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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 51 dell'anno 2021, proposta da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Antonio Bardi, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, elettivamente domiciliati in , presso lo studio dell'avv. Paolo Todde, CP_12 Pt_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Todde e Massimo Illotto, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 30 gennaio 2019, , Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
avevano convenuto in giudizio la e avevano domandato che la medesima Parte_1
fosse dichiarata tenuta a corrispondere, in loro favore, per l'anno 2016 e per l'anno 2017,
l'indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL Enti Locali
1 aprile 1999 e che, quindi, la medesima fosse condannata al pagamento, nei loro Parte_1
confronti, della somma complessiva di €. 18.975,98 lordi per l'anno 2016 e di €. 17.325,06 lordi per l'anno 2017 ovvero di quelle altre somme che fossero state ritenute conformi a diritto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In particolare, i ricorrenti, dopo avere premesso di essere o di essere stati tutti dipendenti della
CP_
convenuta e di rivestire o di avere rivestito (i ricorrenti , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
) il grado di Istruttori Direttivi Tecnici presso il Settore Viabilità – Servizio CP_5
Manutenzioni stradali e progettazioni ovvero (i ricorrenti , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
CP_1 e ) il grado di Istruttori Tecnici del Servizio manutenzioni stradali, avevano riferito CP_11
di avere beneficiato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in virtù delle mansioni rispettivamente svolte, dell'indennità per specifiche responsabilità sopra indicata.
La predetta indennità, avevano proseguito i ricorrenti, non era, invece, stata loro riconosciuta per gli anni 2014 e 2015.
In particolare, avevano osservato quanto all'anno 2014, la Giunta Provinciale di , dopo Pt_1
avere con delibera n. 165/2013 del 30 dicembre 2013, in previsione della stipulazione del nuovo contratto collettivo decentrato, fornito al presidente della delegazione di parte pubblica gli indirizzi per la revisione del contratto integrativo decentrato, al fine di garantire l'uniformità di remunerazione per analoghe specifiche responsabilità nei diversi settori dell'ente ed assicurare,
alla detta remunerazione, continuità nel tempo, stabilendo, altresì, che i Dirigenti dei singoli settori dovessero poi provvedere, con propri atti specifici, sulla base delle direttive di cui sopra,
2 all'attribuzione dell'indennità, inopinatamente, con deliberazione n. 49/2014 del 28 marzo 2014,
aveva revocato la propria precedente delibera e, oltre che ridurre il budget assegnato all'istituto in discussione a beneficio della produttività collettiva, aveva demandato all'esclusiva responsabilità dei dirigenti di stabilire e attribuire le specifiche responsabilità e, quindi, le rispettive indennità.
Il Dirigente del Settore Viabilità, avevano, quindi, affermato i ricorrenti, con propria determinazione n. 1858/2014 del 26 settembre 2014, aveva, ancora una volta, individuato gli stessi ricorrenti come personale svolgente compiti specifici, con attribuzione di responsabilità
procedimentali che comportavano la corresponsione dell'indennità in discussione.
Nel frattempo, avevano proseguito i ricorrenti, la parte sindacale aveva approvato il budget
proposto dalla Giunta provinciale, ma la di , malgrado la sottoscrizione Parte_1 Pt_1
dell'accordo in sede sindacale e i ripetuti solleciti, non aveva provveduto alla liquidazione e alla corresponsione, in loro favore, dell'indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2014,
cosicché essi, ritenendo di avere, a seguito della citata determinazione n. 1858/2014 del
Dirigente del Settore Viabilità, il diritto di percepire l'emolumento indicato, avevano adito il
Tribunale di Oristano, il quale, all'esito del giudizio, aveva accolto le domande da loro proposte.
Nelle more, avevano esposto i ricorrenti, l'Amministratore Straordinario della Parte_1
, benché in data 7 marzo 2016 fosse stato approvato il nuovo Contratto Decentrato
[...]
integrativo, il quale aveva previsto la corresponsione della più volte richiamata indennità, con nota prot. 8256 del 7 aprile 2016 aveva disposto la sospensione del beneficio medesimo previsto per l'anno 2015, per ragioni, di fatto insussistenti, riguardanti la mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate e il mancato accordo da parte dei dirigenti dell'ente.
Anche in tale caso, avevano riferito i ricorrenti, essi avevano adito il Tribunale di Oristano, che,
all'esito del giudizio, aveva accolto le domande da loro proposte.
Infine, avevano esposto i ricorrenti, la Provincia convenuta, mentre aveva attribuito loro l'indennità in discussione per l'anno 2018, non aveva invece adottato analogo provvedimento per
3 gli anni 2016 e 2017, per i quali essi si erano determinati ad introdurre il presente giudizio, visto che anche in tali due anni, esattamente come negli anni precedenti, avevano continuato a svolgere gli incarichi di specifica responsabilità loro assegnati con la determina del dirigente del settore viabilità n. 1858/2014 più volte richiamata, incarichi che, a loro volta, avevano ricalcato
C quelli assegnati dal dirigente del settore viabilità nell'anno 2013, ultimo anno nel quale aveva corrisposto spontaneamente in loro favore l'emolumento oggetto di causa, Parte_1
erogando in loro favore un compenso complessivo pari a €. 27.715,71 lordi.
Poiché, quindi, avevano sostenuto i ricorrenti, la determina n. 1858/2014 non era mai stata revocata e, comunque, con la deliberazione n. 95/2016 del 14 luglio 2016 di “Riorganizzazione
del Servizio Manutenzione Stradale”, seguita dalla pedissequa disposizione organizzativa n.
05/2016 del 14 luglio 2016, l'Amministratore Straordinario della aveva Parte_1
CP_ individuato alcuni di loro, e precisamente e ancora una volta, come CP_3 CP_2 CP_5
Responsabili dei Circoli d' in cui era suddivisa la manutenzione delle strade provinciali, Pt_2
come confermato anche dalle comunicazioni ad essi inoltrate dal Dirigente di settore nella sopra detta qualità, essi avevano maturato il diritto, anche per gli anni 2016 e 2017, di percepire l'indennità per specifiche responsabilità e avevano, pertanto, concluso come sopra riportato.
***
La si era costituita in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle Parte_1
avverse domande.
La normativa invocata dai ricorrenti, aveva sostenuto la , era inapplicabile alla Parte_1
fattispecie, considerato che l'erogazione dell'indennità in discussione non aveva carattere automatico, né obbligatorio e che l'attribuzione della medesima avveniva a seguito della contrattazione integrativa decentrata, purché, però, fossero fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie del salario accessorio e per l'assegnazione, che rimaneva solo eventuale, delle risorse per l'indennità di cui si tratta.
Solo successivamente, aveva proseguito l'ente resistente, l'indennità poteva essere attribuita al
4 singolo dipendente con atto formale del Dirigente competente.
Nella fattispecie, aveva evidenziato la Provincia, per l'anno 2016 il contratto integrativo non aveva destinato risorse per l'indennità in discussione, riservandole alla produttività di cui all'art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1 aprile 1999, mentre per l'anno 2017, a seguito delle direttive date alla delegazione trattante di parte pubblica dall'Amministratore straordinario, le quali indicavano la maggiore propensione dell'ente a destinare i fondi delle risorse stabili alla produttività, i dirigenti non avevano riconosciuto gli incarichi di specifiche responsabilità, cosicché era mancato l'atto formale del dirigente, quale condizione necessaria per l'erogazione del beneficio.
D'altra parte, aveva precisato la Provincia, gli incarichi in questione avevano durata annuale e andavano riconosciuti annualmente, con la conseguenza che risultava irrilevante il fatto che le determinazioni dirigenziali relative all'anno 2014 non fossero state revocate, né i ricorrenti avevano prodotto alcun documento dirigenziale che riconoscesse loro lo svolgimento degli incarichi in questione per gli anni 2016 e 1017.
Dopo avere, infine precisato che la nota dell'Amministratore con la quale, a dire dei ricorrenti,
era stata sospesa l'applicazione dell'istituto in discussione, era, in realtà, riferita al contratto integrativo decentrato del 2015 e dopo avere rammentato l'esistenza, nel pubblico impiego, del divieto normativo di cumulo tra interessi e rivalutazione, l'ente resistente aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 18/2021 del 12 marzo 2021, in accoglimento delle domande proposte, aveva condannato la al pagamento, in favore dei Parte_1
ricorrenti, dell'indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2016, per l'importo complessivo di €. 18.975,98 lordi, e per l'anno 2017, per l'importo complessivo di €. 17.325,06,
oltre interessi legali sino al saldo, nonché delle spese processuali.
Il primo giudice, in particolare, nel richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le proprie precedenti sentenze n. 147 del 6 aprile 2018 (causa n. 322-2016) e 148 del 6 aprile 2018
5 (causa n. 581-2015), aveva osservato come l'ente resistente non avesse contestato le mansioni svolte dai ricorrenti, come attribuite dalle determinazioni del dirigente del settore viabilità
prodotte agli atti, le quali avevano individuato i ricorrenti come soggetti a cui erano attribuite specifiche responsabilità procedimentali.
La determina del Dirigente del Settore Viabilità n° 1858 del 26/9/2014 che aveva attribuito ai ricorrenti gli incarichi comportanti specifiche responsabilità, aveva proseguito il Tribunale, non risultava mai revocata, e risultava, altresì, documentato che i ricorrenti avessero svolto le mansioni descritte in ricorso anche negli anni 2016 e 2017, come risultava dalla deliberazione n.
95 del 14 luglio 2016 dell'amministratore straordinario della provincia, dalla disposizione organizzativa n. 5 del 14 luglio 2016, dalla comunicazione del 16 febbraio 2017, n. prot. 2359.
Lo svolgimento delle mansioni in oggetto, aveva, pertanto, concluso il primo giudice, attribuiva ai ricorrenti il diritto di percepire le indennità richieste, senza che la potesse appellarsi Parte_1
a eventuali carenze di risorse, atteso che l'emolumento risultava previsto dalla contrattazione collettiva, come confermato anche dall'articolo 11 del contratto integrativo decentrato aziendale del 7 marzo 2016, presente in atti.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello la . Parte_1
I lavoratori hanno resistito.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'ente appellante:
Voglia la Corte:
“
1. Dichiarare la , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Parte_1
non tenuta a corrispondere le indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2016 di €. 18
.975,98 lordi e per l'anno 2017 lordi oltre interessi legali a saldo;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
6 Nell'interesse degli appellati:
“la Corte d' Appello Ecc.ma in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni avversa istanza,
eccezione e deduzione, voglia:
1) Rigettare l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 18/2021 del 12 Parte_1
marzo 2021 del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro perché totalmente infondato in fatto e in
diritto;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
3) con vittoria di spese e di onorari anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore
dei sottoscritti difensori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello la ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che l'indennità per specifiche responsabilità veniva concessa, come previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1 aprile 1999,
ai dipendenti di categoria B, C e D, non titolari di posizioni organizzative, svolgenti incarichi comportanti specifiche responsabilità.
Infatti, ha osservato l'ente appellante, l'indennità in questione, pur istituita dalla contrattazione nazionale, è prevista da quest'ultima come istituto di natura non permanente, che deve necessariamente essere contemplato e disposto dalla contrattazione decentrata, la quale autonomamente stabilisce le modalità di applicazione del medesimo, definendo l'an e il quantum dell'emolumento da erogare ai dipendenti.
Nel caso di specie, ha proseguito la , il contratto decentrato integrativo escludeva, per Parte_1
l'anno 2016, le indennità per specifiche responsabilità, non prevedendo alcuna risorsa per il finanziamento delle stesse e destinando i fondi a disposizione, per la quasi totalità, alla produttività di cui all'art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1 aprile 1999, emolumento che era stato erogato anche in favore degli attuali appellati.
2) Con un secondo articolato motivo di appello, la ha censurato la Parte_1
7 sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che la medesima Parte_1
non aveva contestato le mansioni svolte dagli attuali appellati, visto che essa aveva, invece, sin dal principio, contestato le mansioni in questione, precisando come l'erogazione dell'indennità
non avesse carattere automatico, né obbligatorio, e dovesse essere correlata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento/attività, caratterizzate, cioè, da specificità rispetto all'attività lavorativa e da contenuti significativi e qualificanti.
La determinazione dirigenziale del Settore Viabilità n. 1858 del 26 settembre 2014, ha proseguito l'appellante, era carente del predetto contenuto di specificità, difettando in essa l'indicazione delle quote attributive degli incarichi/riconoscimenti e le annualità di assegnazione dei medesimi, così manifestando un contenuto meramente ricognitivo, “volto a dare uno schema
organizzativo-gestionale nell'individuazione dei presupposti e delle persone prima che
dell'attribuzione di fatto di una specifica responsabilità, la quale può essere attribuita solo dopo
un successivo atto formale dell'amministrazione (rectius dirigenti) che riconosce il corretto
esercizio di funzioni con specifiche responsabilità e solo allora sorge il diritto del lavoratore al
compenso”.
Inoltre, ha aggiunto l'ente datore di lavoro, il giudice di primo grado aveva trascurato di considerare, per l'anno 2017, la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 69 del 4 luglio
2017, con la quale il medesimo aveva dato delle direttive volte a favorire l'applicazione dell'istituto contrattuale alla produttività e al miglioramento dei servizi e l'applicazione in modo rigoroso della corresponsione delle indennità per specifiche responsabilità, cosicché i dirigenti,
per quell'anno, non avevano conferito alcun incarico per le specifiche responsabilità, ma avevano ottemperato alla volontà espressa dall'Amministratore affinché le risorse per le specifiche responsabilità andassero ad incrementare la produttività collettiva.
Risultava, pertanto, irrilevante, ha osservato l'ente appellante, il fatto, erroneamente valorizzato dal Tribunale, che la determina dirigenziale n. 1858/2014 non fosse stata mai revocata.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale non
8 possono essere erogate retribuzioni al di fuori di quanto previsto negli istituti contrattuali, visto che il contratto collettivo nazionale prevede che l'istituto in oggetto può essere applicato solo nel rispetto delle disponibilità economiche definite nella contrattazione decentrata per la ripartizione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate, per cui, in assenza di una destinazione di tali risorse, come nel contratto 2016, viene a mancare il presupposto per l'attivazione dell'istituto.
L'emolumento in discussione, ha proseguito l'ente, ha, quindi, carattere eventuale e variabile e il riconoscimento dello svolgimento di funzioni con specifiche responsabilità in un determinato anno non fa sorgere alcun diritto del lavoratore per l'anno successivo, in quanto il diritto al compenso è subordinato alle modalità di applicazione dell'istituto contrattuale, le quali, in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, possono essere applicate in maniera difforme di anno in anno.
Neanche alla disposizione organizzativa n. 5/2016, richiamata dal primo giudice, ha evidenziato la appellante, poteva riconoscersi rilievo ai fini dell'attribuzione dell'indennità Parte_1
domandata dagli attuali appellati, visto che la stessa non conteneva alcun riconoscimento di indennità, ma unicamente delle disposizioni finalizzate alla riorganizzazione dei servizi per lo svolgimento di compiti già insiti nella qualifica di appartenenza di ogni dipendente, e neppure alla nota n. 2359/2017, la quale faceva riferimento ad obiettivi 2017 ai fini della produttività,
regolarmente percepita dagli appellati, e ad una percentuale del 30% relativa agli incentivi previsti dalla legislazione in materia di lavori pubblici per la redazione di progetti.
Il primo giudice, inoltre, ha osservato l'ente appellante, aveva affermato come l'indennità
richiesta dai dipendenti risultasse prevista dalla contrattazione collettiva “come confermato
anche dall'art. 11 del contratto integrativo decentrato aziendale del 7 marzo 2016”, senza considerare che il contratto integrativo richiamato era riferito all'anno 2015, cosicché il medesimo non poteva condurre ad un'applicazione automatica dell'istituto contrattuale in discussione anche per gli anni 2016 e 2017 ed era stato prodotto solo per confermare la necessità
9 di un atto formale del dirigente per riconoscere al dipendente lo svolgimento di incarichi di specifica responsabilità.
Né il Tribunale aveva considerato, ha, infine, rilevato l'ente appellante, che la liquidazione dell'indennità per specifiche responsabilità richiesta dagli attuali appellati, attingendo alla parte variabile del fondo 2016 e 2017, avrebbe comportato e comporterebbe la riduzione dell'indennità
di produttività, già percepita e non contestata dai ricorrenti in primo grado, con un risultato a somma zero.
***
L'appello è fondato.
a) Anno 2016.
Occorre in primo luogo evidenziare, come, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CCNL Enti locali 1
aprile 1999, i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie indicate nel successivo art. 15 (“Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività”) per le finalità previste dal successivo art. 17 (“Utilizzo delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”) costituiscano materia riservata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
E', quindi, tale fonte contrattuale che, annualmente (così l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del citato CCNL), stabilisce se e quante risorse, tra quelle accantonate ai sensi dell'art. 15, debbano essere destinate agli istituti previsti dall'art. 17, tra cui anche l'indennità reclamata dagli attuali appellati, prevista, come è noto, dal comma 2, lett. f) del richiamato art. 17 quale istituto finalizzato a compensare l'eventuale esercizio, da parte del personale delle categorie B, C e D,
che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e ss. CCNL 31 marzo 1999, di compiti che comportano specifiche responsabilità.
Risulta, inoltre, significativo il fatto che l'art. 4 sopra citato, nel comma 4, nel disciplinare le conseguenze dell'eccessivo protrarsi delle trattative e nel prevedere che, trascorsi trenta giorni dall'inizio delle medesime, prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori
10 trenta giorni, le parti riassumano le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione,
stabilisce che la detta regola si applichi “limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d),
e), f) ed m)” e non, quindi, alla materia dei criteri di ripartizione e destinazione delle risorse indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17 (prevista nel comma 2, lett. a), né, in ogni caso, per quanto direttamente riguarda la presente controversia, alla materia delle fattispecie,
criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f) e g) (prevista nel comma 2, lett. c).
Trattasi di previsioni che, sul punto e per quanto di rilievo nel giudizio, non risultano modificate dalla contrattazione collettiva nazionale successiva e dal cui esame deve trarsi la conclusione che l'indennità per specifiche responsabilità, come gli altri compensi similari, non possa essere erogata in assenza di accordi in sede decentrata ovvero in presenza di accordi con i quali le parti contrattuali abbiano destinato ad altri istituti previsti nell'art. 17 le risorse di cui all'art. 15,
difettando in tali casi uno dei presupposti costitutivi del diritto.
Ed è proprio questa la situazione verificatasi nell'anno 2016, per il quale, come risulta dall'estratto dell'accordo sulla destinazione delle risorse per il salario accessorio sottoscritto dalle parti in sede decentrata aziendale il 28 marzo 2017, prodotto dall'ente attuale appellante in allegato alla memoria difensiva di primo grado (doc. n. 3), le parti contrattuali non avevano destinato al finanziamento dell'indennità che ci occupa alcuna risorsa, preferendo valorizzare l'istituto di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1 aprile 1999.
Né possono condividersi le considerazioni svolte dagli attuali appellati in ordine alla asserita natura “unilaterale” dell'accordo appena richiamato, quale effetto, a detta degli appellati medesimi, dell'espressa riserva formulata dalla in risposta Controparte_14
alla convocazione del 3 dicembre 2015 per la stipulazione del contratto decentrato integrativo parte normativa ed economica 2015, risultante dal documento prodotto telematicamente in primo grado il 6 novembre 2019.
A parte, infatti, la circostanza che la predetta riserva risulta riferita al Fondo salario accessorio
11 per il 2015, mentre qui si discute del Fondo per il 2016, della riserva in questione, formulata in risposta alla convocazione al tavolo delle trattative, non vi è traccia nell'accordo per il 2016, il quale, come emerge dal doc. n. 3 prodotto in primo grado in copia conforme dalla Parte_1
, risulta, sia nel frontespizio, sia nell'allegato relativo alla ripartizione del fondo,
[...]
sottoscritto anche dalla RSU.
Deve, quindi, escludersi che gli attuali appellanti avessero diritto, per l'anno 2016,
all'erogazione dell'indennità richiesta (si veda, per fattispecie analoga, tra le stesse parti, Cass.
7419/2025).
***
b) Anno 2017.
La sopra discussa previsione, negli accordi aziendali, della destinazione di risorse all'indennità
di cui trattasi costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, all'erogazione del compenso medesimo.
A fronte della destinazione annuale di risorse per opera delle parti collettive, spetta, infatti,
altrettanto annualmente, ai dirigenti competenti, i quali, a norma dell'art. 45, D.lgs. 165/2002,
“sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori”, l'individuazione in concreto dei dipendenti beneficiari e l'attribuzione e ripartizione tra gli stessi dell'indennità di cui trattasi, previa individuazione e assegnazione dei relativi incarichi, che è attività attraverso la quale la pubblica amministrazione esercita la propria potestà auto-organizzativa e, quindi,
esprime la propria discrezionalità nell'organizzazione amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata è rivedibile nel tempo e deve solo rispondere ai principi di imparzialità,
trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa.
Ebbene, nella fattispecie, manca in atti, per l'anno 2017, il predetto atto dirigenziale, il quale a differenza di quanto sostenuto dagli appellati e di quanto ritenuto dal primo giudice, non può
essere individuato nella determina del Dirigente del settore viabilità n. 1858 del 26 settembre
12 annualità, né nella disposizione organizzativa n. 5/2016 (doc. 28, primo grado, parte ricorrente),
con la quale il Dirigente del settore viabilità aveva adottato alcune modifiche organizzative di cui l'amministratore straordinario aveva preso precedentemente atto, trattandosi di atti nei quali non
è contenuta, per l'anno 2017, alcuna ripartizione e attribuzione ai dipendenti interessati del trattamento accessorio in discussione.
D'altra parte, la Suprema Corte, in un precedente analogo tra le stesse parti, ha cassato la sentenza della Corte D'appello di Cagliari per avere quest'ultima confermato la sussistenza del diritto degli attuali appellati all'indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2015, malgrado l'insussistenza (in presenza della individuazione delle risorse da parte del contratto integrativo)
dell'accordo da parte dei dirigenti per la ripartizione del fondo, affermando come la stessa non si fosse conformata ai principi enunciati in materia, secondo i quali l'indennità in discussione, se è
istituto che risponde “all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle
attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e
della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello
di inquadramento)”, dall'altro, però, valorizza anche “le scelte organizzative della Pubblica
Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo
nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo” (così
Cass. 19572/2024).
***
Sulla base di tutte le ragioni esposte ed assorbita ogni ulteriore questione, in accoglimento dell'appello proposto dalla , la sentenza impugnata deve essere Parte_1
integralmente riformata e le domande proposte dagli attuali appellati devono essere rigettate.
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 - secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione, per questo grado di appello, di quella istruttoria non svoltasi)
nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 (individuato sulla base del valore della
13 domanda individuale di più alto importo) della tabella relativa alle cause di lavoro (per il primo grado) e ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello (per la presente fase), con gli aumenti del 30%
per ciascuno dei ricorrenti, oggi appellati, oltre il primo, fino a dieci, e con l'aumento del 10%
per l'undicesimo ricorrente, oggi appellato, oltre il primo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM
55/2014 e successive modificazioni, previa diminuzione del compenso base nella misura del
30% ai sensi del comma 4 dell'art. 4 già richiamato - devono essere poste a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dalla e, in integrale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, rigetta le domande proposte dagli attuali appellati con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
condanna gli appellati al rimborso, in favore dell'ente appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €. 7.536,62 e, per il presente grado, in €. 5.519,01,
oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 5 maggio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 (doc. 15, primo grado, parte ricorrente), evidentemente riguardante altra precedente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 51 dell'anno 2021, proposta da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Antonio Bardi, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, elettivamente domiciliati in , presso lo studio dell'avv. Paolo Todde, CP_12 Pt_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Todde e Massimo Illotto, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 30 gennaio 2019, , Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
avevano convenuto in giudizio la e avevano domandato che la medesima Parte_1
fosse dichiarata tenuta a corrispondere, in loro favore, per l'anno 2016 e per l'anno 2017,
l'indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL Enti Locali
1 aprile 1999 e che, quindi, la medesima fosse condannata al pagamento, nei loro Parte_1
confronti, della somma complessiva di €. 18.975,98 lordi per l'anno 2016 e di €. 17.325,06 lordi per l'anno 2017 ovvero di quelle altre somme che fossero state ritenute conformi a diritto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In particolare, i ricorrenti, dopo avere premesso di essere o di essere stati tutti dipendenti della
CP_
convenuta e di rivestire o di avere rivestito (i ricorrenti , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
) il grado di Istruttori Direttivi Tecnici presso il Settore Viabilità – Servizio CP_5
Manutenzioni stradali e progettazioni ovvero (i ricorrenti , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
CP_1 e ) il grado di Istruttori Tecnici del Servizio manutenzioni stradali, avevano riferito CP_11
di avere beneficiato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in virtù delle mansioni rispettivamente svolte, dell'indennità per specifiche responsabilità sopra indicata.
La predetta indennità, avevano proseguito i ricorrenti, non era, invece, stata loro riconosciuta per gli anni 2014 e 2015.
In particolare, avevano osservato quanto all'anno 2014, la Giunta Provinciale di , dopo Pt_1
avere con delibera n. 165/2013 del 30 dicembre 2013, in previsione della stipulazione del nuovo contratto collettivo decentrato, fornito al presidente della delegazione di parte pubblica gli indirizzi per la revisione del contratto integrativo decentrato, al fine di garantire l'uniformità di remunerazione per analoghe specifiche responsabilità nei diversi settori dell'ente ed assicurare,
alla detta remunerazione, continuità nel tempo, stabilendo, altresì, che i Dirigenti dei singoli settori dovessero poi provvedere, con propri atti specifici, sulla base delle direttive di cui sopra,
2 all'attribuzione dell'indennità, inopinatamente, con deliberazione n. 49/2014 del 28 marzo 2014,
aveva revocato la propria precedente delibera e, oltre che ridurre il budget assegnato all'istituto in discussione a beneficio della produttività collettiva, aveva demandato all'esclusiva responsabilità dei dirigenti di stabilire e attribuire le specifiche responsabilità e, quindi, le rispettive indennità.
Il Dirigente del Settore Viabilità, avevano, quindi, affermato i ricorrenti, con propria determinazione n. 1858/2014 del 26 settembre 2014, aveva, ancora una volta, individuato gli stessi ricorrenti come personale svolgente compiti specifici, con attribuzione di responsabilità
procedimentali che comportavano la corresponsione dell'indennità in discussione.
Nel frattempo, avevano proseguito i ricorrenti, la parte sindacale aveva approvato il budget
proposto dalla Giunta provinciale, ma la di , malgrado la sottoscrizione Parte_1 Pt_1
dell'accordo in sede sindacale e i ripetuti solleciti, non aveva provveduto alla liquidazione e alla corresponsione, in loro favore, dell'indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2014,
cosicché essi, ritenendo di avere, a seguito della citata determinazione n. 1858/2014 del
Dirigente del Settore Viabilità, il diritto di percepire l'emolumento indicato, avevano adito il
Tribunale di Oristano, il quale, all'esito del giudizio, aveva accolto le domande da loro proposte.
Nelle more, avevano esposto i ricorrenti, l'Amministratore Straordinario della Parte_1
, benché in data 7 marzo 2016 fosse stato approvato il nuovo Contratto Decentrato
[...]
integrativo, il quale aveva previsto la corresponsione della più volte richiamata indennità, con nota prot. 8256 del 7 aprile 2016 aveva disposto la sospensione del beneficio medesimo previsto per l'anno 2015, per ragioni, di fatto insussistenti, riguardanti la mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate e il mancato accordo da parte dei dirigenti dell'ente.
Anche in tale caso, avevano riferito i ricorrenti, essi avevano adito il Tribunale di Oristano, che,
all'esito del giudizio, aveva accolto le domande da loro proposte.
Infine, avevano esposto i ricorrenti, la Provincia convenuta, mentre aveva attribuito loro l'indennità in discussione per l'anno 2018, non aveva invece adottato analogo provvedimento per
3 gli anni 2016 e 2017, per i quali essi si erano determinati ad introdurre il presente giudizio, visto che anche in tali due anni, esattamente come negli anni precedenti, avevano continuato a svolgere gli incarichi di specifica responsabilità loro assegnati con la determina del dirigente del settore viabilità n. 1858/2014 più volte richiamata, incarichi che, a loro volta, avevano ricalcato
C quelli assegnati dal dirigente del settore viabilità nell'anno 2013, ultimo anno nel quale aveva corrisposto spontaneamente in loro favore l'emolumento oggetto di causa, Parte_1
erogando in loro favore un compenso complessivo pari a €. 27.715,71 lordi.
Poiché, quindi, avevano sostenuto i ricorrenti, la determina n. 1858/2014 non era mai stata revocata e, comunque, con la deliberazione n. 95/2016 del 14 luglio 2016 di “Riorganizzazione
del Servizio Manutenzione Stradale”, seguita dalla pedissequa disposizione organizzativa n.
05/2016 del 14 luglio 2016, l'Amministratore Straordinario della aveva Parte_1
CP_ individuato alcuni di loro, e precisamente e ancora una volta, come CP_3 CP_2 CP_5
Responsabili dei Circoli d' in cui era suddivisa la manutenzione delle strade provinciali, Pt_2
come confermato anche dalle comunicazioni ad essi inoltrate dal Dirigente di settore nella sopra detta qualità, essi avevano maturato il diritto, anche per gli anni 2016 e 2017, di percepire l'indennità per specifiche responsabilità e avevano, pertanto, concluso come sopra riportato.
***
La si era costituita in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle Parte_1
avverse domande.
La normativa invocata dai ricorrenti, aveva sostenuto la , era inapplicabile alla Parte_1
fattispecie, considerato che l'erogazione dell'indennità in discussione non aveva carattere automatico, né obbligatorio e che l'attribuzione della medesima avveniva a seguito della contrattazione integrativa decentrata, purché, però, fossero fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie del salario accessorio e per l'assegnazione, che rimaneva solo eventuale, delle risorse per l'indennità di cui si tratta.
Solo successivamente, aveva proseguito l'ente resistente, l'indennità poteva essere attribuita al
4 singolo dipendente con atto formale del Dirigente competente.
Nella fattispecie, aveva evidenziato la Provincia, per l'anno 2016 il contratto integrativo non aveva destinato risorse per l'indennità in discussione, riservandole alla produttività di cui all'art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1 aprile 1999, mentre per l'anno 2017, a seguito delle direttive date alla delegazione trattante di parte pubblica dall'Amministratore straordinario, le quali indicavano la maggiore propensione dell'ente a destinare i fondi delle risorse stabili alla produttività, i dirigenti non avevano riconosciuto gli incarichi di specifiche responsabilità, cosicché era mancato l'atto formale del dirigente, quale condizione necessaria per l'erogazione del beneficio.
D'altra parte, aveva precisato la Provincia, gli incarichi in questione avevano durata annuale e andavano riconosciuti annualmente, con la conseguenza che risultava irrilevante il fatto che le determinazioni dirigenziali relative all'anno 2014 non fossero state revocate, né i ricorrenti avevano prodotto alcun documento dirigenziale che riconoscesse loro lo svolgimento degli incarichi in questione per gli anni 2016 e 1017.
Dopo avere, infine precisato che la nota dell'Amministratore con la quale, a dire dei ricorrenti,
era stata sospesa l'applicazione dell'istituto in discussione, era, in realtà, riferita al contratto integrativo decentrato del 2015 e dopo avere rammentato l'esistenza, nel pubblico impiego, del divieto normativo di cumulo tra interessi e rivalutazione, l'ente resistente aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 18/2021 del 12 marzo 2021, in accoglimento delle domande proposte, aveva condannato la al pagamento, in favore dei Parte_1
ricorrenti, dell'indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2016, per l'importo complessivo di €. 18.975,98 lordi, e per l'anno 2017, per l'importo complessivo di €. 17.325,06,
oltre interessi legali sino al saldo, nonché delle spese processuali.
Il primo giudice, in particolare, nel richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le proprie precedenti sentenze n. 147 del 6 aprile 2018 (causa n. 322-2016) e 148 del 6 aprile 2018
5 (causa n. 581-2015), aveva osservato come l'ente resistente non avesse contestato le mansioni svolte dai ricorrenti, come attribuite dalle determinazioni del dirigente del settore viabilità
prodotte agli atti, le quali avevano individuato i ricorrenti come soggetti a cui erano attribuite specifiche responsabilità procedimentali.
La determina del Dirigente del Settore Viabilità n° 1858 del 26/9/2014 che aveva attribuito ai ricorrenti gli incarichi comportanti specifiche responsabilità, aveva proseguito il Tribunale, non risultava mai revocata, e risultava, altresì, documentato che i ricorrenti avessero svolto le mansioni descritte in ricorso anche negli anni 2016 e 2017, come risultava dalla deliberazione n.
95 del 14 luglio 2016 dell'amministratore straordinario della provincia, dalla disposizione organizzativa n. 5 del 14 luglio 2016, dalla comunicazione del 16 febbraio 2017, n. prot. 2359.
Lo svolgimento delle mansioni in oggetto, aveva, pertanto, concluso il primo giudice, attribuiva ai ricorrenti il diritto di percepire le indennità richieste, senza che la potesse appellarsi Parte_1
a eventuali carenze di risorse, atteso che l'emolumento risultava previsto dalla contrattazione collettiva, come confermato anche dall'articolo 11 del contratto integrativo decentrato aziendale del 7 marzo 2016, presente in atti.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello la . Parte_1
I lavoratori hanno resistito.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'ente appellante:
Voglia la Corte:
“
1. Dichiarare la , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Parte_1
non tenuta a corrispondere le indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2016 di €. 18
.975,98 lordi e per l'anno 2017 lordi oltre interessi legali a saldo;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
6 Nell'interesse degli appellati:
“la Corte d' Appello Ecc.ma in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni avversa istanza,
eccezione e deduzione, voglia:
1) Rigettare l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 18/2021 del 12 Parte_1
marzo 2021 del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro perché totalmente infondato in fatto e in
diritto;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
3) con vittoria di spese e di onorari anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore
dei sottoscritti difensori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello la ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che l'indennità per specifiche responsabilità veniva concessa, come previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1 aprile 1999,
ai dipendenti di categoria B, C e D, non titolari di posizioni organizzative, svolgenti incarichi comportanti specifiche responsabilità.
Infatti, ha osservato l'ente appellante, l'indennità in questione, pur istituita dalla contrattazione nazionale, è prevista da quest'ultima come istituto di natura non permanente, che deve necessariamente essere contemplato e disposto dalla contrattazione decentrata, la quale autonomamente stabilisce le modalità di applicazione del medesimo, definendo l'an e il quantum dell'emolumento da erogare ai dipendenti.
Nel caso di specie, ha proseguito la , il contratto decentrato integrativo escludeva, per Parte_1
l'anno 2016, le indennità per specifiche responsabilità, non prevedendo alcuna risorsa per il finanziamento delle stesse e destinando i fondi a disposizione, per la quasi totalità, alla produttività di cui all'art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1 aprile 1999, emolumento che era stato erogato anche in favore degli attuali appellati.
2) Con un secondo articolato motivo di appello, la ha censurato la Parte_1
7 sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che la medesima Parte_1
non aveva contestato le mansioni svolte dagli attuali appellati, visto che essa aveva, invece, sin dal principio, contestato le mansioni in questione, precisando come l'erogazione dell'indennità
non avesse carattere automatico, né obbligatorio, e dovesse essere correlata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento/attività, caratterizzate, cioè, da specificità rispetto all'attività lavorativa e da contenuti significativi e qualificanti.
La determinazione dirigenziale del Settore Viabilità n. 1858 del 26 settembre 2014, ha proseguito l'appellante, era carente del predetto contenuto di specificità, difettando in essa l'indicazione delle quote attributive degli incarichi/riconoscimenti e le annualità di assegnazione dei medesimi, così manifestando un contenuto meramente ricognitivo, “volto a dare uno schema
organizzativo-gestionale nell'individuazione dei presupposti e delle persone prima che
dell'attribuzione di fatto di una specifica responsabilità, la quale può essere attribuita solo dopo
un successivo atto formale dell'amministrazione (rectius dirigenti) che riconosce il corretto
esercizio di funzioni con specifiche responsabilità e solo allora sorge il diritto del lavoratore al
compenso”.
Inoltre, ha aggiunto l'ente datore di lavoro, il giudice di primo grado aveva trascurato di considerare, per l'anno 2017, la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 69 del 4 luglio
2017, con la quale il medesimo aveva dato delle direttive volte a favorire l'applicazione dell'istituto contrattuale alla produttività e al miglioramento dei servizi e l'applicazione in modo rigoroso della corresponsione delle indennità per specifiche responsabilità, cosicché i dirigenti,
per quell'anno, non avevano conferito alcun incarico per le specifiche responsabilità, ma avevano ottemperato alla volontà espressa dall'Amministratore affinché le risorse per le specifiche responsabilità andassero ad incrementare la produttività collettiva.
Risultava, pertanto, irrilevante, ha osservato l'ente appellante, il fatto, erroneamente valorizzato dal Tribunale, che la determina dirigenziale n. 1858/2014 non fosse stata mai revocata.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale non
8 possono essere erogate retribuzioni al di fuori di quanto previsto negli istituti contrattuali, visto che il contratto collettivo nazionale prevede che l'istituto in oggetto può essere applicato solo nel rispetto delle disponibilità economiche definite nella contrattazione decentrata per la ripartizione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate, per cui, in assenza di una destinazione di tali risorse, come nel contratto 2016, viene a mancare il presupposto per l'attivazione dell'istituto.
L'emolumento in discussione, ha proseguito l'ente, ha, quindi, carattere eventuale e variabile e il riconoscimento dello svolgimento di funzioni con specifiche responsabilità in un determinato anno non fa sorgere alcun diritto del lavoratore per l'anno successivo, in quanto il diritto al compenso è subordinato alle modalità di applicazione dell'istituto contrattuale, le quali, in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, possono essere applicate in maniera difforme di anno in anno.
Neanche alla disposizione organizzativa n. 5/2016, richiamata dal primo giudice, ha evidenziato la appellante, poteva riconoscersi rilievo ai fini dell'attribuzione dell'indennità Parte_1
domandata dagli attuali appellati, visto che la stessa non conteneva alcun riconoscimento di indennità, ma unicamente delle disposizioni finalizzate alla riorganizzazione dei servizi per lo svolgimento di compiti già insiti nella qualifica di appartenenza di ogni dipendente, e neppure alla nota n. 2359/2017, la quale faceva riferimento ad obiettivi 2017 ai fini della produttività,
regolarmente percepita dagli appellati, e ad una percentuale del 30% relativa agli incentivi previsti dalla legislazione in materia di lavori pubblici per la redazione di progetti.
Il primo giudice, inoltre, ha osservato l'ente appellante, aveva affermato come l'indennità
richiesta dai dipendenti risultasse prevista dalla contrattazione collettiva “come confermato
anche dall'art. 11 del contratto integrativo decentrato aziendale del 7 marzo 2016”, senza considerare che il contratto integrativo richiamato era riferito all'anno 2015, cosicché il medesimo non poteva condurre ad un'applicazione automatica dell'istituto contrattuale in discussione anche per gli anni 2016 e 2017 ed era stato prodotto solo per confermare la necessità
9 di un atto formale del dirigente per riconoscere al dipendente lo svolgimento di incarichi di specifica responsabilità.
Né il Tribunale aveva considerato, ha, infine, rilevato l'ente appellante, che la liquidazione dell'indennità per specifiche responsabilità richiesta dagli attuali appellati, attingendo alla parte variabile del fondo 2016 e 2017, avrebbe comportato e comporterebbe la riduzione dell'indennità
di produttività, già percepita e non contestata dai ricorrenti in primo grado, con un risultato a somma zero.
***
L'appello è fondato.
a) Anno 2016.
Occorre in primo luogo evidenziare, come, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CCNL Enti locali 1
aprile 1999, i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie indicate nel successivo art. 15 (“Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività”) per le finalità previste dal successivo art. 17 (“Utilizzo delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”) costituiscano materia riservata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
E', quindi, tale fonte contrattuale che, annualmente (così l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del citato CCNL), stabilisce se e quante risorse, tra quelle accantonate ai sensi dell'art. 15, debbano essere destinate agli istituti previsti dall'art. 17, tra cui anche l'indennità reclamata dagli attuali appellati, prevista, come è noto, dal comma 2, lett. f) del richiamato art. 17 quale istituto finalizzato a compensare l'eventuale esercizio, da parte del personale delle categorie B, C e D,
che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e ss. CCNL 31 marzo 1999, di compiti che comportano specifiche responsabilità.
Risulta, inoltre, significativo il fatto che l'art. 4 sopra citato, nel comma 4, nel disciplinare le conseguenze dell'eccessivo protrarsi delle trattative e nel prevedere che, trascorsi trenta giorni dall'inizio delle medesime, prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori
10 trenta giorni, le parti riassumano le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione,
stabilisce che la detta regola si applichi “limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d),
e), f) ed m)” e non, quindi, alla materia dei criteri di ripartizione e destinazione delle risorse indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17 (prevista nel comma 2, lett. a), né, in ogni caso, per quanto direttamente riguarda la presente controversia, alla materia delle fattispecie,
criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f) e g) (prevista nel comma 2, lett. c).
Trattasi di previsioni che, sul punto e per quanto di rilievo nel giudizio, non risultano modificate dalla contrattazione collettiva nazionale successiva e dal cui esame deve trarsi la conclusione che l'indennità per specifiche responsabilità, come gli altri compensi similari, non possa essere erogata in assenza di accordi in sede decentrata ovvero in presenza di accordi con i quali le parti contrattuali abbiano destinato ad altri istituti previsti nell'art. 17 le risorse di cui all'art. 15,
difettando in tali casi uno dei presupposti costitutivi del diritto.
Ed è proprio questa la situazione verificatasi nell'anno 2016, per il quale, come risulta dall'estratto dell'accordo sulla destinazione delle risorse per il salario accessorio sottoscritto dalle parti in sede decentrata aziendale il 28 marzo 2017, prodotto dall'ente attuale appellante in allegato alla memoria difensiva di primo grado (doc. n. 3), le parti contrattuali non avevano destinato al finanziamento dell'indennità che ci occupa alcuna risorsa, preferendo valorizzare l'istituto di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1 aprile 1999.
Né possono condividersi le considerazioni svolte dagli attuali appellati in ordine alla asserita natura “unilaterale” dell'accordo appena richiamato, quale effetto, a detta degli appellati medesimi, dell'espressa riserva formulata dalla in risposta Controparte_14
alla convocazione del 3 dicembre 2015 per la stipulazione del contratto decentrato integrativo parte normativa ed economica 2015, risultante dal documento prodotto telematicamente in primo grado il 6 novembre 2019.
A parte, infatti, la circostanza che la predetta riserva risulta riferita al Fondo salario accessorio
11 per il 2015, mentre qui si discute del Fondo per il 2016, della riserva in questione, formulata in risposta alla convocazione al tavolo delle trattative, non vi è traccia nell'accordo per il 2016, il quale, come emerge dal doc. n. 3 prodotto in primo grado in copia conforme dalla Parte_1
, risulta, sia nel frontespizio, sia nell'allegato relativo alla ripartizione del fondo,
[...]
sottoscritto anche dalla RSU.
Deve, quindi, escludersi che gli attuali appellanti avessero diritto, per l'anno 2016,
all'erogazione dell'indennità richiesta (si veda, per fattispecie analoga, tra le stesse parti, Cass.
7419/2025).
***
b) Anno 2017.
La sopra discussa previsione, negli accordi aziendali, della destinazione di risorse all'indennità
di cui trattasi costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, all'erogazione del compenso medesimo.
A fronte della destinazione annuale di risorse per opera delle parti collettive, spetta, infatti,
altrettanto annualmente, ai dirigenti competenti, i quali, a norma dell'art. 45, D.lgs. 165/2002,
“sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori”, l'individuazione in concreto dei dipendenti beneficiari e l'attribuzione e ripartizione tra gli stessi dell'indennità di cui trattasi, previa individuazione e assegnazione dei relativi incarichi, che è attività attraverso la quale la pubblica amministrazione esercita la propria potestà auto-organizzativa e, quindi,
esprime la propria discrezionalità nell'organizzazione amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata è rivedibile nel tempo e deve solo rispondere ai principi di imparzialità,
trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa.
Ebbene, nella fattispecie, manca in atti, per l'anno 2017, il predetto atto dirigenziale, il quale a differenza di quanto sostenuto dagli appellati e di quanto ritenuto dal primo giudice, non può
essere individuato nella determina del Dirigente del settore viabilità n. 1858 del 26 settembre
12 annualità, né nella disposizione organizzativa n. 5/2016 (doc. 28, primo grado, parte ricorrente),
con la quale il Dirigente del settore viabilità aveva adottato alcune modifiche organizzative di cui l'amministratore straordinario aveva preso precedentemente atto, trattandosi di atti nei quali non
è contenuta, per l'anno 2017, alcuna ripartizione e attribuzione ai dipendenti interessati del trattamento accessorio in discussione.
D'altra parte, la Suprema Corte, in un precedente analogo tra le stesse parti, ha cassato la sentenza della Corte D'appello di Cagliari per avere quest'ultima confermato la sussistenza del diritto degli attuali appellati all'indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2015, malgrado l'insussistenza (in presenza della individuazione delle risorse da parte del contratto integrativo)
dell'accordo da parte dei dirigenti per la ripartizione del fondo, affermando come la stessa non si fosse conformata ai principi enunciati in materia, secondo i quali l'indennità in discussione, se è
istituto che risponde “all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle
attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e
della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello
di inquadramento)”, dall'altro, però, valorizza anche “le scelte organizzative della Pubblica
Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo
nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo” (così
Cass. 19572/2024).
***
Sulla base di tutte le ragioni esposte ed assorbita ogni ulteriore questione, in accoglimento dell'appello proposto dalla , la sentenza impugnata deve essere Parte_1
integralmente riformata e le domande proposte dagli attuali appellati devono essere rigettate.
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 - secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione, per questo grado di appello, di quella istruttoria non svoltasi)
nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 (individuato sulla base del valore della
13 domanda individuale di più alto importo) della tabella relativa alle cause di lavoro (per il primo grado) e ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello (per la presente fase), con gli aumenti del 30%
per ciascuno dei ricorrenti, oggi appellati, oltre il primo, fino a dieci, e con l'aumento del 10%
per l'undicesimo ricorrente, oggi appellato, oltre il primo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM
55/2014 e successive modificazioni, previa diminuzione del compenso base nella misura del
30% ai sensi del comma 4 dell'art. 4 già richiamato - devono essere poste a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dalla e, in integrale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, rigetta le domande proposte dagli attuali appellati con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
condanna gli appellati al rimborso, in favore dell'ente appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €. 7.536,62 e, per il presente grado, in €. 5.519,01,
oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 5 maggio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 (doc. 15, primo grado, parte ricorrente), evidentemente riguardante altra precedente