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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Udienza del 09.01.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 7910 del 2023.
Alle ore 09.11, per l'appellante è presente l'Avv. Elena Lauritano per delega dell'Avv. Fabrizio
Niceforo, la quale conclude come da atto di appello, con vittoria di spese di lite. Si riporta ai motivi di appello e alle ore 09.13 si allontana dall'aula. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 7910/2023 di R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 15.03.2023 ed iscritta a ruolo in data 21.03.2023 da
, in persona del Presidente pro tempore della , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81
(Avv.ti Fabrizio Niceforo e Fernanda Speranza)
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'Avv. Ugo
Odierna
(Avv. Ugo Odierna)
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 07.05.2019, premesso di aver partecipato al progetto , agì nei confronti della per sentirla Parte_3 Controparte_1 Parte_1 condannare al pagamento di € 500,00, a titolo di borsa formativa, relativa al mese di giugno del 2009, dovuta in forza della sua partecipazione al suddetto progetto.
Con sentenza n. 31931/2022, pubblicata in data 15.09.2022 e non notificata, il giudice di pace di Napoli accolse la pretesa, condannando la a pagare alla controparte Parte_1
€ 500,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, la ha proposto appello, ribadendo Parte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto di controparte ex art. 2948, n. 4, cod. civ., eccezione su cui il giudice di prime cure si era pronunziato con motivazione apparente, ed evidenziando che la suddetta norma era inderogabile.
L'appellata si è costituita, replicando che l'appello era inammissibile ex art. 339 c.p.c. e comunque infondato.
1 ------------
§ 2. Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello e al vaglio circa la loro ammissibilità, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende poste dalla alla base CP_1 del suo diritto di credito.
§ 2.1. In data 22.06.2006, il Ministero del lavoro e la stipularono un Parte_1 accordo in base al quale il si impegnò a contribuire al finanziamento del progetto CP_2
I.So.La. (Inserimento sociale attraverso il Lavoro), finalizzato alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento, reinserimento o permanenza nel mercato del lavoro (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado attrice).
Secondo quanto indicato nelle premesse dell'accordo, in favore dei beneficiari del progetto fu previsto un voucher formativo di € 500,00 mensili per i primi sei mesi e un sostegno al reddito di € 500,00 mensili per i successivi 6 mesi.
Con delibera n. 996 del 21.07.2006, la Giunta Regionale prese atto dell'accordo e stanziò le risorse necessarie per procedere all'intervento (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado attrice).
Il progetto I.So.La. fu prorogato per ulteriori 12 mesi a seguito di nuova convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e la regione (cfr. delibera della Giunta regionale Pt_1
n. 342 del 29.02.2008, doc. 4 fascicolo primo grado attrice).
Con la delibera n. 342 del 29.02.2008, la Giunta Regionale prese atto della proroga e demandò agli uffici competenti le attività necessarie ad attuare il progetto.
Allo scopo di eseguire il progetto, in data 31.03.2008 la pubblicò un avviso pubblico Pt_1 volto alla presentazione di progetti di work experience da parte di Imprese o Consorzi, in qualità di soggetti proponenti, unitamente a Enti formativi, in qualità di soggetti attuatori (cfr. art. 5, doc. 5 fasc. primo grado attrice). Secondo quanto previsto nell'avviso, l'intervento prevedeva una borsa formativa mensile di € 500,00 a favore del destinatario del progetto, che avrebbe dovuto stipulare un'apposita convenzione con il soggetto attuatore (cfr. artt. 6 e 10).
In data 04.04.2008, la rinnovò la convenzione in precedenza stipulata con l Pt_1 CP_3 per il pagamento di un “sussidio mensile” di € 500,00 ai partecipanti del progetto (doc. Pt_3
7 fascicolo primo grado attrice). In forza della suddetta convenzione, l si obbligò a CP_3 pagare il sussidio mensile lordo di € 500,00 ai lavoratori indicati di volta in volta dalla Regione.
Quest'ultima si impegnò a comunicare, entro il 15 di ciascun mese, alla Direzione Regionale
per la il nominativo degli aventi titolo alla fruizione del sussidio, che sarebbe CP_3 Pt_1 stato corrisposto dall a ciascun beneficiario entro i due giorni lavorativi del mese CP_3 successivo.
