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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il giudice RO RA OZ, nella causa iscritta al numero 4667 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa da (Avv. Daniela Ferraro) contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento
[...] della Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31 luglio 2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, in persona del legale rappresentante, chiedendo al giudice il Controparte_1 riconoscimento del suo diritto alla Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e la condanna del convenuto alla attribuzione del beneficio, in suo favore.
2. Alla prima udienza dell'1 luglio 2025, il giudice ha rilevato la irregolarità della notifica e assegnato alla lavoratrice un termine per il suo rinnovo.
2.1. All'udienza odierna la parte ricorrente è comparsa, avendo provveduto alla rinnovazione della notifica, della quale il giudice ha dichiarato la nullità, e ha domandato la concessione di un ulteriore nuovo termine.
3. Deve allora essere esaminata la procedibilità del ricorso.
3.1. L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
3.1.1. Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 cod. proc. civ. - da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto -, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma (Cass.
10 aprile 2000, n. 4529); inoltre, la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 del c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia a oggetto un ricorso per cassazione,
l'inammissibilità del medesimo, restando esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine stante la sua perentorietà e la conseguente improrogabilità di quello già concesso e non rinnovabile (Cass. 11 novembre 2003, n. 16924).
3.2. Nel presente processo il giudice ha assegnato al ricorrente, all'udienza dell'1 luglio
2025, un termine, da considerarsi perentorio ex art. 291 ultimo c.p.c., per il rinnovo della notifica, che la ricorrente non ha rispettato.
3.3. Dal mancato rispetto del termine perentorio (cui va equiparata la rinnovazione della notifica in maniera invalida) consegue allora che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 28 ottobre 2025
Il giudice
RO RA OZ