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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3764/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GRATTAROLA MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TROTTI 46 15100 ALESSANDRIApresso il difensore avv. GRATTAROLA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCI LUCA e , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINOpresso il difensore avv. PROCACCI LUCA
CONVENUTO/I
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA Acquisire il fascicolo dell'ATP disposto da questo Ill.mo Tribunale rubricato con RG 2779/2021. Ammettere, in caso di riforma dell'ordinanza assunta in data 17.01.2024, e quindi in caso di ammissione della prova orale diretta dedotta da parte convenuta in seconda memoria ex art. 183
c.p.c., la prova contraria sui capitoli e con i testi indicati in terza memoria ex art. 183 c.p.c.; NEL MERITO Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a risarcire i danni patiti dalla Controparte_1 in conseguenza dell'evento del 27.11.2019 nella misura quantificata Parte_1 dalla stessa convenuta in € 3.614,00 oltre al rimborso delle spese legali, di TP e CTU sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo prodromico alla causa che ci occupa, nella misura di ad € 704,55 per TP, € 1.200,00 per CTU e € 1.318,09 per spese di assistenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dalla domanda al saldo e legali dall'evento alla domanda. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
pagina 1 di 7 Per parte convenuta:
“Previa rimessione della causa in istruttoria si chiede ammettersi le istanze istruttorie di cui alla II memorai ex art. 183 VI comma c.p.c. ed in particolare
Ammettersi gli infradedotti capi di prova per testi, indicando a testi Dott. o chi per esso Testimone_1
Parte_2
CAPI DI PROVA 1. Vero che , in via meramente cautelativa, conferiva incarico allo studio per gli Controparte_1 Tes_1 accertamenti del caso.
2. Vero che il predetto Studio fiduciario della Compagnia redigeva la perizia di cui in allegato (doc. 3) e rilevava in via meramente cautelativa, un danno pari ad € 3.614,00.
3. Vero che lo studio elevava formale riserva di risarcibilità a favore della Mandante poiché Tes_1 trattasi di infiltrazione d'acqua non condotta.
4. Vero che il danno è stato denunciato oltre i termini temporali previsti dal contratto (Art. 1.6 -
Obblighi in caso di sinistro - lettera b.
5. Vero che l'assicurato ha dichiarato il danno come verificatosi nel mese di novembre 2019, ma ha denunciato il sinistro a luglio 2020. 5 bis Vero che nel corso del sopralluogo eseguito lo studio era impossibilitato a visionare il Tes_1 flessibile sostituito ed alla richiesta di una fattura dell'idraulico e relativa documentazione fotografica
l'assicurato rispondeva fornendo un semplice preventivo con la dichiarazione di intervento dell'artigiano.
6. Vero che l'assicurato ha fornito n. 2 preventivi di spesa che riguardano il ripristino delle parti ammalorate dal bagnamento.
7. Vero che uno dei preventivi ammonta a euro1.900,00 più Iva e l'altro di euro 7.777,52 più Iva.
8. Vero che anche quello di importo inferiore appare piuttosto impegnativo in relazione al danno accertato in sede di sopralluogo, anche in considerazione del fatto che sono trascorsi molti mesi dalla data del sinistro e che i locali danneggiati hanno avuto modo di asciugarsi adeguatamente consentendo al perito di valutare con maggior precisione l'entità del danno da spargimento che appare sicuramente molto meno grave di quanto preventivato.
9. Vero che in ordine ai fatti di causa è stato svolto un precedente accertamento tecnico preventivo.
10. Vero che il CTU dell'ATP è stato impossibilitato ad affermare con certezza che sia avvenuta la rottura.
11. Vero che al momento dei rilievi dell'ATP le riparazioni erano già state eseguite. Disporsi nuova CTU sulle cause e sull'entità dei danni lamentati da parte attrice e sulla relativa indennizzabilità, tenuto conto delle condizioni di polizza.
Nel merito: In via principale Dichiararsi l'inammissibilità di qualsivoglia condanna nei confronti di per i Controparte_1 motivi di cui in narrativa.
Con vittoria delle spese di lite.
In via di subordine. Respingersi ogni domanda ex adverso proposta.
Con vittoria di spese.
