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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9801/24 RG iscritta in data 18.12.24 avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Christian Di Domenico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via AT Galliano n. 4/B;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Federica Nadalutti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Treviso al viale Luzzatti n. 88;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.4.25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.24 premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Amalfi in data 15.10.16 e che dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli AT (10.3.18) e (16.7.21) chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Persona_1 civili del matrimonio, allegando altresì che sentenza depositata in data 15.11.23 erano state omologate le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente che aderiva alla domanda principale, chiedendo altresì il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
Sentite le parti innanzi al giudice delegato, all'udienza del 3.4.25, non essendovi provvedimenti temporanei da adottare, la causa, all'esito della discussione orale, era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affido dei figli AT (10.03.2018) e (16.07.2021), ritiene il Tribunale, Persona_1 in mancanza di contestazioni (le parti non hanno mai messo in discussione l'affido condiviso e dall'audizione delle stesse è emersa la capacità e la flessibilità di comprendere le esigenze dei minori e di modulare la frequentazione nel loro interesse, tanto è vero che entrambi di aver preferito far pernottare i bambini solo il sabato) che essi siano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, laddove le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte tra loro di comune accordo, informandosi i genitori reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative alla prole.
In considerazione dell'età dei minori e del positivo rapporto tra i genitori, come sopra evidenziato, a parziale modifica dei tempi di permanenza già concordati nella separazione, si dispone (essendo stata un'esigenza sottolineata da entrambe le parti nell'interesse dei minori) che il padre tenga con sé i figli a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera prima di cena, nonché il lunedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 19.30. Per quanto concerne le vacanze di Natale, il padre trascorrerà metà delle vacanze, dividendo, ad anni alterni, il periodo dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
06.01 e con la precisazione che i genitori avranno cura di alternare il giorno di Natale e quello della
Vigilia; per le vacanze pasquali, il padre trascorrerà la metà delle vacanze pasquali con i figli, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, nonché 2 settimane, non consecutive, durante le vacanze estive. Le altre festività ed i ponti scolastici saranno alternati. Sarà fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori. Nei giorni dell'onomastico e del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, a meno che questi non si accordino per un festeggiamento congiunto;
i minori trascorreranno inoltre con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
La casa coniugale, quella sita in Amalfi, Via Giovanni d'Amalfi, 35, di proprietà dei genitori del ricorrente, va assegnata alla resistente, con i relativi arredi e corredi, vivendo i minori con la stessa.
Sul punto, deve precisarsi che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare di cui all'art. 337 sexies c.c., è volto a garantire ai figli (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) la conservazione dell'habitat familiare, di talchè è solo limitatamente all'immobile già abitato dal nucleo familiare che può applicarsi l'istituto.
Deve, poi, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore dei figli, dandosi atto che alla data del 15.11.23 con sentenza di omologa le parti avevano concordato un assegno di mantenimento di €
300,00 per ciascun figlio, prevedendosi inoltre che fosse lui a riscuotere per intero l'assegno unico.
Ciò chiarito, si ricorda che, ai fini della determinazione del contributo, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, pertanto, necessario individuare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta dalle parti risulta che il ricorrente svolge attività Parte lavorativa dipendente come coadiutore amministrativo con una retribuzione mensile (con tredici mensilità) di circa € 1500,00 circa (come da buste paga prodotte, evidenziandosi che mentre la busta paga dell'agosto 2024 presentava un importo di € 1990,00, in quanto personale in comando, quelle successive prodotte, da cui si evince la cessazione del comando, indicano un importo di 1500,00,
1400,00, riferite ai mesi di novembre 2024 e gennaio e febbraio 2025), avendo dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di € 35030,00, per l'anno 2022 di € 32906,00, per l'anno di imposta 2021 un reddito di € 30738,00, per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di €
32076,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte). È proprietario di un immobile in Amalfi con lavori a farsi, essendo ancora efficace un permesso a costruire, con annessi terreni destinati ad agrumeto, pur essendo fatto notorio che la loro gestione non è produttiva di chi sa quale reddito, considerando anche i costi di gestione. Abita unitamente alla compagna nell'abitazione del di lui padre ed ha in uso un'auto.
Ad oggi percepisce l'assegno unico per intero che ammonta ad € 467,00. È titolare di un conto corrente che alla data del 31.12.24 presenta un saldo contabile di € 4131,59
(l'anno precedente presentava un saldo di € 6749,08, come da documentazione contabile prodotta).
Ha un conto cointestato con la madre che presenta all'attualità un saldo di € 10.000,00 circa, dovendo darsi atto che in sede di separazione le spese delle utenze (ad eccezione di quelle elettriche) sono pagate dalla di lui madre, essendo unico il contatore.
La resistente, che ha una laurea in psicologia, e che gestisce da sola i bambini, non avendo neanche familiari in zona, svolge attività con contratto a termine presso il patronato, guadagnando circa €
180,00 mensili. Ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito imponibile di € 3633,00, per l'anno 2022 un reddito di € 3017,00 e per l'anno 2021 un reddito di € 2244,00.
Non è proprietaria di beni immobili e sta cercando di inserirsi nel mondo del lavoro, pur compatibilmente con le difficoltà legate alla gestione dei minori, considerati anche i tempi di frequentazione del padre.
Questa la situazione reddituale delle parti con riferimento alla quale (considerando che egli percepisce per intero l'assegno unico) va determinata dalla presente pronuncia in € 350,00 la somma che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per ciascun figlio, dovendo presumersi maggiori esigenze legate alla crescita dei figli.
Quanto alle spese straordinarie, considerata la differenza reddituale delle parti, esse vanno poste a carico del padre nella misura del 70%, dovendo provvedere la madre al restante 30%.
Va infine valutata la domanda di assegno divorzile, dovendo rigettarsi le richieste istruttorie articolate, in quanto generiche e/o irrilevanti ai fini della decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che essa sia fondata e come tale vada accolta, in considerazione delle caratteristiche dell'assegno divorzile come emergenti dalla recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Va logicamente rimarcato che colui che agisce per l'assegno divorzile deve provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
Nel caso di specie, risulta che la resistente svolge un'attività lavorativa limitata nel patronato ed anche prima del matrimonio aiutava nella pizzeria di famiglia a Belluno. Ella ha sì la laurea in psicologica ma ad oggi non si è ancora riuscita ad inserire nel mondo lavoro, considerando che comunque è impegnata nella crescita dei figli che sono ancora piccoli. In costanza di matrimonio, ha collaborato con il centro antiviolenza, con contratti di consulenza. Non ha beni immobili intestati e non paga spese di abitazione né spese di utenza, ad eccezione di quelle elettriche. Ha in uso un'auto di cui è intestataria la sua famiglia di origine.
Ora, considerando la situazione reddituale, ritiene il Tribunale di dover riconoscerle un assegno divorzile di € 150,00 che il ricorrente dovrà corrisponderle entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per la sola componente assistenziale, non essendo stati invece acquisiti elementi per riconoscerle la componete perequativa, considerando la durata del matrimonio e l'attività anche in precedenza svolta.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a Parte_1
Salerno il 15.8.87) e (nata a [...] il [...]), celebrato nel Comune di Controparte_1
Amalfi il 15.10.16 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, laddove le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte tra loro di comune accordo, informandosi i genitori reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
3) Dispone che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, possa tenere con sé i figli a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera prima di cena, nonché il lunedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 19.30. Per le vacanze di Natale, il padre trascorrerà metà delle vacanze, dividendo, ad anni alterni, il periodo dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 e con la precisazione che i genitori avranno cura di alternare il giorno di Natale e quello della Vigilia;
per le vacanze pasquali, il padre trascorrerà la metà delle vacanze pasquali con i figli, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, nonché
2 settimane, non consecutive, durante le vacanze estive. Le altre festività ed i ponti scolastici saranno alternati. Nei giorni dell'onomastico e del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, a meno che questi non si accordino per un festeggiamento congiunto;
i minori trascorreranno inoltre con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4) Assegna la casa coniugale sita in Amalfi, Via Giovanni d'Amalfi, 35, di proprietà dei genitori del ricorrente, alla resistente, con i relativi arredi e corredi;
5) determina dalla presente pronuncia in € 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per ciascun figlio che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6) dispone che entrambi il ricorrente contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
7) determina in € 150,00 l'assegno divorzile che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
8) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7.4 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi