Sentenza 10 giugno 2025
Decreto collegiale 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2024 REG.RIC.
N. 01927/2024 REG.RIC.
N. 00381/2025 REG.RIC.
N. 00384/2025 REG.RIC.
N. 00419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2024, proposto da
EP ZZ, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di IA OL ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Cavicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2024, proposto da
RA ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2025, proposto da
CA ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Rigacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2025, proposto da
VA ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Vanoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2025, proposto da
SE CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Pamela Paladin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Crotone del 16 novembre 2023, n. 790.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. RA Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 16 novembre 2023, n. 790, il Tribunale di Crotone ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di IA OL ZZ per la somma pari ad € 1.326.880,00, oltre interessi come per legge dalla data di pubblicazione della sentenza all’effettivo pagamento, nonché al risarcimento dei danni subiti da EP ZZ, SE CO, CA ZZ, RA ZZ, VA ZZ, quantificati equitativamente in € 50.000,00 per ciascuno, oltre interessi come per legge dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento.
La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria; il titolo esecutivo era stato, intanto, già notificato all’amministrazione in data 17 novembre 2023.
2. – I creditori hanno notificato distinti ricorsi in ottemperanza in data 14 maggio 2024, 2 dicembre 2024 e 18 marzo 2025, depositandoli nella Segreteria in data 27 maggio 2024, 3 dicembre 2024 e 25 marzo 2025.
I tre ricorsi notificati il 18 marzo 2025 (quelli di CA ZZ, VA ZZ e SE CO) sono stati correttamente indirizzati, come gli altri due, all’indirizzo PEC uo.uff.leg@pec.asp.crotone.it, che però è risultato inibito alla ricezione. In mancanza di elementi che testimonino un malfunzionamento del sistema, la notificazione deve ritenersi perfezionata correttamente, tanto più che in data 19 marzo 2025 i creditori hanno inoltrato la notificazione all’indirizzo, presente nell’elenco IPA, protocollo@pec.asp.crotone.it.
3. – I ricorrenti hanno domandato l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate. Hanno avanzato, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo.
4. – L’amministrazione non si è costituita in giudizio e i ricorsi sono stati trattati tutti e spediti in decisione alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
5. – I cinque ricorsi in ottemperanza sono strettamente connessi tra di loro e vanno riuniti.
6. – L’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale indicata in epigrafe, che risulta passata in giudicato.
Essa, però, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
7. – Per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015).
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
Tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad AC :
8. - Conclusivamente:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad AC , il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad AC , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente. Esse vengono calcolate in ragione della misura complessiva del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad AC il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge, per EP ZZ, in proprio e in qualità, e nella misura di € 600,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge, per ciascuno degli altri ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
RA Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO