Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1236/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1236/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.1.2025, e vertente
TRA
, già , c.f. - P.IVA , con Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Pt_1
Direttore generale Dr. , giusta delibera GRC n° 370 del Parte_2
06.08.2019, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianpiero Mesco,
c.f. , Anna Vingiani, c.f. , CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Giuseppe Iervolino, c.f. , ed Annamaria De Nicola, CodiceFiscale_3
c.f. , i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, CodiceFiscale_4
comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
ed al numero di fax 0812544528 Email_1
- tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe Pt_1
Parte n.13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura per Notar del 5.9.2019 Rep 42728. Persona_1
APPELLANTE
E
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore Dott. , elettivamente domiciliato Controparte_2
per la carica presso la sede legale della società, corrente in Napoli (NA), alla via Scarlatti n. 88, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciato su foglio separato, dal quale
è stata estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti Andrea Ferraro,
cod. fisc.: , pec: e CodiceFiscale_5 Email_2
Vincenzo Mirra, cod. fisc. pec: CodiceFiscale_6
e Paolo Galluccio, cod. fisc.: Email_3 C.F._7
, pec: e con questi elettivamente
[...] Email_4
domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere, alla Via
Melorio n°21, nonché presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata,
quale domicilio digitale;
si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA 3
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede legale in Milano (MI), via San Prospero n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: , ed iscritta al R.E.A. con il numero MI- P.IVA_3
2128979 e per essa, quale mandataria in forza di procura a rogito del Notaio
dott. in Milano del 07/10/2021, Rep. 14.004 - Racc. 9.208 Persona_2
(All.A) - “SG”), con sede in Roma (RM), Parte_3
Via Curtatone 3, C.F. P. IVA , in persona del P.IVA_4 P.IVA_5
legale rappresentante pro - tempore, giusta procura del 9/7/2024 per atto del
Notaio (All.B), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Persona_3
Pingue, c.f. , e Massimino Lo Conte, c.f. CodiceFiscale_8 [...]
, e con gli stessi difensori domiciliata presso C.F._9 Controparte_4
associato in Roma (RM), via Vittorio Veneto n. 7, in forza di procura generale alle liti del 04/11/2021 per atto del Notaio Rep. Persona_3
16928/Racc.8243 (All.C), allegata alla comparsa conclusionale del 31.3.2025.
Si indicano, quali indirizzi PEC su cui ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento i seguenti indirizzi PEC:
e Email_5
Email_6
APPELLATA
E
, c.f. , in persona del suo legale rapp.te Controparte_5 P.IVA_6
Presidente pro - tempore della , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_6
Elena Lauritano, c.f. , e Avv. Maria Luigia Schiano CodiceFiscale_10 4
di Colella, c.f. , dell'Avvocatura Regionale, giusta CodiceFiscale_11
procura generale ad lites per Notar di Barano d'Ischia del Persona_4
14/3/2018 Rep. 33646, elett.te dom.ti in alla Via Santa Lucia n. 81, le Pt_1
quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 133,134 e 136 cpc al numero di fax 081/7963766 e/o all'indirizzo di PEC : egione.campania.it; Ema_7 Email_8
ml egione.campania.it. Email_9
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro - tempore, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza 1947/22, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di
Parte Napoli, integralmente la difesa così come formulata dall'appellante e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
condannare le appellate al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Per l'appellata in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, ai fini del rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n° 1947/2022, resa dal
Tribunale di Napoli, Decima Sezione, e pubblicata il 24.2.2022; porsi a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Per l'appellata , in persona del legale rapp.te pro Controparte_5
- tempore, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_5
ed accertare comunque il passaggio in giudicato dell'ordinanza
[...] 5
nella parte in cui ha statuito la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità
del diritto della in relazione alla domanda proposta, con Controparte_5
conseguente conferma sul punto della sentenza del Tribunale di Napoli
n.1947/2022; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per l'appellata in persona del legale rapp.te Controparte_3
pro - tempore, e per essa - quale mandataria - Controparte_7
in persona del legale rapp.te pro – tempore, impugnando integralmente l'avverso atto di appello, in quanto infondato in fatto e diritto, e precisando le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta, richiamando tutte le difese, eccezioni e deduzioni formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 22.3.2022 la Parte_4
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, proponeva
[...]
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1947/2022 del
24.2.2022 con la quale - all'esito dei giudizi riuniti n. 36380/2017 e
25012/2019 R.G., in accoglimento della domanda proposta dalla
in persona del legale rapp.te pro-tempore, nonché di Controparte_1
quella separatamente proposta dalla in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro-tempore, in qualità di cessionaria dei crediti della predetta
Parte
entrambe nei confronti della predetta detto giudice Controparte_1
-così provvedeva:
“1) Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando,
nella causa n. di r.g. 36380/2017, così provvede:
a) condanna l' a pagare, in favore della Parte_1
, € 308.220,77, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, CP_1 6
comma 4, del contratto in atti, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 quanto
a € 75.959,41, dal 31.12.2015 quanto a € 106.160,12, dal 31 gennaio 2016
quanto a € 66.572,35, dal 1° marzo 2016 quanto a € 28.706,80, dal 31 gennaio
2016 quanto a € 8.439,93 (residuo settembre), dal 30.04.2016 quanto alla
restante somma (residuo mensilità ultimo trimestre);
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite della
, liquidate in € 1.253,93 per esborsi ed € 12.600,00 per CP_1
compenso del difensore (di cui € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per
la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria, € 4.500,00 per la fase
decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del
compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., agli
Avv.ti Vincenzo Mirra, Andrea Ferraro e Paolo Galluccio.
2) Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando,
nella causa n. di r.g. 25012/2019, così provvede:
a) condanna l' a pagare, in favore della Parte_1 [...]
€ 139.663,09, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma CP_3
4, del contratto, con decorrenza dall'11.04.2017;
b) rigetta la domanda proposta dalla nei Controparte_3
confronti della regione CP_5
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite della Pt_1
liquidate in € 1.241,00 per esborsi ed € 8.600,00 per Controparte_3
compenso del difensore (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per
la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase
decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del
compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., 7
all'Avv. Alberto Pacifico”.
E' necessario evidenziare che nel detto giudizio, con comparsa del
28.1.2022, depositata quindi in fase di decorrenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, era intervenuta la società in Parte_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, alla quale l'originaria attrice
[...]
- con atto per Notar Rep. 14.004/Racc. 9.208 CP_3 Persona_2
del 7.10.2021 - aveva conferito procura speciale affinché la stessa potesse, in suo nome e per suo conto, compiere ogni atto, attività, adempimento e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni alla gestione, riscossione,
incasso ed eventuale recupero dei crediti, anche attraverso le vie giudiziarie.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la la la e la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
tutte in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro – Parte_3
tempore, chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, di revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza
1947/22, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli,
Parte integralmente la difesa così come formulata dall'appellante e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
il tutto con condanna delle appellate al pagamento integrale di spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Con comparsa del 23.9.2022 si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale eccepiva l'inammissibilità
dell'appello e, comunque, sulla base delle argomentazioni ivi esplicitate, ne contestava la relativa fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conferma della gravata decisione e vittoria di spese di lite, con distrazione in 8
favore dei difensori anticipatari.
Con comparsa del 3.10.2022 si costituiva la , in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale eccepiva, in via preliminare ed assorbente, la propria assoluta carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta, essendosi in ogni caso formato il giudicato sull'accoglimento di detta eccezione da parte del Tribunale, in assenza di impugnazione sul punto;
la stessa chiedeva in ogni caso la propria vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con comparsa del 17.10.2022 si costituiva la Parte_3
in persona del legale rapp.te pro – tempore, non in proprio, ma quale mandataria di la quale, per le ragioni ivi meglio Controparte_3
precisate, chiedeva rigettarsi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
in via meramente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, chiedeva la condanna della Parte_1
al pagamento delle somme già liquidate in sentenza a titolo di Pt_1
ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2033
c.c., con vittoria di spese e compensi del giudizio, quantificate ex D.M.
55/2014 e maggiorate di spese generali al 15%, nonché C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 10.1.2025 per udienza del 29.1.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 9
L'appello proposto dalla , Parte_4
in persona del legale rapp.te pro – tempore,è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate.
Preliminarmente va preso atto che il giudice di primo grado, con la gravata decisione, ha rigettato le domande proposte dalla Controparte_1
e dalla nei confronti della CP_3 Parte_5 Controparte_5
inizialmente evocata in giudizio;
detta decisione non è stata oggetto di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato sul punto, e, infatti,
nessuna richiesta è stata formulata nei confronti di tale parte nel corso del presente grado di giudizio.
Ciò posto, al fine di meglio comprendere le ragioni della presente decisione, pare utile esporre i termini della vicenda inizialmente sottoposta al
Tribunale di Napoli, come ben riportata in sintesi nella gravata decisione.
E invero, il giudizio iscritto al n. 36380/2017 R.G. è stato introdotto dalla la quale ha chiesto la condanna dell' Controparte_1 [...]
al pagamento dell'importo di € 308.220,77, Parte_4
oltre interessi ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6 del contratto, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie, rientranti nella branca di patologia clinica - laboratorio di analisi, eseguite, in regime di accreditamento, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 (fatture: n. 7B del
06.10.2015 per l'importo di € 84.399,35; n. 8B del 04.11.2015 per l'importo di € 117.955,69; n. 9B del 04.12.2015 per l'importo di € 73.969,28; n. 1B del
08.01.2016 per l'importo di € 31.896,45).
Part L' i è costituita, eccependo, in via preliminare, la sussistenza della 10
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e deducendo che: - spettava alla controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché la loro corrispondenza a quelle previste in contratto;
- la doveva provare anche di aver rispettato i limiti CP_1
della capacità operativa massima e dei tetti di spesa;
- gli importi richiesti non erano dovuti, in quanto relativi a prestazioni eseguite dopo il superamento del tetto di spesa;
- il detto sforamento si era verificato in data 27.08.2015; la stessa concludeva pertanto per il rigetto della domanda “per difetto di
giurisdizione del G.O., nonché perché nulla, inammissibile, ed infondata in
fatto e diritto, e comunque non provata”.
Quanto al giudizio iscritto al n. 25012/2019 R.G., lo stesso è stato introdotto dalla (di seguito ), in qualità di Controparte_3 CP_3
cessionaria dei crediti della , per sentir condannare l' CP_1 [...]
e la , “in solido tra loro Parte_4 Controparte_5
e/o per quanto di rispettiva ragione”, al pagamento di € 447.883,86, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie, rientranti nella branca di patologia clinica – laboratorio di analisi, eseguite, in regime di accreditamento, nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2015, settembre e ottobre 2016 (fatture: n. 7B
del 06.10.2015 per l'importo di € 84.399,35; n. 8B del 04.11.2015 per l'importo di € 117.955,69; n. 9B del 04.12.2015 per l'importo di € 73.969,28;
n. 1B del 08.01.2016 per l'importo di € 31.896,45; 10/PA2016 del 04.10.2016
per l'importo di € 33.581,68; 11/B del 17.11.2016 per l'importo di €
106.081,41).
In subordine alla domanda di adempimento contrattuale, l'attrice ha 11
chiesto il suddetto importo anche a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.
e a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.
Part L' si è costituita, eccependo, in via preliminare: - la “carenza di legittimazione attiva” della , in quanto, nella sua qualità di debitrice CP_3
ceduta, non aveva mai accettato la cessione dei crediti (vedi artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18.11.1923); - la litispendenza con riferimento al giudizio introdotto dalla , atteso che vi era parziale coincidenza CP_1
delle fatture azionate;
- il pagamento della fattura 10/PA del 04.10.2016 con mandato di pagamento n. 2706605 del 19.12.2016 di € 42.416,43 e con mandato di pagamento n. 2700203 del 08.02.2017 di € 4.712,94. Quanto agli
Part importi residui pretesi dalla controparte, l' ha dedotto che essi non erano dovuti in quanto relativi a prestazioni rese in epoca successiva allo sforamento del tetto di spesa, che si era verificato, nel 2015, in data 27.08.2015, e nel
Part 2016, in data 25.09.2016. Infine, l' ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte in via subordinata e la non applicabilità degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002.
La rimaneva contumace e, all'udienza Controparte_5
dell'11.11.2021, i due giudizi venivano riuniti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale decideva la controversia nei termini sopra riportati, ed avverso detta decisione proponeva impugnazione l' e la Parte_4 CP_5
sviluppando diversi motivi di gravame.
[...]
Ed invero, con la propria prima censura, l'appellante chiede l'accoglimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito, 12
ritenendo non condivisibili ed errate le conclusioni alle quali il Tribunale è
giunto sul punto, che di seguito vengono riportate, per una migliore comprensione dei motivi della decisione.
Il primo giudice osservava sul punto che: “Poiché i rapporti fra le
aziende sanitarie locali e le strutture private, quali case di cura, laboratori o
ambulatori, vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel
previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 44, sia
in quello, nuovo, dell'accreditamento ex d.lgs. n. 502 del 1992 e successive
integrazioni e modifiche (cfr. Cass., sez. un., n. 14335 del 08/07/2005, Cass.
n. 1740 del 25/01/2011, Cass., sez. un., n. 473 del 14/01/2015), la norma
costituente lo spartiacque in tema di giurisdizione è l'art. 133, comma 1, lett.
c), del d.lgs. n. 104 del 2010, a mente del quale sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia
di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …”.
La disposizione da ultimo menzionata riproduce la disciplina prevista
dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo novellato dall'art. 7 della legge
n. 205 del 2000, come risultante dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte
Costituzionale. Tale pronuncia, infatti, comportò una rideterminazione dei
confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la
declaratoria di parziale incostituzionalità degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34,
comma 1, del d.lgs. 80/98, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b), della legge
205/00; in particolare, la Consulta ritenne illegittima la previsione dell'art.
33 relativa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di “pubblici servizi”, statuendo, per quel che qui interessa, che tale 13
giurisdizione esclusiva poteva ritenersi sussistente solo in relazione alle
“controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici
servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Per quest'ultime andava (e va) applicato il tradizionale criterio del petitum
sostanziale dell'azione (cfr. Cass., sez. un., n. 6330 del 24/03/2005, nonché
art. 386 c.p.c.).
Ancor prima del d.lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione esclusiva in
tema di concessioni di servizio pubblico era prevista dall'art. 5 della legge n.
1034 del 1971, ma sempre con l'esclusione delle controversie “concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Quest'ultime sono da sempre
individuate nelle liti che attengono alla sola sfera privatistico-patrimoniale
delle parti, non coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della
pubblica amministrazione o lo scrutinio circa l'esercizio dei poteri
autoritativi di cui essa gode nella determinazione di canoni, indennità e altri
corrispettivi (cfr. Cass., sez. un., n. 6330 del 24/03/2005, Cass., sez. un., n.
7946 del 27/03/2008).
In applicazione delle suddette coordinate interpretative, la
giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere che la
Part controversia promossa nei confronti di una per ottenere il pagamento del
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o
definitivo accreditamento per conto ed a carico del Servizio sanitario
nazionale, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa
creditoria non coinvolge l'esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode
nella determinazione dei corrispettivi, ma richiede un'indagine meramente 14
delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione
(cfr. Cass., sez. un., n. 29536 del 18/12/2008, Cass., sez. un., n. 26200 del
16/10/2019, relativa proprio ad una domanda volta ad ottenere prestazioni
ultra tetto, Cass., sez. un., n. 9251 del 24/04/2014, Cass., sez. un., n. 10149
del 20/06/2012, Cass., sez. un., n. 1771 del 26/01/2011).
Nel caso in esame, non è in contestazione il potere
dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e
validità del rapporto concessorio, né, infine, la domanda, per come formulata,
presuppone la disapplicazione di atti autoritativi (cfr., sul punto, Cass., sez.
un., n. 28053 del 02/11/2018), con la conseguenza che la giurisdizione spetta
al giudice ordinario”.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere spettante la giurisdizione al giudice ordinario sul fallace presupposto che, nella specie,
si controverterebbe soltanto su di un mero pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie, non essendo in contestazione il potere di fissare i tetti di spesa.
In realtà, il primo giudice, entrando nel merito dell'azione autoritativa della P.A. e dell'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria, avrebbe compiuto un'attività che esulava dalla propria giurisdizione,
attenendo piuttosto, a quella del Giudice Amministrativo.
Per contro, il Giudice a cui spettava il sindacato in ordine alla
Part correttezza o meno della procedura seguita nella fattispecie dalla risolvendosi in una valutazione sul modo in cui la pubblica amministrazione aveva esercitato il proprio potere autoritativo, era esclusivamente il Giudice
Amministrativo; il sistema di calcolo dei tetti di spesa, infatti, era espressione 15
del potere autoritativo della P.A. e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle Regioni.
Nella specie, quindi, il Tribunale, a fronte della domanda di pagamento quale saldo del corrispettivo di prestazioni sanitarie rese da controparte nel
Parte 2015 e nel 2016 e dell'eccezione della appellante volta a paralizzarla in ragione di provvedimenti amministrativi che ne escludevano la debenza per superamento del tetto di spesa, non avrebbe dovuto mettere in discussione la
Parte validità e l'efficacia di detti provvedimenti, sindacando l'operato della in ordine all'applicazione o meno del meccanismo della regressione tariffaria,
tenuto conto che ciò esulava dall'ambito della sua giurisdizione.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, in realtà, la conclusione alla quale è giunto il Tribunale si inquadra nel solco dell'insegnamento dei giudici di legittimità (v., ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Un., 15/07/2021,
n. 20161), da tempo fatto proprio da questa Corte, secondo il quale “Ai sensi
dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, la domanda di
Part condanna della competente al pagamento del corrispettivo per le
prestazioni eccedenti il limite di spesa - in tema di attività sanitaria esercitata
in regime di cd. accreditamento - proposta dalla società accreditata sulla base
dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che
avevano stabilito i ccdd. tetti di spesa e della conseguente invalidità,
inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo tra le parti limitatamente alle
clausole che stabilivano la non remunerabilità delle predette prestazioni,
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia
il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto
adempimento di una obbligazione connessa ad una pretesa del privato 16
riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza interessare il controllo di
legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio”.
La censura sul punto proposta appare quindi del tutto infondata,
essendo peraltro basata sulla semplice reiterazione di argomentazioni già
sviluppate in primo grado, ampiamente superate dalla motivazione.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante lamenta che quanto statuito dal Tribunale di Napoli in relazione alla prova del superamento del tetto di spesa ed all'asserito mancato rispetto della relativa procedura era comunque errato, non potendo assolutamente condividersi.
Orbene, il Tribunale osservava sul punto questo segue:
Part
“A questo punto va affrontato il motivo sostanziale per cui la si
rifiuta di pagare le somme ingiunte, ossia il superamento del tetto di spesa
trimestrale.
Occorre premettere che alla luce della recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, lo scrivente ritiene di aderire alla tesi secondo cui lo
sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza
estintivo/impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario e come
Part tale deve essere provato dalla debitrice (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437
del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del
06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e
l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del
concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea
alla struttura del credito, che esula dall'onere probatorio a carico del centro
privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico. 17
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare
maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il
Part contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa
(cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati
attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre,
il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie
strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni
Part preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà
l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che la convenuta non ha assolto l'onere a suo
carico, in quanto le note n. 45159/2015 del 22.09.2015, n. 34909/2015 del
08.07.2015 e n. 55685/2016 del 21.10.2016 non sono altro che mere
comunicazioni delle date in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di
spesa annuale della branca patologia clinica – laboratorio di analisi
(27.08.2015, 19.01.2015 per gli assistiti residenti fuori regione e CP_5
25.09.2016), che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle
a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono
dotate di adeguata forza probatoria. Peraltro, nelle comunicazioni si precisa
che la decisione di non pagare le prestazioni rese oltre la data di sforamento
del tetto viene assunta “nelle more delle determinazioni del tavolo tecnico”,
cui è evidentemente demandato il controllo definitivo circa i “dati estrapolati
dai sistemi informativi aziendali”.
Identico discorso deve essere fatto in relazione alle relazioni
istruttorie in atti, in quanto predisposte proprio ai fini del presente
contenzioso. 18
Anche la notifica di addebito per superamento del tetto relativa
Part all'agosto 2015 è un atto unilateralmente formato dalla stessa privo di
efficacia autoritativa e inidoneo a provare il superamento del tetto. Peraltro,
non vi è prova della comunicazione della nota di addebito all'attrice, in
quanto non vi è alcun elemento istruttorio in grado di collegare la ricevuta di
fax in atti con il predetto documento.
I dati consuntivi relativi al consumo del tetto di spesa negli anni 2015
e 2016 non risultano indicati neanche nei verbali di riunione del tavolo
Part tecnico previsto dall'art. 6 del contratto. I numerosi verbali prodotti dall'
non contengono alcuna deliberazione del suddetto tavolo in ordine al
momento in cui il tetto di spesa è stato superato, né viene effettuata un'analisi
definitiva della produzione relativa agli anni 2015 e 2016, onde verificare lo
sforamento effettivo del tetto di spesa nella branca laboratorio di analisi
(oltre che nelle altre branche).
Del tutto priva di significato istruttorio è la schermata del programma
di fatturazione elettronica “DIGIT GO”, di cui si ignora il funzionamento.
Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via
Part definitiva la questione, ossia una delibera del direttore generale dell' che,
preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa
apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui si sarebbe
verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere
remunerata perché resa ultra budget.
Alla luce di quanto precede deve concludersi che la convenuta non ha
provato il fatto estintivo delle pretese delle attrici, che devono quindi essere
accolte”. 19
L'appellante, a sostegno del motivo di gravame, richiama ancora una volta detta documentazione, senza tuttavia offrire elementi ulteriori atti a superare le argomentazioni, logiche e coerenti, del giudice di primo grado, nei termini sopra riportati.
Quanto alle questioni relative alla regressione tariffaria, cui pure l'appellante fa riferimento, la stessa nella specie non viene in discussione posto che la sentenza di primo grado risulta fondata sulla circostanza, che si pone a monte, dell'insussistenza della prova in ordine all'avvenuto superamento del tetto di spesa e della parte di fatturato di ciascun centro non remunerabile in quanto resa ultra budget.
Anche in questo caso, quindi, la censura non coglie nel segno.
A questo punto va rilevato anche che l'appellante, sia pure per la prima volta in comparsa conclusionale, afferma che, comunque, la struttura accreditata avrebbe erogato le prestazioni specialistiche per l'annualità 2016,
in assenza di contratto, sottoscritto dalla solo in data Controparte_1
11.4.2017; in conseguenza, tutte le prestazioni fornite prima di tale data non sarebbero remunerabili.
Osserva sul punto la Corte che, pur essendo stata la questione sol-
levata solo in grado di appello, la stessa è comunque rilevabile di ufficio, posto che, già affermato in numerose altre pronunce “il potere di rilievo officioso
della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame
relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la
validità e l'efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che
sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato
ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - 20
trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed
integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in
appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. S.U. 22.3.2017 n. 7294).
Ciò posto, in ordine alla validità anche retroattiva dei contratti volti a
Parte disciplinare i rapporti tra l' ed i centri accreditati, questa Corte - sia pure in diversa composizione - si è già espressa, ritenendo che nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (Corte d'App. Napoli, V sez. sentenze nn. 2254/2023, 3177/2023).
Non si ignora peraltro che, come deduce parte appellante, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. I, 3.4.2024, n. 8722)
ha negato l'efficacia retroattiva dei contratti stipulati in corso d'anno, ma,
tuttavia, si ritiene che tale isolato precedente non possa essere seguito, per le seguenti ragioni.
La possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina
Parte già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è
legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. 21
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessaria-mente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra
Parte e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente all'emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le
Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato
n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i 22
medesimi tetti di spesa.
In buona sostanza, quindi, l'eccezione riguardante l'invalidità del contratto, in quanto sottoscritto successivamente all'erogazione delle prestazioni per le quali si richiede il pagamento, deve ritenersi infondata.
Ciò posto, l'appellante lamenta ancora che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la rilevanza nella specie dell'art. 11 dei contratti stipulati dalle parti – contenente la cd. clausola di salvaguardia – concludendo che la stessa non conteneva una rinuncia ad agire al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti.
Il primo giudice così motivava la propria decisione:
Part
“In comparsa conclusionale l' ha richiamato la c.d. clausola di
salvaguardia enunziata dall'art. 11 del contratto.
Nel contratto del 2015 la clausola risulta così formulata: “Con la
sottoscrizione del presente contratto la struttura, operante nel territorio della
Part sottoscritta accetta espressamente il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle
tariffe e ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi collegati e/o presupposti,
in quanto costituenti parte integrante necessaria del sottoscrivendo
contratto”.
