TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.658/24 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”
promossa da
(CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 d fesa dall'a LERIO presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n. 176 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1 Ra so il o alla via Feraldi n. 26 è eletto domicilio
2) (CF: ), e per lei la RE legale P_ C.F._2 rap ), contumace P_ C.F._3
–resistenti–
Ragioni della decisione
1. Abstract. Il ,in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore, cred delle somme di € 8.069,15, in Controparte_1 forza dell'ordinanza n.462/2023 i Imperia nella procedura n. 901/2022, e di € 3.643,43 oltre spese legali, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sanremo il 31.05.2023, per mancato pagamento delle spese condominiali dell'immobile sito in Sanremo alla via Goethe n.435/5 (censito a catasto sezione Urbana SR F.45/Part.631/ e 1242/Sub.18), pignorato in data CP_4 21.07.2023, premesso che, in data 13.7.202 alienava, unitamente Controparte_1CP_ ad altri siti, alla figlia minorenne il iserva del diritto di abitazione, dedotta la ricorrenza d ntus damni e del consilium fraudis, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio, con azione di revocatoria ordinaria, e per lei la RE legale Parte_2 rappresent ione di inefficacia nei suoi P_ confronti del predetti a l patrimonio posto in essere da CP_1
con la partecipazione di e per lei, della
[...] P_ P_
, con vittoria di spese.
[...]
costituiva in giudizio che, dedotta la insussistenza Controparte_1 dell'eventus damni, «non essendovi u agioni creditorie;
sul punto si precisa come il signor che peraltro sta pagando ratealmente l'importo dovuto, è titolare di una CP_1 pensione eleva nseguenza che non sussisterebbe alcun pregiudizio alle ragioni creditorie atteso che il bene sarebbe pignorabile con conseguente pieno soddisfacimento della parte creditrice qualora il resistente non pagasse», e della scientia fraudis e la partecipatio fraudis del terzo, « … atteso che la richiesta di autorizzazione al giudice tutelare era stata fatta dalla signora Pt_3
1
[...] nell'anno 2019 per una ben specifica ragione menzionata nel ricorso introduttivo della richiesta avanzata al giudice tutelare», instava per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Co
Nella contumacia di e per lei, della RE , la 1.2) P_ P_ causa veniva assunta in del giorno 28.03.2025 to verbale.
(2) sul merito della domanda attorea. Qualora il debitore dovesse compiere atti che modificano la consistenza del suo patrimonio – o dal punto di vista quantitativo (come nella specie, CP_ laddove in data 3.7.2023, alienava alla figlia minorenne il diritto di Controparte_1 propriet anremo alla via Goethe 435/56 con riserva del dir i abitazione) od anche solo dal punto di vista qualitativo – fino a rendere incerta, o quanto meno difficoltosa, la realizzazione coattiva dei diritti del creditore, a quest'ultimo è concesso il rimedio dell'azione revocatoria. 2.1) Legittimato attivamente a proporre l'azione revocatoria è il creditore, quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (cass. 15.11.2016 n.23208; cass. 22.3.2016 n.5619; cass. 19.1.2016 n. 762). Di più: l'azione revocatoria può essere promossa anche se il credito dell'attore risulti oggetto di contestazione in separato giudizio: c.d. «credito litigioso» (cass. sez.U., 18.5.20014 n.9440; cass. 29.01.2016 n. 1658). L'importante è che il credito possa valutarsi come probabile, anche se non è ancora definitivamente accertato (cass. 15.11.2016 n. 23208). 2.2) Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria debbono concorrere, oltre all'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche i seguenti ulteriori presupposti (art. 2901 Cc): a) un atto di disposizione, ossia un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica, qualitativamente o quantitativamente, la propria situazione patrimoniale;
b) il c.d. eventus damni, ossia un pregiudizio per il creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori o, quanto meno, venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Perché si abbia eventus damni non è, dunque, necessario né che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né che lo renda addirittura incapiente: è sufficiente che determini (o aggravi) il pericolo di danno consistente in una maggiore difficoltà od incertezza dell'esecuzione coattiva del credito (cass, 3.2.2015 n.1902); c) la c.d. scientia fraudis (o scientia damni) del debitore ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore: cioè la conoscenza dell'eventus damni (cass. 30.12.2014 n.27546). Non occorre la specifica intenzione di nuocere ai creditori (animus nocendi); basta che il debitore abbia la consapevolezza che, a seguito dell'atto dispositivo, il suo patrimonio diviene incapiente o tale da rendere più difficile od incerta l'esecuzione; d) il c.d. consilium fraudis. Soggetto a revocatoria non è solo l'atto dispositivo dal debitore compiuto successivamente al sorgere del credito, ma anche quello dallo stesso posto in essere anteriormente: in quest'ultimo caso, però, non basta la scientia damni, ma occorre il c.d. consilium fraudis, ossia la dolosa preordinazione in frode delle ragioni del (futuro) creditore (c.d. animus nocendi), da parte del (futuro) debitore (cass. 20.02.2015 n.3461) e, ove si tratti di atto a titolo oneroso, anche da parte del terzo (cass.
7.10.2016 n.20251). L'onere di fornire la prova della scientia fraudis (così come, quando occorre, del consilium fraudis) del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, grava, in ogni caso, su chi agisce in revocatoria (cass. 29.01.2016 n.1658), che peraltro può fornirla anche a mezzo di presunzioni (cass. 18.09.2015 n. 18315; cass. 30.12.2014 n. 27546). L'actio pauliana, in quanto mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, «ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia» (cass, 7.10.2008 n.24757; cass. 17.01.2007 n. 966; cass, 23.09.2015 n. 17897). 2.3) Nella specie, è pacifico che il è, in forza Parte_1 dell'ordinanza del Tribunale di Impe n.2 di parte ricorrente), del decreto ingiuntivo del 31.5.2023 (doc. 3 di parte ricorrente), dell'atto di pignoramento immobiliare del 3.7.2023 (doc. 4 di parte ricorrente) e della nota di
2 dott. Pasquale LONGARINI trascrizione del pignoramento immobiliare del 31.5.2023 (doc. 5 di parte ricorrente), creditore delle somme riportate nei due titoli esecutivi sopra citati. 2.3.1) Il credito vantato dal Condominio è pacificamente tutelabile mediante azione revocatoria ordinaria a fronte della alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, da con la partecipazione della figlia minorenne Controparte_1
e, per lei, Per la Suprema Corte è principio P_ P_ idato quello per cui l'a accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cass. n. 5618/2017). Del pari consolidato è il principio secondo cui a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cass. n. 5618/2017). Pertanto, nella fattispecie, esistendo un valido rapporto di credito, nell'accezione suddetta, con il condomino sussiste la Controparte_1 legittimazione attiva del r garantirsi la Parte_1 soddisfazione del credito tati, in presenza di un atto di disposizione patrimoniale del condomino obbligato alla corresponsione delle somme a titolo di spese condominiali e tale a porre in pericolo – con giudizio prognostico proiettato verso il futuro – il soddisfacimento del credito stesso, ha a disposizione, quale strumento processuale all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, l'azione revocatoria ordinaria. Al contempo, legittimato passivo all'esercizio dell'azione revocatoria è il debitore condomino obbligata che ha posto in Controparte_1 essere l'atto di disposizi che il terzo e, per P_ lei, la RE , destinataria dell'atto dispositivo P_ 2.4) Tanto p manda svolta dalla parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta, risultando provati e documentati tutti i presupposti di cui all'art. 2901 Cc, con la precisazione che, non essendo stata svolta dai convenuti alcuna contestazione ex art. 115 Cpc, sono da ritenere acquisiti al processo e sussistenti i fatti non contestati, «in quanto l'atteggiamento delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti» (ex multis, cass. n.12517/2016; cass. n. 10031/2004). Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”), costituito dal pregiudizio alle ragioni dei creditori che l'atto di disposizione può arrecare e che deve trattarsi, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, di una lesione, effettiva ed attuale, dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale pur se il danno non è attuale ma si profila soltanto un pericolo di danno come conseguenza del comportamento del debitore e che deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato e deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cass. n. 16221/2019). Nell'esperire l'azione revocatoria il creditore, che lamenti un pregiudizio alla pretesa creditoria a causa del comportamento del debitore, deve valutare la sussistenza dell'eventus damni e l'ammontare del patrimonio residuo del debitore stesso. Occorre che il creditore offra la prova che il patrimonio del debitore, al momento dell'atto revocando, non fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando «assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione» (cass. n.8345/2018). 2.4.1) Nel caso che ci occupa, esiste l'atto negoziale dispositivo in forza del quale il debitore ha modificato, qualitativamente e/o amente, la propria situazione patrimoniale, ovvero l'atto di vendita Notaio del 13.07.2023, Repertorio n. Per_1 31770/21507, col quale ha enduto, con riserva del diritto Controparte_1
3 dott. Pasquale LONGARINI di abitazione, alla figlia minorenne e per lei, alla RE P_ Per_2
, per il prezzo di Euro 52.500, nremo alla via Goethe
[...]
a catasto sezione Urbana SR F.45/Part.631/ e 1242/Sub.18. Nello CP_4 specifico dell'eventus damni, lo scopo non restitutorio e revocatoria, ma ripristinatorio della garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore, definisce il pregiudizio alle ragioni del credito come «lesione della garanzia patrimoniale», la quale, pertanto, si concreta nel pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cass. 22.03.2016 n.5619). Non è, dunque, richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, «ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito» (cass.
9.02.2012 n.1896). Sicché, nella prospettiva che si è detta, il conferimento dell'immobile soddisfa, in astratto, il primario requisito oggettivo dell'eventus damni, rendendo più incerta la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante al creditore sul patrimonio del costituente (cass. n.24757/2008 e cass. n.966/2007). Nel caso di specie, la sussistenza, in concreto, dell'eventus damni è evidente atteso che, a fronte di ragioni creditorie del Condominio e dell'azione esecutiva intrapresa, ha Controparte_1 ceduto e trasferito alla di lei figlia minorenne l'immobile di Sa ro derivavano le spese di condominio ingiunte, sottraendolo alla garanzia del creditore e rendendo improseguibile la procedura esecutiva immobiliare promossa nei di lui confronti. Il debitore, al fine di sottrarsi agli effetti di tale azione, non ha offerto la prova che, nonostante l'atto dispositivo, vi erano a disposizione del creditore altri immobili o beni mobili ovvero che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le ragioni del condominio creditore (cass. n.19207/2018; cass. n. 1902/2015). Non sussistendo la prova che il patrimonio residuo di fosse superiore rispetto al debito, è Controparte_1 configurabile un pregiu ale, sotto tale aspetto, da far ritenere accoglibile la domanda revocatoria. 2.4.2) Legittimato passivo all'esercizio dell'azione revocatoria è, come già osservato, il debitore (oltre che il terzo e, per lei, in Controparte_1 P_ quanto ), cioè co obbligato nei P_ confronti del Condominio rticolarmente rilevante è l'atteggiamento psicologico del debitore, ossia il c.d. consilium fraudis, diversamente valutabile a seconda che l'atto revocando sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito. Nel caso di anteriorità al sorgere del credito all'art. 29011, infatti, si richiede, ai fini dell'esperibilità dell'azione in parola, la dolosa preordinazione del debitore, nel senso del compimento dell'atto finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione. Nel caso, invece, di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore. La gratuità o onerosità dell'atto impugnato rilevano sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'elemento psicologico deve essere condotto. In caso di atto a titolo gratuito il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore. Nell'ipotesi di atti a titolo oneroso, per contro, che implicano un sacrificio del terzo corrispondente o meno al vantaggio conseguito, l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, al fine di integrare la scienza fraudis, una sua specifica conoscenza del debito gravante sull'alienante; nel secondo caso che egli sia come il debitore consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso. Relativamente al profilo da ultimo evidenziato, si ritiene che la consapevolezza del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa, ad esempio, la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cass. n.12386/2014). 2.4.2.1) Nella fattispecie si è in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito a favore della parte ricorrente, atteso che, a fronte di un credito in forza di ordinanza n.462/2023 emessa il 9.5.2023 notificata in uno col
4 dott. Pasquale LONGARINI precetto il 25.5.2023 e di un credito ingiunto notificato il 7.7.2023, CP_1
in data 13.7.2023 alienava il diritto di proprietà, con riserva
[...] ione, dell'immobile oggetto di contesa. In tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cass. n. 23326/2018). Ne consegue, in tale secondo caso, che l'accoglimento della predetta azione dipende dalla conoscenza da parte del terzo, che il proprio dante causa sia già vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. All'uopo, come da giurisprudenza costante, non è necessaria la conoscenza specifica da parte del terzo dello specifico credito pregiudicato (cass. n. 16825/2013), ma egli deve essere conscio che il proprio dante causa ha già contratto debiti con altri e quindi che l'atto astrattamente revocabile possa pregiudicare le pretese dei creditori, altrimenti, osserva giustamente la Cassazione, la scientia damni del terzo si tradurrebbe nella semplice consapevolezza che quell'atto rechi pregiudizio al suo dante causa. 2.4.2.2) Nella fattispecie, la consapevolezza da parte del terzo acquirente e, per lei, della RE , del pregiudizio arrecato alle P_ P_ e con l'atto di alien ria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, è ricavata: (i) dallo stretto rapporto parentale tra debitore e terzo (figlia minorenne e mogie separata), in virtù del quale, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, con un minimo di diligenza l'acquirente sarebbe stato in grado di sapere di ledere, con tale atto, le ragioni creditorie;
