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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 2603/2024 di R.G. promossa da: C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti LISO CELESTE e Parte_1 C.F._1 SERNIA SABINO e con domicilio eletto in Andria via Senatore Onofrio Jannuzzi 21
-ricorrente-
Contro
) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2 Milano rappresentata dalla dott.ssa DE DONATO FABIANA e dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e con domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-convenuto-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, esponeva quanto segue: Parte_1
“La ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del sottoscrivendo uno o più contratti di Controparte_3 lavoro a tempo determinato”:
- a. s. 2022/2023 - contratto dal 28/09/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione, presso l'I.C. “A. VOLTA” di Lazzate;
- a. s. 2023/2024 contratto dal 25/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione, presso l'I.C. “A. VOLTA” di Lazzate. La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_3 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo
1 indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.000,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituita in giudizio con memoria difensiva Controparte_3 depositata il 02/07/2025, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Con nota depositata in data 17.9.2025, il difensore della ricorrente dava atto che attualmente la stessa è fuoriuscita dal sistema scolastico, chiedendo in via subordinata l'accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione della Carta docente.
Il ricorso, pur all'esito dei recenti e ormai noti interventi giurisprudenziali (a far tempo da quello della Corte di giustizia UE sez. VI, che si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450), che hanno riconosciuto il diritto al beneficio della cd. “carta elettronica” dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, non può essere accolto. Ed invero, occorre muovere proprio dall'ultima e decisiva pronuncia della Suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, la quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione
2 della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel caso in esame, il passaggio rilevante è quello di cui al punto 3), ove viene in considerazione la posizione dei docenti fuoriusciti dal sistema scolastico, per cessazione del servizio ovvero per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, la cui posizione sia tale al momento della pronuncia giudiziale. Nella categoria rientra l'odierna ricorrente, che dal 30.6.2025 (cfr. ultimo contratto che prevede una supplenza sino a tale data) ha cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, e non risulta iscritta nelle graduatorie provinciali, sì da poterne evincere in qualche modo la persistenza dell'intraneità. Potrebbe pertanto trovare spazio un ipotetico risarcimento del danno, destinato a risolversi nell'attribuzione di somma equivalente in tutto o in parte a quella, che sarebbe stata oggetto di accredito sulla carta elettronica, ove venga dedotto un pregiudizio economico conseguente alla perdita di quest'ultimo beneficio, suscettibile di liquidazione anche in via equitativa. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla più rigorosa interpretazione, adottata dalla giurisprudenza di merito, in applicazione del principio suddetto, che afferma la necessità di uno specifico onere di allegazione e dimostrazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione del beneficio, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica;
danno, che può conseguire sia alla perdita economica diretta dovuta a spese ed esborsi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia alla perdita di chances – sempre in sede lavorativa – che deve tuttavia costituire oggetto di puntuale allegazione. Si richiamano, in quest'ottica ermeneutica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., pronunce del seguente tenore: “calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte” (sent. Trib. Napoli nr. 353 del 15.1.2025); e ancora, “ritiene il tribunale che devono trovare applicazione, nella specie, i principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento, del resto richiamati anche dalla Corte di cassazione nel precedente a cui si è fatto più volte riferimento, con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova, gravanti su chi agisce per il risarcimento, circa il pregiudizio subito a causa dell'inadempimento del debitore. Orbene, nel caso in esame, le allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria non contengono alcuno specifico riferimento al pregiudizio subito, limitandosi a richiamare la condotta inadempiente del datore di lavoro “in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al ”. Nessuna allegazione risulta CP_3 effettuata circa eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla formazione lato sensu intesa del docente né in ordine alla perdita di occasioni formative né alla menomazione alla professionalità acquisita o acquisenda. Tale carenza di allegazione induce a ritenere priva di pregio la pretesa risarcitoria già nella prospettazione fattane, senza
3 alcuna possibilità di raggiungere una prova, ancorché a mezzo di presunzione, di un danno neppure indicato” (sent. Trib. Napoli 1663/24). Il caso in esame, la ricorrente non solo non ha allegato né dimostrato alcunchè in ordine all'effettività di un pregiudizio subito per effetto della mancata erogazione del bonus, ma – a ben vedere - non ha neppure formulato una domanda di accertamento e/o condanna di natura risarcitoria. Quella avanzata in sede di nota 17.9.2025 è palesemente tardiva, e in ogni caso il mero accertamento è precluso dal difetto di qualsivoglia prova della sussistenza di un danno. Ne discende il rigetto del ricorso, cui si affianca la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza. In funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 258,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 18/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 2603/2024 di R.G. promossa da: C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti LISO CELESTE e Parte_1 C.F._1 SERNIA SABINO e con domicilio eletto in Andria via Senatore Onofrio Jannuzzi 21
-ricorrente-
Contro
) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2 Milano rappresentata dalla dott.ssa DE DONATO FABIANA e dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e con domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-convenuto-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, esponeva quanto segue: Parte_1
“La ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del sottoscrivendo uno o più contratti di Controparte_3 lavoro a tempo determinato”:
- a. s. 2022/2023 - contratto dal 28/09/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione, presso l'I.C. “A. VOLTA” di Lazzate;
- a. s. 2023/2024 contratto dal 25/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione, presso l'I.C. “A. VOLTA” di Lazzate. La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_3 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo
1 indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.000,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituita in giudizio con memoria difensiva Controparte_3 depositata il 02/07/2025, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Con nota depositata in data 17.9.2025, il difensore della ricorrente dava atto che attualmente la stessa è fuoriuscita dal sistema scolastico, chiedendo in via subordinata l'accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione della Carta docente.
Il ricorso, pur all'esito dei recenti e ormai noti interventi giurisprudenziali (a far tempo da quello della Corte di giustizia UE sez. VI, che si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450), che hanno riconosciuto il diritto al beneficio della cd. “carta elettronica” dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, non può essere accolto. Ed invero, occorre muovere proprio dall'ultima e decisiva pronuncia della Suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, la quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione
2 della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel caso in esame, il passaggio rilevante è quello di cui al punto 3), ove viene in considerazione la posizione dei docenti fuoriusciti dal sistema scolastico, per cessazione del servizio ovvero per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, la cui posizione sia tale al momento della pronuncia giudiziale. Nella categoria rientra l'odierna ricorrente, che dal 30.6.2025 (cfr. ultimo contratto che prevede una supplenza sino a tale data) ha cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, e non risulta iscritta nelle graduatorie provinciali, sì da poterne evincere in qualche modo la persistenza dell'intraneità. Potrebbe pertanto trovare spazio un ipotetico risarcimento del danno, destinato a risolversi nell'attribuzione di somma equivalente in tutto o in parte a quella, che sarebbe stata oggetto di accredito sulla carta elettronica, ove venga dedotto un pregiudizio economico conseguente alla perdita di quest'ultimo beneficio, suscettibile di liquidazione anche in via equitativa. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla più rigorosa interpretazione, adottata dalla giurisprudenza di merito, in applicazione del principio suddetto, che afferma la necessità di uno specifico onere di allegazione e dimostrazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione del beneficio, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica;
danno, che può conseguire sia alla perdita economica diretta dovuta a spese ed esborsi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia alla perdita di chances – sempre in sede lavorativa – che deve tuttavia costituire oggetto di puntuale allegazione. Si richiamano, in quest'ottica ermeneutica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., pronunce del seguente tenore: “calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte” (sent. Trib. Napoli nr. 353 del 15.1.2025); e ancora, “ritiene il tribunale che devono trovare applicazione, nella specie, i principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento, del resto richiamati anche dalla Corte di cassazione nel precedente a cui si è fatto più volte riferimento, con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova, gravanti su chi agisce per il risarcimento, circa il pregiudizio subito a causa dell'inadempimento del debitore. Orbene, nel caso in esame, le allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria non contengono alcuno specifico riferimento al pregiudizio subito, limitandosi a richiamare la condotta inadempiente del datore di lavoro “in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al ”. Nessuna allegazione risulta CP_3 effettuata circa eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla formazione lato sensu intesa del docente né in ordine alla perdita di occasioni formative né alla menomazione alla professionalità acquisita o acquisenda. Tale carenza di allegazione induce a ritenere priva di pregio la pretesa risarcitoria già nella prospettazione fattane, senza
3 alcuna possibilità di raggiungere una prova, ancorché a mezzo di presunzione, di un danno neppure indicato” (sent. Trib. Napoli 1663/24). Il caso in esame, la ricorrente non solo non ha allegato né dimostrato alcunchè in ordine all'effettività di un pregiudizio subito per effetto della mancata erogazione del bonus, ma – a ben vedere - non ha neppure formulato una domanda di accertamento e/o condanna di natura risarcitoria. Quella avanzata in sede di nota 17.9.2025 è palesemente tardiva, e in ogni caso il mero accertamento è precluso dal difetto di qualsivoglia prova della sussistenza di un danno. Ne discende il rigetto del ricorso, cui si affianca la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza. In funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 258,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 18/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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