitando pertanto di una revisione degli stessi;
che vani erano risultati i tentativi di addivenire ad una definizione concordata delle condizioni del divorzio anche in sede di negoziazione assistita.. Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con , riducendo Controparte_1 l'importo dell'assegno posto a carico del oncorso al mantenimento dei figli minori in € 300,00 mensili;
inoltre, in ragione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre, chiedeva disporsi la collocazione prevalente dei figli minori presso la residenza paterna in Roccaiola o, in subordine, in Striano prevendo l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente;
in ogni caso rideterminare i tempi e giorni di vista dei minori, compatibilmente con i nuovi orari lavorativi paterni. L' inoltre, chiedeva condannarsi la resistente alla Pt_1 voltura delle utenze serventi la casa coniugale nonché al pagamento degli eventuali oneri arretrati e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinarie relative all'immobile, siccome occupato dalla stessa. Da ultimo, premesso che in occasione della prima comunione della figlia , il nonno paterno aveva regalato alla piccola Per_1 un anello di smeraldi già appartenuto alla madre del ricorrente, di notevole valore affettivo ed economico, chiedeva di essere nominato custode di tale anello sino al raggiungimento della maggiore età della minore. All'udienza del 16.03.2022 comparso il solo ricorrente, il Presidente dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rendeva con ordinanza del 4.04.2022 i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni di cui alla separazione, eccetto per la modifica relativa ai giorni ed orari di visita paterni, e rimetteva per il prosieguo le parti innanzi al giudice istruttore per la successiva udienza del 12.09.2022 assegnando all'attore il termine per il deposito di memoria integrativa ed alla resistente termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 11.07.2022 non opponendosi alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma prendendo posizione e contestando tutto quanto dedotto dal coniuge negli atti introduttivi. In particolare la resistente contestava che la crisi dell'unione coniugale fosse stata determinata da proprie condotte contrarie ai doveri matrimoniali, essendo stato piuttosto il ricorrente a violare gli obblighi di fedeltà coniugale intessendo relazioni con diverse donne conosciute sui social mediante l'utilizzo di uno pseudonimo;
che, inoltre, lo stesso aveva deciso di interrompere il rapporto coniugale in quanto aveva CP_1 intrapreso una relazione con la migliore amica della resistente, persona ben nota ai figli minori che erano usi chiamarla affettuosamente zia e che erano rimasti oltremodo turbati nell'apprendere tale notizie;
che, inoltre, il ricorrente noncurante di tale turbamento, aveva da subito intrapreso la convivenza con la nuova compagna imponendone la presenza anche ai figli minori i quali, intimoriti dagli atteggiamenti iracondi ed imprevedibili della predetta, avevano iniziato a manifestare disturbi di carattere psicosomatico;
che, in particolare, il figlio minore aveva iniziato a Per_2 manifestare disturbi intestinali, agitazione notturna ed inson agnosticati come sintomi di rabbia repressa, mentre , in dipendenza di tale situazione, aveva Per_1 iniziato ad avere attacchi di panico, dicendosi terrorizzata dalla nuova campagna del padre;
che proprio in ragione di tali circostanze e della condotta offensiva e provocatoria assunta dall' e dalla sua nuova compagna, la resistente era stata Pt_1 indotta a reagire a tali provocazioni, da ultimo in occasione di una lite verificatasi in data 24.05.2022 e per la quale era stata sporta da costoro una denuncia in suo danno;
che del tutto infondate dovevano, poi, considerarsi le accuse mosse dal ricorrente nei propri conforti in ordine alla gestione dei figli minori, i quali risultavamo piuttosto minati nella loro serenità proprio dalla condotta paterna e dalla non gradita presenza e dagli atteggiamenti imprevedibili della nuova compagna di quest'ultimo; che, anche sotto il profilo economico patrimoniale, non si era verificato alcun miglioramento delle condizioni della resistente la quale aveva prestato attività lavorativa in maniera del tutto saltuaria e solo per sporadici periodi di tempo, a tanto necessitata dall'esigenza di provvedere al proprio sostentamento, avendo rinunciato in sede di separazione anche ad un assegno di mantenimento in proprio favore e non riuscendo a reperire una più stabile occupazione lavorativa nel campo della ristorazione in ragione dell'opposizione del marito, il quale non solo non si era mostrato incline a venirle incontro nella gestione dei minori, ma minacciava altresì di accusarla di disinteresse nei confronti dei figli e di chiederne la collocazione presso di sé qualora la stessa si fosse assentata per tali necessità fino a tarda sera;
che, in ogni caso, anche nei brevi periodi di lavoro, la ricorrente non aveva mai lascito i figli da soli in compagnia dell'anziana madre, avvalendosi piuttosto dell'aiuto del cognato e della sorella o di terze persone;
che, di contro, alcuna modifica in peius aveva subito la condizione economica del ricorrente il quale all'attualità percepiva una retribuzione senz'altro superiore a quella dichiarata di € 1800,00, emergendo dalla dichiarazione dei redditi un reddito annuo di € 40.000,00 ed avendo lo stesso dichiarato nella pratica finalizzata all'erogazione del prestito personale da Pt_1 lla Findomestic un reddito mensile di € 2.300,00; che anche tale ultimo finanziamento, lungi dall'essere stato richiesto per sopperire ad esigenze familiari, era stato utilizzato per finanziare l'acquisto dell'arredamento della nuova abitazione del ricorrente in Raccarainola, così come il mutuo a suo tempo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale era stato oggetto, in occasione della prima comunione della figlia , di rinegoziazione per ottenere altra liquidità che il Per_1 ricorrente aveva impieg sopperire a esigenze della propria famiglia di origine, ed in particolare per il pagamento dei funerali della madre frattanto purtroppo deceduta, e non nell'interesse dei figli;
che anche i contestati inadempimenti degli accordi di separazione relativi alla voltura delle utenze serventi la casa coniugale erano imputabili a mancata collaborazione da parte del ricorrente, più che a volontà della resistente la quale si era trovata anche gravata dei ratei arretrati delle spese condominiali di carattere straordinario, approvate dal solo e Pt_1 successivamente non corrisposte;
che, da ultimo, anche la pubblicazione delle foto dei figli minori sui profili social, avvenuta una sola volta da parte della resistente e subito prontamente rimossa, era stata dalla stessa effettuata nel convincimento del favorevole parere del marito, atteso che proprio quest'ultimo ed i suoi familiari erano usi pubblicare le foto dei minori sui loro profili facebook, per di più pubblici e quindi accessibili a chiunque senza filtri. Tanto dedotto, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di cui alla separazione quanto all'affido, collocazione e mantenimento dei figli minori della coppia, ponendo altresì a carico del ricorrente un assegno divorzile da corrispondersi in suo favore, da quantificarsi nella somma di € 500,00 mensili. Inoltre, in considerazione dei disagi manifestati dai figli in relazione alla presenza della nuova compagna del ricorrente, la chiedeva disporsi ctu CP_1 psicologica volta a stabilire le migliori modalità di esercizio del diritto di visita paterno, ed in particolare valutando l'opportunità che gli incontri padre figlio continuino ad avvenire alla presenza della nuova compagna dell'Ascione. Da ultimo la resistente eccepiva la inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente e relative, in particolare, alla condanna della predetta al pagamento delle spese straordinarie e delle tasse relative alla casa familiare, nonché alla voltura delle relative utenze, ed alla nomina della ricorrente quale custode dell'anello regalato ala piccola in occasione della sua prima comunione dal nonno paterno, e già Per_1 appartenuto alla defunta madre del ricorrente All'udienza del 12.09.2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice istruttore preso atto di quanto rappresentato da parte resistente e ritenuto opportuno sottoporre il nucleo familiare ad attento monitoraggio da parte dei servizi Sociali di Striano, disponeva l'avvio di percorsi in favore sia dei minori che dei genitori di questi ultimi e su concorde richiesta delle parti concedeva i termini di cui all'art 183, coma VI c.p.c. Avviati i percorsi disposti dal tribunale ( di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e di sostengo psicologico per i minori), acquisite le relative relazioni ed ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, all'udienza del 30.09.2024 i coniugi personalmente comparsi in udienza, davano atto di un deciso rasserenamento dei rapporti fra padre e figli e del superamento della pregressa conflittualità fra di loro, in un rinnovato clima di serenità e collaborazione nell'interesse dei minori;
