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1 maggio 1969
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25 luglio 1974
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6 gennaio 1977
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12 dicembre 1985
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Art. 23.
Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria e' garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.
La pensione di riversibilita' in tale caso e' calcolata in conformita' di quanto previsto dall' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 9-17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21-29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 3-6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985, n. 291) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della presente legge, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.
Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria e' garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.
La pensione di riversibilita' in tale caso e' calcolata in conformita' di quanto previsto dall' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 9-17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21-29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 3-6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985, n. 291) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della presente legge, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.
Commentario • 1
- 1. Accertamento Contributivo Con Pignoramento In Corso: Come ReagireGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 dicembre 2025 · 1
L'accertamento contributivo con pignoramento già avviato è una delle situazioni più urgenti e pericolose per imprese e lavoratori autonomi. Quando INPS o altri enti previdenziali avviano un accertamento contributivo e, parallelamente, procedono al pignoramento, il rischio non è solo economico ma anche operativo, perché possono essere colpiti conti correnti, crediti verso clienti e flussi di cassa essenziali. È fondamentale chiarirlo subito: anche con un pignoramento in corso esistono strumenti immediati per reagire, difendersi e bloccare l'esecuzione. Molti pignoramenti contributivi si fondano su accertamenti viziati e possono essere sospesi, ridotti o annullati se affrontati con una …
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Giurisprudenza • 63
- 1. Corte Cost., sentenza 06/12/1985, n. 314Provvedimento: […] Dapprima, la sentenza n. 230 del 1974 ha dichiarato illegittimo il combinato disposto della norma citata e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969, in quanto escludeva il detto trattamento minimo per coloro che fossero titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi. […] Malgrado le impugnative promosse da alcuni fra i giudici a quibus, le questioni rispettivamente sollevate e la conseguente decisione della Corte non possono invece coinvolgere né l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, né l'art. 23 della predetta legge n. 153 del 1969, né l'art. 9 della legge n. 587 del 1971: non il primo, trattandosi di una disciplina che presuppone, ma non altera e nemmeno richiama, […]Leggi di più...
- pensioni·
- l 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a.·
- integrazione al minimo della pensione di riversibilita' inps·
- esclusione qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito·
- cst art. 3.·
- sent. 314/85 b. previdenza e assistenza sociale·
- violazione del principio di eguaglianza·
- illegittimita' costituzionale in via conseguenziale per contrasto con il principio di eguaglianza.·
- cumulo fra pensioni di riversibilita' e pensioni dirette autonome a carico dell'inps·
- illegittimita' conseguenziale per contrasto con il principio di eguaglianza.·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- esclusione del diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' inps·
- residue applicazioni del divieto·
- titolari di pensioni di riversibilita' a carico dello stato o di alcuni fondi o casse di previdenza·
- l 30 aprile 1969, n. 153, art. 23.