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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2907/2024 R.G.
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice,
letti gli atti del ricorso iscritto al n. 2907/2024 R.G.
PROPOSTO DA
, C.F. , rapp. e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. IRENE VENERA MESSINA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Lette le note di trattazione scritta di parte ricorrente, che ha insistito come in atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies e 127 ter cpc
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto del 12.02.2024, notificato il 20.02.2024, con cui il Giudice del Tribunale monocratico di Catania, Terza Sez. Penale, ha liquidato all'Avv. , quale difensore di fiducia di Parte_1 Controparte_2
, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, “la
[...] Parte_2
somma complessiva di € 158,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”, attività resa nel procedimento penale, N. 8525/202 RGNR.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha specificato nella motivazione “…“nel presente giudizio è stata celebrata un'unica udienza, nel corso della quale il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio GIP, per il corretto esercizio dell'azione penale;
cionondimeno, essendosi celebrata la sola udienza testé menzionata, la liquidazione dell'onorario dev'essere contenuta nei minimi tariffari previsti dalla legge e deve avere riguardo alla sola fase di studio;
ovvero fase di studio €. 237,00; Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022 (-€.79);
TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €. 158,00”.
In particolare, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 12 DM 55/14, in quanto la liquidazione è inadeguata ed al di sotto dei minimi tabellari, nonché la violazione del Protocollo 1825/2023 (Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili e per la loro gestione informatica) adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023; ha lamentato inoltre come non sia stata liquidata l'attività difensiva per le fasi introduttiva e dibattimentale.
Nonostante la ritualità della notifica, il ha ritenuto di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente ha precisato come in atti.
§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 20.02.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 19.03.2024.
Nel merito l'impugnazione è infondata e va rigettata. Si osserva che il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di
Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo dell'art. 12 DM 55/14 debba essere interpretato (secondo le sentenze della Corte di Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime e che nella liquidazione delle singole fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto dall'art.12 del DM 55/2014, si debbono applicare i valori minimi, medi o intermedi sulla base della complessità del procedimento o del numero delle udienze.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
La ricorrente ha documentato l'attività svolta, e segnatamente la mera partecipazione ad una udienza presso il Tribunale Monocratico di Catania, quale difensore di fiducia, nell'ambito della quale è stata d'ufficio dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, ordinandosi contestualmente la restituzione degli atti all'ufficio del GIP per la corretta formulazione dell'imputazione. Nessuna attività, neppure orale, ha svolto il difensore, se non la mera presenza in udienza.
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la motivazione del provvedimento impugnato.
Le spese processuali sono irripetibili, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2907/2024 R.G., così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
[...]
Tes_1
Catania, 04/03/2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice,
letti gli atti del ricorso iscritto al n. 2907/2024 R.G.
PROPOSTO DA
, C.F. , rapp. e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. IRENE VENERA MESSINA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Lette le note di trattazione scritta di parte ricorrente, che ha insistito come in atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies e 127 ter cpc
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto del 12.02.2024, notificato il 20.02.2024, con cui il Giudice del Tribunale monocratico di Catania, Terza Sez. Penale, ha liquidato all'Avv. , quale difensore di fiducia di Parte_1 Controparte_2
, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, “la
[...] Parte_2
somma complessiva di € 158,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”, attività resa nel procedimento penale, N. 8525/202 RGNR.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha specificato nella motivazione “…“nel presente giudizio è stata celebrata un'unica udienza, nel corso della quale il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio GIP, per il corretto esercizio dell'azione penale;
cionondimeno, essendosi celebrata la sola udienza testé menzionata, la liquidazione dell'onorario dev'essere contenuta nei minimi tariffari previsti dalla legge e deve avere riguardo alla sola fase di studio;
ovvero fase di studio €. 237,00; Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022 (-€.79);
TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €. 158,00”.
In particolare, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 12 DM 55/14, in quanto la liquidazione è inadeguata ed al di sotto dei minimi tabellari, nonché la violazione del Protocollo 1825/2023 (Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili e per la loro gestione informatica) adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023; ha lamentato inoltre come non sia stata liquidata l'attività difensiva per le fasi introduttiva e dibattimentale.
Nonostante la ritualità della notifica, il ha ritenuto di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente ha precisato come in atti.
§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 20.02.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 19.03.2024.
Nel merito l'impugnazione è infondata e va rigettata. Si osserva che il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di
Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo dell'art. 12 DM 55/14 debba essere interpretato (secondo le sentenze della Corte di Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime e che nella liquidazione delle singole fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto dall'art.12 del DM 55/2014, si debbono applicare i valori minimi, medi o intermedi sulla base della complessità del procedimento o del numero delle udienze.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
La ricorrente ha documentato l'attività svolta, e segnatamente la mera partecipazione ad una udienza presso il Tribunale Monocratico di Catania, quale difensore di fiducia, nell'ambito della quale è stata d'ufficio dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, ordinandosi contestualmente la restituzione degli atti all'ufficio del GIP per la corretta formulazione dell'imputazione. Nessuna attività, neppure orale, ha svolto il difensore, se non la mera presenza in udienza.
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la motivazione del provvedimento impugnato.
Le spese processuali sono irripetibili, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2907/2024 R.G., così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
[...]
Tes_1
Catania, 04/03/2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA