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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4240/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BOZZETTO CRISTINA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/11/1972; rappresentato e difeso dall'Avv. PILLAN BEATRICE del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 23/01/2025, così chiedendo:
“il sig. verserà alla signora , con le modalità già in essere, un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili nell'interesse delle figlie e (euro Per_1 Per_2
350,00 a figlia), con aggiornamento istat di tale somma a partire da gennaio 2028. La signora dichiara che provvederà a rimettere la querela sporta in data 13.08.2024 a fronte Parte_2 dell'impegno del padre di corrispondere la somma non ancora versata per il mantenimento della figlia . Spese di lite compensate”. Per_2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Camisano Vicentino in data 30/04/2011; che dall'unione nascevano le Controparte_1
figlie in data 20/09/2010 e in data 16/12/2013; che con negoziazione assistita del Per_1 Per_2
19/06/2020 i coniugi si separavano consensualmente e con successivo accordo di negoziazione assistita del 06/07/2021 le parti chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che l'assegno di mantenimento delle figlie, fissato in sede di divorzio in euro 600,00 (300,00 euro a figlia) risultava inadeguato e non più sufficiente a garantire il mantenimento delle figlie. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venissero modificate parzialmente le condizioni di divorzio stabilendo a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di euro 800,00 (400,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero integralmente rigettati il ricorso Controparte_1
e le domande avversarie e, per l'effetto, che venissero confermate le statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 06/07/2021.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti, in quanto conforme alla legge e rispondente all'interesse delle figlie minori.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui all'accordo di negoziazione assistita del
06/07/2021 (autorizzato dalla Procura della Repubblica il 12/07/2021) vengano modificate nei termini seguenti:
- il sig. verserà alla signora con le modalità già in essere, un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili nell'interesse delle figlie e (euro Per_1 Per_2 350,00 a figlia), con aggiornamento istat di tale somma a partire da gennaio 2028. La signora Pt_2 dichiara che provvederà a rimettere la querela sporta in data 13.08.2024 a fronte dell'impegno
[...]
del padre di corrispondere la somma non ancora versata per il mantenimento della figlia;
Per_2
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 18/03/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4240/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BOZZETTO CRISTINA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/11/1972; rappresentato e difeso dall'Avv. PILLAN BEATRICE del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 23/01/2025, così chiedendo:
“il sig. verserà alla signora , con le modalità già in essere, un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili nell'interesse delle figlie e (euro Per_1 Per_2
350,00 a figlia), con aggiornamento istat di tale somma a partire da gennaio 2028. La signora dichiara che provvederà a rimettere la querela sporta in data 13.08.2024 a fronte Parte_2 dell'impegno del padre di corrispondere la somma non ancora versata per il mantenimento della figlia . Spese di lite compensate”. Per_2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Camisano Vicentino in data 30/04/2011; che dall'unione nascevano le Controparte_1
figlie in data 20/09/2010 e in data 16/12/2013; che con negoziazione assistita del Per_1 Per_2
19/06/2020 i coniugi si separavano consensualmente e con successivo accordo di negoziazione assistita del 06/07/2021 le parti chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che l'assegno di mantenimento delle figlie, fissato in sede di divorzio in euro 600,00 (300,00 euro a figlia) risultava inadeguato e non più sufficiente a garantire il mantenimento delle figlie. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venissero modificate parzialmente le condizioni di divorzio stabilendo a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di euro 800,00 (400,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero integralmente rigettati il ricorso Controparte_1
e le domande avversarie e, per l'effetto, che venissero confermate le statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 06/07/2021.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti, in quanto conforme alla legge e rispondente all'interesse delle figlie minori.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui all'accordo di negoziazione assistita del
06/07/2021 (autorizzato dalla Procura della Repubblica il 12/07/2021) vengano modificate nei termini seguenti:
- il sig. verserà alla signora con le modalità già in essere, un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili nell'interesse delle figlie e (euro Per_1 Per_2 350,00 a figlia), con aggiornamento istat di tale somma a partire da gennaio 2028. La signora Pt_2 dichiara che provvederà a rimettere la querela sporta in data 13.08.2024 a fronte dell'impegno
[...]
del padre di corrispondere la somma non ancora versata per il mantenimento della figlia;
Per_2
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 18/03/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo