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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. TREBBI LAURA (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE contro nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dal Parte_1 resistente, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Il resistente non si costituiva nel presente procedimento ma compariva all'udienza del 25.9.25 insistendo per la collocazione paritaria con mantenimento diretto delle minori.
Il giudice, quindi, esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e, rilevava che non erano emerse circostanze pregiudizievoli per i minori, che consentissero la deroga al pagina 1 di 3 regime dell'affido condiviso, rilevava che i figli convivono abitualmente con la madre, dal momento in cui il padre si era allontanato dalla casa familiare per trasferirsi in un altro Comune, viste le condizioni reddituali delle parti, quali emergono dalla dichiarazione fiscale della ricorrente e dalle dichiarazioni non contestate rese in udienza dal resistente, ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, la ripartizione dei compiti di accudimento tra i genitori;
tenuto conto della necessità per il padre di sostenere nel prossimo futuro spese alloggiative, formulava i provvedimenti provvisori e urgenti che le parti concordemente chiedevano di adottare in via definitiva.
Il giudice, quindi, stante l'accordo delle parti, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 25.9.25.
Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“ a)autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affida le figlie ancora minori congiuntamente a entrambi i genitori;
con collocazione prevalente presso la madre;
c) il padre potrà vederle a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 22,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre;
oltre a due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento da quando sarà disponibile una stanza per loro a casa della nonna;
7 giorni a Natale, 3 a Pasqua e 30 gg non consecutivi durante le vacanze estive, da godere in un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 300,00 (150,00 per figlia), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
assegno unico inps percepito integralmente dalla madre“.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di , nata a [...] Parte_1 il 13/12/1981, e , nato a [...] il Controparte_1 25/04/1972, avendo gli stessi contratto matrimonio in Morciano di Romagna (RN) in data 15/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno 2008, atto 4, parte 2, seria a alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Morciano di Romagna (RN) l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
3) Spese compensate.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. TREBBI LAURA (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE contro nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dal Parte_1 resistente, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Il resistente non si costituiva nel presente procedimento ma compariva all'udienza del 25.9.25 insistendo per la collocazione paritaria con mantenimento diretto delle minori.
Il giudice, quindi, esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e, rilevava che non erano emerse circostanze pregiudizievoli per i minori, che consentissero la deroga al pagina 1 di 3 regime dell'affido condiviso, rilevava che i figli convivono abitualmente con la madre, dal momento in cui il padre si era allontanato dalla casa familiare per trasferirsi in un altro Comune, viste le condizioni reddituali delle parti, quali emergono dalla dichiarazione fiscale della ricorrente e dalle dichiarazioni non contestate rese in udienza dal resistente, ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, la ripartizione dei compiti di accudimento tra i genitori;
tenuto conto della necessità per il padre di sostenere nel prossimo futuro spese alloggiative, formulava i provvedimenti provvisori e urgenti che le parti concordemente chiedevano di adottare in via definitiva.
Il giudice, quindi, stante l'accordo delle parti, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 25.9.25.
Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“ a)autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affida le figlie ancora minori congiuntamente a entrambi i genitori;
con collocazione prevalente presso la madre;
c) il padre potrà vederle a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 22,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre;
oltre a due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento da quando sarà disponibile una stanza per loro a casa della nonna;
7 giorni a Natale, 3 a Pasqua e 30 gg non consecutivi durante le vacanze estive, da godere in un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 300,00 (150,00 per figlia), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
assegno unico inps percepito integralmente dalla madre“.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di , nata a [...] Parte_1 il 13/12/1981, e , nato a [...] il Controparte_1 25/04/1972, avendo gli stessi contratto matrimonio in Morciano di Romagna (RN) in data 15/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno 2008, atto 4, parte 2, seria a alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Morciano di Romagna (RN) l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
3) Spese compensate.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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