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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7380 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 47664/24 all'udienza del 24/6/025, mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Mazzeo pec Parte_1
, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv Gustavo Iandolo pec t giusta Email_2
procura notarile
RESISTENTE
CP_2
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/12/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro per ivi sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e per l'effetto annullare l'iscrizione al ruolo esattoriale e dichiarare l'inesistenza del credito, ordinare la cancellazione definitiva del ricorrente alla gestione commercianti con annullamento dei precedenti avvisi emessi sulla base dei contestati presupposti. Vittoria di spese. Assumeva che in data 12/11/24 era stato notificato l'avviso di addebito n 397 20240018752344000 relativo agli anni dal 1/2022 al 12/2023 per euro 4776,71 con cui l' CP_1 chiedeva il pagamento alla gestione commercianti dei contributi per l'attività prestata come guida turistica “vecchio regime”; che in data 31/12/2020 aveva chiuso la partita iva di guida turistica e da gennaio 2021 era andato in pensione con la cosiddetta “quota 100” e, pur in presenza di tale circostanza , l' non aveva mai chiuso la posizione relativa all'iscrizione CP_1 alla gestione commercianti e artigiani in contrasto col regime previdenziale relativo alla pensione quota 100 che presupponeva che non vi fossero attività lavorative in corso;
che in data 8/11/2021 chiedeva all' la cessazione e l' chiedeva la restituzione del titolo CP_1 CP_1 abilitante l'esercizio di guida turistica;
che il ricorrente rilevava non essere la professione di guida turistica ordinistica, per cui non necessitava di nessun titolo abilitante;
che l' CP_1 provvedeva a notificare un primo avviso di addebito per i contributi anni 2021/ 2022 per euro 4559,10; che inoltre, tramite il canale “comunica per il tramite della Camera di Commercio”, si chiedeva di chiudere la posizione, ma la Camera di Commercio rifiutava perché la ditta individuale era cessata d'ufficio, pertanto l non chiudeva la posizione aperta presso la CP_1 gestione artigiani e commercianti sul presupposto della mancata consegna di un titolo abilitante che non era previsto per le guide turistiche come emergeva dalla normativa di riferimento, tanto più che per poter svolgere l'attività di guida turistica non era prevista l'iscrizione in nessun albo professionale, ma soltanto l'iscrizione nell'apposito elenco regionale con il rilascio del tesserino che non poteva essere considerato titolo abilitante;
che dopo il periodo di blocco previsto dalla cosiddetta quota 100, da agosto 22 poteva lavorare legittimamente fino a un reddito annuo di 5000 senza partita iva;
che come previsto dalla circolare 12 del 2008 dell' , le guide turistiche potevano iscriversi alla gestione separata CP_1 se svolgevano una attività di lavoro autonomo occasionale, senza partita iva e superavano i 5000,00 euro di reddito l'anno, oppure se esercitavano detta attività in modo professionale, e cioè quindi con partita iva, mentre l'iscrizione alla gestione commercianti era riservata alle guide che esercitavano l'attività in modo imprenditoriale con necessaria apertura non solo della partita iva, ma anche dell' iscrizione nel registro delle imprese, pertanto la guida turistica che esercitava un' attività professionale poteva scegliere se aprire soltanto la partita iva e pagare i contributi alla gestione separata ,oppure iscriversi anche al registro delle imprese e pagare i contributi alla gestione commercianti;
che il ricorrente ,invece ,esercitando l'attività in modo occasionale e non superando i limiti di 5000,00 euro di reddito, avendo chiuso la partita iva, non doveva pagare alcuna contribuzione .
