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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2274 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariolina Rossano e Giorgia Vommaro, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente a [...]CP_1
(FR), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariolina Rossano e Giorgia Vommaro, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 9 ottobre 2024, i SI.ri Pt_1
ed hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] CP_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] e riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di giugno del 2018 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Le parti hanno dichiarato che la IG.ra lavora come estetista presso il Pt_1 centro “ESSENTIA DI UN NE E DI SANDRA” di cui è socia al 50 %, mentre lo svolge la professione di impiegato CP_1 metalmeccanico, percependo uno stipendio mensile di € 1.600,00 per 13 mensilità.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 21.10.24 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 3 gennaio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da ed Parte_1 [...]
iscritto al n. 2274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_1
2024, per l'effetto dispone:
A) Affido della figlia a entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni dell'affido condiviso e collocamento in via prevalente presso la madre nella già casa familiare sita in Fiumicino (RM), via Valderoa, 78, sc. B, int. 5, con responsabilità disgiunta dei genitori limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i
2 genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.;
B) Assegnazione della casa familiare di proprietà̀ di entrambi i ricorrenti, sita in
Fiumicino (RM), via Valderoa, 78, sc. B, int. 5 con quanto in essa contenuto, alla SI.ra quale collocataria in via prevalente della minore e le Parte_1
spese relative alla rata mensile del mutuo cointestato gravante sul predetto immobile, concesso dalla , rimarranno ripartite al 50% Controparte_2
tra i ricorrenti, mediante il prelievo dal relativo c/c cointestato;
C) Il SI. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, CP_1 Per_1
prelevandola dalla casa familiare - o dal luogo comunicatogli - il venerdì sera o il sabato mattina ( e quindi compatibilmente con i turni di lavoro preventivamente indicati almeno 15 giorni prima alla SI.ra , con Parte_1 riaccompagno la domenica sera presso l'abitazione familiare entro le ore 21:00 mentre terrà con sé la figlia durante la settimana quando potrà e vorrà previa comunicazione di 48 ore prima alla IG.ra . Pt_1
D) Con riferimento alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi (per minimo di n. 7 giorni Per_1
consecutivi), periodo che dovrà essere concordato con la SI.ra entro il Pt_1
30.04 di ciascun anno;
E) Con riferimento alla festività natalizie (Natale, Capodanno e Epifania), ciascun genitore terrà con sé i figli secondo il criterio dell'alternanza annuale, e quindi dal 23 al 30 dicembre oppure dal giorno 31 dicembre al 06 gennaio, con prelievo e riaccompagno da parte del SI. presso la casa familiare ovvero nel CP_1
luogo ove la minore si troverà nell'occasione
F) Per le vacanze pasquali il periodo pasquale verrà diviso dal Giovedì Santo al
Sabato Santo e dalla Domenica di Pasqua al martedì successivo che verranno trascorsi dalla minore ad anni alterni con la madre o con il padre;
G) La minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno dividendo la giornata tra gli stessi qualora non sia possibile la festa congiunta nonché starà con il padre e con la madre nei giorni dei rispettivi compleanni anche se non ricadenti nelle giornate di rispettiva competenza;
3 H) Anche i ponti e le altre festività giornaliere nel corso dell'anno seguiranno il criterio della divisione e dell'alternanza tra le parti. La minore starà con la madre nel giorno della Festa della Mamma e con il papà il giorno della rispettiva festa
I) Entrambi i genitori dovranno e/o potranno essere presenti alle attività SInificative della figlia, quali ad esempio saggi sportivi, recite e feste scolastiche
J) In caso di malattia prolungata della figlia, con periodo superiore ai tre giorni di degenza il padre avrà facoltà di fare visita alla minore presso l'abitazione della madre.
K) Con riferimento al periodo invernale, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana consecutiva, da comunicare alla SI.ra entro il 30.12 di Pt_1
ogni anno.
L) Il SI. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia l'importo di euro 300,00 (trecento/00 euro) Per_1
mensili a decorrere dal deposito del presente atto, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT sino a quando la figlia frequenterà le Per_1
scuole private ovvero sino alla conclusione della terza media. I genitori si impegnano, pertanto, sin da ora a consentire alla figlia la frequentazione di istituti scolastici privati. Dopo la conclusione della terza media ed a decorrere dal successivo mese di luglio il contributo al mantenimento di da parte Per_1 del IG. sarà di € 380,00 mensili (trecentoottantaeuro/00 euro) a mezzo CP_1
bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
M) Le spese straordinarie (escluse dall'assegno di mantenimento per volontà di entrambe le parti, quali a titolo esemplificativo quelle inerenti alle attività sportive, scolastiche private e alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) saranno divise al 50% tra i ricorrenti e seguiranno i criteri dettati dal Protocollo Spese Straordinarie in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
N) L'assegno unico per la figlia verrà richiesto e percepito unicamente Per_1
dalla SI.ra quale genitore collocatario della minore. Pt_1
4 O) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano altresì
a tutelarsi a vicenda evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
P) Entrambi i ricorrenti danno ampia disponibilità per eventuali mutamenti in relazione ai giorni nonché agli orari di spettanza reciproca, nel caso di una situazione di impossibilità dovuta all'impiego professionale.
Q) I ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti d'identità e del passaporto nonché l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità e del passaporto per la minore Per_1
Spese compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 24 gennaio 2025
Il PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2274 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariolina Rossano e Giorgia Vommaro, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente a [...]CP_1
(FR), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariolina Rossano e Giorgia Vommaro, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 9 ottobre 2024, i SI.ri Pt_1
ed hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] CP_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] e riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di giugno del 2018 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Le parti hanno dichiarato che la IG.ra lavora come estetista presso il Pt_1 centro “ESSENTIA DI UN NE E DI SANDRA” di cui è socia al 50 %, mentre lo svolge la professione di impiegato CP_1 metalmeccanico, percependo uno stipendio mensile di € 1.600,00 per 13 mensilità.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 21.10.24 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 3 gennaio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da ed Parte_1 [...]
iscritto al n. 2274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_1
2024, per l'effetto dispone:
A) Affido della figlia a entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni dell'affido condiviso e collocamento in via prevalente presso la madre nella già casa familiare sita in Fiumicino (RM), via Valderoa, 78, sc. B, int. 5, con responsabilità disgiunta dei genitori limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i
2 genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.;
B) Assegnazione della casa familiare di proprietà̀ di entrambi i ricorrenti, sita in
Fiumicino (RM), via Valderoa, 78, sc. B, int. 5 con quanto in essa contenuto, alla SI.ra quale collocataria in via prevalente della minore e le Parte_1
spese relative alla rata mensile del mutuo cointestato gravante sul predetto immobile, concesso dalla , rimarranno ripartite al 50% Controparte_2
tra i ricorrenti, mediante il prelievo dal relativo c/c cointestato;
C) Il SI. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, CP_1 Per_1
prelevandola dalla casa familiare - o dal luogo comunicatogli - il venerdì sera o il sabato mattina ( e quindi compatibilmente con i turni di lavoro preventivamente indicati almeno 15 giorni prima alla SI.ra , con Parte_1 riaccompagno la domenica sera presso l'abitazione familiare entro le ore 21:00 mentre terrà con sé la figlia durante la settimana quando potrà e vorrà previa comunicazione di 48 ore prima alla IG.ra . Pt_1
D) Con riferimento alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi (per minimo di n. 7 giorni Per_1
consecutivi), periodo che dovrà essere concordato con la SI.ra entro il Pt_1
30.04 di ciascun anno;
E) Con riferimento alla festività natalizie (Natale, Capodanno e Epifania), ciascun genitore terrà con sé i figli secondo il criterio dell'alternanza annuale, e quindi dal 23 al 30 dicembre oppure dal giorno 31 dicembre al 06 gennaio, con prelievo e riaccompagno da parte del SI. presso la casa familiare ovvero nel CP_1
luogo ove la minore si troverà nell'occasione
F) Per le vacanze pasquali il periodo pasquale verrà diviso dal Giovedì Santo al
Sabato Santo e dalla Domenica di Pasqua al martedì successivo che verranno trascorsi dalla minore ad anni alterni con la madre o con il padre;
G) La minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno dividendo la giornata tra gli stessi qualora non sia possibile la festa congiunta nonché starà con il padre e con la madre nei giorni dei rispettivi compleanni anche se non ricadenti nelle giornate di rispettiva competenza;
3 H) Anche i ponti e le altre festività giornaliere nel corso dell'anno seguiranno il criterio della divisione e dell'alternanza tra le parti. La minore starà con la madre nel giorno della Festa della Mamma e con il papà il giorno della rispettiva festa
I) Entrambi i genitori dovranno e/o potranno essere presenti alle attività SInificative della figlia, quali ad esempio saggi sportivi, recite e feste scolastiche
J) In caso di malattia prolungata della figlia, con periodo superiore ai tre giorni di degenza il padre avrà facoltà di fare visita alla minore presso l'abitazione della madre.
K) Con riferimento al periodo invernale, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana consecutiva, da comunicare alla SI.ra entro il 30.12 di Pt_1
ogni anno.
L) Il SI. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia l'importo di euro 300,00 (trecento/00 euro) Per_1
mensili a decorrere dal deposito del presente atto, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT sino a quando la figlia frequenterà le Per_1
scuole private ovvero sino alla conclusione della terza media. I genitori si impegnano, pertanto, sin da ora a consentire alla figlia la frequentazione di istituti scolastici privati. Dopo la conclusione della terza media ed a decorrere dal successivo mese di luglio il contributo al mantenimento di da parte Per_1 del IG. sarà di € 380,00 mensili (trecentoottantaeuro/00 euro) a mezzo CP_1
bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
M) Le spese straordinarie (escluse dall'assegno di mantenimento per volontà di entrambe le parti, quali a titolo esemplificativo quelle inerenti alle attività sportive, scolastiche private e alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) saranno divise al 50% tra i ricorrenti e seguiranno i criteri dettati dal Protocollo Spese Straordinarie in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
N) L'assegno unico per la figlia verrà richiesto e percepito unicamente Per_1
dalla SI.ra quale genitore collocatario della minore. Pt_1
4 O) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano altresì
a tutelarsi a vicenda evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
P) Entrambi i ricorrenti danno ampia disponibilità per eventuali mutamenti in relazione ai giorni nonché agli orari di spettanza reciproca, nel caso di una situazione di impossibilità dovuta all'impiego professionale.
Q) I ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti d'identità e del passaporto nonché l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità e del passaporto per la minore Per_1
Spese compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 24 gennaio 2025
Il PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianluca Gelso
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