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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1156/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1156/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 05/02/2025
OGGETTO: d a
Mediazione
con il patrocinio dell'avv. Cani Vincenzo Parte_1
Codice:140036 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Guareschi Giovanni Controparte_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 170/2021 pubblicata in data 22 aprile 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1 “a riforma della sentenza del tribunale di Cremona resa il 26/2/21 e
pubblicata il 22/4/21;
accertato che la non ha dato prova d'esser iscritta, Controparte_1
unitamente al suo legale rappresentante, all'albo o al Rea del Registro
Imprese nella sezione “mediatori” e quindi della sua legittimazione attiva a
pretendere le provvigioni per cui è causa;
accertato che la circostanza, oltre a costituire mera difesa proponibile in
ogni fase del giudizio, è altresì rilevabile d'ufficio; che la circostanza
(iscrizione) non è mai stata addotta dall'appellata e dunque ad essa non può
trovare applicazione il dettato di cui all'art. 115 cpc.
Respingere la domanda avanzata dalla Controparte_1
in subordine:
accertato che tra le parti non è intervenuto nessun accordo in ordine
all'entità della percentuale mediatoria da corrispondete all'appellata;
dichiarare applicabile alla fattispecie la percentuale di cui agli usi pubblici
depositati presso la Camera di Commercio.
In ogni caso:
accertato che la domanda della è stata riconosciuta in CP_1
un'entità notevolmente inferiore a quella richiesta e che quella ha tentato di
ottenere ciò che non le era davvero dovuto;
che è altresì stata respinta sia la sua domanda di nostra condanna per lite
temeraria, sia alla corresponsione degli interessi moratori dalla scadenza
della fattura al saldo;
riformare la statuizione di primo grado ponendo a carico dell'appellata le
2 spese del primo grado o in subordine compensarle per intero o nella misura
che si riterrà di giustizia”.
Dell'appellata
“Voglia .. rigettare l'appello proposto dalla per le Parte_1
motivazioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata
in data 02.02.2022. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha revocato il decreto ingiuntivo n. 703/2018 in data 02 luglio 2018 con cui è stato ingiunto alla il pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di € 26.229,57, oltre spese, a titolo di provvigioni per la mediazione nell'acquisto di vino sfuso.
Ha condannato la al pagamento della somma di € Parte_1
10.828,61 nonché delle spese del giudizio di opposizione.
1.1. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione, sollevata in sede di comparsa conclusionale da parte di circa la mancata iscrizione Parte_1
della ingiungente all'apposita sezione del registro delle imprese, requisito necessario anche per conseguire la provvigione nella mediazione c.d. atipica,
sulla base di due argomentazioni:
sebbene si tratti di un'eccezione rilevabile d'ufficio, nel caso di specie trovano applicazione altri due principi: “il primo è quello che vuole che il
giudice possa sollevare d'ufficio questioni di nullità solo laddove queste
emergano dal materiale probatorio ed allegatorio tempestivamente versato
3 in atti […]; il secondo è quello secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al
convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso
dalla controparte […], considera la non contestazione un comportamento
univocamente rilevante ai fini della determinazione del perimetro e
dell'oggetto del giudizio”, con la conseguenza, ribadita di recente dalla giurisprudenza, che in materia di mediazione tipica o atipica, la non contestazione circa l'iscrizione del mediatore negli appositi albi o registri espunge tale fatto da quelli su cui il Giudice può incidere, rendendolo sostanzialmente intangibile;
la contestazione da parte dell'attrice contenuta nella prima pagina dell'atto di citazione in opposizione (“contestiamo già da subito la legittimità della
a pretendere le provvigioni per cui è lite”), ripresa anche Controparte_2
nelle conclusioni della memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., appare generica e, nel contesto della frase in cui è inserita, appare riferirsi al merito dell'attività di mediazione svolte, anziché alla carenza del requisito preliminare e soggettivo per richiedere il pagamento delle provvigioni, mancando ogni riferimento a tale questione.
1.2. Quanto al motivo di opposizione inerente la richiesta di pagamento anche della ritenuta d'acconto, ha evidenziato che la stessa opposta ha ammesso di non avere diritto a tale pagamento da versarsi a favore dell'Erario.
1.3. Quanto al motivo di opposizione inerente la mancata prova della percentuale della provvigione concordata, l'ha ritenuto infondato in quanto la documentazione prodotta (in particolare le fatture non contestate nel loro ammontare e di cui l'opposta ha specificato il criterio di quantificazione) dà
4 prova della esistenza di un accordo tra le parti per il pagamento della provvigione nella misura del 3%
1.4. Quanto al motivo inerente la somma di € 12.928,00 (al netto della ritenuta d'acconto) di cui alla fattura n. 213/2018, che l'opponente ha dedotto non essere dovuta in ragione della revoca dell'acquisto, l'ha ritenuto fondato;
ha, infatti, ricavato dalla prassi dei rapporti commerciali quale ricostruita dalla opposta che l'accordo delle parti era nel senso che <
andavano calcolate sulla base delle quantità contenute in queste proposte unilateralmente redatte dalla ma sulla base dell'effettiva esecuzione CP_1
dei contratti poi conclusi tra acquirenti e venditore del vino;
né prova della effettiva conclusione del contratto era data dalla conclusione della scrittura prodotta dall'opposta, sottoscritta da una sola parte e che non documenta la esistenza di una concorde volontà delle parti.
1.5. Ha, infine, ritenuto non dovuti gli interessi, benché riconosciuti nel decreto ingiuntivo, in quanto non oggetto di domanda (Cass. 18292/2016).
1.6. Ha quindi ritenuto fondata la pretesa creditoria nei limiti dell'importo di
€ 10.826,01, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento di tale importo.
17. Ha comunque ritenuto sussistere la soccombenza della opponente sia pure nei limiti della minore somma accertata, ed ha liquidato le spese in base al decisum.
2. Ha proposto opposizione la sulla base di tre motivi. Parte_1
3. La ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
5 4.Alla udienza del 05 febbraio 2025, tenuta con modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione cui il Tribunale ha disatteso la eccezione di mancanza di titolarità in capo alla opposta del diritto controverso in quanto incontestata ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ.
incontestata.
Evidenzia che la carenza di titolarità del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice e precisa di avere contestato già dall'introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione pag. 1, righi 17-18) sia la legittimazione della a pretendere le provvigioni richieste Controparte_1
in via monitoria sia a pretenderle nell'entità richiesta, riservandosi di meglio argomentare all'esito della costituzione in giudizio della società opposta;
deduce che questa avrebbe potuto produrre una visura camerale dalla quale si potesse rilevare l'iscrizione al REA, sezione mediatori, e quindi la sua legittimazione a richiedere la provvigione.
Rammenta, inoltre, che già dal primo grado aveva evidenziato che l'iscrizione ad apposito albo era divenuta requisito essenziale con l'introduzione della L. 39/1989 art. 2 commi primo e secondo, che le imprese in forma societaria devono richiedere un'autonoma iscrizione, la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento
6 della provvigione e che l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza di tale iscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello.
Sostiene che l'iscrizione della all'albo dei mediatori Controparte_1
avrebbe potuto dirsi circostanza non contestata, e conseguentemente provata
ex art 115 cod.proc.civ., soltanto nel caso in cui la predetta società avesse sostenuto, pur senza darne prova, di essere iscritta all'albo e tale circostanza non fosse stata oggetto di contestazione mentre nella specie la società
appellata mai aveva allegato di essere iscritta al REA.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia determinato la provvigione nella misura del 3%.
Evidenzia, pur in mancanza di un accordo, il Tribunale ha determinato quella percentuale, in violazione dell'art. 1755 cod.civ. che dispone come la provvigione <
determinata dal giudice secondo equità>>.
Deduce che avrebbero dovuto trovare applicazione gli usi (della Camera di commercio di Cremona e/o Pavia) e non la prassi commerciale in essere tra le parti, desunta da comportamenti non obbligatori e che non può essere elevata a fonte del diritto.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione di condanna alle spese.
Quanto alla propria ritenuta soccombenza evidenzia la necessità di proporre
7 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che altrimenti sarebbe divenuto definitivo, e la fondatezza quanto meno di alcune delle contestazioni.
Deduce, inoltre, che è stata disattesa anche la domanda di pagamento degli interessi moratori formulata da controparte in quanto nuova poiché non formulata nel ricorso monitorio ed in comparsa di risposta.
4. Il primo motivo è fondato.
4.1. La questione posta è stata già decisa tra le medesime parti da questa Corte
con sentenza n. 528/2025 emessa nel giudizio n. 1155/2021 sulla base delle seguenti argomentazioni che testualmente si riportano:
<< Va, innanzitutto, premesso che il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto dalla L. n. 39 del 1989, art. 2,
non ha determinato l'abrogazione della predetta legge, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività
corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio, con la conseguenza che la L. n. 39 del
1989, art. 6, deve interpretarsi nel senso che hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal D.Lgs. n. 59 del 2010 (cfr. tra le tante: Cass. Sez. 3, Sentenza n.
762 del 16/01/2014; cass. 24.10.2023 n. 29506).
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto di non potere esaminare l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della società nell'apposita Controparte_1
sezione del Registro delle Imprese in quanto sollevata solo nella comparsa
8 conclusionale, all'uopo invocando il principio enunciato dalla Suprema Corte
con la sentenza n. 8581 del 9.4.2013, secondo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commercio è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, e in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., che soggiace tuttavia al principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., che esime il giudice da qualsiasi controllo sul fatto non contestato della iscrizione entro i termini di decadenza ex art 167
c.p.c.
Il ragionamento che precede non può essere condiviso.
In primo luogo, non si conviene con l'affermazione del primo giudice in ordine all'onere di contestazione della iscrizione della al Controparte_1
registro delle imprese da parte della;
costituendosi in giudizio Controparte_3
la si è limitata a definirsi mero procacciatore di prodotti Controparte_1
vitivinicoli senza, tuttavia, allegare né provare di avere svolto tale attività con carattere occasionale e sporadico, che solo avrebbe escluso l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, né tantomeno ha addotto la sussistenza di tale iscrizione. Nessun onere di contestazione della qualità di procacciatore o della mancata prova dell'iscrizione era, dunque, ravvisabile in capo alla società opponente, posto che, come più diffusamente si dirà nel prosieguo,
l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese riguarda anche il procacciatore di beni mobili che svolga con carattere continuativo o professionale la sua attività, su cui grava l'onere di provare l'iscrizione per
9 potere richiedere la provvigione.
Anche a volere diversamente ritenere, vanno condivise le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte con la sentenza 4019 del 9.2.2023 (richiamata anche dalla successiva sentenza 4.10.2023 n. 29506) che, procedendo ad una organica ricostruzione dei propri precedenti in materia, ha contestato il principio inaugurato dalla sentenza n. 1568/2013 (lo stesso espresso anche da Cass. 8581/2013 invocata dal Tribunale) - e richiamato in modo tralatizio e superfluo da Cass. ord. 20556 del 19.7.2021, ma anche da Cass.
14971/2022, 12653/2020, 25319/2019 - di operatività del principio di non contestazione sul punto relativo all'iscrizione del mediatore nei registri presso le camere di commercio, ritenendolo non agevolmente conciliabile con i principi sanciti dalle SSUU della Corte di Cassazione n 761/2002, secondo cui la cognizione giudiziale di fatti qualificati da una norma imperativa, come quella che prevede la suddetta iscrizione, non può essere coperta dal principio di non contestazione.
La Suprema Corte ha, invece, fatto propria l'argomentazione esposta dalla precedente sentenza della Cassazione n. 3862/2015, che sul solco del principio sancito dalle SSUU con la sentenza n. 761/2002, sopra citata, ha espresso il seguente principio di diritto: <Da un lato (...) è onere dell'attore,
ove proponga domanda per il pagamento della provvigione (...), dimostrare
di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;
dall'altro, (...)
rientra tra i doveri del giudice, prima di accogliere una domanda, verificare
anche ex officio e in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la
10 ricorrenza della ricordata condizione, assente la quale la domanda attrice
non può che essere rigettata". Identicamente, in questo senso, cfr. Cass.
14076/2002, Cass. 20749/2004, Cass. 5953/2005, Cass. 11539/2013. Più
recentemente, ancora in questo senso, cfr. Cass. 10911/2021, che ha
confermato una decisione della corte d'appello che aveva rilevato il difetto
di iscrizione pur in assenza di contestazione della controparte sul punto>>.
Non operando, dunque, il principio di non contestazione con riferimento all'iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, l'eccezione di difetto di tale requisito, seppure proposta dalla per la prima Controparte_3
volta nella comparsa conclusionale in primo grado, anche solo quale sollecitazione a verificare d'ufficio la sussistenza del requisito, avrebbe dovuto essere esaminata dal primo giudice, che l'ha invece giudicata inammissibile e ha ritenuto che non andasse valutata la questione. Dovendo,
dunque, procedersi all'esame della eccezione de qua, ritiene la Corte che essa sia fondata, e ciò anche a volere ritenere che la abbia Controparte_1
operato quale procacciatore di affari di prodotti vitivinicoli per conto della
Controparte_3
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire al principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 2.8.2017 n. 19161.
Le SSUU, infatti, chiamate a decidere se la norma che rende nulla la pattuizione di una provvigione per il mediatore che non sia iscritto nell'elenco di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2, ovvero nei registri o repertori di cui al
D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, si possa applicare anche ai c.d. procacciatori
11 di affari (o rientranti nella categoria dei mediatori atipici), ha innanzitutto premesso che <La L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, stabilisce che
l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata
in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a
titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad
aziende. E poichè nella nozione di mandato a titolo oneroso deve ritenersi
rientri anche l'incarico conferito ad un soggetto o ad un'impresa finalizzato
alla ricerca di altri soggetti interessati alla conclusione di un determinato
affare, anche i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano
l'attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni
immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla L. n. 39 del
1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla
provvigione>>. Le SSUU hanno poi evidenziato che <
che il comma 2, della medesima legge prevede che il ruolo degli agenti sia
distinto in tre sezioni, una delle quali per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso, è agevole concludere che la occasionalità dell'attività svolta sulla
base di mandato oneroso esonera dalla iscrizione dell'agente nella speciale
sezione del ruolo solo nel caso in cui l'attività abbia ad oggetto beni diversi
dai beni immobili o dalle aziende. In sintesi, l'attività occasionale svolta dal
mediatore tipico o atipico che si riferisca alla intermediazione in affari
concernenti beni mobili non richiede l'iscrizione di cui alla L. n. 89 del 1989,
art. 2, (e ora al D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73).
Ove viceversa l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che
12 qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della
intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è
tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel repertorio
delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di
iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione.>>.
Le SSUU hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto per cui
<<è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione
negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni
corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d.
mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte,
volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività
intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo
affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo
estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di
applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2,
comma 4, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione
per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove
oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili
- l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo
non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale
ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione
nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L. n. 39 del
1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei
13 mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai
sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73), ragion per cui il suo svolgimento in
difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il
diritto alla provvigione>>.
Applicando il principio che precede al caso in esame, deve ritenersi che
anche ove si ritenga che la svolgesse attività di mero Controparte_1
procacciatore di affari per conto della comunque sussisteva Controparte_3
l'obbligo dell'iscrizione presso il registro delle imprese, in quanto l'attività
svolta dalla peraltro sotto forma societaria, oggetto della Controparte_1
domanda di provvigioni, aveva ad oggetto plurimi ordini di ingenti
quantitativi di prodotti vitivinicoli della acquistati da vari Controparte_3
clienti grazie alla sua intermediazione, svolta in modo continuativo per ben
cinque anni (cfr. fatture dal 2013 al 2018, prodotte dall'appellata). Emerge,
quindi, in maniera inequivoca che la ha svolto la propria Controparte_1
attività in modo professionale e certamente non occasionale, con la
conseguenza che, anche se l'affare alla conclusione del quale è riferita la
domanda di corresponsione delle provvigioni ha avuto ad oggetto un
complesso di beni mobili, deve concludersi che si è in presenza di un'attività
di mediazione atipica il cui svolgimento era soggetto alla iscrizione nel ruolo
di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2.
Poichè la non ha provato di essere stata iscritta in tale ruolo, CP_1
va escluso il suo diritto alla corresponsione delle provvigioni azionate nel
presente giudizio>>.
14 4.2. La decisione contenuta in tale precedente si attaglia al caso in esame, del tutto speculare, con l'unica differenza che nella presente controversia non è
stata sollevata eccezione di prescrizione, fermo restando che nel presente giudizio la ha riconosciuto in atto di citazione in Parte_1
opposizione di avere “venduto alla vino Controparte_4
sfuso per il tramite della che per tale attività ha dunque CP_1
emesso le fatture per cui è lite” e la opposta, qui appellata, nella comparsa di risposta ha dedotto di avere “svolto … attività di intermediazione per la
quale ha emesso le fatture …” e si è definita “procacciatore d'affari”.
4.3. Pertanto non potendosi ritenere incontestata, per le ragioni esposte, la circostanza dell'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e non essendovi prova di tale iscrizione, manca un elemento costitutivo della domanda avente ad oggetto il pagamento della provvigione.
Pertanto, il primo motivo va accolto e la sentenza impugnata va riformata con rigetto della domanda di condanna della al Parte_1
pagamento della somma in essa accertata.
Tale statuizione rende assorbite le questioni poste in causa con gli altri motivi di gravame.
5. La riforma della sentenza impone un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, che vede integralmente soccombente l'appellante; pertanto, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della società nella misura che si liquida in Controparte_1
dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di
15 cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201 e 26.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che per entrambi i gradi si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Cremona n. 170/2021, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo
[...]
grado, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1701,00 per la fase decisoria, e per il presente grado in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
16 dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1156/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1156/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 05/02/2025
OGGETTO: d a
Mediazione
con il patrocinio dell'avv. Cani Vincenzo Parte_1
Codice:140036 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Guareschi Giovanni Controparte_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 170/2021 pubblicata in data 22 aprile 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1 “a riforma della sentenza del tribunale di Cremona resa il 26/2/21 e
pubblicata il 22/4/21;
accertato che la non ha dato prova d'esser iscritta, Controparte_1
unitamente al suo legale rappresentante, all'albo o al Rea del Registro
Imprese nella sezione “mediatori” e quindi della sua legittimazione attiva a
pretendere le provvigioni per cui è causa;
accertato che la circostanza, oltre a costituire mera difesa proponibile in
ogni fase del giudizio, è altresì rilevabile d'ufficio; che la circostanza
(iscrizione) non è mai stata addotta dall'appellata e dunque ad essa non può
trovare applicazione il dettato di cui all'art. 115 cpc.
Respingere la domanda avanzata dalla Controparte_1
in subordine:
accertato che tra le parti non è intervenuto nessun accordo in ordine
all'entità della percentuale mediatoria da corrispondete all'appellata;
dichiarare applicabile alla fattispecie la percentuale di cui agli usi pubblici
depositati presso la Camera di Commercio.
In ogni caso:
accertato che la domanda della è stata riconosciuta in CP_1
un'entità notevolmente inferiore a quella richiesta e che quella ha tentato di
ottenere ciò che non le era davvero dovuto;
che è altresì stata respinta sia la sua domanda di nostra condanna per lite
temeraria, sia alla corresponsione degli interessi moratori dalla scadenza
della fattura al saldo;
riformare la statuizione di primo grado ponendo a carico dell'appellata le
2 spese del primo grado o in subordine compensarle per intero o nella misura
che si riterrà di giustizia”.
Dell'appellata
“Voglia .. rigettare l'appello proposto dalla per le Parte_1
motivazioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata
in data 02.02.2022. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha revocato il decreto ingiuntivo n. 703/2018 in data 02 luglio 2018 con cui è stato ingiunto alla il pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di € 26.229,57, oltre spese, a titolo di provvigioni per la mediazione nell'acquisto di vino sfuso.
Ha condannato la al pagamento della somma di € Parte_1
10.828,61 nonché delle spese del giudizio di opposizione.
1.1. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione, sollevata in sede di comparsa conclusionale da parte di circa la mancata iscrizione Parte_1
della ingiungente all'apposita sezione del registro delle imprese, requisito necessario anche per conseguire la provvigione nella mediazione c.d. atipica,
sulla base di due argomentazioni:
sebbene si tratti di un'eccezione rilevabile d'ufficio, nel caso di specie trovano applicazione altri due principi: “il primo è quello che vuole che il
giudice possa sollevare d'ufficio questioni di nullità solo laddove queste
emergano dal materiale probatorio ed allegatorio tempestivamente versato
3 in atti […]; il secondo è quello secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al
convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso
dalla controparte […], considera la non contestazione un comportamento
univocamente rilevante ai fini della determinazione del perimetro e
dell'oggetto del giudizio”, con la conseguenza, ribadita di recente dalla giurisprudenza, che in materia di mediazione tipica o atipica, la non contestazione circa l'iscrizione del mediatore negli appositi albi o registri espunge tale fatto da quelli su cui il Giudice può incidere, rendendolo sostanzialmente intangibile;
la contestazione da parte dell'attrice contenuta nella prima pagina dell'atto di citazione in opposizione (“contestiamo già da subito la legittimità della
a pretendere le provvigioni per cui è lite”), ripresa anche Controparte_2
nelle conclusioni della memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., appare generica e, nel contesto della frase in cui è inserita, appare riferirsi al merito dell'attività di mediazione svolte, anziché alla carenza del requisito preliminare e soggettivo per richiedere il pagamento delle provvigioni, mancando ogni riferimento a tale questione.
1.2. Quanto al motivo di opposizione inerente la richiesta di pagamento anche della ritenuta d'acconto, ha evidenziato che la stessa opposta ha ammesso di non avere diritto a tale pagamento da versarsi a favore dell'Erario.
1.3. Quanto al motivo di opposizione inerente la mancata prova della percentuale della provvigione concordata, l'ha ritenuto infondato in quanto la documentazione prodotta (in particolare le fatture non contestate nel loro ammontare e di cui l'opposta ha specificato il criterio di quantificazione) dà
4 prova della esistenza di un accordo tra le parti per il pagamento della provvigione nella misura del 3%
1.4. Quanto al motivo inerente la somma di € 12.928,00 (al netto della ritenuta d'acconto) di cui alla fattura n. 213/2018, che l'opponente ha dedotto non essere dovuta in ragione della revoca dell'acquisto, l'ha ritenuto fondato;
ha, infatti, ricavato dalla prassi dei rapporti commerciali quale ricostruita dalla opposta che l'accordo delle parti era nel senso che <
andavano calcolate sulla base delle quantità contenute in queste proposte unilateralmente redatte dalla ma sulla base dell'effettiva esecuzione CP_1
dei contratti poi conclusi tra acquirenti e venditore del vino;
né prova della effettiva conclusione del contratto era data dalla conclusione della scrittura prodotta dall'opposta, sottoscritta da una sola parte e che non documenta la esistenza di una concorde volontà delle parti.
1.5. Ha, infine, ritenuto non dovuti gli interessi, benché riconosciuti nel decreto ingiuntivo, in quanto non oggetto di domanda (Cass. 18292/2016).
1.6. Ha quindi ritenuto fondata la pretesa creditoria nei limiti dell'importo di
€ 10.826,01, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento di tale importo.
17. Ha comunque ritenuto sussistere la soccombenza della opponente sia pure nei limiti della minore somma accertata, ed ha liquidato le spese in base al decisum.
2. Ha proposto opposizione la sulla base di tre motivi. Parte_1
3. La ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
5 4.Alla udienza del 05 febbraio 2025, tenuta con modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione cui il Tribunale ha disatteso la eccezione di mancanza di titolarità in capo alla opposta del diritto controverso in quanto incontestata ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ.
incontestata.
Evidenzia che la carenza di titolarità del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice e precisa di avere contestato già dall'introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione pag. 1, righi 17-18) sia la legittimazione della a pretendere le provvigioni richieste Controparte_1
in via monitoria sia a pretenderle nell'entità richiesta, riservandosi di meglio argomentare all'esito della costituzione in giudizio della società opposta;
deduce che questa avrebbe potuto produrre una visura camerale dalla quale si potesse rilevare l'iscrizione al REA, sezione mediatori, e quindi la sua legittimazione a richiedere la provvigione.
Rammenta, inoltre, che già dal primo grado aveva evidenziato che l'iscrizione ad apposito albo era divenuta requisito essenziale con l'introduzione della L. 39/1989 art. 2 commi primo e secondo, che le imprese in forma societaria devono richiedere un'autonoma iscrizione, la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento
6 della provvigione e che l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza di tale iscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello.
Sostiene che l'iscrizione della all'albo dei mediatori Controparte_1
avrebbe potuto dirsi circostanza non contestata, e conseguentemente provata
ex art 115 cod.proc.civ., soltanto nel caso in cui la predetta società avesse sostenuto, pur senza darne prova, di essere iscritta all'albo e tale circostanza non fosse stata oggetto di contestazione mentre nella specie la società
appellata mai aveva allegato di essere iscritta al REA.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia determinato la provvigione nella misura del 3%.
Evidenzia, pur in mancanza di un accordo, il Tribunale ha determinato quella percentuale, in violazione dell'art. 1755 cod.civ. che dispone come la provvigione <
determinata dal giudice secondo equità>>.
Deduce che avrebbero dovuto trovare applicazione gli usi (della Camera di commercio di Cremona e/o Pavia) e non la prassi commerciale in essere tra le parti, desunta da comportamenti non obbligatori e che non può essere elevata a fonte del diritto.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione di condanna alle spese.
Quanto alla propria ritenuta soccombenza evidenzia la necessità di proporre
7 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che altrimenti sarebbe divenuto definitivo, e la fondatezza quanto meno di alcune delle contestazioni.
Deduce, inoltre, che è stata disattesa anche la domanda di pagamento degli interessi moratori formulata da controparte in quanto nuova poiché non formulata nel ricorso monitorio ed in comparsa di risposta.
4. Il primo motivo è fondato.
4.1. La questione posta è stata già decisa tra le medesime parti da questa Corte
con sentenza n. 528/2025 emessa nel giudizio n. 1155/2021 sulla base delle seguenti argomentazioni che testualmente si riportano:
<< Va, innanzitutto, premesso che il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto dalla L. n. 39 del 1989, art. 2,
non ha determinato l'abrogazione della predetta legge, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività
corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio, con la conseguenza che la L. n. 39 del
1989, art. 6, deve interpretarsi nel senso che hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal D.Lgs. n. 59 del 2010 (cfr. tra le tante: Cass. Sez. 3, Sentenza n.
762 del 16/01/2014; cass. 24.10.2023 n. 29506).
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto di non potere esaminare l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della società nell'apposita Controparte_1
sezione del Registro delle Imprese in quanto sollevata solo nella comparsa
8 conclusionale, all'uopo invocando il principio enunciato dalla Suprema Corte
con la sentenza n. 8581 del 9.4.2013, secondo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commercio è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, e in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c., che soggiace tuttavia al principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., che esime il giudice da qualsiasi controllo sul fatto non contestato della iscrizione entro i termini di decadenza ex art 167
c.p.c.
Il ragionamento che precede non può essere condiviso.
In primo luogo, non si conviene con l'affermazione del primo giudice in ordine all'onere di contestazione della iscrizione della al Controparte_1
registro delle imprese da parte della;
costituendosi in giudizio Controparte_3
la si è limitata a definirsi mero procacciatore di prodotti Controparte_1
vitivinicoli senza, tuttavia, allegare né provare di avere svolto tale attività con carattere occasionale e sporadico, che solo avrebbe escluso l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, né tantomeno ha addotto la sussistenza di tale iscrizione. Nessun onere di contestazione della qualità di procacciatore o della mancata prova dell'iscrizione era, dunque, ravvisabile in capo alla società opponente, posto che, come più diffusamente si dirà nel prosieguo,
l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese riguarda anche il procacciatore di beni mobili che svolga con carattere continuativo o professionale la sua attività, su cui grava l'onere di provare l'iscrizione per
9 potere richiedere la provvigione.
Anche a volere diversamente ritenere, vanno condivise le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte con la sentenza 4019 del 9.2.2023 (richiamata anche dalla successiva sentenza 4.10.2023 n. 29506) che, procedendo ad una organica ricostruzione dei propri precedenti in materia, ha contestato il principio inaugurato dalla sentenza n. 1568/2013 (lo stesso espresso anche da Cass. 8581/2013 invocata dal Tribunale) - e richiamato in modo tralatizio e superfluo da Cass. ord. 20556 del 19.7.2021, ma anche da Cass.
14971/2022, 12653/2020, 25319/2019 - di operatività del principio di non contestazione sul punto relativo all'iscrizione del mediatore nei registri presso le camere di commercio, ritenendolo non agevolmente conciliabile con i principi sanciti dalle SSUU della Corte di Cassazione n 761/2002, secondo cui la cognizione giudiziale di fatti qualificati da una norma imperativa, come quella che prevede la suddetta iscrizione, non può essere coperta dal principio di non contestazione.
La Suprema Corte ha, invece, fatto propria l'argomentazione esposta dalla precedente sentenza della Cassazione n. 3862/2015, che sul solco del principio sancito dalle SSUU con la sentenza n. 761/2002, sopra citata, ha espresso il seguente principio di diritto: <Da un lato (...) è onere dell'attore,
ove proponga domanda per il pagamento della provvigione (...), dimostrare
di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;
dall'altro, (...)
rientra tra i doveri del giudice, prima di accogliere una domanda, verificare
anche ex officio e in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la
10 ricorrenza della ricordata condizione, assente la quale la domanda attrice
non può che essere rigettata". Identicamente, in questo senso, cfr. Cass.
14076/2002, Cass. 20749/2004, Cass. 5953/2005, Cass. 11539/2013. Più
recentemente, ancora in questo senso, cfr. Cass. 10911/2021, che ha
confermato una decisione della corte d'appello che aveva rilevato il difetto
di iscrizione pur in assenza di contestazione della controparte sul punto>>.
Non operando, dunque, il principio di non contestazione con riferimento all'iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, l'eccezione di difetto di tale requisito, seppure proposta dalla per la prima Controparte_3
volta nella comparsa conclusionale in primo grado, anche solo quale sollecitazione a verificare d'ufficio la sussistenza del requisito, avrebbe dovuto essere esaminata dal primo giudice, che l'ha invece giudicata inammissibile e ha ritenuto che non andasse valutata la questione. Dovendo,
dunque, procedersi all'esame della eccezione de qua, ritiene la Corte che essa sia fondata, e ciò anche a volere ritenere che la abbia Controparte_1
operato quale procacciatore di affari di prodotti vitivinicoli per conto della
Controparte_3
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire al principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 2.8.2017 n. 19161.
Le SSUU, infatti, chiamate a decidere se la norma che rende nulla la pattuizione di una provvigione per il mediatore che non sia iscritto nell'elenco di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2, ovvero nei registri o repertori di cui al
D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, si possa applicare anche ai c.d. procacciatori
11 di affari (o rientranti nella categoria dei mediatori atipici), ha innanzitutto premesso che <La L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, stabilisce che
l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata
in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a
titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad
aziende. E poichè nella nozione di mandato a titolo oneroso deve ritenersi
rientri anche l'incarico conferito ad un soggetto o ad un'impresa finalizzato
alla ricerca di altri soggetti interessati alla conclusione di un determinato
affare, anche i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano
l'attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni
immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla L. n. 39 del
1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla
provvigione>>. Le SSUU hanno poi evidenziato che <
che il comma 2, della medesima legge prevede che il ruolo degli agenti sia
distinto in tre sezioni, una delle quali per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso, è agevole concludere che la occasionalità dell'attività svolta sulla
base di mandato oneroso esonera dalla iscrizione dell'agente nella speciale
sezione del ruolo solo nel caso in cui l'attività abbia ad oggetto beni diversi
dai beni immobili o dalle aziende. In sintesi, l'attività occasionale svolta dal
mediatore tipico o atipico che si riferisca alla intermediazione in affari
concernenti beni mobili non richiede l'iscrizione di cui alla L. n. 89 del 1989,
art. 2, (e ora al D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73).
Ove viceversa l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che
12 qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della
intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è
tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel repertorio
delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di
iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione.>>.
Le SSUU hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto per cui
<<è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione
negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni
corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d.
mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte,
volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività
intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo
affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo
estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di
applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2,
comma 4, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione
per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove
oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili
- l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo
non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale
ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione
nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L. n. 39 del
1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei
13 mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai
sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73), ragion per cui il suo svolgimento in
difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il
diritto alla provvigione>>.
Applicando il principio che precede al caso in esame, deve ritenersi che
anche ove si ritenga che la svolgesse attività di mero Controparte_1
procacciatore di affari per conto della comunque sussisteva Controparte_3
l'obbligo dell'iscrizione presso il registro delle imprese, in quanto l'attività
svolta dalla peraltro sotto forma societaria, oggetto della Controparte_1
domanda di provvigioni, aveva ad oggetto plurimi ordini di ingenti
quantitativi di prodotti vitivinicoli della acquistati da vari Controparte_3
clienti grazie alla sua intermediazione, svolta in modo continuativo per ben
cinque anni (cfr. fatture dal 2013 al 2018, prodotte dall'appellata). Emerge,
quindi, in maniera inequivoca che la ha svolto la propria Controparte_1
attività in modo professionale e certamente non occasionale, con la
conseguenza che, anche se l'affare alla conclusione del quale è riferita la
domanda di corresponsione delle provvigioni ha avuto ad oggetto un
complesso di beni mobili, deve concludersi che si è in presenza di un'attività
di mediazione atipica il cui svolgimento era soggetto alla iscrizione nel ruolo
di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2.
Poichè la non ha provato di essere stata iscritta in tale ruolo, CP_1
va escluso il suo diritto alla corresponsione delle provvigioni azionate nel
presente giudizio>>.
14 4.2. La decisione contenuta in tale precedente si attaglia al caso in esame, del tutto speculare, con l'unica differenza che nella presente controversia non è
stata sollevata eccezione di prescrizione, fermo restando che nel presente giudizio la ha riconosciuto in atto di citazione in Parte_1
opposizione di avere “venduto alla vino Controparte_4
sfuso per il tramite della che per tale attività ha dunque CP_1
emesso le fatture per cui è lite” e la opposta, qui appellata, nella comparsa di risposta ha dedotto di avere “svolto … attività di intermediazione per la
quale ha emesso le fatture …” e si è definita “procacciatore d'affari”.
4.3. Pertanto non potendosi ritenere incontestata, per le ragioni esposte, la circostanza dell'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e non essendovi prova di tale iscrizione, manca un elemento costitutivo della domanda avente ad oggetto il pagamento della provvigione.
Pertanto, il primo motivo va accolto e la sentenza impugnata va riformata con rigetto della domanda di condanna della al Parte_1
pagamento della somma in essa accertata.
Tale statuizione rende assorbite le questioni poste in causa con gli altri motivi di gravame.
5. La riforma della sentenza impone un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, che vede integralmente soccombente l'appellante; pertanto, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della società nella misura che si liquida in Controparte_1
dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di
15 cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201 e 26.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che per entrambi i gradi si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Cremona n. 170/2021, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo
[...]
grado, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1701,00 per la fase decisoria, e per il presente grado in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
16 dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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