Articolo 44 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 43Articolo 45
Versione
28 marzo 1956
Art. 44. null amento delle elezioni, il prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
"Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento e' divenuta definitiva.
"Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perche' si e' verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 29-bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 50".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956