In via di estremo subordine. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato e comunque nei limiti tutti di cui alla polizza azionata, franchigia e scoperto inclusi. Con compensazione delle spese di lite.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio deducendo che: Parte_1
- è proprietaria, in forza di contratto di leasing sottoscritto con la Credemleasing e scaduto in data 06.08.2022, di immobile adibito a capannone industriale sito in Bosco Marengo (AL),
Strada Vecchia Reale;
-stipulava polizza assicurativa a copertura dei danni diretti e materiali dell'immobile in questione, con decorrenza identica a quella del predetto contratto di leasing. 06.08.2022 (doc.
1);
- in data 27.11.2019 al piano interrato del capannone, si verificava la rottura accidentale dell'impianto idrico e precisamente della tubazione flessibile di carico della cassetta wc, con conseguente copiosa perdita di acqua nei predetti locali adibiti a servizi igienici e attiguo archivio;
- tempestivamente con mail del 29.11.2019 (doc. 2) e con successiva del 23.06.2020 (doc. 3)
l'evento veniva denunciato alla compagnia che apriva il sinistro solo in data Controparte_1
07.07.2020 (doc. 4);
- al fine di garantire l'utilizzo dei locali ai propri dipendenti, e limitare i danni, provvedeva nel novembre del 2019 a far sostituire il flessibile dalla ditta HI IA ad un costo di €
250,00= (doc. 5) non prima di avere ricercato, con l'intervento della ditta CA IA , il guasto con demolizioni, smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, con un costo di €
2.928,00 (doc. 6);
- inviava alla compagnia assicuratrice la documentazione di spesa (doc. 7);
- solo il 31.07.2020 (la prima denuncia è del novembre 2019) le tramite lo studio CP_1 peritale effettuavano un accertamento conservativo che constatava un danno pari ad € Parte_2
4.130,00 pari ad un indennizzo, al netto della franchigia, di € 3.614,00 (doc. 8) anche se, di fatto, la stessa Compagnia assicurativa pur riconducendo il danno ad infiltrazioni d'acqua condotta, concludeva per la non risarcibilità del danno stesso in quanto, “non è stata accertata nè documentata con data certa l'attività effettuata di ricerca e riparazione del guasto eventualmente eseguita sulla schermatura idrica al servizio del fabbricato assicurato, inoltre il pagina 3 di 7 danno risulta denunciato oltre i termini temporali previsti dal contratto”;
-le motivazioni di diniego erano inaccettabili, posto che erano documentate sia la denuncia inviata il giorno stesso del sinistro che la fattura della CA che attestava la ricerca guasti,
- il TP concludeva nella propria perizia che “per quanto riguarda le pareti interne, del corridoio e dell'archivio, le quali risultavano meno ammalorate nelle foto precedenti,
l'accentuazione del danno si può imputare alla recente perdita proveniente dai servizi igienici”;
(doc.9)
- veniva quindi introdotto procedimento per Atp e in tale relazione quanto allo stato dei luoghi, il CTU accertava che “su alcune pareti, in particolare su quelle dei bagni, sono stati effettuati interventi di rimozione e ripristino degli intonaci ammalorati come chiaramente riscontrabili dalle fotografie del sopraluogo allegate”;
-in ordine alla qualificazione delle opere necessaria per l'eliminazione dei danni accertati, il
CTU sempre in relazione dichiarava che “le opere necessarie per il ripristino dei danni, in parte già realizzate, sono la sostituzione del flessibile rotto (già effettuata) e la tinteggiatura dei locali, oltre che la rimozione degli intonaci e il loro ripristino, non attribuibili alla perdita di cui
è causa”, che stimava in “€ 250,00= per l'intervento dell'idraulico per la sostituzione del flessibile (già effettuato e ritenuto congruo), e “€ 2.085,00 per tinteggiatura dei locali, oltre
IVA”; dimenticava, per lapsus calami evidentemente, il costo di rotture e risistemazioni per ricerca guasti sostenuto con la ditta CA, documentato;
- il CTU confermava la quantificazione, che la ha sempre accettato, fatta dal Parte_3
perito dell'Assicurazione, di € 4.130,00, che al netto della franchigia diventano € 3.614,00, e ha confermato che le ragioni per cui la Compagnia negò il pagamento erano totalmente infondate.
Chiede il risarcimento dei danni come sopra, oltre gli onorari del TP pari ad € 704,55
(doc. 13) gli onorari del CTU pari ad € 1.200,00 (doc.14) e le spese legali per la fase di ATP pari a € 1.318,09 (doc.15).
Si è costituita la convenuta eccependo e deducendo che : CP_1
- il sinistro per cui è causa non può essere ammesso ad indennizzo, poiché trattasi di infiltrazione d'acqua non condotta, inoltre, non è stata accertata nè documentata con data certa l'attività effettuata di ricerca e riparazione del guasto eventualmente eseguita sulla schematura pagina 4 di 7 idrica al servizio del Fabbricato assicurato, inoltre, il danno risulta denunciato oltre i termini temporali previsti dal contratto.
Chiede il rigetto della domanda.
Venendo all'esame della domanda e delle eccezioni proposte dalla convenuta, preliminarmente, quanto alla tempestività della denuncia, si osserva che l'evento per cui si chiede l'indennizzo è occorso in data 27.11.2019 e la denuncia del sinistro è avvenuta con mail di due giorni successiva all'evento (prod.2), per cui l'eccezione è priva di fondamento.
Quanto alla copertura assicurativa dell'evento è prevista dalla clausola di cui all'art. 1.1
Sez. I relativa all'oggetto dell'assicurazione, individuato in “ … tutti i danni diretti e materiali causati ai fabbricati assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso …. che la Società si obbliga a risarcire.”
Le condizioni di polizza, per quanto rileva a seguito delle eccezioni della compagnia, all'art.
1.4 punto 6 prevedono quanto alle delimitazioni della garanzia: “6) Relativamente ai danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi.
La Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
a) da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.”
La causa del danno denunciato è attribuita alla rottura di un tubo di alimentazione della vaschetta di scarico di uno dei wc e precisamente alla " rottura del tubo flessibile di carico della cassetta del wc, che ha causato un 'abbondante perdita con conseguente allagamento " e con conseguente sostituzione del tubo flessibile "con uno rigido cromato".
Quanto alla causa del danno, da individuarsi nella rottura del “tubo flessibile” , oggetto di contestazione, è stata provata per testimoni (n. 2 dipendenti) che hanno confermato il capitolo n. 1 dedotto da parte attrice ( Vero che su incarico della nel Parte_1
novembre 2019, mi sono recato presso il capannone di Bosco Marengo ove ho effettuato intervento di collegamento idraulico a seguito della rottura del tubo flessibile di una cassetta wc come da preventivo che mi si rammostra, che confermo, e che mi è stato integralmente saldato dalla . Parte_1 pagina 5 di 7 Il tubo flessibile del wc è, pacificamente, parte integrante dell'impianto idrico sanitario, per cui l'evento per il quale si chiede l'indennizzo, ovvero il danno da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale del predetto, rientra nell'oggetto della garanzia e non è elencato tra le cause di esclusione.
Infatti, il danno, come descritto, non deriva da umidità poiché si è trattato di rottura con fuoriuscita di acqua corrente e non di umidità causata da perdite capillare di tubi nel tempo.
L'umidità preesistente, pertanto, può rilevare solo al fine della valutazione del quantum del danno relativo a parti eventualmente già compromesse.
Il Ctu, nella relazione resa in sede di procedimento di Atp, ha tenuto conto delle condizioni preesistenti dei locali nel determinare il danno, relativo alla sostituzione del flessibile e alla ritinteggiatura dei locali, posto, appunto, che il ripristino dell'intonaco ammalorato era comunque necessario in seguito alle altre concause.
Il danno, ritenuto dal Ctu compatibile con la causa denunciata, dimostrata per testi come sopra, per quanto attiene al solo ripristino dei luoghi è stato indicato dal Ctu in € 2.375,02, oltre I.V.A.
Il danno complessivo, tenuto conto dei limiti di franchigia, è stato indicato in atto di accertamento della Compagnia in € 3.614.00, importo richiesto da parte attrice, che va, quindi, riconosciuto in favore della stessa, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto (27.11.2019), da calcolarsi applicando il criterio di cui alla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712, sempre successivamente confermati, quindi previa devalutazione e calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata, nonché oltre interessi di mora dalla data della domanda.
A tale importo va aggiunto l'importo di € 704,55 per spese di Ctp.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007), inclusa la fase di ATP.
Le spese di Ctu vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita, così dispone:
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 3.614.00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione e interessi moratori dalla domanda, oltre all'importo di € 704,55 per spese di Ctp.
Condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.069,25 per compensi della fase di Atp , € 2.500,00 per compensi della fase di cognizione, oltre, per entrambe le fasi, spese generali, spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 05 giugno 20255 giugno 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3764/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GRATTAROLA MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TROTTI 46 15100 ALESSANDRIApresso il difensore avv. GRATTAROLA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCI LUCA e , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINOpresso il difensore avv. PROCACCI LUCA
CONVENUTO/I
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA Acquisire il fascicolo dell'ATP disposto da questo Ill.mo Tribunale rubricato con RG 2779/2021. Ammettere, in caso di riforma dell'ordinanza assunta in data 17.01.2024, e quindi in caso di ammissione della prova orale diretta dedotta da parte convenuta in seconda memoria ex art. 183
c.p.c., la prova contraria sui capitoli e con i testi indicati in terza memoria ex art. 183 c.p.c.; NEL MERITO Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a risarcire i danni patiti dalla Controparte_1 in conseguenza dell'evento del 27.11.2019 nella misura quantificata Parte_1 dalla stessa convenuta in € 3.614,00 oltre al rimborso delle spese legali, di TP e CTU sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo prodromico alla causa che ci occupa, nella misura di ad € 704,55 per TP, € 1.200,00 per CTU e € 1.318,09 per spese di assistenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dalla domanda al saldo e legali dall'evento alla domanda. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
pagina 1 di 7 Per parte convenuta:
“Previa rimessione della causa in istruttoria si chiede ammettersi le istanze istruttorie di cui alla II memorai ex art. 183 VI comma c.p.c. ed in particolare
Ammettersi gli infradedotti capi di prova per testi, indicando a testi Dott. o chi per esso Testimone_1
Parte_2
CAPI DI PROVA 1. Vero che , in via meramente cautelativa, conferiva incarico allo studio per gli Controparte_1 Tes_1 accertamenti del caso.
2. Vero che il predetto Studio fiduciario della Compagnia redigeva la perizia di cui in allegato (doc. 3) e rilevava in via meramente cautelativa, un danno pari ad € 3.614,00.
3. Vero che lo studio elevava formale riserva di risarcibilità a favore della Mandante poiché Tes_1 trattasi di infiltrazione d'acqua non condotta.
4. Vero che il danno è stato denunciato oltre i termini temporali previsti dal contratto (Art. 1.6 -
Obblighi in caso di sinistro - lettera b.
5. Vero che l'assicurato ha dichiarato il danno come verificatosi nel mese di novembre 2019, ma ha denunciato il sinistro a luglio 2020. 5 bis Vero che nel corso del sopralluogo eseguito lo studio era impossibilitato a visionare il Tes_1 flessibile sostituito ed alla richiesta di una fattura dell'idraulico e relativa documentazione fotografica
l'assicurato rispondeva fornendo un semplice preventivo con la dichiarazione di intervento dell'artigiano.
6. Vero che l'assicurato ha fornito n. 2 preventivi di spesa che riguardano il ripristino delle parti ammalorate dal bagnamento.
7. Vero che uno dei preventivi ammonta a euro1.900,00 più Iva e l'altro di euro 7.777,52 più Iva.
8. Vero che anche quello di importo inferiore appare piuttosto impegnativo in relazione al danno accertato in sede di sopralluogo, anche in considerazione del fatto che sono trascorsi molti mesi dalla data del sinistro e che i locali danneggiati hanno avuto modo di asciugarsi adeguatamente consentendo al perito di valutare con maggior precisione l'entità del danno da spargimento che appare sicuramente molto meno grave di quanto preventivato.
9. Vero che in ordine ai fatti di causa è stato svolto un precedente accertamento tecnico preventivo.
10. Vero che il CTU dell'ATP è stato impossibilitato ad affermare con certezza che sia avvenuta la rottura.
11. Vero che al momento dei rilievi dell'ATP le riparazioni erano già state eseguite. Disporsi nuova CTU sulle cause e sull'entità dei danni lamentati da parte attrice e sulla relativa indennizzabilità, tenuto conto delle condizioni di polizza.
Nel merito: In via principale Dichiararsi l'inammissibilità di qualsivoglia condanna nei confronti di per i Controparte_1 motivi di cui in narrativa.
Con vittoria delle spese di lite.
In via di subordine. Respingersi ogni domanda ex adverso proposta.
Con vittoria di spese.
