Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Bormioli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, piazza Dante, 9/14;
contro
AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti nell’istanza di accesso del 18 dicembre 2024;
per l’accertamento e l’annullamento
del silenzio maturato sull’istanza di accesso, con riguardo all’omessa ostensione della documentazione richiesta a AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. nell’istanza di accesso del 18 dicembre 2024;
nonché per la condanna
di AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. a consegnare la documentazione richiesta con l’istanza del 18 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avv. Paolo Bormioli per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente riferisce di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale in data 1 agosto 2023, mentre si trovava a bordo di un autobus dell’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. - AMT. Recatasi il giorno successivo al pronto soccorso dell’Ospedale Villa Scassi di Genova, era dimessa con prognosi di sette giorni per trauma alla spalla e all’anca destra (doc. n. 2).
Con nota del 23 agosto 2023, la Compagnia assicuratrice UnipolSai chiedeva alla ricorrente di trasmettere il certificato rilasciato dal pronto soccorso ospedaliero (doc. n. 3). Con successiva nota del 27 gennaio 2024, la medesima Compagnia comunicava al legale della ricorrente di non poter procedere ad alcuna offerta in quanto “dal verbale autorità” non risulta che la stessa fosse trasportata sul veicolo coinvolto nel sinistro (doc. n. 4).
Con istanza del 18 dicembre 2024, l’interessata chiedeva di esercitare l’accesso al verbale redatto dal conducente del mezzo (doc. n. 1).
In assenza di riscontri, essa ha proposto il presente ricorso ex art. 116 c.p.a. con cui chiede che, previo annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso, venga ordinato all’AMT di esibire la documentazione ivi indicata, con la nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Nel contesto di un motivo di gravame formalmente unico (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013”), la ricorrente deduce la sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio sia dell’accesso documentale sia dell’accesso civico.
Seppure regolarmente intimata, l’AMT non si è costituita in giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del 23 aprile 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Anzitutto, sussiste la legittimazione passiva dell’AMT, avente notoriamente natura di società a partecipazione pubblica, rispetto alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente, poiché l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 prende in considerazione “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” ed il servizio di trasporto pubblico gestito dalla stessa AMT costituisce all’evidenza un’attività di pubblico interesse.
In secondo luogo, non possono nutrirsi dubbi in ordine alla legittimazione della ricorrente ed alla sussistenza di un interesse strumentale all’accesso, atteso che la documentazione richiesta, riguardante un sinistro stradale nel quale essa afferma di essere stata coinvolta, potrebbe risultare utile a confutare le circostanze sulla base delle quali la Compagnia di assicurazione ha negato il risarcimento dei danni.
Infine, non si ha evidenza di controinteressati rispetto all’azione esercitata dalla ricorrente e la richiesta di accesso non è generica, ma circoscritta ad un documento specifico la cui eventuale inesistenza o mancata detenzione non è stata dichiarata dall’AMT, rimasta estranea al presente giudizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e va conseguentemente ordinato all’AMT di fornire copia, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, della documentazione come sopra richiesta dalla ricorrente.
In difetto, su richiesta della ricorrente, sarà nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Le spese seguono la soccombenza della Società non costituita e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. - AMT l’ostensione, nei termini di cui in motivazione, della documentazione oggetto dell’istanza di accesso.
Condanna l’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. - AMT al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Paolo Bormioli dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.