(ii) dalla mancanza dei mezzi finanziari per effettuare l'acquisto, stante la sua giovane età ed in ragione che dall'atto di vendita non risulta alcun mezzo di pagamento;
(iii) dalla sperequazione fra il prezzo di mercato del bene e quello pattuito;
(iv) dalla volontà della compagine familiare di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio atteso il bene oggetto della vendita era stato trasferito alla figlia minorenne con riserva del diritto di abitazione, con conseguente assenza di qualsivoglia utilità per l'acquirente, atteso che il diritto di abitazione, che si era riservato il padre, svuotava di ogni utilità l'acquisto; (v) dalla concatenazione temporale tra i vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita quasi contestuale di una pluralità di beni (dalla tempestività con cui il debitore si era spogliato del compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione del creditore in ragione dello stretto intervallo tra la notifica del precetto e del decreto ingiuntivo e la vendita quasi contestuale dell'immobile); (vi) dall'assenza di alcun altro motivo idoneo a giustificare il trasferimento della proprietà tra persone legate da un così stretto rapporto parentale. Circostanze che, integrando indizi gravi/precisi/concordanti, concorrono a concretare la prova presuntiva della scientia fraudis da parte del terzo acquirente, che, scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova contraria.
(3) sulle spese di lite Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella
5 dott. Pasquale LONGARINI motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) Pertanto, in ragione della soccombenza, e Controparte_1 P_
, e, per lei, la RE , devon ti
[...] P_ orsare, in solido , in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, le spese spositivo, in conformità del DM 10.03.2014 n.55 come aggiornato dal DM n.37 dell'8.3.2018. All'uopo, tenuto conto della natura della controversia, caratterizzata dall'esiguo numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati sulla base del DM 55/2014, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 5.201 ad euro 26.000,00 e precisamente: _ fase di studio, € 919,00 _ fase introduttiva, € 777,00 _ fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.680,00 _ fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso tabellare di € 5.077,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale),
€ 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti: a) accoglie l'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 Cc e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, l'atto 3.07.2023, Per_1 Repertorio n. 31770/21507, col quale o e venduto, con Controparte_1 riserva del diritto di abitazione, alla f e per lei, alla P_ RE , per il prezzo di Euro 52.500, l' remo alla via Persona_2 Goeth nsito a catasto sezione Urbana SR F.45/Part.631/ e 1242/Sub.18 CP_4
alla competente Agenzia del Territorio – sezione pubblicità immobiliare – di procedere alla e c) condanna e e, per lei, la RE Controparte_1 P_ P_
, al pag ro
[...] Parte_1 na del legale rappresentante pro–tempore, delle s 5.077,00 per compenso professionale oltre spese generali (15% sul compenso totale), € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. Imperia, 28.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
7
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.658/24 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”
promossa da
(CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 d fesa dall'a LERIO presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n. 176 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1 Ra so il o alla via Feraldi n. 26 è eletto domicilio
2) (CF: ), e per lei la RE legale P_ C.F._2 rap ), contumace P_ C.F._3
–resistenti–
Ragioni della decisione
1. Abstract. Il ,in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore, cred delle somme di € 8.069,15, in Controparte_1 forza dell'ordinanza n.462/2023 i Imperia nella procedura n. 901/2022, e di € 3.643,43 oltre spese legali, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sanremo il 31.05.2023, per mancato pagamento delle spese condominiali dell'immobile sito in Sanremo alla via Goethe n.435/5 (censito a catasto sezione Urbana SR F.45/Part.631/ e 1242/Sub.18), pignorato in data CP_4 21.07.2023, premesso che, in data 13.7.202 alienava, unitamente Controparte_1CP_ ad altri siti, alla figlia minorenne il iserva del diritto di abitazione, dedotta la ricorrenza d ntus damni e del consilium fraudis, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio, con azione di revocatoria ordinaria, e per lei la RE legale Parte_2 rappresent ione di inefficacia nei suoi P_ confronti del predetti a l patrimonio posto in essere da CP_1
con la partecipazione di e per lei, della
[...] P_ P_
, con vittoria di spese.
[...]
costituiva in giudizio che, dedotta la insussistenza Controparte_1 dell'eventus damni, «non essendovi u agioni creditorie;
sul punto si precisa come il signor che peraltro sta pagando ratealmente l'importo dovuto, è titolare di una CP_1 pensione eleva nseguenza che non sussisterebbe alcun pregiudizio alle ragioni creditorie atteso che il bene sarebbe pignorabile con conseguente pieno soddisfacimento della parte creditrice qualora il resistente non pagasse», e della scientia fraudis e la partecipatio fraudis del terzo, « … atteso che la richiesta di autorizzazione al giudice tutelare era stata fatta dalla signora Pt_3
1
[...] nell'anno 2019 per una ben specifica ragione menzionata nel ricorso introduttivo della richiesta avanzata al giudice tutelare», instava per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Co
Nella contumacia di e per lei, della RE , la 1.2) P_ P_ causa veniva assunta in del giorno 28.03.2025 to verbale.
(2) sul merito della domanda attorea. Qualora il debitore dovesse compiere atti che modificano la consistenza del suo patrimonio – o dal punto di vista quantitativo (come nella specie, CP_ laddove in data 3.7.2023, alienava alla figlia minorenne il diritto di Controparte_1 propriet anremo alla via Goethe 435/56 con riserva del dir i abitazione) od anche solo dal punto di vista qualitativo – fino a rendere incerta, o quanto meno difficoltosa, la realizzazione coattiva dei diritti del creditore, a quest'ultimo è concesso il rimedio dell'azione revocatoria. 2.1) Legittimato attivamente a proporre l'azione revocatoria è il creditore, quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (cass. 15.11.2016 n.23208; cass. 22.3.2016 n.5619; cass. 19.1.2016 n. 762). Di più: l'azione revocatoria può essere promossa anche se il credito dell'attore risulti oggetto di contestazione in separato giudizio: c.d. «credito litigioso» (cass. sez.U., 18.5.20014 n.9440; cass. 29.01.2016 n. 1658). L'importante è che il credito possa valutarsi come probabile, anche se non è ancora definitivamente accertato (cass. 15.11.2016 n. 23208). 2.2) Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria debbono concorrere, oltre all'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche i seguenti ulteriori presupposti (art. 2901 Cc): a) un atto di disposizione, ossia un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica, qualitativamente o quantitativamente, la propria situazione patrimoniale;
b) il c.d. eventus damni, ossia un pregiudizio per il creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori o, quanto meno, venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Perché si abbia eventus damni non è, dunque, necessario né che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né che lo renda addirittura incapiente: è sufficiente che determini (o aggravi) il pericolo di danno consistente in una maggiore difficoltà od incertezza dell'esecuzione coattiva del credito (cass, 3.2.2015 n.1902); c) la c.d. scientia fraudis (o scientia damni) del debitore ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore: cioè la conoscenza dell'eventus damni (cass. 30.12.2014 n.27546). Non occorre la specifica intenzione di nuocere ai creditori (animus nocendi); basta che il debitore abbia la consapevolezza che, a seguito dell'atto dispositivo, il suo patrimonio diviene incapiente o tale da rendere più difficile od incerta l'esecuzione; d) il c.d. consilium fraudis. Soggetto a revocatoria non è solo l'atto dispositivo dal debitore compiuto successivamente al sorgere del credito, ma anche quello dallo stesso posto in essere anteriormente: in quest'ultimo caso, però, non basta la scientia damni, ma occorre il c.d. consilium fraudis, ossia la dolosa preordinazione in frode delle ragioni del (futuro) creditore (c.d. animus nocendi), da parte del (futuro) debitore (cass. 20.02.2015 n.3461) e, ove si tratti di atto a titolo oneroso, anche da parte del terzo (cass.
7.10.2016 n.20251). L'onere di fornire la prova della scientia fraudis (così come, quando occorre, del consilium fraudis) del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, grava, in ogni caso, su chi agisce in revocatoria (cass. 29.01.2016 n.1658), che peraltro può fornirla anche a mezzo di presunzioni (cass. 18.09.2015 n. 18315; cass. 30.12.2014 n. 27546). L'actio pauliana, in quanto mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, «ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia» (cass, 7.10.2008 n.24757; cass. 17.01.2007 n. 966; cass, 23.09.2015 n. 17897). 2.3) Nella specie, è pacifico che il è, in forza Parte_1 dell'ordinanza del Tribunale di Impe n.2 di parte ricorrente), del decreto ingiuntivo del 31.5.2023 (doc. 3 di parte ricorrente), dell'atto di pignoramento immobiliare del 3.7.2023 (doc. 4 di parte ricorrente) e della nota di
2 dott. Pasquale LONGARINI trascrizione del pignoramento immobiliare del 31.5.2023 (doc. 5 di parte ricorrente), creditore delle somme riportate nei due titoli esecutivi sopra citati. 2.3.1) Il credito vantato dal Condominio è pacificamente tutelabile mediante azione revocatoria ordinaria a fronte della alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, da con la partecipazione della figlia minorenne Controparte_1
e, per lei, Per la Suprema Corte è principio P_ P_ idato quello per cui l'a accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cass. n. 5618/2017). Del pari consolidato è il principio secondo cui a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cass. n. 5618/2017). Pertanto, nella fattispecie, esistendo un valido rapporto di credito, nell'accezione suddetta, con il condomino sussiste la Controparte_1 legittimazione attiva del r garantirsi la Parte_1 soddisfazione del credito tati, in presenza di un atto di disposizione patrimoniale del condomino obbligato alla corresponsione delle somme a titolo di spese condominiali e tale a porre in pericolo – con giudizio prognostico proiettato verso il futuro – il soddisfacimento del credito stesso, ha a disposizione, quale strumento processuale all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, l'azione revocatoria ordinaria. Al contempo, legittimato passivo all'esercizio dell'azione revocatoria è il debitore condomino obbligata che ha posto in Controparte_1 essere l'atto di disposizi che il terzo e, per P_ lei, la RE , destinataria dell'atto dispositivo P_ 2.4) Tanto p manda svolta dalla parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta, risultando provati e documentati tutti i presupposti di cui all'art. 2901 Cc, con la precisazione che, non essendo stata svolta dai convenuti alcuna contestazione ex art. 115 Cpc, sono da ritenere acquisiti al processo e sussistenti i fatti non contestati, «in quanto l'atteggiamento delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti» (ex multis, cass. n.12517/2016; cass. n. 10031/2004). Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”), costituito dal pregiudizio alle ragioni dei creditori che l'atto di disposizione può arrecare e che deve trattarsi, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, di una lesione, effettiva ed attuale, dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale pur se il danno non è attuale ma si profila soltanto un pericolo di danno come conseguenza del comportamento del debitore e che deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato e deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cass. n. 16221/2019). Nell'esperire l'azione revocatoria il creditore, che lamenti un pregiudizio alla pretesa creditoria a causa del comportamento del debitore, deve valutare la sussistenza dell'eventus damni e l'ammontare del patrimonio residuo del debitore stesso. Occorre che il creditore offra la prova che il patrimonio del debitore, al momento dell'atto revocando, non fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando «assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione» (cass. n.8345/2018). 2.4.1) Nel caso che ci occupa, esiste l'atto negoziale dispositivo in forza del quale il debitore ha modificato, qualitativamente e/o amente, la propria situazione patrimoniale, ovvero l'atto di vendita Notaio del 13.07.2023, Repertorio n. Per_1 31770/21507, col quale ha enduto, con riserva del diritto Controparte_1
3 dott. Pasquale LONGARINI di abitazione, alla figlia minorenne e per lei, alla RE P_ Per_2
, per il prezzo di Euro 52.500, nremo alla via Goethe
[...]
a catasto sezione Urbana SR F.45/Part.631/ e 1242/Sub.18. Nello CP_4 specifico dell'eventus damni, lo scopo non restitutorio e revocatoria, ma ripristinatorio della garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore, definisce il pregiudizio alle ragioni del credito come «lesione della garanzia patrimoniale», la quale, pertanto, si concreta nel pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cass. 22.03.2016 n.5619). Non è, dunque, richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, «ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito» (cass.
9.02.2012 n.1896). Sicché, nella prospettiva che si è detta, il conferimento dell'immobile soddisfa, in astratto, il primario requisito oggettivo dell'eventus damni, rendendo più incerta la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante al creditore sul patrimonio del costituente (cass. n.24757/2008 e cass. n.966/2007). Nel caso di specie, la sussistenza, in concreto, dell'eventus damni è evidente atteso che, a fronte di ragioni creditorie del Condominio e dell'azione esecutiva intrapresa, ha Controparte_1 ceduto e trasferito alla di lei figlia minorenne l'immobile di Sa ro derivavano le spese di condominio ingiunte, sottraendolo alla garanzia del creditore e rendendo improseguibile la procedura esecutiva immobiliare promossa nei di lui confronti. Il debitore, al fine di sottrarsi agli effetti di tale azione, non ha offerto la prova che, nonostante l'atto dispositivo, vi erano a disposizione del creditore altri immobili o beni mobili ovvero che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le ragioni del condominio creditore (cass. n.19207/2018; cass. n. 1902/2015). Non sussistendo la prova che il patrimonio residuo di fosse superiore rispetto al debito, è Controparte_1 configurabile un pregiu ale, sotto tale aspetto, da far ritenere accoglibile la domanda revocatoria. 2.4.2) Legittimato passivo all'esercizio dell'azione revocatoria è, come già osservato, il debitore (oltre che il terzo e, per lei, in Controparte_1 P_ quanto ), cioè co obbligato nei P_ confronti del Condominio rticolarmente rilevante è l'atteggiamento psicologico del debitore, ossia il c.d. consilium fraudis, diversamente valutabile a seconda che l'atto revocando sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito. Nel caso di anteriorità al sorgere del credito all'art. 29011, infatti, si richiede, ai fini dell'esperibilità dell'azione in parola, la dolosa preordinazione del debitore, nel senso del compimento dell'atto finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione. Nel caso, invece, di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore. La gratuità o onerosità dell'atto impugnato rilevano sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'elemento psicologico deve essere condotto. In caso di atto a titolo gratuito il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore. Nell'ipotesi di atti a titolo oneroso, per contro, che implicano un sacrificio del terzo corrispondente o meno al vantaggio conseguito, l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, al fine di integrare la scienza fraudis, una sua specifica conoscenza del debito gravante sull'alienante; nel secondo caso che egli sia come il debitore consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso. Relativamente al profilo da ultimo evidenziato, si ritiene che la consapevolezza del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa, ad esempio, la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cass. n.12386/2014). 2.4.2.1) Nella fattispecie si è in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito a favore della parte ricorrente, atteso che, a fronte di un credito in forza di ordinanza n.462/2023 emessa il 9.5.2023 notificata in uno col
4 dott. Pasquale LONGARINI precetto il 25.5.2023 e di un credito ingiunto notificato il 7.7.2023, CP_1
in data 13.7.2023 alienava il diritto di proprietà, con riserva
[...] ione, dell'immobile oggetto di contesa. In tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cass. n. 23326/2018). Ne consegue, in tale secondo caso, che l'accoglimento della predetta azione dipende dalla conoscenza da parte del terzo, che il proprio dante causa sia già vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. All'uopo, come da giurisprudenza costante, non è necessaria la conoscenza specifica da parte del terzo dello specifico credito pregiudicato (cass. n. 16825/2013), ma egli deve essere conscio che il proprio dante causa ha già contratto debiti con altri e quindi che l'atto astrattamente revocabile possa pregiudicare le pretese dei creditori, altrimenti, osserva giustamente la Cassazione, la scientia damni del terzo si tradurrebbe nella semplice consapevolezza che quell'atto rechi pregiudizio al suo dante causa. 2.4.2.2) Nella fattispecie, la consapevolezza da parte del terzo acquirente e, per lei, della RE , del pregiudizio arrecato alle P_ P_ e con l'atto di alien ria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, è ricavata: (i) dallo stretto rapporto parentale tra debitore e terzo (figlia minorenne e mogie separata), in virtù del quale, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, con un minimo di diligenza l'acquirente sarebbe stato in grado di sapere di ledere, con tale atto, le ragioni creditorie;
(ii) dalla mancanza dei mezzi finanziari per effettuare l'acquisto, stante la sua giovane età ed in ragione che dall'atto di vendita non risulta alcun mezzo di pagamento;
(iii) dalla sperequazione fra il prezzo di mercato del bene e quello pattuito;
(iv) dalla volontà della compagine familiare di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio atteso il bene oggetto della vendita era stato trasferito alla figlia minorenne con riserva del diritto di abitazione, con conseguente assenza di qualsivoglia utilità per l'acquirente, atteso che il diritto di abitazione, che si era riservato il padre, svuotava di ogni utilità l'acquisto; (v) dalla concatenazione temporale tra i vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita quasi contestuale di una pluralità di beni (dalla tempestività con cui il debitore si era spogliato del compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione del creditore in ragione dello stretto intervallo tra la notifica del precetto e del decreto ingiuntivo e la vendita quasi contestuale dell'immobile); (vi) dall'assenza di alcun altro motivo idoneo a giustificare il trasferimento della proprietà tra persone legate da un così stretto rapporto parentale. Circostanze che, integrando indizi gravi/precisi/concordanti, concorrono a concretare la prova presuntiva della scientia fraudis da parte del terzo acquirente, che, scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova contraria.
(3) sulle spese di lite Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella
5 dott. Pasquale LONGARINI motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) Pertanto, in ragione della soccombenza, e Controparte_1 P_
, e, per lei, la RE , devon ti
[...] P_ orsare, in solido , in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, le spese spositivo, in conformità del DM 10.03.2014 n.55 come aggiornato dal DM n.37 dell'8.3.2018. All'uopo, tenuto conto della natura della controversia, caratterizzata dall'esiguo numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati sulla base del DM 55/2014, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 5.201 ad euro 26.000,00 e precisamente: _ fase di studio, € 919,00 _ fase introduttiva, € 777,00 _ fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.680,00 _ fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso tabellare di € 5.077,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale),
€ 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti: a) accoglie l'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 Cc e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, l'atto 3.07.2023, Per_1 Repertorio n. 31770/21507, col quale o e venduto, con Controparte_1 riserva del diritto di abitazione, alla f e per lei, alla P_ RE , per il prezzo di Euro 52.500, l' remo alla via Persona_2 Goeth nsito a catasto sezione Urbana SR F.45/Part.631/ e 1242/Sub.18 CP_4
alla competente Agenzia del Territorio – sezione pubblicità immobiliare – di procedere alla e c) condanna e e, per lei, la RE Controparte_1 P_ P_
, al pag ro
[...] Parte_1 na del legale rappresentante pro–tempore, delle s 5.077,00 per compenso professionale oltre spese generali (15% sul compenso totale), € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. Imperia, 28.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
7