ciò soprattutto a seguito della interruzione della relazione del ricorrente con la precedente campagna, fonte di dissidi e di disagio per i figli minori. Le parti, quindi, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo per la bonaria definizione delle condizioni della sentenza di divorzio, chiedendo che la causa venisse riservata in decisone al collegio con recepimento degli accordi raggiunti. Il giudice istruttore, dato atto di quanto sopra, rinviava alla successiva udienza del 4 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi con ordinanza del 9.12.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservava la causa in decisione al collegio previa trasmissione degli atti al pm affinchè rendesse il proprio parere. Il Pm con parere reso in data 18.12.2024 concludeva in senso favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento degli accordi raggiunti dai coniugi. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da ed in Foce – frazione di Sarno – in data Parte_1 Controparte_1 11 In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorso più di un semestre dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale n. rg. 4815/19 esitato nella emissione del decreto di omologa n. 4815/2019 del 28.10.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano da tempo separati, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Sarno (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Passando alle statuizioni accessorie, rileva il tribunale come gli accordi raggiunti fra i coniugi non possano essere allo stato recepiti, presentando alcuni profili di criticità. Le parti, infatti, hanno convenuto che la casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, verrà lasciata dalla sig.ra unitamente ai figli, nel settembre 2025 CP_1 allorquando la stessa dovrà trasferirsi presso un immobile condotto in locazione, mentre l' che ne resterà usufruttuario sino al 2036, provvederà a locare Pt_1 l'immobile a terzi riversando il relativo canone, detratto l'importo di € 100,00 mensili, alla quale contributo per il pagamento del canone di locazione del nuovo CP_1 immobile. Tale pattuizione, tuttavia, non consente a questo tribunale di valutare la congruità degli importi convenuti dalle parti a titolo di concorso al mantenimento per i figli della coppia atteso che, a fronte del rilascio della casa coniugale, la CP_1 dovrà sopportare un canone di locazione il cui importo non è dato in qu conoscere e rispetto al quale non è possibile ex ante stabilire la misura del concorso da parte dell' posto che tale concorso dipenderà a sua volta dal canone Pt_1 percepito dalla locazione della casa coniugale. A decorrere dal settembre 2025, quindi, la resistente si troverà gravata del pagamento di un canone di locazione, la cui misura non è dato in questa conoscere, patendo una sicura mutazione in peius della propria condizione economica a fronte della quale il Tribunale non ha parametri per valutare l'adeguatezza del contributo posto a carico dell e l'adeguatezza Pt_1 dello stesso. Le parti, poi, hanno concordato che qualora i figli dovessero restare unitamente ai genitore non collocatario per periodi ulteriori rispetto a quelli concordati, lo stesso detrarrà dall'importo dell'assegno di mantenimento la cifra di € 30,00 giornalieri;
anche tale pattuizione non può essere recepita dal collegio, posto che la stessa oblitera la natura omnicomprensiva dell'assegno di mantenimento, che non è limitato al mero vitto, proporzionalmente calcolato in ragione dei giorni di permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori. In ragione dei profili rilevati, quindi, l'accordo non può considerarsi conforme all'interesse dei figli della coppia. La causa, pertanto, con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del giudice istruttore per una più adeguata regolamentazione dei profili di cui sopra su accordo delle parti o, qualora le stesse non raggiungano un accordo in conformità ai rilievi che precedono, all'esito di compiuta istruttoria sul punto. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede :
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sarno (SA), in data 11.06.2007 da ed ed Parte_1 Controparte_1 annotato nel Registro degli Atti di M un 6, P.II, S. A, anno 2007;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano