Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 35092
CASS
Sentenza 14 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 10 ottobre 2023, con numero di registro generale 12231/2020. Le parti in causa sono un centro studi privato e l'ASL Napoli 1 Centro, con il ricorrente che chiedeva il pagamento di somme dovute per prestazioni sanitarie erogate, oltre agli interessi moratori per ritardi nei pagamenti. La questione giuridica centrale riguardava se le prestazioni fornite dal centro privato potessero essere qualificate come "transazioni commerciali" ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, e quindi se fosse dovuto il pagamento degli interessi moratori.

Il giudice ha accolto il ricorso, affermando che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate rientrano nella nozione di transazione commerciale, a condizione che esista un contratto scritto stipulato dopo l'8 agosto 2002. La Corte ha sottolineato che, a differenza delle farmacie, le strutture sanitarie private non possono essere considerate semplici segmenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma operano come imprenditori nel mercato, avendo diritto agli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello di Napoli, rinviando la causa per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto stabiliti.

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Massime1

Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 e iscritto al reg. ric. n. 27 del 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alla materia «tutela della salute», questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 35092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35092
Data del deposito : 14 dicembre 2023

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