Concludeva come sopra. Si costituiva l' chiedendo il rigetto delle pretese attoree e affermando che il ricorrente era CP_1 tenuto al pagamento all' delle somme iscritte poiché aveva prodotto reddito e non pagato CP_1 alcuna contribuzione su di esso;
che l'ava opposto riguardava la quarta rata anno 2022 e le prime tre rate anno 2023 ; che i contributi erano legati all'attività svolta individualmente come guida turistica;
che il ricorrente, al momento della richiesta della chiusura della posizione assicurativa, dopo aver ricevuto la liquidazione della prestazione pensionistica, non aveva restituito il titolo amministrativo abilitante all'esercizio; che tale titolo amministrativo non era stato allegato all'atto introduttivo ed invece si allegava solo il nuovo tesserino rilasciato dalla Regione Lazio di validità decennale scadente il 30/7/2033 ; che tale ultimo assunto contrastava con quanto riferito dal ricorrente secondo cui il titolo abilitante conseguito a mezzo di esame pubblico era permanente;
che il ricorrente non avendo prodotto documentazione richiesta dall' la domanda di cessazione non aveva prodotto i suoi CP_1 effetti anche in presenza della chiusura della partita iva al 31/12/20 posto che nelle dichiarazioni redditi anni 2021,2022,2023 risultavano redditi percepiti;
che i contributi erano dovuti e, avendo mantenuto la licenza ed esercitando l'attività di guida turistica dopo il raggiungimento della pensione, non aveva versato alcun importo ai fini previdenziali né alla Gestione Commercianti né alla Gestione Separata. Chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno si costituiva per la società di cartolarizzazione e veniva dichiarata la CP_2 contumacia La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente occorre rilevare il difetto di legittimazione della non trattandosi CP_2 di crediti ceduti alla ma di avviso di addebito. CP_2
Si deve poi chiarire che è tardiva la domanda volta ad ottenere la nullità dell'ava per euro 4559,10 non impugnato nei termini dell'art 24 Dlgs 46/99 . Circa l'ava n 39720240018752344000 relativo alla 4° rata contributi anno 2022 e prime tre rate anno 2023 dovuti alla gestione commercianti , oggi opposto, l'opposizione è infondata. Il ricorrente era iscritto alla gestione in passato avendo partita iva e iscrizione nel registro imprese , attualmente con riferimento agli anni di cui all'ava, ha chiuso la partita iva , ma ha anche cessato la ditta individuale cancellandosi dal Registro Imprese, risultano però prodotti redditi nelle dichiarazioni reddituali in misura inferire a 5000,00 per gli anni di cui è causa non soggetti a contribuzione , per cui l' non avendo il ricorrente restituito il tesserino di CP_1 guida turistica ha ritenuto imputabile tali redditi all'attività di guida turistica con necessario conseguente versamento dei contributi fissi alla gestione commercianti Questi i fatti , da un punto di vista normativo la legge 662/96 modificando con l'art 1 c 203 l'art 29 L 160/75 ha esteso, a decorrere dall'01.01.1997, l'assicurazione IVS di cui alla legge n° 613/66 prevedendo :
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli” Sempre sotto il profilo normativo si osserva che il ricorrente è guida turistica vecchio regime cui si applicava la LR Lazio 50/85 fino all'entrata in vigore della L . (nazionale) 190/23 che ha previsto potere le guide vecchio regime continuare a lavorare secondo il vecchio regime fino al dicembre 2025. La legge regionale Lazio prevedeva un concorso per diventare guida turistica con rilascio di attestato, di una licenza ,l' iscrizione all'elenco regionale ed apposito tesserino , per cui il rinnovo del tesserino fino al 2033 unitamente ai redditi di cui alle dichiarazioni prodotte dall' , ha fatto ritenere all'istituto che il ricorrente continuasse CP_1 ad esercitare l'attività di guida turistica e che dovesse pagare i contributi alla gestione commercianti , non risultando né affermato né provato che il ricorrente si sia cancellato dagli elenchi Regionali ( art 21 LR 50/85 prevede di comunicare le variazioni e quindi anche la cancellazione ) nei quali è iscritto come guida. Ora ,nel caso in esame pur non essendovi prova che il ricorrente si sia cancellato dall'elenco regionale e pur non avendo restituito il tesserino cui era tenuto , dalla dichiarazione dei redditi relativi agli anni di cui alla pretesa ,risulta un reddito inferiore a euro 5.000,00 che ai sensi dell'art 54 bis Dl 50/17 è compatibile con l'esercizio dell'attività in modo occasionale , tanto più che il ricorrente non ha più partita iva e non è più iscritto nel registro delle imprese , per cui , in assenza di prova da fornire a carico dell' si può ritenere che non sussistono i CP_1 requisiti previsti dall' art 29 L 160/75 come modificato per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi l'ava deve essere annullato ed il ricorrente cancellato dalla gestione commercianti , salvo successiva possibilità di reiscrizione d'ufficio nei casi di redditi superiori ai 5000,00 euro, in assenza di cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco regionale e restituzione del tesserino . In odine alle spese data la mancata cancellazione dall'elenco non provata nel presente giudizio,, né la restituzione del tesserino che lascia presumere l'esercizio dell'attività di guida turistica si compensano le spese con l CP_1
Nulla sulle spese con la non costituita CP_2
PQM
Definitivamente pronuncaindo,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
accoglie in parte il ricorso e annulla l'avviso opposto e dispone la cancellazione dalla gestione commercianti del nome del ricorrente compensa le spese con l' CP_1 nulla sulle spese con la CP_2
Roma 24/6/25
Il giudice