In via di estremo subordine. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato e comunque nei limiti tutti di cui alla polizza azionata, franchigia e scoperto inclusi. Con compensazione delle spese di lite.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio deducendo che: Parte_1
- è proprietaria, in forza di contratto di leasing sottoscritto con la Credemleasing e scaduto in data 06.08.2022, di immobile adibito a capannone industriale sito in Bosco Marengo (AL),
Strada Vecchia Reale;
-stipulava polizza assicurativa a copertura dei danni diretti e materiali dell'immobile in questione, con decorrenza identica a quella del predetto contratto di leasing. 06.08.2022 (doc.
1);
- in data 27.11.2019 al piano interrato del capannone, si verificava la rottura accidentale dell'impianto idrico e precisamente della tubazione flessibile di carico della cassetta wc, con conseguente copiosa perdita di acqua nei predetti locali adibiti a servizi igienici e attiguo archivio;
- tempestivamente con mail del 29.11.2019 (doc. 2) e con successiva del 23.06.2020 (doc. 3)
l'evento veniva denunciato alla compagnia che apriva il sinistro solo in data Controparte_1
07.07.2020 (doc. 4);
- al fine di garantire l'utilizzo dei locali ai propri dipendenti, e limitare i danni, provvedeva nel novembre del 2019 a far sostituire il flessibile dalla ditta HI IA ad un costo di €
250,00= (doc. 5) non prima di avere ricercato, con l'intervento della ditta CA IA , il guasto con demolizioni, smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, con un costo di €
2.928,00 (doc. 6);
- inviava alla compagnia assicuratrice la documentazione di spesa (doc. 7);
- solo il 31.07.2020 (la prima denuncia è del novembre 2019) le tramite lo studio CP_1 peritale effettuavano un accertamento conservativo che constatava un danno pari ad € Parte_2
4.130,00 pari ad un indennizzo, al netto della franchigia, di € 3.614,00 (doc. 8) anche se, di fatto, la stessa Compagnia assicurativa pur riconducendo il danno ad infiltrazioni d'acqua condotta, concludeva per la non risarcibilità del danno stesso in quanto, “non è stata accertata nè documentata con data certa l'attività effettuata di ricerca e riparazione del guasto eventualmente eseguita sulla schermatura idrica al servizio del fabbricato assicurato, inoltre il pagina 3 di 7 danno risulta denunciato oltre i termini temporali previsti dal contratto”;
-le motivazioni di diniego erano inaccettabili, posto che erano documentate sia la denuncia inviata il giorno stesso del sinistro che la fattura della CA che attestava la ricerca guasti,
- il TP concludeva nella propria perizia che “per quanto riguarda le pareti interne, del corridoio e dell'archivio, le quali risultavano meno ammalorate nelle foto precedenti,
l'accentuazione del danno si può imputare alla recente perdita proveniente dai servizi igienici”;
(doc.9)
- veniva quindi introdotto procedimento per Atp e in tale relazione quanto allo stato dei luoghi, il CTU accertava che “su alcune pareti, in particolare su quelle dei bagni, sono stati effettuati interventi di rimozione e ripristino degli intonaci ammalorati come chiaramente riscontrabili dalle fotografie del sopraluogo allegate”;
-in ordine alla qualificazione delle opere necessaria per l'eliminazione dei danni accertati, il
CTU sempre in relazione dichiarava che “le opere necessarie per il ripristino dei danni, in parte già realizzate, sono la sostituzione del flessibile rotto (già effettuata) e la tinteggiatura dei locali, oltre che la rimozione degli intonaci e il loro ripristino, non attribuibili alla perdita di cui
è causa”, che stimava in “€ 250,00= per l'intervento dell'idraulico per la sostituzione del flessibile (già effettuato e ritenuto congruo), e “€ 2.085,00 per tinteggiatura dei locali, oltre
IVA”; dimenticava, per lapsus calami evidentemente, il costo di rotture e risistemazioni per ricerca guasti sostenuto con la ditta CA, documentato;
- il CTU confermava la quantificazione, che la ha sempre accettato, fatta dal Parte_3
perito dell'Assicurazione, di € 4.130,00, che al netto della franchigia diventano € 3.614,00, e ha confermato che le ragioni per cui la Compagnia negò il pagamento erano totalmente infondate.
Chiede il risarcimento dei danni come sopra, oltre gli onorari del TP pari ad € 704,55
(doc. 13) gli onorari del CTU pari ad € 1.200,00 (doc.14) e le spese legali per la fase di ATP pari a € 1.318,09 (doc.15).
