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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5828 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistita dagli avvocati Francesca Musesti e Alessandro Taiola Parte_1
ATTORE contro quale titolare della ditta Cre – Nord, contumace Controparte_1
CONVENUTO
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.6.2025
Fatto e diritto.
, quale titolare della impresa individuale Cre – Nord, notificava Controparte_1 alla società atto di precetto – fondato su sentenza n. 2390/2023 di Parte_1 questo tribunale – con cui chiedeva il pagamento della somma di euro 17.619,77.
La società debitrice proponeva opposizione e deduceva che, poiché vantava crediti maggiori nei confronti della convenuta, in forza di due titoli giudiziali, parte resistente non avrebbe potuto agire nei suoi confronti.
pagina 1 di 3 rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 12.6.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
Parte attrice non ha contestato la sussistenza del credito indicato nell'atto di precetto, ma ha eccepito la sussistenza di controcrediti maggiori.
In particolare, la società ha dedotto di essere di euro 33.606,12, Parte_1 oltre spese e interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 2083/2019 e di euro 5.10,00 in forza delle sentenza n. 520/2024.
Come è noto “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito. (Cass. n. 9912/2007; vedi anche Cass. 9347/2009).
Occorre, pertanto, verificare se i crediti dedotti in compensazione dall'opponente siano sorti successivamente alla formazione del titolo.
Il credito di euro 5.100,00 è sorto con la pubblicazione delle sentenza n. 520/2024 in quanto lo stesso è relativo alle spese cdi causa di quel processo. Risulta, dunque, evidente che detto credito è compensabile.
Quanto all'ulteriore credito di euro 33.606,12, di cui al decreto ingiuntivo n. 4708 del 19.4.2029, risulta certo che la formazione del titolo giudiziale allo stesso relativo sia successiva alla formazione del titolo esecutivo azionato dal convenuto.
In assenza di elementi di prova di segno contrario si deve, quindi, ritenere che anche questo secondo credito sia sorto in epoca successiva e, sia, dunque compensabile.
Per le ragioni indicate l'opposizione è accolta.
Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 717,00 per la fase introduttiva, in € 840,00 per la fase di pagina 2 di 3 trattazione (liquidata al minimo in assenza di istruttoria) e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
La domanda ex art. 96 cpc è respinta, considerato che la questione posta dalle sentenze della Corte di Cassazione sopra indicate non è stato trattata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di compensazione propria, dichiara nullo il precetto;
condanna parte convenuta a rifondere alla le spese di lite liquidate Parte_1 in motivazione.
Così deciso in Brescia il 12.6.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5828 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistita dagli avvocati Francesca Musesti e Alessandro Taiola Parte_1
ATTORE contro quale titolare della ditta Cre – Nord, contumace Controparte_1
CONVENUTO
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.6.2025
Fatto e diritto.
, quale titolare della impresa individuale Cre – Nord, notificava Controparte_1 alla società atto di precetto – fondato su sentenza n. 2390/2023 di Parte_1 questo tribunale – con cui chiedeva il pagamento della somma di euro 17.619,77.
La società debitrice proponeva opposizione e deduceva che, poiché vantava crediti maggiori nei confronti della convenuta, in forza di due titoli giudiziali, parte resistente non avrebbe potuto agire nei suoi confronti.
pagina 1 di 3 rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 12.6.2025, la causa era posta in decisione.
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Parte attrice non ha contestato la sussistenza del credito indicato nell'atto di precetto, ma ha eccepito la sussistenza di controcrediti maggiori.
In particolare, la società ha dedotto di essere di euro 33.606,12, Parte_1 oltre spese e interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 2083/2019 e di euro 5.10,00 in forza delle sentenza n. 520/2024.
Come è noto “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito. (Cass. n. 9912/2007; vedi anche Cass. 9347/2009).
Occorre, pertanto, verificare se i crediti dedotti in compensazione dall'opponente siano sorti successivamente alla formazione del titolo.
Il credito di euro 5.100,00 è sorto con la pubblicazione delle sentenza n. 520/2024 in quanto lo stesso è relativo alle spese cdi causa di quel processo. Risulta, dunque, evidente che detto credito è compensabile.
Quanto all'ulteriore credito di euro 33.606,12, di cui al decreto ingiuntivo n. 4708 del 19.4.2029, risulta certo che la formazione del titolo giudiziale allo stesso relativo sia successiva alla formazione del titolo esecutivo azionato dal convenuto.
In assenza di elementi di prova di segno contrario si deve, quindi, ritenere che anche questo secondo credito sia sorto in epoca successiva e, sia, dunque compensabile.
Per le ragioni indicate l'opposizione è accolta.
Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 717,00 per la fase introduttiva, in € 840,00 per la fase di pagina 2 di 3 trattazione (liquidata al minimo in assenza di istruttoria) e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
La domanda ex art. 96 cpc è respinta, considerato che la questione posta dalle sentenze della Corte di Cassazione sopra indicate non è stato trattata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di compensazione propria, dichiara nullo il precetto;
condanna parte convenuta a rifondere alla le spese di lite liquidate Parte_1 in motivazione.
Così deciso in Brescia il 12.6.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 3 di 3