Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1839/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 10/05/1975, rappresentata e difesa dall'avv. STASI AGOSTINO , giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
25/05/1979, rappresentata e difesa dall'avv. GRILLO MARINELLA , giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 07/10/2024 ha Parte_1 introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie
, deducendo che: Controparte_1
- hanno contratto matrimonio concordatario in Corigliano Rossano in data 02/07/2000;
- dalla loro unione sono nati , a Cariati il 24.04.2001, e Persona_1 Persona_2
, a Cariati il 27.08.2002;
[...]
- l'unione si è rivelata tuttavia infelice, essendo da più tempo il rapporto coniugale divenuto intollerabile e la prosecuzione della convivenza impossibile per assoluta incompatibilità caratteriale ed a causa del comportamento tenuto dalla sig.ra nei Controparte_1 confronti del coniuge;
− ha sempre provveduto a tutte le esigenze familiari ed ha dovuto Parte_1 contrarre numerosi finanziamenti sopportandone le spese eccessive fino ad ora sostenute, con enormi difficoltà e sacrifici.
− esercita attività lavorativa stabile di parrucchiera a domicilio, Controparte_1 percependo guadagni quantificabili in circa €.
1.500 mensili;
− i coniugi si separavano secondo le condizioni stabilite nel procedimento RG. 3206/2014 del Tribunale di Castrovillari;
- la somma di €. 450,00 mensile stabilita per il mantenimento delle figlie appare allo stato attuale esagerato, tenuto conto che le stesse sono oramai maggiorenni e le condizioni
economiche del ricorrente sono peggiorate, atteso che il ricorrente attualmente vive con una somma pari ad €. 350,00 al netto di tutte le spese che sta sostenendo, tenuto conto anche delle precarie condizioni di salute del e delle esose spese che deve Parte_1 sostenere per curarsi;
- di contro la vive nella casa coniugale e non paga alcun affitto e per come CP_1 detto in precedenza percepisce somme per €. 1.500,00 mensili;
- essendo decorsi i termini di legge e non essendosi ricostituita l'affectio maritalis è intendimento dell'istante chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni statuizioni dal Tribunale di Castrovillari nella Sentenza suddetta e relativamente alla riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli ad €. 200,00. Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“previa emanazione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.07.2000 in Rossano, annotato agli atti dell'Ufficio del Comune di Rossano al n. 46, P. II S. A, con ordine ai competenti Uffici di provvedere alle previste trascrizioni e con ogni altro incombente di legge;
Si chiede altresì che il sig. Giudice delegato dal Tribunale di
Castrovillari, stante le motivazioni di cui in premessa e delle mutate condizioni economiche, Voglia modificare l'assegno di mantenimento per le figlie rideterminandolo nella misura di €. 200,00 mensili o in quella somma che V.S. riterrà di giustizia”. In data 23.12.2024 si è costituita in giudizio la resistente chiedendo di “dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Rossano il 2.07.2000 tra e Parte_2 [...]
, trascritto Anno 2000, N.46 Registro degli Atti Civili di Matrimonio Part_II e , Parte_1
Serie A;
rigettare le richieste ex adverso formulate ed impugnate;
confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento dei figli minori, pronunciati con decreto di omologa reso dal Tribunale di Castrovillari a seguito delle comparizioni dei coniugi avvenuta , eccezion fatta per il mantenimento mensile della prole da riconoscersi nella misura ritenuta di giustizia, oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche, sanitarie non mutuabili, compleanni sostenute nell'interesse della prole”. All'udienza del 23.1.2025 preso atto della mancata conciliazione dei coniugi, all'esito dell'audizione, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio ed hanno precisato le conclusioni.
Non sono pervenute conclusioni difformi dal P.M.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento. Nella specie sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. del 01.12.1970 n. 898, ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, atteso che la separazione si è protratta ininterrottamente (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata) per il tempo previsto dalla legge dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza di questo
Tribunale n. 687/2015, pubblicata il 10.11.2015 (cfr. documenti allegati). Quanto ai provvedimenti accessori le parti, all'esito della comparizione dinanzi al giudice delegato, hanno concordato le seguenti condizioni:
- verserà la somma di euro 450, entro il 5 di ogni mese per il Parte_1 mantenimento delle figlie maggiorenni (euro 225,00 ciascuno), oltre spese straordinarie al
50 %; detto assegno sarà rivalutato secondo indici ISTAT;
- le parti nulla hanno a che pretendere tra di loro essendo economicamente autonomi.
Ciò posto, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti, i quali non sono contrari a norme imperative.
3. Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_2
Corigliano Rossano in data 2/07/2000 TRA e Parte_1 [...]
, come sopra generalizzati (atto n.° 46, parte II, serie A, reg atti CP_1 matrimonio anno 2000);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.3.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò