Articolo 23 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 22Articolo 24
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1 maggio 1969
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25 luglio 1974
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6 gennaio 1977
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12 dicembre 1985
Art. 23.

Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria e' garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.
La pensione di riversibilita' in tale caso e' calcolata in conformita' di quanto previsto dall' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 9-17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21-29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 3-6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985, n. 291) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della presente legge, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985
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