Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 344/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 344/2022 RGAC posta in decisione all'udienza del 15.04.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 tEr C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] codice fiscale: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, ed ope legis domiciliata presso i suoi uffici in Messina (via dei Mille Is. 221 n. 65); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, in proprio e n.q. DI titolare dell'omonima ditta individuale;
Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. LEONE Elena del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (Via Vincenzo Giuffrida n. 37); pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; codice fiscale: ; P.IVA_2
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: pagamento somme (FESR). Appello avverso la sentenza n. 277 emessa dal Tribunale di Messina in data 10.2.2022, e
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante p.a.:
“… a) rigettare le originarie domande avversarie, dichiarando l'inadempimento da parte di Controparte_1 delle obbligazioni nascenti dal finanziamento;
b) condannare controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio …”.
Per l'appellata : Controparte_1
“… rigetto di tutte le domande formulate e dell'appello perché infondato in fatto e in diritto con la conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2015 l'originaria attrice, , Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, l' Controparte_3
, unitamente alla
[...] Controparte_4
, al fine di ottenere la dichiarazione di corretto adempimento delle obbligazioni
[...] scaturenti dalle norme del “Bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del
Programma Operativo FESR 2007-2013” e l'ammissione della proposta di variante del programma di investimenti da essa presentata in data 17.12.2014, con condanna dell'Assessorato all'erogazione del contributo richiesto (e negatole) pari ad € 63.445,21.
Precisamente, l'attrice esponeva di operare nel settore del turismo quale gestore dell'Hotel
TAODOMUS di Taormina, e premetteva di aver progettato alcuni interventi di ristrutturazione dell'albergo.
In particolare, con istanza del 3.6.2011 l'impresa chiedeva all' CP_1 [...]
di poter usufruire delle agevolazioni finanziarie previste col “bando Parte_1 pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del Programma Operativo FESR
2007/2013” pubblicato sul Supplemento Ordinario della GURS del 1° luglio 2011, dedicato alle piccole e medie imprese operanti in nel settore turistico, indicando le opere e gli interventi CP_3 da eseguire.
Ricorrendo i presupposti richiesti dalla normativa, dopo una prima fase di istruttoria, l'impresa veniva inserita in graduatoria - giusto DDG del Dipartimento Regionale delle Attività Produttiva del 14.02.2013 n. 264/4 – e successivamente, ammessa al finanziamento, in seguito allo scorrimento della graduatoria e all'incremento delle dotazioni finanziarie da ultimo disposto con DDG n. 1924/4 del 25.09.2013.
Così con decreto di concessione provvisoria DDG n. 1499/4 del 30.06.2014, l'Assessorato stanziava a favore dell'impresa un contributo di € 92.041,00, a fronte di un programma di investimenti ammissibili pari ad € 184.083,65, ai sensi della linea d'intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007-13.
L'impresa , nelle more dell'ammissione al finanziamento, eseguiva però una parte degli CP_1 interventi di ristrutturazione più urgenti previsti in progetto e per tali ragioni in data 17.12.2014 sottoponeva alla – incaricata dell'attuazione del programma – una proposta di variante CP_5 del progetto di investimento approvato, dichiarando di avere già realizzato alcune delle lavorazioni previste nel progetto originario e, conseguentemente, di rinunciare al finanziamento delle parti del progetto già realizzate, proponendo di destinare le economie di spesa in tal modo realizzate alla fornitura ed installazione di un nuovo elevatore, sostitutivo dell'esistente, col risultato di una variazione in diminuzione dell'investimento rispetto a quanto originariamente previsto di oltre € 57.193,22 (da proiettarsi sul finanziamento con una conseguente proporzionale variazione in diminuzione anche di quest'ultimo).
Con nota del 16.1.2015 prot. n. 905, la rigettava la Controparte_4 richiesta di variante del progetto e comunicava l'intenzione di proporre al competente
Assessorato la revoca dell'agevolazione concessa, richiamando il disposto dell'art. 17, comma 4, del bando pubblico – DDG n. 85/4 del 20.1.2011 – e dell'art. 8, lett. d), del decreto di concessione
– DDG n. 1499/4 del 30.6.2014 – per cui “il soggetto beneficiario deve adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo di imposta in corso alla data di avvio delle attività oggetto dell'agevolazione si trovano in contabilità semplificata devono, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria”.
Così, con DDG del 10.7.2015, l' procedente disponeva la revoca del DDG Parte_1
n. 1499 del 30.6.2014 di concessione in via provvisoria del contributo di € 92.041,00 per la realizzazione del programma di investimenti.
Con il predetto atto introduttivo del primo grado, la prefata conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, le Amministrazioni in epigrafe, al fine di vedersi accertare il corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dalle norme del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del Programma Operativo FESR 2007-2013 e, conseguentemente ottenere l'ammissione della proposta di variante del programma di investimenti, con condanna dell'Assessorato all'erogazione del contributo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“… a) accertare e dichiarare, che , rappresentante legale e titolare dell'impresa Controparte_1 [...]
”, non è inadempiente alle obbligazioni scaturenti dalle norme del bando per il mantenimento delle CP_1 agevolazioni finanziarie previste col “bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del Programma Operativo FESR 2007/2013” pubblicato sul Supplemento Ordinario della GURS del 1° luglio 2011, dedicato alle piccole CP_ e medie imprese operanti in nel settore turistico;
b) accertare e dichiarare il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal finanziamento sopra citato col conseguente diritto di , rappresentante legale e titolare dell'impresa ” Controparte_1 Controparte_1 di ottenere l'ammissione della proposta di variante del programma di investimenti e le agevolazioni nella misura spettante;
c) condannare per l'effetto l' in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Controparte_6 tempore alla liquidazione e versamento in favore di , rappresentante legale e titolare Controparte_1 dell'impresa ” del contributo di euro 63.445,215 o di quella maggiore o minore somma che Controparte_1 Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia …”.
Con comparsa di risposta del 5.4.2016 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando le domande avversarie, delle quali Controparte_3 chiedeva il rigetto rilevando come l'impresa al momento dell'esecuzione degli interventi già eseguiti non versasse in regime di contabilità ordinaria, con violazione del bando implicante la revoca del finanziamento concesso in via provvisoria.
La convenuta per il credito alle imprese artigiane, sebbene regolarmente Controparte_2 evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Di converso l'attrice , con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 C.P.C., dedotta Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle difese avversarie, depositava le fatture e LA documentazione a comprova della fondatezza della citazione e delle domande proposte e riaffermava l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti, avendo l'impresa adottato il regime di contabilità ordinaria dal 1 gennaio 2014, ossia prima della concessione del finanziamento del suo progetto;
precisava, inoltre, di aver eseguito i lavori del progetto di variante in contabilità ordinaria come richiesto dal bando per il mantenimento del contributo, essendosi limitata ad eseguire in contabilità semplice soltanto alcuni lavori urgenti, realizzati ben prima dell'assegnazione del contributo (ossia prima del 30 giugno 2014).
La causa veniva quindi definita con la sentenza oggi impugnata, con cui il Tribunale di Messina, Sez. II Civile così statuiva:
“… 1) in accoglimento della domanda azionata da parte attrice, , condanna l' Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante protempore alla liquidazione e versamento in Parte_2 favore di , rappresentante legale e titolare dell'impresa ” del contributo Controparte_1 Controparte_1 di euro 63445,215; 2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in € 759,00 per spese ed € 5905,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA come per legge …” .
*
Con atto d'appello notificato in data 9.5.2022 l' Controparte_3
originario convenuto, rimasto integralmente soccombente all'esito del
[...] giudizio di prime cure, proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua, rassegnando in accoglimento del gravame le conclusioni di cui infra.
In particolare, l'appellante p.a. lamenta:
1. con il primo motivo di appello (v. atto introduttivo), l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha statuito che:
“… avendo la società accluso alla rendicontazione dell'investimento le sole opere realizzate dopo essere transitata nel regime di contabilità ordinaria essa ha, pertanto, di fatto avviato l'intervento solo nel 2014 …”.
Assume che il decidente di primo grado è palesemente incorso in errore, allorquando ha ritenuto che la data di avvio dell'investimento fosse quella dichiarata dall'impresa in un momento successivo, ossia dopo l'adozione del regime di contabilità ordinaria. In particolare, precisa che l'art. 17, comma 4 del bando prevedeva espressamente che il soggetto beneficiario dovesse adottare fin dalla data di attivazione dell'intervento il regime di contabilità ordinaria, e che, in data 26.09.2014 la , in qualità di legale CP_1 rappresentante dell'impresa omonima, aveva dichiarato di accettare le condizioni e gli impegni contenuti nel decreto di concessione n. 1499 del 30.06.2014 impegnandosi a realizzare l'investimento alle condizioni indicate nel bando.
Afferma, dunque, l'Assessorato procedente:
“… L'autonoma decisione dell'impresa di sostenere con mezzi propri le spese relative ad alcune opere CP_1 incluse nel programma di spesa presentato non può determinare l'effetto di modificare la data di attivazione dell'intervento, che rimane quella del momento di esecuzione delle opere autorizzate, periodo durante il quale l'impresa adottava il regime di contabilità semplificata contrariamente alle prescrizioni del bando …”.
Sottolinea che, per propria ammissione, l'impresa ha dichiarato di aver eseguito le CP_1 predette opere “durante la stagione 2012/2013”, cioè mentre operava ancora in regime di contabilità semplificata. Rammenta l'appellante che, ravvisata la necessità di effettuare alcune operazioni incluse nel programma prima dell'erogazione del finanziamento e, pertanto, di apportare delle modifiche, la avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 14, comma 15 del CP_1 bando volta a consentire all'Ente Gestore la verifica della loro ammissibilità e della coerenza globale dell'intervento finanziato con fondi di provenienza UE;
invece, non ha effettuato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione delle modifiche al programma di spesa, determinando per fatto proprio l'inammissibilità delle stesse. Piuttosto, si è limitata ad inoltrare solo tardivamente, ossia dopo aver realizzato le opere in difformità al programma, e senza alcun concerto con l'Amministrazione sull'ammissibilità di tali modifiche, la richiesta di variante del progetto.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, in netta censura della sentenza gravata, denuncia l'erroneità dell'interpretazione della norma posta a fondamento del provvedimento di decadenza e revoca del finanziamento in ragione dell'asserita tassatività delle ipotesi di revoca, disciplinate dall'art. 18 del bando, tra le quali non figurerebbe quella censurata dall'Assessorato.
In tal senso, sostiene l'Assessorato che, sebbene l'omessa adozione del regime di contabilità ordinaria non rientri espressamente tra le fattispecie di revoca di cui all'art. 18 del bando, tale circostanza non osta alla possibilità che l'Amministrazione disponga la decadenza dal finanziamento nella fattispecie de qua. Ciò in quanto il precedente art. 17 richiedeva esplicitamente l'adozione da parte del beneficiario del regime di contabilità ordinaria, dalla data di avvio dell'intervento, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, trattandosi di un requisito essenziale ed indispensabile rispetto alla conservazione del finanziamento concesso, in mancanza del quale non poteva che disporsi la decadenza dallo stesso;
contrariamente:
“… stante il carattere doveroso del predetto provvedimento di revoca, in quanto volto alla rimozione di un atto illegittimo, la sua eventuale omissione da parte della p.a. avrebbe altresì costituito una macroscopica violazione dei principi di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost., e della funzionalizzazione dell'attività amministrativa al pubblico interesse, il quale sarebbe stato irrimediabilmente leso dalla concessione di un finanziamento pubblico in favore di un soggetto privo dei requisiti all'uopo necessari …”.
3. Con il terzo motivo di gravame impugna la parte della sentenza di primo grado in cui il
Tribunale ha statuito che:
“… alla parte attrice non può dunque essere contestato alcun inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalle norme del bando per il mantenimento delle agevolazioni finanziarie previste col “bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del Programma Operativo FESR 2007/2013” pubblicato sul Supplemento Ordinario della GURS del 1° luglio 2011 …”.
In dettaglio, critica la statuizione pronunciata dal Giudice di prime cure, con la quale ha liquidato il contributo “residuo” in favore dell'impresa aderendo asetticamente CP_1 alle prospettazioni attoree, e soprattutto tralasciando ogni riferimento alle verifiche istruttorie necessarie a confermare l'adempimento da parte dei beneficiari del finanziamento delle prescrizioni loro imposte.
Deduce parte appellante che il primo Giudice, anche a voler ritenere accoglibile la domanda di accertamento dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dalle norme del bando e dell'ammissibilità della variante al progetto, non poteva comunque procedere con l'automatica liquidazione del contributo “residuo” richiesto da parte attrice in quanto la materiale erogazione del contributo doveva essere preceduta da una rigorosa attività istruttoria, volta a verificare la corretta ed effettiva esecuzione delle opere, dei pagamenti, nonché il rispetto di tutte le disposizioni normative.
Proseguendo, richiama l'iter procedurale decritto dall'art. 14, comma 17, necessario per giungere all'emanazione del decreto di concessione del finanziamento definitivo.
Lamenta, dunque, che il tribunale di prime cure ha erroneamente stralciato dall'importo ammesso con decreto di concessione provvisoria quello relativo alle opere autonomamente eseguite da controparte, sulla scorta delle sole dichiarazioni di parte attrice, liquidando per differenza la quota di contributo spettante a controparte, pari ad € 63.445,21, e condannando l'Assessorato al pagamento di tale somma. A tal proposito, evidenzia che l'impresa non ha prodotto alcun documento di spesa CP_1 relativo all'intervento eseguito, salvo una fattura di acconto della ditta Parte_3 con oggetto non meglio specificato, trasmessa quale primo titolo di spesa di avvio all'investimento.
Insiste, quindi, per il rigetto delle originarie domande avversarie proposte in primo grado e chiede la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi.
*
Con comparsa di risposta depositata in data 22.7.2022 si costituiva in giudizio l'appellata la quale eccepiva l'infondatezza del gravame promosso Controparte_1 dell'Amministrazione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conferma della sentenza gravata.
Nel merito della controversia rileva la come emerga in via documentale che: CP_1
- l'impresa ha adottato il regime di contabilità ordinaria dal 1° gennaio 2014;
- l'effettivo avvio dei lavori era avvenuto in data 9.4.2014;
- il finanziamento è stato revocato dall'Assessorato regionale in forza dei rilievi della CP_5 sull'obbligo di adozione del regime ordinario di contabilità sin dal periodo d'imposta in corso alla data di attivazione dell'intervento;
- la stessa azienda aveva espunto dal progetto oggetto di finanziamento i lavori eseguiti in data antecedente all'adozione da parte dell'impresa del regime di contabilità ordinaria;
- per tali lavori mai ha avanzato alcuna rendicontazione, inserendo nella chiesta variazione solo quelli eseguiti in costanza del regime ordinario.
Afferma che, dalla lettura della disposizione richiamata dall'appellante, è possibile affermare che le imprese beneficiarie, una volta ottenuto il finanziamento, “ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse”, dovevano optare per la contabilità ordinaria, abbandonando il regime semplificato, dunque solo dopo l'avvenuto finanziamento del progetto:
“… il significato della disposizione della lex specialis in esame, che va ricercato applicando il criterio di interpretazione letterale nonché quello logico e sistematico, conferendo il significato più consono secondo la lettera della norma e le finalità perseguita dalla norma stessa, rende evidente come l'obbligo di adozione del regime ordinario presuppone la doverosa preventiva emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni. L'impresa attrice perciò, correttamente, essendo stata ammessa al finanziamento soltanto col decreto del 30 giugno 2014 - comunicato con la nota del successivo 3 settembre - ha adottato il regime di contabilità ordinaria sin dal 1° gennaio 2014, esercitando l'opzione richiesta dal bando …”.
Denuncia che il provvedimento di revoca del beneficio concesso in via provvisoria è illegittimo in quanto contrario alle disposizioni del bando poiché, come rilevato dal Giudice di prime cure, tra l'altro non rientrante tra le fattispecie di revoca tassativamente previste all'art. 18 del suddetto bando.
Sostiene l'appellata che tale determinazione, ingiustamente sfavorevole, Controparte_1 concreta una violazione del legittimo affidamento dell'impresa, ingenerato dal comportamento precedentemente tenuto dall'amministrazione in palese violazione del diritto dell'impresa di ottenere l'ammissione della proposta di variante del programma di investimenti.
Deduce, infine, l'infondatezza delle doglianze articolate sub 3. anche sotto il profilo della contestazione della liquidazione del contributo residuo in favore dell'appellata, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, essendosi già favorevolmente conclusa con riferimento al progetto ammesso a finanziamento.
Insiste, quindi, nell'integrale rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, con conferma della sentenza oggetto di gravame e conseguente condanna alla rifusione delle spese del grado.
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Con ordinanza depositata in data 11.5.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 C.P.C. e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.4.2024, dato atto dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa d'entrambe le parti costituite, la Corte poneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 C.P.C. per l'eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 5.7.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dare atto della contumacia dell'appellata
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_2 quale nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo (avvenuta in data 9.5.2022), non si è costituita nel presente grado giudizio.
*
Venendo all'esame del merito, giova, anzitutto, rilevare che i motivi d'appello di cui ai profili sub
1. e sub 2. possono e devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: entrambi, infatti, muovono dall'assunto che la ditta ha Controparte_1 proceduto all'avvio dell'intervento finanziato in regime di contabilità semplificata, contravvenendo alle disposizioni del bando ove ciò asseritamente era espressamente previsto, a titolo di obbligo, l'adozione del regime fiscale ordinario.
La contestata interpretazione della littera e della ratio di detta norma richiede, come dedotto, un preliminare inquadramento sistematico della materia. Invero, appare necessario chiarire, primariamente, che nel caso in esame all'esito del procedimento pubblicistico è stato deliberato e liquidato un contributo economico in favore dell'originaria attrice e si è, quindi, instaurato tra concedente e concessionario un rapporto paritetico, connotato da diritti ed obblighi, consistenti, per quel che riguarda il beneficiario, nel diritto alla corresponsione del contributo/finanziamento e negli obblighi di porre in essere le attività per le quali il finanziamento è stato erogato, di rispettare i termini di realizzazione dell'opera finanziata e tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e/o nelle successive convenzioni. Di vero, l'intervento pubblico in parola si è realizzato attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è stata seguita da un negozio privatistico di finanziamento, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme erogate ad uno specifico scopo.
L'inadempienza degli obblighi derivanti da tale rapporto negoziale determina la violazione della causa del contratto di finanziamento e costituisce – attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame – presupposto per la revoca totale del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'Amministrazione alla sua restituzione, laddove sia stato erogato. Tale conclusione è perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, venendo impiegate secondo la loro destinazione specifica, nei modi e nei termini indicati nel bando pubblico.
La contestata inosservanza degli obblighi assunti si connota, dunque, come inadempimento, a cui consegue la revoca del contributo quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto, di natura privatistica e priva di connotati di discrezionalità amministrativa, non ricollegabile a poteri pubblici di autotutela, ed azionabile anche laddove non espressamente prevista tra le ipotesi di revoca del beneficio.
Necessita, ora, verificare se la condotta tenuta dall'impresa nell'occorso abbia o meno violato gli obblighi e le prescrizioni scaturenti dal bando pubblico o dal provvedimento concessorio e conseguentemente se possa essere inquadrata nei termini dell'inadempimento contrattuale sulla base delle ordinarie regole civilistiche sostanziali e probatorie, nonché ancora se raggiunga quel livello di gravità necessario per portare alla risoluzione del contratto con i conseguenti obblighi restitutori.
Nel caso di specie, la contestazione svolta dall'Assessorato della è descritta Controparte_3 analiticamente nel provvedimento di revoca in atti;
essa consiste, come accennato, nell'asserita violazione delle disposizioni dettate in materia di regime contabile ed in particolare:
“… In sede di proposta di variante al progetto agevolato all'impresa , è emerso che l'impresa Controparte_1 non ha adottato il regime ordinario di contabilità dal periodo d'imposta in corso alla data di attivazione dell'intervento. Ciò ai sensi dell'art. 17 comma 4 del bando pubblico e dell'art. 8 lett. d) del DDG n. 1499 del 30/06/2014, impedisce il mantenimento delle agevolazioni …”.
Di converso, l'odierna impresa appellata deduce di aver adottato il regime di contabilità ordinaria sin dal 1° gennaio 2014, abbandonando quello di contabilità semplificata nelle more del finanziamento ma comunque prima dell'emanazione del provvedimento di concessione provvisoria, e specifica che, in considerazione dell'incertezza dell'esito della procedura e dell'urgente necessità di effettuare alcuni lavori di muratura e di ammodernamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici dell'albergo, ha eseguito nelle relative more alcuni degli interventi di ristrutturazione previsti in progetto.
La prefata ditta, avendo già effettuato una parte dei lavori più urgenti previsti in progetto e tardivamente finanziati, con istanza datata 17.12.2014 ha sottoposto alla – quale ente CP_5 incaricato dell'attuazione del Programma – un proposta di variante del programma di investimenti, con cui ha dichiarato di avere già realizzato alcune delle lavorazioni previste nel progetto originario e, conseguentemente, di rinunciare al finanziamento delle parti del progetto già realizzate, col risultato di una variazione in diminuzione del piano di investimento rispetto a quanto originariamente previsto. Afferma, dunque, che l'effettivo avvio dei lavori è avvenuto solo in data 9.4.2014 in quanto ha accluso alla rendicontazione dell'investimento le sole opere realizzate dopo essere transitata nel regime di contabilità ordinaria.
Stanti le superiori allegazioni di parte, a miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà operare un attento vaglio della vicenda.
Dall'esame delle disposizioni contenute nel suddetto bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013, ed in particolare per quanto specificato al “Bando pubblico per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento attraverso l'attivazione di un regime di aiuti, ai sensi dell'art.
75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, a favore delle piccole e medie imprese operanti in nel settore CP_3 turistico” pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla G.U.R.S. n. 6 del 04.02.2011, segnatamente l'art 17 del bando pubblico, al comma 4, prevedeva espressamente:
“… Il soggetto beneficiario deve adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio delle attività oggetto dell'agevolazione si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria…” ;
parimenti il decreto di concessione provvisoria DDG n. 1499/4 del 30.6.2014, con cui l' stanziava a favore Controparte_3 dell'impresa il contributo di € 92.041,00 recitava: CP_1
“… L'impresa beneficiaria è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti dal “Bando” e dalle altre disposizioni ivi richiamate ed in particolare: d) adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria
…”.
Rebus sic stantibus, non può che affermarsi la sussistenza di un vero e proprio obbligo, gravante sulle imprese finanziate, di adottare il regime di contabilità ordinaria entro un termine ben definito, ossia “… fin dalla data di attivazione dell'intervento …”.
Quale era dunque il momento effettivo dal quale scaturiva il suddetto obbligo di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quella ordinaria?
In tema, soccorre la disposizione contenuta nel bando testé richiamato, e dettagliatamente all'art. 10 comma 5 ove è stabilito:
“… Per una migliore comprensione si definisce data di avvio dell'investimento la data di stipula del primo contratto relativo all'acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all'investimento …”.
Ebbene, il Giudicante di prime cure ha ritenuto, condividendone le tesi difensive, che – avendo la espunto dal progetto oggetto di finanziamento i lavori eseguiti in data antecedente CP_1 all'adozione, da parte dell'impresa, del regime di contabilità ordinaria, ed in conseguenza accluso nel progetto di variante le sole opere realizzate dopo aver adempiuto all'obbligo di modifica del regime contabile – l'impresa aveva, di fatto, avviato l'intervento solo nel 2014 (anno in cui era già avvenuto il passaggio da semplificato ad ordinario).
Siffatta ricostruzione operata dal primo decidente, a parere di questa Corte, si palesa erronea e per le seguenti ragioni l'appello si ritiene fondato.
Invero, la portata della disposizione contenuta all'art 17, comma 4, del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 è chiara nella parte in cui afferma che il soggetto beneficiario doveva adottare il regime di contabilità ordinaria fin dalla data di attivazione dell'intervento ritenuto ammissibile ai sensi del precedente art. 10, comma
4. Esso, infatti, non richiedeva alle imprese l'adozione del regime di contabilità ordinaria ex ante, ossia prima della stessa ammissione al finanziamento, ma unicamente che queste prima di avviare le opere incluse nel piano di intervento adottassero il regime ordinario di contabilità.
Nel caso de quo risulta incontestatamente, anche per ammissione della stessa parte, che la ditta ha compiuto parte dei lavori inseriti nell'originario progetto di Controparte_1 investimento ed indicati nel computo metrico alle voci “NP14, NP19, NP20, NP21, NP22, NP23, NP5, NP7, NP8, NP16, NP17, NP18, NP24, NP25, NP26 e NP15” nelle annualità 2012 e 2013, ovvero in regime di contabilità semplificata. Questa condotta di per sé giustificava il provvedimento di revoca del beneficio irrogato dall'Assessorato Regionale per le Attività Produttive, in quanto rappresentava (e rappresenta) una palese violazione tanto degli obblighi contenuti nel bando, quanto del decreto di concessione provvisoria DDG n. 1499/4 del 30.06.2014, e si configura quindi quale inadempimento della parte contraente.
A nulla rileva la circostanza dedotta dall'odierna appellata, e confutata dal Giudice di prime cure, secondo cui “avendo la società accluso alla rendicontazione dell'investimento le sole opere realizzate dopo essere transitata nel regime di contabilità ordinaria essa ha, pertanto, di fatto avviato l'intervento solo nel 2014”, poiché, se così fosse, ragionando a contrario, si consentirebbe alle imprese beneficiarie la determinazione ad libitum della data di avvio dell'intervento e quindi di decidere essa in relazione a lavori già ammessi a beneficio, dopo aver apportato eventuali modifiche, se giovarsene (espungendoli o includendoli in rendiconto).
Donde, l'autonoma decisione dell'impresa di sostenere – addirittura, anticipatamente CP_1
– con mezzi propri le spese relative ad alcune opere comunque incluse nel programma di spesa presentato non poteva determinare l'effetto di modificare la data di attivazione dell'intervento, che rimane quella dell'avvio dell'esecuzione delle opere autorizzate.
E se da una parte è vero che l'impresa non ha mai avanzato alcuna rendicontazione CP_1 per tali lavori, avendo inserito nella chiesta variazione solo quelli eseguiti in costanza del regime di contabilità ordinaria, è pure vero che la possibilità di proporre delle modifiche rispetto agli originari progetti di investimento era dal bando fortemente limitata.
Invero, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 14, comma 15, e 18, comma 4, emerge in maniera incontrovertibile che le eventuali variazioni ai piani di investimento previamente ammessi andavano anzitutto comunicate tempestivamente all'ente gestore, il quale era incaricato di vagliarne l'ammissibilità, per poi eventualmente comunicare alla parte interessata la conferma che il progetto, pur così come modificato, soddisfaceva in linea di principio alle condizioni previste dal bando. Più precisamente l'art. 14, comma 15 recita:
“… Non saranno ammesse modifiche ai programmi di investimento se non adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente all'ente gestore per la necessaria verifica dell'ammissibilità delle stesse. Si considera ammissibile, senza preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore, la variazione, nell'ambito del 10%, tra le singole voci di spesa nell'ambito del programma ammesso a finanziamento …”. Siffatto contenuto dispositivo è stato ribadito e specificato anche nella circolare n. 1 del 13.1.2014 pubblicata dell'Assessorato Regionale per le Attività Produttive della Regione Sicilia, volta proprio a fornire “indicazioni e precisazioni al fine della corretta interpretazione” dell'art. 14 del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013. In particolare, ai sensi del § 4:
“… Le variazioni che si intendono apportare al programma di investimento, comunicate all'Ente Gestore e autorizzate dallo stesso, non devono, però, essere tali da mutare la natura dell'investimento ammesso a finanziamento né determinare sostanziali modificazioni nei quantitativi delle singole categorie di spese previste nel quadro economico già approvato, fermo restando comunque quanto già previsto del medesimo art. 14 in merito al limite del 10% per le variazioni tra le singole voci di spesa …”.
Stante quanto sopra, l'impresa beneficiaria avrebbe potuto compiere tali interventi, per quanto urgenti, solo presentando previamente il progetto di variante alla per il credito Controparte_4 alle imprese artigiane, quale ente gestore, la quale, a seguito del vaglio di ammissibilità delle modifiche apportate rispetto al progetto originario, avrebbe autorizzato l'eventuale variante.
Nondimeno, prima di dare avvio alla realizzazione di opere facenti parte del piano d'investimenti originario, ai sensi dell'art. 17, comma 4, avrebbe dovuto mutare il regime fiscale della propria attività commerciale passando dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, così come ha fatto (ancorché dal 1° gennaio 2014).
La violazione di tale obbligo discendente sia dal bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 che dal decreto di concessione provvisoria DDG n.
1499/4 del 30.6.2014 emanato a seguito della dichiarazione espressa di accettazione delle condizioni da parte della , rappresenta un inadempimento contrattuale di Controparte_1 non scarsa importanza, il quale giustificava la revoca del beneficio quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto di natura privatistica instauratosi fra l'amministrazione e l'impresa, anche se non espressamente previsto tra le ipotesi di revoca del beneficio. E decisamente significativa, in tal senso, è anche la previsione di cui all'art. 18 del bando pubblico in base alla quale:
“… L'eventuale accertamento a posteriori dell'avvenuto avvio dell'investimento in data antecedente alla conferma dell'amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità comporta la revoca dei contributi concessi e il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate …”.
Ad abundantiam, per quanto tale arguizione sia attinente solo in parte al caso di specie, basti rimarcare che, a rigor di logica, dalla lettura in combinato delle succitate disposizioni si evince chiaramente che l'eventuale proposta di variante al progetto originario doveva comunque essere preceduta dal giudizio di ammissibilità dell'Ente Gestore – la – senza il quale non CP_5 era possibile avviare l'investimento, pena la revoca dei contributi concessi.
Nell'odierno giudizio, invece, anche a voler ritenere che l'avvio dell'investimento sia avvenuto in data 9.4.2014 nel pieno rispetto degli obblighi in tema di adempimenti fiscali, è inconfutabile che la ha presentato proposta di variante solo successivamente rispetto Controparte_1 all'avvio dei lavori (id est, il 17.12.2014), ossia in data antecedente rispetto all'eventuale provvedimento di conferma dell'amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 14, comma 15.
Dunque, anche nell'ipotesi, sostenuta dall'odierna appellata, in cui fossero stati rispettati i termini imposti per il passaggio dal regime contabile semplificato a quello ordinario, non può che rilevarsi che l'impresa è incorsa in un'ulteriore violazione degli obblighi scaturenti dal bando, per cui si sarebbe giunti, con ogni probabilità, al medesimo epilogo (di revoca del contributo).
Di contro, non può persuadere la tesi di parte , d'una sostanziale assenza di pregiudizi CP_1 per l'Amministrazione dalla condotta agita per la parziale rinuncia all'agevolazione posta in essere, rilevando invece essa quale evento d'elusione degli obblighi assunti connotato da potenzialità lesiva dell'interesse pubblico:
- alla corretta attuazione dei fini di bando, in sede di verifica preliminare d'ammissibilità delle opere per cui il privato concorreva;
- all'esercitabilità dei controlli contestuali allo svolgimento delle attività ammesse (e non solo di quelli successivi, in guisa di consuntivo, al loro completamento); oltre che di vantaggio da protratta fruizione d'un regime fiscale (quello della contabilità semplificata) caratterizzato da minore incisione della sua sfera d'autonomia e diversa fisionomia dei controlli connessi.
Alla luce delle superiori argomentazioni, questo Collegio, in accoglimento dei motivi d'appello di cui ai profili sub 1. e sub. 2, ritiene provato l'inadempimento di parte appellata rispetto alle obbligazioni scaturenti dalle norme del “bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del Programma Operativo FESR 2007-2013” e dal decreto di concessione provvisoria DDG n. 1499/4 del 30.6.2014, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di revoca del finanziamento emesso con DDG n. 1451/4 del 10.7.2015.
Rimangono ovviamente assorbite dalla superiore statuizione le questioni illustrate sub 3. relative alla liquidazione del contributo residuo come operata dal Giudice di prime cure.
Ne deriva l'accoglimento delle domande articolate dall'appellante p.a., con conseguente riforma dell'impugnata sentenza di prime cure.
§
Consegue all'accoglimento dell'atto di appello la presente regolamentazione delle spese di lite, da operarsi per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo al complessivo esito della stessa, in cui è stato accertato l'inadempimento dell'impresa ritenuta la Controparte_7 conseguente legittimità del provvedimento di revoca del finanziamento ammesso.
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20.8.1966, 3309 del 3.6.1985, 15705 del 27.7.2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito.
Ciò posto, i compensi di lite si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui: «…In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza…»;
e ciò nei seguenti termini:
primo grado:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Giudizio di cognizione innanzi al Tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.115,45 totale € 16.218,45
poi dimidiato - come appresso si chiarirà - ad euro 8.109,22;
secondo grado:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
poi dimidiato - come appresso si chiarirà - ad euro 6.988,55.
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo nel corrente grado, del valore minimo di tariffa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 344/2022 RGAC sull'appello proposto avverso la sentenza n. 277 emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del
Giudice Unico in data 10.2.2022 e pubblicata in data 11.2.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6571/2015 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] nei confronti di:
, in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale;
Controparte_1 nonché nei confronti di:
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; così provvede:
1. dichiara la contumacia di: ; Controparte_2
2. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) rigetta la domanda proposta da , in proprio e n.q. di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, nel procedimento già iscritto al n. 6571/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina per inadempimento ad essa imputabile delle obbligazioni scaturenti dalle norme del “bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del Programma Operativo FESR 2007-2013” e dal decreto di concessione provvisoria DDG n.
1499/4 del 30.6.2014 e conseguente legittimità del provvedimento di revoca del finanziamento emesso con DDG n. 1451/4 del 10.7.2015;
2.2) condanna parte attrice alla rifusione in favore della sola costituita controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.109,22 per onorario oltre accessori come per legge;
3. condanna ancora l'appellata in proprio e n.q. di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, alla rifusione delle spese di lite del corrente grado di giudizio in favore dell'appellante Parte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, che liquida per onorario in complessivi euro 8.109,22 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 17.1.2025
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il processo dott. Giuseppe Francesco D'ANDREA.
Il Presidente relatore (dott. Augusto SABATINI)