§ 2.2. Il diritto azionato dalla si riferisce alla borsa formativa o sussidio mensile di € CP_1
500,00 spettante ai partecipanti del progetto .. Pt_3
Il credito in esame non nasce dall'avviso pubblico, rivolto agli enti formativi e alle imprese, bensì dalla stipula della convenzione prevista dall'art. 6 del bando (convenzione non presente in atti) e dall'effettiva partecipazione al progetto di work experience.
Come si evince dalla documentazione in precedenza richiamata, il diritto alla corresponsione
2 degli emolumenti previsti dal bando si radica nell'ambito di un rapporto di durata, caratterizzato dal fatto che le prestazioni di ambo le parti si ripetono e continuano nel tempo, dal momento che solo il protrarsi dell'adempimento realizza la causa del rapporto obbligatorio. Inoltre, il pagamento della borsa formativa mensile presuppone la frequentazione della work experience, sicché non siamo in presenza di un'unica attribuzione patrimoniale scaglionata nel tempo, bensì di prestazioni periodiche che trovano la loro causa nella partecipazione del beneficiario all'attività formativa e lavorativa. La previsione di una periodicità mensile nella corresponsione della borsa rafforza quanto in precedenza evidenziato (cfr. Cass. n. 3070 del 06/02/2017 in motivazione).
L'obbligazione della rientra quindi nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4) cod. civ., Pt_1 secondo cui si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
§ 3. Ciò posto, va rilevato che la sentenza impugnata è una decisione fondata sull'equità ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., atteso che la controversia ha un valore inferiore a € 1.100,00 e non riguarda un rapporto giuridico derivante da un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. (nulla risulta allegato al riguardo). Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, per stabilire se una sentenza del giudice di prossimità sia stata emanata in base all'equità, occorre riferirsi al valore della causa e non al contenuto concreto della decisione (cfr. Cass. n. 9432 del 2012, Cass. n. 5287 del 2012, Cass.
n. 26518 del 2009, Cass. n. 4890 del 2007, Cass., Sez. Un., n. 13917 del 2006), beninteso, sempre che non si verta nell'ambito di rapporti contrattuali rientranti nella previsione dell'art. 1342 cod. civ..
In base al terzo comma dell'art. 339 c.p.c., le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità possono essere oggetto di appello solo per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia. La norma delinea un'impugnazione a critica vincolata, per cui se le censure mosse dall'appellante non rientrano nei motivi previsti dal legislatore, l'appello è inammissibile.
Nel caso in esame, il primo motivo di appello è ammissibile, perché denunzia la violazione di una norma sul procedimento, ovvero l'art. 132 c.p.c., nella parte in cui prevede che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e di una norma costituzionale, ossia l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La , infatti, si duole, dell'omessa (o meglio, Pt_1 apparente) motivazione resa dal giudice di prime cure in ordine all'eccezione di prescrizione da lei sollevata.
§ 4. Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato.
Il giudice di pace si è pronunziato sull'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4), cod. civ., nel seguente modo: «Nel merito, analogamente, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, considerato che la domanda dell'istante, volta ad
3 ottenere il risarcimento del danno derivante da illecito contrattuale, è soggetta al termine di prescrizionale ordinario decennale. La convenuta, infatti, con l'avviso pubblico per la realizzazione di work experience pubblicato sul bollettino ufficiale della n. Parte_1
13 del 31 marzo 2008, poneva in essere un particolare tipo di proposta contrattuale, cd offerta al pubblicato, caratterizzata dal fatto di essere rivolta da una generalità di destinatari indeterminati, perfezionatasi con la partecipazione dell'istante al progetto la quale, con il presente giudizio, agisce per contestarne l'inadempimento ed ottenere il risarcimento del danno».
Ad avviso del Tribunale, tale motivazione, per quanto resa secondo equità, è soltanto apparente, atteso che il giudice non ha spiegato per quale motivo la prescrizione sarebbe decennale in caso di contratto concluso a seguito di accettazione di un'offerta al pubblico. È evidente, infatti, che le obbligazioni periodiche possono sorgere anche da contratto (di pensi ai contratti di somministrazione di luce, acqua e gas) e non si comprende quale peculiarità, rispetto a tale caratteristica del rapporto obbligatorio, possa discendere da un contratto stipulato tramite offerta al pubblico. Più che una motivazione, quella del giudice di prime cure
è un mero assioma, privo di reale sostrato argomentativo, e, in quanto tale, idoneo ad integrare una motivazione apparente e quindi, in fin dei conti, inesistente. Ciò vale anche in presenza di una pronunzia resa secondo equità, perché quest'ultima non implica arbitrio, sicché, nel caso in esame, il giudice era tenuto a dare effettiva spiegazione del perché ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale piuttosto che quello quinquennale.
La motivazione apparente determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
c.p.c. e dell'art. 111 Cost..
A questo punto occorre decidere in ordine all'eccezione di prescrizione, ma non secondo equità, non potendo il Tribunale ricorrere a tale parametro sostitutivo delle norme di diritto al di fuori del caso previsto dall'art. 114 c.p.c..
Come risulta dalla ricostruzione del rapporto riportata ai paragrafi n.
2.1. e n.
2.2. della presente sentenza, la borsa formativa doveva essere pagata con cadenza mensile (tale allegazione non è mai stata specificamente contestata dalla controparte con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c.). Ciò significa che il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.. Ne deriva che il diritto della si è CP_1 prescritto, atteso che tra il mese di frequenza del corso rispetto a cui è chiesto il pagamento
(giugno 2009) e la notifica della citazione in primo grado (07.05.2019) sono trascorsi i 5 anni previsti dalla norma in precedenza citata, senza che siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Tale conclusione non è inficiata dalla natura contrattuale del rapporto intercorso tra le parti, in quanto l'art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede un'ipotesi speciale di prescrizione, che deroga a quanto previsto dall'art. 2946 cod. civ. anche in presenza di obbligazioni contrattuali.
§ 5. In conclusione, l'appello è fondato e, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda della deve essere rigettata. CP_1
4 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali, del disposto dell'art. 91, ultimo comma, c.p.c. per quanto riguarda il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla e in riforma della sentenza Parte_1 del giudice di pace di Napoli, n. 31931/2022, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della;
[...] Parte_1
b) condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla Controparte_1 Parte_1 con riferimento al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 280,00 per compenso del difensore (di cui € 60,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 60,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
c) condanna a rifondere alla le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, spese liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso del difensore
(di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 09.01.2025 Il Giudice
5
Alle ore 09.11, per l'appellante è presente l'Avv. Elena Lauritano per delega dell'Avv. Fabrizio
Niceforo, la quale conclude come da atto di appello, con vittoria di spese di lite. Si riporta ai motivi di appello e alle ore 09.13 si allontana dall'aula. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 7910/2023 di R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 15.03.2023 ed iscritta a ruolo in data 21.03.2023 da
, in persona del Presidente pro tempore della , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81
(Avv.ti Fabrizio Niceforo e Fernanda Speranza)
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'Avv. Ugo
Odierna
(Avv. Ugo Odierna)
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 07.05.2019, premesso di aver partecipato al progetto , agì nei confronti della per sentirla Parte_3 Controparte_1 Parte_1 condannare al pagamento di € 500,00, a titolo di borsa formativa, relativa al mese di giugno del 2009, dovuta in forza della sua partecipazione al suddetto progetto.
Con sentenza n. 31931/2022, pubblicata in data 15.09.2022 e non notificata, il giudice di pace di Napoli accolse la pretesa, condannando la a pagare alla controparte Parte_1
€ 500,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, la ha proposto appello, ribadendo Parte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto di controparte ex art. 2948, n. 4, cod. civ., eccezione su cui il giudice di prime cure si era pronunziato con motivazione apparente, ed evidenziando che la suddetta norma era inderogabile.
L'appellata si è costituita, replicando che l'appello era inammissibile ex art. 339 c.p.c. e comunque infondato.
1 ------------
§ 2. Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello e al vaglio circa la loro ammissibilità, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende poste dalla alla base CP_1 del suo diritto di credito.
§ 2.1. In data 22.06.2006, il Ministero del lavoro e la stipularono un Parte_1 accordo in base al quale il si impegnò a contribuire al finanziamento del progetto CP_2
I.So.La. (Inserimento sociale attraverso il Lavoro), finalizzato alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento, reinserimento o permanenza nel mercato del lavoro (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado attrice).
Secondo quanto indicato nelle premesse dell'accordo, in favore dei beneficiari del progetto fu previsto un voucher formativo di € 500,00 mensili per i primi sei mesi e un sostegno al reddito di € 500,00 mensili per i successivi 6 mesi.
Con delibera n. 996 del 21.07.2006, la Giunta Regionale prese atto dell'accordo e stanziò le risorse necessarie per procedere all'intervento (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado attrice).
Il progetto I.So.La. fu prorogato per ulteriori 12 mesi a seguito di nuova convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e la regione (cfr. delibera della Giunta regionale Pt_1
n. 342 del 29.02.2008, doc. 4 fascicolo primo grado attrice).
Con la delibera n. 342 del 29.02.2008, la Giunta Regionale prese atto della proroga e demandò agli uffici competenti le attività necessarie ad attuare il progetto.
Allo scopo di eseguire il progetto, in data 31.03.2008 la pubblicò un avviso pubblico Pt_1 volto alla presentazione di progetti di work experience da parte di Imprese o Consorzi, in qualità di soggetti proponenti, unitamente a Enti formativi, in qualità di soggetti attuatori (cfr. art. 5, doc. 5 fasc. primo grado attrice). Secondo quanto previsto nell'avviso, l'intervento prevedeva una borsa formativa mensile di € 500,00 a favore del destinatario del progetto, che avrebbe dovuto stipulare un'apposita convenzione con il soggetto attuatore (cfr. artt. 6 e 10).
In data 04.04.2008, la rinnovò la convenzione in precedenza stipulata con l Pt_1 CP_3 per il pagamento di un “sussidio mensile” di € 500,00 ai partecipanti del progetto (doc. Pt_3
7 fascicolo primo grado attrice). In forza della suddetta convenzione, l si obbligò a CP_3 pagare il sussidio mensile lordo di € 500,00 ai lavoratori indicati di volta in volta dalla Regione.
Quest'ultima si impegnò a comunicare, entro il 15 di ciascun mese, alla Direzione Regionale
per la il nominativo degli aventi titolo alla fruizione del sussidio, che sarebbe CP_3 Pt_1 stato corrisposto dall a ciascun beneficiario entro i due giorni lavorativi del mese CP_3 successivo.
§ 2.2. Il diritto azionato dalla si riferisce alla borsa formativa o sussidio mensile di € CP_1
500,00 spettante ai partecipanti del progetto .. Pt_3
Il credito in esame non nasce dall'avviso pubblico, rivolto agli enti formativi e alle imprese, bensì dalla stipula della convenzione prevista dall'art. 6 del bando (convenzione non presente in atti) e dall'effettiva partecipazione al progetto di work experience.
Come si evince dalla documentazione in precedenza richiamata, il diritto alla corresponsione
2 degli emolumenti previsti dal bando si radica nell'ambito di un rapporto di durata, caratterizzato dal fatto che le prestazioni di ambo le parti si ripetono e continuano nel tempo, dal momento che solo il protrarsi dell'adempimento realizza la causa del rapporto obbligatorio. Inoltre, il pagamento della borsa formativa mensile presuppone la frequentazione della work experience, sicché non siamo in presenza di un'unica attribuzione patrimoniale scaglionata nel tempo, bensì di prestazioni periodiche che trovano la loro causa nella partecipazione del beneficiario all'attività formativa e lavorativa. La previsione di una periodicità mensile nella corresponsione della borsa rafforza quanto in precedenza evidenziato (cfr. Cass. n. 3070 del 06/02/2017 in motivazione).
L'obbligazione della rientra quindi nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4) cod. civ., Pt_1 secondo cui si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
§ 3. Ciò posto, va rilevato che la sentenza impugnata è una decisione fondata sull'equità ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., atteso che la controversia ha un valore inferiore a € 1.100,00 e non riguarda un rapporto giuridico derivante da un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. (nulla risulta allegato al riguardo). Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, per stabilire se una sentenza del giudice di prossimità sia stata emanata in base all'equità, occorre riferirsi al valore della causa e non al contenuto concreto della decisione (cfr. Cass. n. 9432 del 2012, Cass. n. 5287 del 2012, Cass.
n. 26518 del 2009, Cass. n. 4890 del 2007, Cass., Sez. Un., n. 13917 del 2006), beninteso, sempre che non si verta nell'ambito di rapporti contrattuali rientranti nella previsione dell'art. 1342 cod. civ..
In base al terzo comma dell'art. 339 c.p.c., le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità possono essere oggetto di appello solo per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia. La norma delinea un'impugnazione a critica vincolata, per cui se le censure mosse dall'appellante non rientrano nei motivi previsti dal legislatore, l'appello è inammissibile.
Nel caso in esame, il primo motivo di appello è ammissibile, perché denunzia la violazione di una norma sul procedimento, ovvero l'art. 132 c.p.c., nella parte in cui prevede che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e di una norma costituzionale, ossia l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La , infatti, si duole, dell'omessa (o meglio, Pt_1 apparente) motivazione resa dal giudice di prime cure in ordine all'eccezione di prescrizione da lei sollevata.
§ 4. Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato.
Il giudice di pace si è pronunziato sull'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4), cod. civ., nel seguente modo: «Nel merito, analogamente, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, considerato che la domanda dell'istante, volta ad
3 ottenere il risarcimento del danno derivante da illecito contrattuale, è soggetta al termine di prescrizionale ordinario decennale. La convenuta, infatti, con l'avviso pubblico per la realizzazione di work experience pubblicato sul bollettino ufficiale della n. Parte_1
13 del 31 marzo 2008, poneva in essere un particolare tipo di proposta contrattuale, cd offerta al pubblicato, caratterizzata dal fatto di essere rivolta da una generalità di destinatari indeterminati, perfezionatasi con la partecipazione dell'istante al progetto la quale, con il presente giudizio, agisce per contestarne l'inadempimento ed ottenere il risarcimento del danno».
Ad avviso del Tribunale, tale motivazione, per quanto resa secondo equità, è soltanto apparente, atteso che il giudice non ha spiegato per quale motivo la prescrizione sarebbe decennale in caso di contratto concluso a seguito di accettazione di un'offerta al pubblico. È evidente, infatti, che le obbligazioni periodiche possono sorgere anche da contratto (di pensi ai contratti di somministrazione di luce, acqua e gas) e non si comprende quale peculiarità, rispetto a tale caratteristica del rapporto obbligatorio, possa discendere da un contratto stipulato tramite offerta al pubblico. Più che una motivazione, quella del giudice di prime cure
è un mero assioma, privo di reale sostrato argomentativo, e, in quanto tale, idoneo ad integrare una motivazione apparente e quindi, in fin dei conti, inesistente. Ciò vale anche in presenza di una pronunzia resa secondo equità, perché quest'ultima non implica arbitrio, sicché, nel caso in esame, il giudice era tenuto a dare effettiva spiegazione del perché ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale piuttosto che quello quinquennale.
La motivazione apparente determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
c.p.c. e dell'art. 111 Cost..
A questo punto occorre decidere in ordine all'eccezione di prescrizione, ma non secondo equità, non potendo il Tribunale ricorrere a tale parametro sostitutivo delle norme di diritto al di fuori del caso previsto dall'art. 114 c.p.c..
Come risulta dalla ricostruzione del rapporto riportata ai paragrafi n.
2.1. e n.
2.2. della presente sentenza, la borsa formativa doveva essere pagata con cadenza mensile (tale allegazione non è mai stata specificamente contestata dalla controparte con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c.). Ciò significa che il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.. Ne deriva che il diritto della si è CP_1 prescritto, atteso che tra il mese di frequenza del corso rispetto a cui è chiesto il pagamento
(giugno 2009) e la notifica della citazione in primo grado (07.05.2019) sono trascorsi i 5 anni previsti dalla norma in precedenza citata, senza che siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Tale conclusione non è inficiata dalla natura contrattuale del rapporto intercorso tra le parti, in quanto l'art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede un'ipotesi speciale di prescrizione, che deroga a quanto previsto dall'art. 2946 cod. civ. anche in presenza di obbligazioni contrattuali.
§ 5. In conclusione, l'appello è fondato e, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda della deve essere rigettata. CP_1
4 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali, del disposto dell'art. 91, ultimo comma, c.p.c. per quanto riguarda il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla e in riforma della sentenza Parte_1 del giudice di pace di Napoli, n. 31931/2022, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della;
[...] Parte_1
b) condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla Controparte_1 Parte_1 con riferimento al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 280,00 per compenso del difensore (di cui € 60,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 60,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
c) condanna a rifondere alla le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, spese liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso del difensore
(di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 09.01.2025 Il Giudice
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