Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 663 /2025
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 663 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da parte ricorrente, difesa ed assistita dall'Avv. RAVIOLO MICHELA Parte_1
E
TO AN AR CA , parte resistente, difesa ed assistita dall'Avv. OLIVIERI
CLAUDIA
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere favorevole del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni, a modifica della sentenza di questo Tribunale n. 143/2024 del 21.6.2024, nei termini che seguono:
“-La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso l'abitazione materna ove trasferirà la propria residenza;
- Tenuto conto dell'età di e delle difficoltà insorte nel rapporto con il padre con il quale la ragazza Per_1
con l'ausilio della madre ha recentemente riallacciato i contatti, si prevede una visita infrasettimanale che inizialmente avrà luogo con la contemporanea presenza di madre, padre e figlia e, successivamente, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia anche più di un giorno a settimana da concordare nonché ogniqualvolta vi sia accordo tra i genitori e la figlia.
- Qualora si dovesse ravvisare una qualsivoglia forma di disagio della minore ovvero di difficoltà tra i genitori nel dialogo e nella determinazione delle scelte nell'interesse della figlia, il IG. ON e la IG.ra si impegnano ad intraprendere presso il Servizio Sanitario Nazionale un percorso di supporto Pt_1
psicologico/mediazione familiare sia personalmente che unitamente alla minore nell'interesse di quest'
- le festività natalizie e pasquali, verranno passate alternativamente ed ogni anno, una col padre ed una con la madre, previo accordo tra i genitori tenendo in considerazione le esigenze della figlia;
Per_1
- Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore euro 400,00 mensili Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondi gli indici ISTAT nonché sosterrà nella misura del 70% le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative (che dovranno essere, salvo urgenza, previamente concordate): le parti si rimettono in riferimento all'individuazione delle spese aventi natura straordinaria a quanto indicato dalla Sezione Civile del Tribunale di Savona mediante verbale della riunione del 15/01/2024;
- L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_1
- Ferme tutte le altre condizioni di cui alla sentenza n° 143/2024 pubblicata il 21/06/2024
- con l'adempimento delle sopra riportate condizioni, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra esse pendente e dichiarano di non avere nulla da pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione anche se in oggi non ancora dedotta, azionata e/o nota”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo