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28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 44. (Convenzioni con istituzioni sanitarie)
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale.
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale.
Commentari • 8
- 1. Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04237/2009: risarcimento dei danni a seguito della risoluzione del convenzionamento con una casa di cura.Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 31 marzo 2011 · 5.263849
[…] Napoli 1) della Campania in data 28.4.1993 aveva dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra la Casa di cura e il S.s.n., ai sensi dell'art. 44, legge n. 833/1978. 2. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 156Provvedimento: […] L'opposta, inoltre, depositando i relativi contratti, ha dimostrato che: per le prestazioni ex art. 44 legge 833/1978 per l'anno 2020, all'art. 3 comma 1, la quantità delle prestazioni erano determinate in complessivi n. 18.052,00 mentre il limite di spesa (art. 4) era fissato in complessivi euro 339.340,00 al netto del ticket e quota ricetta regionale; […] 2.3. Nella specie, in riferimento alle prestazioni effettuate nel 2020, ex artt. 26 e 44 legge 833/1978, Parte_2 non ha provato di aver pagato le prestazioni fino all'esaurimento del budget, non avendo depositato i mandati di pagamento e risultando la determina dirigenziale n. 122 del 5-7-2022 inidonea allo scopo. […] 1198/2020 di euro 3.534,23, per le prestazioni ex art 44 legge 833/1978.Leggi di più...
- regressione tariffaria·
- programmazione sanitaria·
- tetto di spesa·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- art. 26 e 44 legge 833/1978·
- art. 654 c.p.c.·
- accreditamento strutture sanitarie·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- onere della prova