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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/07/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7124/2017 RG, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Lo Parte_1
SCHIAVO con la quale elettivamente domicilia in virtù di mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore
-Attore-
E
in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_2 della rappresentato e Parte_3 difeso dall'Avv. Gaetano Romanelli con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.11.2024 e da note conclusive depositate dalla parte attrice
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. avvocato Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il sig. Parte_2 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare il grave inadempimento contrattuale dei convenuti e dichiarare l' intervenuta risoluzione contrattuale ex art 1453 c.c.
e per l'effetto, rilevata anche la evidente malafede dei convenuti nell'esecuzione del contratto condannare i convenuti alla restituzione della somma pari ad €
7500,00 corrisposta per l'acquisto della vettura volkswagen Polo targata EM
1 752VV oltre accessori fino al soddisfo;
accertata e declarata l'intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dei convenuti, condannarli in solido al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata fruizione del bene a decorrere dalla data di scadenza del permesso provvisorio e sino all'accertamento giudiziale del fatto da determinarsi in via equitativa;
accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale condannare i convenuti al pagamento delle riparazioni all'auto che si sono rese necessarie.-
A sostegno della azione, l'attore si doleva del mancato rilascio dei titoli originali ai fini del passaggio di proprietà consegnati, solo in occasione della prima udienza celebratasi il 21.03.2018 ovvero un anno dopo il pagamento del prezzo - e dell'aver preteso, contrariamente al concordato prezzo onnicomprensivo (€ 7500,00) un ulteriore esborso di € 450,00 per tale operazione. A ciò si aggiunga che sin da subito l'autovettura ha presentato dei difetti che hanno richiesto un intervento di sostituzione di parti meccaniche (due ammortizzatori anteriori, due freni a disco anteriori, delle pasticche connesse) nonché la rigenerazione dell'aria condizionata, che ha costretto l'attore a sostenere un ulteriore costo di € 450,00 oltre alle spese (€
450 mensili) per il noleggio imposto dalla mancata fruibilità del bene allo scadere del permesso provvisorio.-
Si costituiva in giudizio anche nella qualità di titolare della Parte_2
ed eccepiva preliminarmente Parte_3 Parte_2
l'incompetenza per territorio del tribunale adito.-
Nel merito l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto .-
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi infine veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024 e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.-
…………….
Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio perché tardivamente formulata
Nel merito invece a domanda non può trovare accoglimento.-
Va evidenziato che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001) al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di
2 distribuzione dell'onere della prova contenuti nell' art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Inoltre si rammenta come la S.C., abbia chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
Nel caso che occupa la parte convenuta ha fornito anche se solo alla prima udienza la certificazione richiesta, mentre parte attrice non ha dimostrato che il prezzo convenuto fosse comprensivo anche delle spese per il passaggio di proprietà .
Ugualmente vanno disattese le altre doglianze.- va dunque rigettata la domanda di risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento dei convenuti.-
Le spese di lite considerata la vetustà della presente controversia vanno compensate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno il 29.07.2025
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7124/2017 RG, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Lo Parte_1
SCHIAVO con la quale elettivamente domicilia in virtù di mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore
-Attore-
E
in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_2 della rappresentato e Parte_3 difeso dall'Avv. Gaetano Romanelli con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.11.2024 e da note conclusive depositate dalla parte attrice
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. avvocato Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il sig. Parte_2 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare il grave inadempimento contrattuale dei convenuti e dichiarare l' intervenuta risoluzione contrattuale ex art 1453 c.c.
e per l'effetto, rilevata anche la evidente malafede dei convenuti nell'esecuzione del contratto condannare i convenuti alla restituzione della somma pari ad €
7500,00 corrisposta per l'acquisto della vettura volkswagen Polo targata EM
1 752VV oltre accessori fino al soddisfo;
accertata e declarata l'intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dei convenuti, condannarli in solido al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata fruizione del bene a decorrere dalla data di scadenza del permesso provvisorio e sino all'accertamento giudiziale del fatto da determinarsi in via equitativa;
accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale condannare i convenuti al pagamento delle riparazioni all'auto che si sono rese necessarie.-
A sostegno della azione, l'attore si doleva del mancato rilascio dei titoli originali ai fini del passaggio di proprietà consegnati, solo in occasione della prima udienza celebratasi il 21.03.2018 ovvero un anno dopo il pagamento del prezzo - e dell'aver preteso, contrariamente al concordato prezzo onnicomprensivo (€ 7500,00) un ulteriore esborso di € 450,00 per tale operazione. A ciò si aggiunga che sin da subito l'autovettura ha presentato dei difetti che hanno richiesto un intervento di sostituzione di parti meccaniche (due ammortizzatori anteriori, due freni a disco anteriori, delle pasticche connesse) nonché la rigenerazione dell'aria condizionata, che ha costretto l'attore a sostenere un ulteriore costo di € 450,00 oltre alle spese (€
450 mensili) per il noleggio imposto dalla mancata fruibilità del bene allo scadere del permesso provvisorio.-
Si costituiva in giudizio anche nella qualità di titolare della Parte_2
ed eccepiva preliminarmente Parte_3 Parte_2
l'incompetenza per territorio del tribunale adito.-
Nel merito l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto .-
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi infine veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024 e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.-
…………….
Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio perché tardivamente formulata
Nel merito invece a domanda non può trovare accoglimento.-
Va evidenziato che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001) al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di
2 distribuzione dell'onere della prova contenuti nell' art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Inoltre si rammenta come la S.C., abbia chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
Nel caso che occupa la parte convenuta ha fornito anche se solo alla prima udienza la certificazione richiesta, mentre parte attrice non ha dimostrato che il prezzo convenuto fosse comprensivo anche delle spese per il passaggio di proprietà .
Ugualmente vanno disattese le altre doglianze.- va dunque rigettata la domanda di risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento dei convenuti.-
Le spese di lite considerata la vetustà della presente controversia vanno compensate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno il 29.07.2025
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
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