TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2024 promossa da:
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. ed i soci illimitatamente responsabili (c.f. Parte_1
, (c.f. rappresentati e difesi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PIERANTOZZI STEFANO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, (C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RICCI EUGENIO giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 33/2024 del
17.01.2024 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore dell' Controparte_3
con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di € €163.907,00 oltre interessi
[...]
come da domanda, nonché di provvedere al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione ed accessori di legge.
L'ingiunzione di pagamento traeva origine dalle obbligazioni assunte dalla con la transazione Pt_1 dell'11.3.2015 sottoscritta tra le odierne parti a seguito della risoluzione del contratto di concessione stipulato il 2.11.2011 da ASUR Marche oggi AST AN e . Pt_2
pagina 1 di 5 In particolare, con il decreto ingiuntivo oggi opposto l'importo ingiunto di € 163.907,00 era così quantificato “A) euro 97.739,00 a saldo dell'originaria fattura n. Z1301.2011.701/6 del 10.05.2011 di euro 1.355.600,00 (All.2 fattura con attestazione di regolarità contabile ex art. 635 c.p.c. del Servizio
Economico-finanziario, relativa al “Contratto di concessione per la gestione del bar presso l'ospedale
Mazzoni e dei distributori automatici presso strutture della zona 13 – contratto di concessione – periodo dal 04.04.2011 al 03.04.2014), già inviata alla ditta debitrice, stornata a seguito della transazione del 13.03.2015, al punto 4). (All.3 atto transazione del 13.03.2015). B) euro 66.168,00 importo relativo alle n. 10 fatture emesse (doc. 4 per l'indennizzo concordato in Parte_3
sede della transazione del 13.03.2015 al punto 5) (cfr all. 3 già citato), quale indennizzo/risarcimento per la permanenza dei distributori automatici, riferite al periodo dal 1 agosto 2104 al 15 giugno 2016.
Le fatture emesse sono le seguenti (All.4 fatture con attestazione di regolarità contabile ex art. 635
c.p.c. del Servizio Economico-finanziario): - Z1301 – 2015 – 1187/6 del 07/08/2015 per € 6.302,00; -
Z1301 – 2015 – 1414/6 del 08/10/2015 per € 6.302,00; - Z1301 – 2015 – 1415/6 del 08/10/2015 per €
6.302,00; - Z1301 – 2015 – 1679/6 del 08/12/2015 per € 6.302,00; - Z1301 – 2015 – 1680/6 del
09/12/2015 per € 6.302,00; - Z12E2 – 2016 – 23/167 del 29/02/2016 per € 12.602,00; - Z12E2 – 2016
– 62/167 del 31/03/2016 per € 6.302,00; - Z12E2 – 2016 – 78/167 del 30/04/2016 per € 6.302,00; -
Z12E2 – 2016 – 84/167 del 31/05/2016 per € 6.302,00; - Z12E2 – 2016 – 106/167 del 30/06/2016 per €
6.302,00”.
A fondamento dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Pt_1
Ascoli Piceno, essendo competente il Tribunale di Ancona in base a quanto pattuito nell'art. 25 dell'originario contratto di concessione. Nel merito affermava come nulla fosse dovuto all'
[...]
posto che nella transazione del 13.03.2015 erano state previste delle Controparte_3 clausole estremamente sperequative per la , quali: “rilasciare i locali o meglio la gestione Pt_1
delle att ività avute in concessione (eccetto alcune sezioni) entro 2 giorni;
Lasciare nei ridetti locali le proprie attrezzature da cedere in affitto e gestione ad un nuovo soggetto gestore convenendo ad un canone di affitto imposto dalla stessa ASUR e pari ad € 2. 500,00”(così si legge nell'atto di opposizione).
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo “Voglia il Tribunale di Ascoli Piceno disattesa ogni contraria eccezione e difesa, per tutti i motivi esposti e quì da intendersi integralmente trascritti e riportati: IN VIA PRELIMINARE sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto anche con decreto inaudita altera parte;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE accertata la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ancona, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c., fissando
pagina 2 di 5 termine per la riassunzione dinnanzi al giudice competente;
NEL MERITO accertare e dichiarare le condizioni sperequative imposte alla dalla AST nell'accordo di Parte_1 transazione e per l'effetto dichiarare che la parte opponente nulla deve alla
[...]
a nessuno titolo e ragione con revoca del Decreto ingiuntivo opposto;
Con Controparte_3
vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dall'opponente, sottolineando la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno e ribadendo la legittimità della propria pretesa. Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Confermare la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno;
- In via principale respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%
c.p.a. 4% e successive spese occorrende”.
In assenza di necessità istruttorie il procedimento era chiamato all'udienza del 4 aprile 2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Principiando con l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno ad emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto avanzata dalla parte opponente, la stessa si palesa infondata.
Innanzitutto, infatti, non può tacersi come la presente controversia origini da una pretesa creditoria derivante dall'accordo transattivo del 13 marzo 2015, stipulato dalle parti al fine di regolamentare i rapporti tra gli stessi pendenti a seguito della concorde cessazione degli effetti del contratto di concessione. È evidente, dunque, che se le parti – convenendo sulla risoluzione del contratto – decidevano di regolamentare gli effetti della risoluzione, non potrebbe oggi assegnarsi alcuna efficacia alla regolamentazione convenzionale del foro competente.
Ma, anche a voler superare il citato rilievo, ciò che nel caso di specie appare insuperabile è che, a ben vedere, nell'art. 25 del citato contratto di concessione, il foro di non era indicato quale foro CP_3
esclusivo.
Se è vero, infatti, che il legislatore, con l'art. 28 c.p.c. ha assegnato alla volontà delle parti la possibilità di derogare al foro territorialmente competente – salvi i casi previsti dalla stessa norma – è anche vero che, in virtù del successivo art. 29 c.p.c., la designazione di un foro per accordo delle parti ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito” (così art. 29 c.p.c.).
pagina 3 di 5 Pertanto, qualora (come nel caso di specie) non vi sia un'espressa statuizione in merito all'esclusività del foro, la semplice deroga non può ritenersi sufficiente ad attribuire al foro indicato nell'accordo carattere di esclusività ma deve ritenersi semplicemente che le parti hanno facoltà di adire un ulteriore giudice in via aggiuntiva ed alternativa rispetto a quelli già indicati dalla legge.
Si è detto, sul punto, che “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari” (così ex multis Cass. civ. n. 5030/2000).
Pertanto, poiché nel caso che ci occupa le parti si limitavano a prevedere che “in caso di controversie legali legate all'espletamento del servizio è territorialmente competente il foro di , senza CP_3 alcun accenno all'esclusività dello stesso, deve ritenersi che anche l'adito Tribunale di Ascoli Piceno è competente ad emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Passando al merito vi è subito da dire come, a bene vedere, la parte opponente non contesti né l'an né il quantum della pretesa creditoria avanzata dall'opposta eccependo, tuttavia, Controparte_3
l'esistenza di condizioni sperequative imposte dall' Parte_4
nell'alveo della transazione azionata con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
[...]
Lamentava, in particolare, che “la infatti, non solo non ha mai potuto riti rare tutti i suoi Pt_1
distributori ma ha avuto evidenti e serie difficoltà a coprire il piano di rientro imposto dall'ASUR” tenuto conto che “la parte ingiungente ha approfittato dello stato di bisogno in cui versava la Pt_5 per imporle clausole ingiuste e sproporzionate rispetto ad un equo sinallagma”; “la part e ingiunta è stata costretta, oltre ovviamente a cessare ogni attività, anche a stipulare un contratto di affitto a condizioni inique per l'affitto delle sue attrezzature”; “la parte ingiunta non è mai rientrata nel possesso delle sue attrezzature avendo così un ulteriore danno”(così pag. 5 dell'opposizione).
L'eccezione, tuttavia, oltre che generica, è rimasta del tutto sprovvista di qualunque supporto probatorio non avendo l'opponente fornito a questo Tribunale alcun elemento utile a valutare la lamentata “sperequazione” delle condizioni né sotto il profilo soggettivo dell'esistenza di un dedotto
(ma in alcun modo dimostrato) stato di bisogno in cui versava la al momento della Pt_1
sottoscrizione della transazione, né dell'avvenuto approfittamento di detto stato da parte della opposta, né, sotto il profilo oggettivo, dell'esistenza di un effettiva sproporzione tra le reciproche concessioni.
pagina 4 di 5 D'altro canto, come noto, a mente dell'art. 1970 c.c. “la transazione non può essere impugnata per causa di lesione”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 460 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4217,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 16 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2024 promossa da:
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. ed i soci illimitatamente responsabili (c.f. Parte_1
, (c.f. rappresentati e difesi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PIERANTOZZI STEFANO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, (C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RICCI EUGENIO giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 33/2024 del
17.01.2024 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore dell' Controparte_3
con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di € €163.907,00 oltre interessi
[...]
come da domanda, nonché di provvedere al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione ed accessori di legge.
L'ingiunzione di pagamento traeva origine dalle obbligazioni assunte dalla con la transazione Pt_1 dell'11.3.2015 sottoscritta tra le odierne parti a seguito della risoluzione del contratto di concessione stipulato il 2.11.2011 da ASUR Marche oggi AST AN e . Pt_2
pagina 1 di 5 In particolare, con il decreto ingiuntivo oggi opposto l'importo ingiunto di € 163.907,00 era così quantificato “A) euro 97.739,00 a saldo dell'originaria fattura n. Z1301.2011.701/6 del 10.05.2011 di euro 1.355.600,00 (All.2 fattura con attestazione di regolarità contabile ex art. 635 c.p.c. del Servizio
Economico-finanziario, relativa al “Contratto di concessione per la gestione del bar presso l'ospedale
Mazzoni e dei distributori automatici presso strutture della zona 13 – contratto di concessione – periodo dal 04.04.2011 al 03.04.2014), già inviata alla ditta debitrice, stornata a seguito della transazione del 13.03.2015, al punto 4). (All.3 atto transazione del 13.03.2015). B) euro 66.168,00 importo relativo alle n. 10 fatture emesse (doc. 4 per l'indennizzo concordato in Parte_3
sede della transazione del 13.03.2015 al punto 5) (cfr all. 3 già citato), quale indennizzo/risarcimento per la permanenza dei distributori automatici, riferite al periodo dal 1 agosto 2104 al 15 giugno 2016.
Le fatture emesse sono le seguenti (All.4 fatture con attestazione di regolarità contabile ex art. 635
c.p.c. del Servizio Economico-finanziario): - Z1301 – 2015 – 1187/6 del 07/08/2015 per € 6.302,00; -
Z1301 – 2015 – 1414/6 del 08/10/2015 per € 6.302,00; - Z1301 – 2015 – 1415/6 del 08/10/2015 per €
6.302,00; - Z1301 – 2015 – 1679/6 del 08/12/2015 per € 6.302,00; - Z1301 – 2015 – 1680/6 del
09/12/2015 per € 6.302,00; - Z12E2 – 2016 – 23/167 del 29/02/2016 per € 12.602,00; - Z12E2 – 2016
– 62/167 del 31/03/2016 per € 6.302,00; - Z12E2 – 2016 – 78/167 del 30/04/2016 per € 6.302,00; -
Z12E2 – 2016 – 84/167 del 31/05/2016 per € 6.302,00; - Z12E2 – 2016 – 106/167 del 30/06/2016 per €
6.302,00”.
A fondamento dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Pt_1
Ascoli Piceno, essendo competente il Tribunale di Ancona in base a quanto pattuito nell'art. 25 dell'originario contratto di concessione. Nel merito affermava come nulla fosse dovuto all'
[...]
posto che nella transazione del 13.03.2015 erano state previste delle Controparte_3 clausole estremamente sperequative per la , quali: “rilasciare i locali o meglio la gestione Pt_1
delle att ività avute in concessione (eccetto alcune sezioni) entro 2 giorni;
Lasciare nei ridetti locali le proprie attrezzature da cedere in affitto e gestione ad un nuovo soggetto gestore convenendo ad un canone di affitto imposto dalla stessa ASUR e pari ad € 2. 500,00”(così si legge nell'atto di opposizione).
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo “Voglia il Tribunale di Ascoli Piceno disattesa ogni contraria eccezione e difesa, per tutti i motivi esposti e quì da intendersi integralmente trascritti e riportati: IN VIA PRELIMINARE sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto anche con decreto inaudita altera parte;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE accertata la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ancona, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c., fissando
pagina 2 di 5 termine per la riassunzione dinnanzi al giudice competente;
NEL MERITO accertare e dichiarare le condizioni sperequative imposte alla dalla AST nell'accordo di Parte_1 transazione e per l'effetto dichiarare che la parte opponente nulla deve alla
[...]
a nessuno titolo e ragione con revoca del Decreto ingiuntivo opposto;
Con Controparte_3
vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dall'opponente, sottolineando la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno e ribadendo la legittimità della propria pretesa. Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Confermare la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno;
- In via principale respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%
c.p.a. 4% e successive spese occorrende”.
In assenza di necessità istruttorie il procedimento era chiamato all'udienza del 4 aprile 2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Principiando con l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno ad emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto avanzata dalla parte opponente, la stessa si palesa infondata.
Innanzitutto, infatti, non può tacersi come la presente controversia origini da una pretesa creditoria derivante dall'accordo transattivo del 13 marzo 2015, stipulato dalle parti al fine di regolamentare i rapporti tra gli stessi pendenti a seguito della concorde cessazione degli effetti del contratto di concessione. È evidente, dunque, che se le parti – convenendo sulla risoluzione del contratto – decidevano di regolamentare gli effetti della risoluzione, non potrebbe oggi assegnarsi alcuna efficacia alla regolamentazione convenzionale del foro competente.
Ma, anche a voler superare il citato rilievo, ciò che nel caso di specie appare insuperabile è che, a ben vedere, nell'art. 25 del citato contratto di concessione, il foro di non era indicato quale foro CP_3
esclusivo.
Se è vero, infatti, che il legislatore, con l'art. 28 c.p.c. ha assegnato alla volontà delle parti la possibilità di derogare al foro territorialmente competente – salvi i casi previsti dalla stessa norma – è anche vero che, in virtù del successivo art. 29 c.p.c., la designazione di un foro per accordo delle parti ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito” (così art. 29 c.p.c.).
pagina 3 di 5 Pertanto, qualora (come nel caso di specie) non vi sia un'espressa statuizione in merito all'esclusività del foro, la semplice deroga non può ritenersi sufficiente ad attribuire al foro indicato nell'accordo carattere di esclusività ma deve ritenersi semplicemente che le parti hanno facoltà di adire un ulteriore giudice in via aggiuntiva ed alternativa rispetto a quelli già indicati dalla legge.
Si è detto, sul punto, che “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari” (così ex multis Cass. civ. n. 5030/2000).
Pertanto, poiché nel caso che ci occupa le parti si limitavano a prevedere che “in caso di controversie legali legate all'espletamento del servizio è territorialmente competente il foro di , senza CP_3 alcun accenno all'esclusività dello stesso, deve ritenersi che anche l'adito Tribunale di Ascoli Piceno è competente ad emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Passando al merito vi è subito da dire come, a bene vedere, la parte opponente non contesti né l'an né il quantum della pretesa creditoria avanzata dall'opposta eccependo, tuttavia, Controparte_3
l'esistenza di condizioni sperequative imposte dall' Parte_4
nell'alveo della transazione azionata con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
[...]
Lamentava, in particolare, che “la infatti, non solo non ha mai potuto riti rare tutti i suoi Pt_1
distributori ma ha avuto evidenti e serie difficoltà a coprire il piano di rientro imposto dall'ASUR” tenuto conto che “la parte ingiungente ha approfittato dello stato di bisogno in cui versava la Pt_5 per imporle clausole ingiuste e sproporzionate rispetto ad un equo sinallagma”; “la part e ingiunta è stata costretta, oltre ovviamente a cessare ogni attività, anche a stipulare un contratto di affitto a condizioni inique per l'affitto delle sue attrezzature”; “la parte ingiunta non è mai rientrata nel possesso delle sue attrezzature avendo così un ulteriore danno”(così pag. 5 dell'opposizione).
L'eccezione, tuttavia, oltre che generica, è rimasta del tutto sprovvista di qualunque supporto probatorio non avendo l'opponente fornito a questo Tribunale alcun elemento utile a valutare la lamentata “sperequazione” delle condizioni né sotto il profilo soggettivo dell'esistenza di un dedotto
(ma in alcun modo dimostrato) stato di bisogno in cui versava la al momento della Pt_1
sottoscrizione della transazione, né dell'avvenuto approfittamento di detto stato da parte della opposta, né, sotto il profilo oggettivo, dell'esistenza di un effettiva sproporzione tra le reciproche concessioni.
pagina 4 di 5 D'altro canto, come noto, a mente dell'art. 1970 c.c. “la transazione non può essere impugnata per causa di lesione”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 460 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4217,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 16 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5