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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/11/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Monocratico, GOP Dott.ssa
SA AN , ha pronunciato la seguente ,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 323/2024 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss ( ivi compresa lart.1669 cc )”:
TRA
– C.F nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] , assistita e difesa dall'Avv. Ileana
Corrado
ATTORE E
– nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
16/8/1971 e residente in [...]alla Via Roma nc.
CONVENUTO/ CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 19.09.2025, ove parte attrice costituita ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento .
SVOLGIMENTO
Lo svolgimento del processo viene esposto in forma sintetica, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. n.
69/2009.
Con atto di citazione notificato a mezzo dell'Ufficio Parte_2
la sig.ra conveniva in giudizio la ditta individuale
[...] Parte_1 , in persona della titolare, deducendo di avere concluso con Controparte_1
la stessa un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Airola (BN), alla via Giacomo AP FA n. 18, al fine di renderlo abitabile dovendo , lasciare l'abitazione occupata in locazione.
Con l'aiuto di un amico di famiglia, l'attrice conosceva il geom. , Controparte_2
coniuge della convenuta, il quale si era presentato quale titolare di un'impresa edile che eseguiva lavori di ristrutturazione edilizia usufruendo della formula dello “sconto in fattura”, prevista dall'art. 121 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Dopo avere visionato i luoghi dei lavori a farsi in data 18 luglio 2022, la sig.ra Pt_1
sottoscriveva un contratto di appalto, in cui l'impresa appaltatrice era identificata nella società “2MP Costruzioni s.r.l.s.”, recante timbro e firma del suo presunto rappresentante legale, per un importo complessivo di € 70.100,00 oltre IVA, ridotto del
50% in virtù dello sconto fiscale.
Successivamente, il sig. comunicava all'attrice che la società 2MP non era in CP_2
grado di eseguire i lavori per sopravvenuti impegni, precisando che le opere sarebbero state realizzate dalla ditta individuale AB IN, sulla base di un contratto di subappalto della quale egli si faceva garante e referente operativo.
La committente, confidando nella correttezza delle rappresentazioni ricevute, provvedeva ad effettuare diversi pagamenti, per un totale di € 54.500,00, mediante bonifici bancari e versamenti in contanti, come documentato dalle fatture emesse tra i mesi di luglio e ottobre 2022.
Nonostante i pagamenti, i lavori risultavano eseguiti solo in minima parte e non a regola d'arte; l'appaltatore abbandonava il cantiere dopo pochi mesi, rendendosi irreperibile e omettendo ogni ulteriore attività.
L'attrice, dopo numerosi solleciti rimasti senza esito, inviava diffida ad adempiere in data 15 giugno 2023, anch'essa priva di riscontro. Solo successivamente accertava che nessuna comunicazione relativa allo “sconto in fattura” era stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, non risultava alcun credito fiscale in suo favore.
A seguito di ulteriori verifiche, emergeva che il sig. , legale Controparte_3
rappresentante della società “2MP Costruzioni s.r.l.s.”, aveva formalmente negato di aver mai sottoscritto il contratto o emesso fatture nei confronti dell'attrice, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti.
Con raccomandata del 5 settembre 2023, la sig.ra dichiarava la risoluzione del Pt_1
contratto per grave inadempimento, chiedendo la condanna della ditta convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e ogni altro provvedimento ritenuto equo e di giustizia.
La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza istruttoria, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico all'ing. , autorizzandolo a prendere visione degli atti Persona_1
processuali e della documentazione prodotta dalle parti, nonché a svolgere gli accertamenti necessari al fine di:
• descrivere le lavorazioni effettivamente eseguite dalla ditta AB;
• determinare, mediante computo metrico estimativo, il valore economico delle opere realizzate, con riferimento ai prezzi medi di mercato della zona;
• accertare l'eventuale credito residuo dell'attrice per somme versate a fronte di lavori non eseguiti o non conformi;
• dare atto della partecipazione dei consulenti tecnici di parte e valutare criticamente le osservazioni da questi formulate;
• riferire, infine, ogni altra circostanza utile ai fini dell'accertamento peritale.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione agli atti e svolto sopralluogo presso l'immobile sito in Airola (BN), depositava la propria relazione, che non veniva oggetto di osservazioni da parte dei soggetti processuali. La causa, istruita documentalmente ed all'esito della CTU, veniva discussa all'udienza del 25 giugno 2025, all'esito della quale, depositate le note conclusionali e le memorie di replica, il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 19 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il presente Giudicante è subentrato nel ruolo dell'ex dott. in data 13 febbraio 2025, con decreto n. 19 del Presidente del Tribunale CP_4
di Benevento, procedendo successivamente alla trattazione della causa nella data del 9 aprile 2025, all'atto dell'emissione del provvedimento di liquidazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. . Persona_1
Nel merito, la domanda proposta dall'attrice risulta fondata e va, pertanto, accolta.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che il rapporto intercorso tra la sig.ra e la ditta AB IN integra un Parte_1
contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c., poiché l'appaltatore si è obbligato ad eseguire un'opera mediante organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio. La circostanza che il contratto formale riportasse l'intestazione della società
“2MP Costruzioni s.r.l.s.” non incide sulla qualificazione del rapporto, dovendo prevalere la realtà effettiva dell'esecuzione sull'apparenza formale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito.
In mancanza di valida sottoscrizione del legale rappresentante della società “2MP
Costruzioni s.r.l.s.”, il contratto deve ritenersi inefficace, ma la successiva attività materiale della ditta AB configura un appalto di fatto, perfezionato per comportamenti concludenti.
L'appalto di fatto, ossia il contratto di appalto non formalmente perfezionato ma eseguito dalle parti, è soggetto alla disciplina generale dell'appalto e alle regole sull'inadempimento contrattuale. In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente può agire per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, secondo i principi degli artt. 1453, 1455, 1662, 1667, 1668, 1671 c.c. (Cass. Civ., Sez. II,
8 gennaio 2024, n. 421; Cass. Civ., Sez. II, 15 dicembre 1990, n. 11950; Cass. Civ., Sez. II,
4 marzo 1993, n. 2653; Tribunale Latina, sentenza 27 febbraio 2023, n. 464).
La risoluzione può essere richiesta quando l'inadempimento è grave e compromette la regolare esecuzione dell'opera; il committente può anche esercitare il recesso ex art. 1671 c.c., ottenendo la restituzione degli acconti versati, detratto il valore delle opere regolarmente eseguite (art. 1458 c.c.; Cass. Civ., Sez. III, 20 agosto 2009, n. 18515). In caso di vizi o difformità, il committente può chiedere la riduzione del prezzo, la riparazione a spese dell'appaltatore o la risoluzione se l'opera è del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1667, 1668 c.c.; Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 1998, n. 3239).
L'appaltatore che agisce per il pagamento deve provare di aver eseguito l'opera a regola d'arte (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23 settembre 2024, n. 25410). In caso di appalto di fatto, la giurisprudenza riconosce la possibilità di applicare la disciplina generale dell'inadempimento anche se il contratto non è formalizzato, purché vi sia prova dell'esecuzione delle prestazioni (Cass. Civ., Sez. II, 16 ottobre 1995, n. 10772;
Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 1998, n. 3239).
In sintesi, l'inadempienza dell'appaltatore nell'appalto di fatto legittima il committente a chiedere la risoluzione, il risarcimento del danno e la restituzione degli acconti, applicando sia le norme speciali dell'appalto sia quelle generali sull'inadempimento contrattuale.
L'appaltatore, dunque, è tenuto, ex art. 1662 c.c., ad eseguire le opere a regola d'arte e conformemente al progetto convenuto. Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che le opere sono state eseguite solo in minima parte e con modalità non conformi al contratto, risultando incomplete e di valore notevolmente inferiore rispetto ai corrispettivi percepiti. Dalla CTU risulta che, a fronte di un importo contrattuale complessivo pari a €
70.100,00 oltre IVA, con sconto in fattura del 50% (per un costo effettivo di €
35.050,00), la ditta convenuta ha realizzato soltanto alcune lavorazioni, quali scavi e fondazioni, chiusure di aperture, modifiche a finestre, intonacature parziali interne ed esterne, posa di grondaie e pluviali e trattamento dei ferri di armatura. Il valore dei lavori effettivamente eseguiti, secondo il computo metrico consuntivo redatto dal CTU, sulla base dei prezzi medi della piazza, ammonta ad € 18.269,45, a fronte di pagamenti per complessivi € 50.343,00. Ne consegue un credito residuo dell'attrice pari a €
32.073,55 per lavori pagati ma non eseguiti o non conformi.
Le conclusioni del CTU, pienamente condivisibili per coerenza logica e completezza tecnica, sono state fatte proprie dal Tribunale, non essendo state mosse osservazioni da parte della convenuta ,contumace.
L'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, privo di giustificazione, e la mancata attivazione della procedura di “sconto in fattura” promessa contrattualmente, integrano gravi inadempimenti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La Corte di cassazione ha, infatti, chiarito che l'abbandono del cantiere costituisce di per sé un inadempimento di particolare gravità, in quanto lesivo del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di appalto
Nel caso concreto, l'inadempimento appare aggravato dal comportamento fraudolento della convenuta, consistito nella falsificazione dell'intestazione contrattuale e nella promessa di benefici fiscali inesistenti. L'attrice, a fronte del persistente inadempimento, ha tempestivamente inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimasta senza riscontro, e ha successivamente comunicato la risoluzione del contratto in data 5 settembre 2023, pienamente valida ed efficace.
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi integrato l'effetto solutorio del contratto, con conseguente diritto della committente alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'appaltatore. Pertanto, il credito restitutorio dell'attrice, pari a € 32.073,55, deve essere riconosciuto, con corresponsione degli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti.
In relazione alla questione dello sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del D.L.
34/2020, la mancata trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'opzione di cessione del credito da parte dell'impresa esecutrice costituisce grave inadempimento, in quanto priva la committente del beneficio fiscale promesso e incide sulla causa concreta del contratto. In tal senso si è espresso il Tribunale di Napoli ,riconoscendo la rilevanza della violazione dell'obbligo fiscale strumentale come fonte di responsabilità contrattuale.
Alla luce delle complessive risultanze istruttorie e delle conclusioni del CTU, fatte proprie da questo Giudicante, la convenuta contumace , che nulla ha dedotto per confutare la domanda attorea ,deve essere condannata , a restituire alla parte attrice la somma di € 32.073,55, oltre interessi legali, con condanna alle spese di lite, liquidate in conformità ai parametri tra minimi e medi , che seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da contro e, così decide: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la contumacia della convenuta , Controparte_1
2. Dichiara risolto per grave inadempimento il contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Airola (BN), Via Giacomo
AP FA n. 18;
3. Condanna la convenuta , a restituire all'attrice la somma di € 32.073,55,oltre interessi legali dalle date dei pagamenti sino al saldo;
4. Condanna la convenuta alla restituzione della quota parte versata da parte attrice in pagamento delle spese della Ctu, e quindi al pagamento totale delle spese della CTU disposta con ordinanza il 25.09.2024;
5. Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 5.650,00 per compensi professionali, oltre spese generali , IVA e CPA;
Benevento , 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa SA AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Monocratico, GOP Dott.ssa
SA AN , ha pronunciato la seguente ,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 323/2024 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss ( ivi compresa lart.1669 cc )”:
TRA
– C.F nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] , assistita e difesa dall'Avv. Ileana
Corrado
ATTORE E
– nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
16/8/1971 e residente in [...]alla Via Roma nc.
CONVENUTO/ CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 19.09.2025, ove parte attrice costituita ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento .
SVOLGIMENTO
Lo svolgimento del processo viene esposto in forma sintetica, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. n.
69/2009.
Con atto di citazione notificato a mezzo dell'Ufficio Parte_2
la sig.ra conveniva in giudizio la ditta individuale
[...] Parte_1 , in persona della titolare, deducendo di avere concluso con Controparte_1
la stessa un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Airola (BN), alla via Giacomo AP FA n. 18, al fine di renderlo abitabile dovendo , lasciare l'abitazione occupata in locazione.
Con l'aiuto di un amico di famiglia, l'attrice conosceva il geom. , Controparte_2
coniuge della convenuta, il quale si era presentato quale titolare di un'impresa edile che eseguiva lavori di ristrutturazione edilizia usufruendo della formula dello “sconto in fattura”, prevista dall'art. 121 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Dopo avere visionato i luoghi dei lavori a farsi in data 18 luglio 2022, la sig.ra Pt_1
sottoscriveva un contratto di appalto, in cui l'impresa appaltatrice era identificata nella società “2MP Costruzioni s.r.l.s.”, recante timbro e firma del suo presunto rappresentante legale, per un importo complessivo di € 70.100,00 oltre IVA, ridotto del
50% in virtù dello sconto fiscale.
Successivamente, il sig. comunicava all'attrice che la società 2MP non era in CP_2
grado di eseguire i lavori per sopravvenuti impegni, precisando che le opere sarebbero state realizzate dalla ditta individuale AB IN, sulla base di un contratto di subappalto della quale egli si faceva garante e referente operativo.
La committente, confidando nella correttezza delle rappresentazioni ricevute, provvedeva ad effettuare diversi pagamenti, per un totale di € 54.500,00, mediante bonifici bancari e versamenti in contanti, come documentato dalle fatture emesse tra i mesi di luglio e ottobre 2022.
Nonostante i pagamenti, i lavori risultavano eseguiti solo in minima parte e non a regola d'arte; l'appaltatore abbandonava il cantiere dopo pochi mesi, rendendosi irreperibile e omettendo ogni ulteriore attività.
L'attrice, dopo numerosi solleciti rimasti senza esito, inviava diffida ad adempiere in data 15 giugno 2023, anch'essa priva di riscontro. Solo successivamente accertava che nessuna comunicazione relativa allo “sconto in fattura” era stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, non risultava alcun credito fiscale in suo favore.
A seguito di ulteriori verifiche, emergeva che il sig. , legale Controparte_3
rappresentante della società “2MP Costruzioni s.r.l.s.”, aveva formalmente negato di aver mai sottoscritto il contratto o emesso fatture nei confronti dell'attrice, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti.
Con raccomandata del 5 settembre 2023, la sig.ra dichiarava la risoluzione del Pt_1
contratto per grave inadempimento, chiedendo la condanna della ditta convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e ogni altro provvedimento ritenuto equo e di giustizia.
La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza istruttoria, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico all'ing. , autorizzandolo a prendere visione degli atti Persona_1
processuali e della documentazione prodotta dalle parti, nonché a svolgere gli accertamenti necessari al fine di:
• descrivere le lavorazioni effettivamente eseguite dalla ditta AB;
• determinare, mediante computo metrico estimativo, il valore economico delle opere realizzate, con riferimento ai prezzi medi di mercato della zona;
• accertare l'eventuale credito residuo dell'attrice per somme versate a fronte di lavori non eseguiti o non conformi;
• dare atto della partecipazione dei consulenti tecnici di parte e valutare criticamente le osservazioni da questi formulate;
• riferire, infine, ogni altra circostanza utile ai fini dell'accertamento peritale.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione agli atti e svolto sopralluogo presso l'immobile sito in Airola (BN), depositava la propria relazione, che non veniva oggetto di osservazioni da parte dei soggetti processuali. La causa, istruita documentalmente ed all'esito della CTU, veniva discussa all'udienza del 25 giugno 2025, all'esito della quale, depositate le note conclusionali e le memorie di replica, il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 19 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il presente Giudicante è subentrato nel ruolo dell'ex dott. in data 13 febbraio 2025, con decreto n. 19 del Presidente del Tribunale CP_4
di Benevento, procedendo successivamente alla trattazione della causa nella data del 9 aprile 2025, all'atto dell'emissione del provvedimento di liquidazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. . Persona_1
Nel merito, la domanda proposta dall'attrice risulta fondata e va, pertanto, accolta.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che il rapporto intercorso tra la sig.ra e la ditta AB IN integra un Parte_1
contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c., poiché l'appaltatore si è obbligato ad eseguire un'opera mediante organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio. La circostanza che il contratto formale riportasse l'intestazione della società
“2MP Costruzioni s.r.l.s.” non incide sulla qualificazione del rapporto, dovendo prevalere la realtà effettiva dell'esecuzione sull'apparenza formale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito.
In mancanza di valida sottoscrizione del legale rappresentante della società “2MP
Costruzioni s.r.l.s.”, il contratto deve ritenersi inefficace, ma la successiva attività materiale della ditta AB configura un appalto di fatto, perfezionato per comportamenti concludenti.
L'appalto di fatto, ossia il contratto di appalto non formalmente perfezionato ma eseguito dalle parti, è soggetto alla disciplina generale dell'appalto e alle regole sull'inadempimento contrattuale. In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente può agire per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, secondo i principi degli artt. 1453, 1455, 1662, 1667, 1668, 1671 c.c. (Cass. Civ., Sez. II,
8 gennaio 2024, n. 421; Cass. Civ., Sez. II, 15 dicembre 1990, n. 11950; Cass. Civ., Sez. II,
4 marzo 1993, n. 2653; Tribunale Latina, sentenza 27 febbraio 2023, n. 464).
La risoluzione può essere richiesta quando l'inadempimento è grave e compromette la regolare esecuzione dell'opera; il committente può anche esercitare il recesso ex art. 1671 c.c., ottenendo la restituzione degli acconti versati, detratto il valore delle opere regolarmente eseguite (art. 1458 c.c.; Cass. Civ., Sez. III, 20 agosto 2009, n. 18515). In caso di vizi o difformità, il committente può chiedere la riduzione del prezzo, la riparazione a spese dell'appaltatore o la risoluzione se l'opera è del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1667, 1668 c.c.; Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 1998, n. 3239).
L'appaltatore che agisce per il pagamento deve provare di aver eseguito l'opera a regola d'arte (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23 settembre 2024, n. 25410). In caso di appalto di fatto, la giurisprudenza riconosce la possibilità di applicare la disciplina generale dell'inadempimento anche se il contratto non è formalizzato, purché vi sia prova dell'esecuzione delle prestazioni (Cass. Civ., Sez. II, 16 ottobre 1995, n. 10772;
Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 1998, n. 3239).
In sintesi, l'inadempienza dell'appaltatore nell'appalto di fatto legittima il committente a chiedere la risoluzione, il risarcimento del danno e la restituzione degli acconti, applicando sia le norme speciali dell'appalto sia quelle generali sull'inadempimento contrattuale.
L'appaltatore, dunque, è tenuto, ex art. 1662 c.c., ad eseguire le opere a regola d'arte e conformemente al progetto convenuto. Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che le opere sono state eseguite solo in minima parte e con modalità non conformi al contratto, risultando incomplete e di valore notevolmente inferiore rispetto ai corrispettivi percepiti. Dalla CTU risulta che, a fronte di un importo contrattuale complessivo pari a €
70.100,00 oltre IVA, con sconto in fattura del 50% (per un costo effettivo di €
35.050,00), la ditta convenuta ha realizzato soltanto alcune lavorazioni, quali scavi e fondazioni, chiusure di aperture, modifiche a finestre, intonacature parziali interne ed esterne, posa di grondaie e pluviali e trattamento dei ferri di armatura. Il valore dei lavori effettivamente eseguiti, secondo il computo metrico consuntivo redatto dal CTU, sulla base dei prezzi medi della piazza, ammonta ad € 18.269,45, a fronte di pagamenti per complessivi € 50.343,00. Ne consegue un credito residuo dell'attrice pari a €
32.073,55 per lavori pagati ma non eseguiti o non conformi.
Le conclusioni del CTU, pienamente condivisibili per coerenza logica e completezza tecnica, sono state fatte proprie dal Tribunale, non essendo state mosse osservazioni da parte della convenuta ,contumace.
L'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, privo di giustificazione, e la mancata attivazione della procedura di “sconto in fattura” promessa contrattualmente, integrano gravi inadempimenti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La Corte di cassazione ha, infatti, chiarito che l'abbandono del cantiere costituisce di per sé un inadempimento di particolare gravità, in quanto lesivo del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di appalto
Nel caso concreto, l'inadempimento appare aggravato dal comportamento fraudolento della convenuta, consistito nella falsificazione dell'intestazione contrattuale e nella promessa di benefici fiscali inesistenti. L'attrice, a fronte del persistente inadempimento, ha tempestivamente inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimasta senza riscontro, e ha successivamente comunicato la risoluzione del contratto in data 5 settembre 2023, pienamente valida ed efficace.
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi integrato l'effetto solutorio del contratto, con conseguente diritto della committente alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'appaltatore. Pertanto, il credito restitutorio dell'attrice, pari a € 32.073,55, deve essere riconosciuto, con corresponsione degli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti.
In relazione alla questione dello sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del D.L.
34/2020, la mancata trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'opzione di cessione del credito da parte dell'impresa esecutrice costituisce grave inadempimento, in quanto priva la committente del beneficio fiscale promesso e incide sulla causa concreta del contratto. In tal senso si è espresso il Tribunale di Napoli ,riconoscendo la rilevanza della violazione dell'obbligo fiscale strumentale come fonte di responsabilità contrattuale.
Alla luce delle complessive risultanze istruttorie e delle conclusioni del CTU, fatte proprie da questo Giudicante, la convenuta contumace , che nulla ha dedotto per confutare la domanda attorea ,deve essere condannata , a restituire alla parte attrice la somma di € 32.073,55, oltre interessi legali, con condanna alle spese di lite, liquidate in conformità ai parametri tra minimi e medi , che seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da contro e, così decide: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la contumacia della convenuta , Controparte_1
2. Dichiara risolto per grave inadempimento il contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Airola (BN), Via Giacomo
AP FA n. 18;
3. Condanna la convenuta , a restituire all'attrice la somma di € 32.073,55,oltre interessi legali dalle date dei pagamenti sino al saldo;
4. Condanna la convenuta alla restituzione della quota parte versata da parte attrice in pagamento delle spese della Ctu, e quindi al pagamento totale delle spese della CTU disposta con ordinanza il 25.09.2024;
5. Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 5.650,00 per compensi professionali, oltre spese generali , IVA e CPA;
Benevento , 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa SA AN