Si è costituita la convenuta eccependo e deducendo che : CP_1
- il sinistro per cui è causa non può essere ammesso ad indennizzo, poiché trattasi di infiltrazione d'acqua non condotta, inoltre, non è stata accertata nè documentata con data certa l'attività effettuata di ricerca e riparazione del guasto eventualmente eseguita sulla schematura pagina 4 di 7 idrica al servizio del Fabbricato assicurato, inoltre, il danno risulta denunciato oltre i termini temporali previsti dal contratto.
Chiede il rigetto della domanda.
Venendo all'esame della domanda e delle eccezioni proposte dalla convenuta, preliminarmente, quanto alla tempestività della denuncia, si osserva che l'evento per cui si chiede l'indennizzo è occorso in data 27.11.2019 e la denuncia del sinistro è avvenuta con mail di due giorni successiva all'evento (prod.2), per cui l'eccezione è priva di fondamento.
Quanto alla copertura assicurativa dell'evento è prevista dalla clausola di cui all'art. 1.1
Sez. I relativa all'oggetto dell'assicurazione, individuato in “ … tutti i danni diretti e materiali causati ai fabbricati assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso …. che la Società si obbliga a risarcire.”
Le condizioni di polizza, per quanto rileva a seguito delle eccezioni della compagnia, all'art.
1.4 punto 6 prevedono quanto alle delimitazioni della garanzia: “6) Relativamente ai danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi.
La Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
a) da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.”
La causa del danno denunciato è attribuita alla rottura di un tubo di alimentazione della vaschetta di scarico di uno dei wc e precisamente alla " rottura del tubo flessibile di carico della cassetta del wc, che ha causato un 'abbondante perdita con conseguente allagamento " e con conseguente sostituzione del tubo flessibile "con uno rigido cromato".
Quanto alla causa del danno, da individuarsi nella rottura del “tubo flessibile” , oggetto di contestazione, è stata provata per testimoni (n. 2 dipendenti) che hanno confermato il capitolo n. 1 dedotto da parte attrice ( Vero che su incarico della nel Parte_1
novembre 2019, mi sono recato presso il capannone di Bosco Marengo ove ho effettuato intervento di collegamento idraulico a seguito della rottura del tubo flessibile di una cassetta wc come da preventivo che mi si rammostra, che confermo, e che mi è stato integralmente saldato dalla . Parte_1 pagina 5 di 7 Il tubo flessibile del wc è, pacificamente, parte integrante dell'impianto idrico sanitario, per cui l'evento per il quale si chiede l'indennizzo, ovvero il danno da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale del predetto, rientra nell'oggetto della garanzia e non è elencato tra le cause di esclusione.
Infatti, il danno, come descritto, non deriva da umidità poiché si è trattato di rottura con fuoriuscita di acqua corrente e non di umidità causata da perdite capillare di tubi nel tempo.
L'umidità preesistente, pertanto, può rilevare solo al fine della valutazione del quantum del danno relativo a parti eventualmente già compromesse.
Il Ctu, nella relazione resa in sede di procedimento di Atp, ha tenuto conto delle condizioni preesistenti dei locali nel determinare il danno, relativo alla sostituzione del flessibile e alla ritinteggiatura dei locali, posto, appunto, che il ripristino dell'intonaco ammalorato era comunque necessario in seguito alle altre concause.
Il danno, ritenuto dal Ctu compatibile con la causa denunciata, dimostrata per testi come sopra, per quanto attiene al solo ripristino dei luoghi è stato indicato dal Ctu in € 2.375,02, oltre I.V.A.
Il danno complessivo, tenuto conto dei limiti di franchigia, è stato indicato in atto di accertamento della Compagnia in € 3.614.00, importo richiesto da parte attrice, che va, quindi, riconosciuto in favore della stessa, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto (27.11.2019), da calcolarsi applicando il criterio di cui alla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712, sempre successivamente confermati, quindi previa devalutazione e calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata, nonché oltre interessi di mora dalla data della domanda.
A tale importo va aggiunto l'importo di € 704,55 per spese di Ctp.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007), inclusa la fase di ATP.
Le spese di Ctu vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita, così dispone:
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 3.614.00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione e interessi moratori dalla domanda, oltre all'importo di € 704,55 per spese di Ctp.
Condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.069,25 per compensi della fase di Atp , € 2.500,00 per compensi della fase di cognizione, oltre, per entrambe le fasi, spese generali, spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 05 giugno 20255 giugno 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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