Nel contratto del 2016, invece, l'articolo assume la seguente modalità
redazionale: “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta
struttura privata accetta espressamente, completamente ed
incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di
determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro
atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il 23
contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso” (comma 1); -
“In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1
(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni
altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del
presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già
intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili
contro i provvedimenti già adottati e conoscibili (comma 2)”.
Entrambe le clausole si riferiscono ai provvedimenti, quale ad es.
quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del
contratto, con la conseguenza che le relative pattuizioni non sono destinate a
paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto
contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a
monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono
all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase
di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il
superamento in concreto del tetto di spesa. Inoltre, la clausola richiama atti
aventi natura autoritativa, sicché non sembra potersi estendere a mere
Part comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'
quali le richieste di emissione di note di credito.
Peraltro, non risulta che la nota relativa ad agosto 2015 sia stata
comunicata alla prima della stipula del contratto. CP_1
Alla luce di quanto precede, l'art. 11 non implica alcuna rinunzia ad
agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che
Part l' si rifiuta di pagare in quanto asseritamente eseguite ultra budget”. 24
Orbene, secondo parte appellante dalla semplice lettura di detta clausola si evincerebbe l'impegno del Centro al rispetto dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero e,
quindi, in violazione dell'accordo contrattuale, sarebbero da ritenere evidentemente non remunerabili a carico del SSN.
Parte Secondo la la clausola contrattuale di cui all'art. 11 sarebbe stata destinata proprio a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, apparendo infatti chiara, dal tenore letterale di detta disposizione, la volontà delle parti in ordine all'accettazione incondizionata non limitata al contenuto, ma estesa anche agli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e ad ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto nonché quella di conseguentemente impegnarsi alla rinunzia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro provvedimenti già
adottati e conoscibili.
Osserva la Corte che si tratta, ancora una volta, di mere affermazioni,
reiterative di quanto già dedotto in primo grado, che non affrontano nel dettaglio le specifiche motivazioni fatte proprie dal Tribunale, nei termini che si sono sopra esposti, che corrispondono peraltro a posizioni assunte da questo giudicante in occasione della risoluzione di analoghe controversie;
la censura,
pertanto, anche in questo caso non può che essere disattesa.
Infine, l'appellante si duole anche dell'avvenuto riconoscimento in favore delle parti attrici degli interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 4,
del contratto in atti;
il primo giudice osservava infatti sul punto quanto segue:
“Quanto agli interessi, va evidenziato che l'art. 7 del contratto 25
(identico sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016) prevede la decorrenza
automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine
contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in
mora. Inoltre, in merito al tasso di mora, la clausola in esame richiama il
“tasso di riferimento” previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002,
ossia “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue
più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad
esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di
ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo, 6 punti per ulteriori 2 mesi
di ritardo) che, solo a partire dal 7° mese di ritardo, coincidono con gli
“interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli
“interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso
di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del
d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012).
Ad avviso del Tribunale, la previsione contrattuale, nella parte in cui
stabilisce per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quello previsto
dal d.lgs. n. 231/02, non è nulla ai sensi dell'art. 7 dell'anzidetto d.lgs., in
quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o
istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema,
quello del Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla
cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute (cfr. art. 32
Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che giustificano la parziale
deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002. Inoltre,
i centri accreditati scelgono una strada sicuramente più vantaggiosa rispetto
a quella del libero mercato, in quanto il fatto che il corrispettivo sia a carico 26
del pubblico erario e non del singolo utente incide in modo positivo sul
numero delle prestazioni da essi erogate, aumentandone i volumi e, di
conseguenza, innalzando i guadagni che derivano dalla loro esecuzione. Tale
indubbio vantaggio compensa il tasso inferiore degli interessi moratori per i
primi 6 mesi.
§ 8.1. Per quanto riguarda i termini, la clausola prevede il pagamento
di un acconto pari al 90% del fatturato mensile entro 60 giorni dalla fine del
mese di riferimento.
Per il pagamento del saldo, il contratto stabilisce 4 termini: 31 luglio
per le fatture del primo trimestre, 31 ottobre per le fatture del secondo
trimestre, 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture del terzo trimestre e
30 aprile dell'anno successivo per le fatture dell'ultimo trimestre.
Il contratto relativo all'anno 2016 risulta stipulato in data 11.04.2017.
Di conseguenza, in mancanza di prova della proroga del contratto relativo
Part all'anno precedente, l'obbligo di pagamento è sorto in capo all' soltanto
a partire dalla suddetta data, perché, in base all'art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del
1992, la stipula del contratto è presupposto necessario per il sorgere di
obblighi remuneratori a carico del soggetto pubblico. Prima del sorgere
Part giuridico dell'obbligo, l' non può essere considerata in mora.
Il contratto del 2015 risulta invece sottoscritto nel 2014”
Parte In particolare, secondo la gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002
non potrebbero ritenersi applicabili alla fattispecie in esame, e ciò nonostante la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti;
ciò
in quanto le disposizioni del D.lgs. 231/02 sarebbero applicabili ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione 27
commerciale”, intendendosi tali i contratti tra imprese, ovvero tra imprese e
P.A. “che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o
la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, nozioni cui appariva estranea tanto, a monte, la figura della “concessione di pubblico
servizio”, quanto la pretesa conseguente della struttura autorizzata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate.
Orbene, pur non volendo considerare che, nella specie, l'accordo relativo alla corresponsione degli interessi nella misura indicata trova precisa fonte nei contratti stipulati tra le parti, osserva questa Corte che, come già
ripetutamente precisato in analoghe controversie, la Suprema Corte (v. Cass.
Civ., S.U. n. 35092 del 14.12.2023), ha sul punto, con orientamento ormai consolidato, riconosciuto “il diritto della … struttura privata a vedersi
corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura
prevista dal D.lgs. n. 231 del 2002, … qualora tra l'Ente pubblico competente
e la struttura sia stato concluso un contratto, avente forma scritta a pena di
nullità, in data successiva all'8 agosto 2002, con il quale l'Ente assume
l'obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire, alle condizioni e
nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (così
anche Cass. 20391/2016 ed anche Cass. 14349/2016; cfr. anche Cass.
17591/2018 e Cass. n. 17665/2019).
Né ovviamente tale orientamento può ritenersi in contrasto con i precedenti citati da parte appellata, in quanto riferiti alla diversa ipotesi dell'assistenza farmaceutica.
Anche tale ultimo motivo di censura, quindi, appare del tutto infondato. 28
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza di tutti i motivi posti a sostegno del proposto gravame, l'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
In base al criterio della soccombenza, le spese e competenze anticipate per il presente grado di giudizio dalle appellate e Controparte_1 [...]
– e, per quest'ultima, quale mandataria, dalla CP_3 Controparte_7
- tutte in persona del rispettivo legale rapp.te pro - tempore,
[...]
seguono la soccombenza dell'appellante Parte_4
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano
[...]
di ufficio in favore delle predette come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore dichiarato della controversia (da €260.000,01 ad €
520.000,00) nonché avendo riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione, di spese e competenze di lite, come liquidate nei confronti della in Controparte_1
favore degli Avv.ti Andrea Ferraro, Vincenzo Mirra e Paolo Galluccio,
dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura.
Tenuto conto di quanto in precedenza esposto in relazione alla posizione processuale della , in persona del legale rapp.te Controparte_5
pro – tempore, vanno dichiate invece interamente compensate le spese di lite 29
tra quest'ultima e tutte le altre parti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona Parte_4
del legale rapp.te pro – tempore,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_4
rapp.te pro – tempore, con citazione del 22.3.2022, nei confronti della e della - e, per quest'ultima, quale Controparte_1 Controparte_3
mandataria, dalla (“SG”) - tutte in persona del Parte_3
rispettivo legale rapp.te pro - tempore, nonché avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1947/2022 del 24.2.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la , in Parte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in favore della nonché della - e per Controparte_1 Controparte_3
quest'ultima, quale mandataria, dalla (“SG”) Parte_3
- tutte in persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che liquida,
per ciascuna di esse, in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché IV e Cpa, se dovute;
30
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di lite,
come liquidate nei confronti della in favore degli Controparte_1
Avv.ti Andrea Ferraro, Vincenzo Mirra e Paolo Galluccio,
dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra la CP_5
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e tutte le altre
[...]
parti;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in Parte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo