Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 25/10/2023, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 03163/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Mandarano e Alberto Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dal 20 gennaio 2022 dagli avvocati Antonino Crisci' e Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto,-OMISSIS-
di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato il decreto con il quale il Questore di Messina ha rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, sulla base della seguente motivazione: “ preso atto che -OMISSIS-risulta -OMISSIS- di -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- poiché -OMISSIS- ”.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha articolato, in sintesi, le seguenti censure: 1. il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che l’Amministrazione si è limitata a porre a fondamento del diniego -OMISSIS- molto risalenti nel tempo, -OMISSIS-; 2. il provvedimento è illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, atteso che entrambe le condotte poste in essere dal ricorrente -OMISSIS-non sono tali da potere, di pe sé sole, giustificare un diniego della licenza, in assenza di elementi specifici tali da far ritenere che dall’uso delle armi da parte del soggetto possa conseguire una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità.
2. Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Alla pubblica udienza del giorno 5 luglio 2023 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato avuto riguardo alla domanda di annullamento, mentre non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno con lo stesso formulata.
5. Occorre premettere che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, i procedimenti amministrativi in materia di armi disciplinati dal T.U.L.P.S. rispondono esclusivamente ad esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità e che i relativi provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva di possibili abusi (ex multis Cons. Stato, sez. III 21.04.2020, n.2542).
Al riguardo, è pacifico che l’Amministrazione abbia un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di un’autorizzazione di polizia, in quanto la misura restrittiva persegue, come detto, la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
In una tale ottica, cautelare e preventiva, l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza; deve quindi darsi conto, in motivazione, dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o, comunque, inaffidabile all’uso delle armi, evidenziando gli elementi che fondano la ragionevole previsione che egli ne faccia un uso non appropriato. (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 13/09/2017, n. 4334; TAR Milano, n. 522/2018; TAR Firenze, n.482/2021; TAR Napoli n.137/2021).
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la Questura, nel condurre l’istruttoria ai fini del rinnovo della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, come verificatosi nella fattispecie, -OMISSIS-e, segnatamente, -OMISSIS-
Ed invero, -OMISSIS- per quanto condotta specificamente afferente alla violazione delle regole dell’attività venatoria, per la sua connotazione non può, ad avviso del Collegio, di per sé sola sorreggere adeguatamente il diniego di rinnovo del porto di fucile, a prescindere cioè da una valutazione sull’incidenza di detta condotta sulla affidabilità e/o probabilità di abuso da parte dell’istante. Se così fosse si snaturerebbe quella logica cautelare e di prevenzione dei reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza che, come già anticipato, contraddistingue il provvedimento di diniego di un’autorizzazione di polizia, provvedimento che, diversamente opinando, in ipotesi come quella in esame, finirebbe con l’acquisire, piuttosto, una connotazione sanzionatoria e retributiva che gli è estranea.
Analogo discorso può farsi con riguardo alle peculiari caratteristiche del -OMISSIS- che, di per sé solo, non sembra rivelare la pericolosità del soggetto per la pubblica e privata incolumità, né la probabile capacità di questo di abusare della licenza per uso caccia e ciò perché, come già detto, la valutazione della possibilità di un uso non appropriato, pur fondandosi legittimamente su considerazioni prognostiche di tipo probabilistico, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria.
4. Ciò posto, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, tenuto conto - si ribadisce - delle peculiarità dei fatti di reato sui quali esso si fonda, sia sprovvisto di adeguata motivazione ed istruttoria, in quanto il carattere molto risalente delle condanne in questione, la non diretta pertinenza delle condotte poste in essere rispetto alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, il non avere mai il ricorrente tenuto condotte di abuso specifico dell’uso delle armi, sono tutte circostanze che avrebbero richiesto una attività istruttoria più approfondita ed una motivazione più esaustiva.
6. In conclusione, per quanto esposto, va accolta la domanda caducatoria, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori valutazioni di competenza dell’Amministrazione; va invece respinta la domanda di risarcimento del danno, in quanto formulata in modo del tutto generico, nonché totalmente sprovvista di prova.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della materia, in cui si registrano orientamenti non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; b) respinge la domanda risarcitoria; c) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Profili, Presidente FF
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Daniele Profili |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.