Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DESIATO CHRISTIAN, Parte_1 il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA ROSARIA Controparte_1
LEMBO, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (concordato)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 il ricorrente esponeva che, con sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del 24.01.2024, le parti avevano concordato l'affido condiviso dei figli minori, (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), con collocamento prevalente presso il padre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre, nessun assegno di mantenimento a carico della resistente
l'abitazione della madre (in San Felice a Cancello), con la quale viveva stabilmente. Chiedeva pertanto l'affido condiviso dei figli minori, la collocazione prevalente di resso la madre, Per_1 la collocazione prevalente di presso di sé, la regolamentazione dei tempi di Per_2 permanenza dei figli minori con i genitori, mantenimento diretto e ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Con comparsa di risposta depositata in data 07/03/2025, la resistente esponeva che il ricorrente discuteva frequentemente con la figlia e si era verificato un episodio di Per_1 violenza. Rappresentava che il giorno 24/07/2024 il comando dei carabinieri di Maddaloni, a seguito dell'audizione della minore disponeva l'affido provvisorio di quest'ultima presso Per_1 la madre. Chiedeva pertanto l'affido condiviso dei figli minori, la collocazione prevalente di presso di sé, la collocazione prevalente di presso il padre, la regolamentazione Per_1 Per_2 dei tempi di permanenza dei figli con i genitori, mantenimento diretto e ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
All'udienza del 21/03/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
A. Affido condiviso - Collocazione prevalente.
- A CONFERMA DI QUANTO GIÀ PREVISTO NELLA SENT. S/24, i figli minori d sono Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso;
Stante, dunque, l'affido condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi minori.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- A MODIFICA DI QUANTO PREVISTO NELLA SENT. 5/24: La minore viene collocata Per_1 prevalentemente, con residenza anagrafica della stessa, presso l'abitazione della madre
, in San Felice A Cancello (CE), via Laurenza n. 68; per l'effetto il IG. Controparte_1 [...]
sin da ora esprime volontà e consenso a che la residenza della predetta figlia minore Parte_1 venga trasferita presso l'abitazione dove risiede la madre, IG.ra , in San Felice Controparte_1 a Cancello (CE), alla via Laurenza n. 68;
- A CONFERMA DI QUANTO GIÀ PREVISTO NELLA SENT. 5/24: Il minore rimane collocato Per_2 prevalentemente presso l'abitazione del padre , in Maddaloni (CE), via Roma n. Parte_1
173.
- A PARZIALE MODIFICA DI QUANTO PREVISTO NELLA SENT. S/24: Entrambi i genitori, IG.
[...]
e IG.ra , avranno la facoltà - ove lo ritengano opportuno- di trasferire Parte_1 Controparte_1 altrove la propria residenza e quella dei figli presso di loro collocati prevalentemente, purché ciò non limiti il reciproco e proprio diritto di visita. In caso di trasferimento della residenza il IG.
e la IG.ra saranno tenuti a darne reciproca notizia con Parte_1 Controparte_1 congruo preavviso.
B. Modalità di visita e frequentazione da parte del genitore non collocatario.
A PARZIALE MODIFICA DI QUANTO PREVISTO NELLA SENT. S/24: Nel rispetto delle volontà precipue dei minori ed , il IG. e la IG.ra , Per_1 Per_2 Parte_1 Controparte_1 compatibilmente con i propri, rispettivi ed eventuali impegni di lavoro, avranno la facoltà di tenere con sé i figli non collocati presso di loro, quindi, rispettivamente, d , almeno Per_1 Per_2
3 giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00. I medesimi genitori non collocatari, sempre nel rispetto delle volontà dei figli minori, potranno, altresì, tenere con sé ed a Per_1 Per_2 weekend alternati, ovvero dalle ore 12:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, che, pertanto, potranno pernottare dai genitori presso cui non vivono, alternativamente, una settimana si ed una no. In ogni caso, l'alternanza dovrà essere effettuata in maniera tale che venga assicurata, garantita e rispettata la contemporanea presenza di entrambi i minori presso il genitore;
tanto al fine di far stare insieme e d assicurare il mantenimento dei rapporti tra i medesimi Per_2 Per_1 due fratelli. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli;
In ogni caso, entrambi i genitori, e , dovranno attenersi scrupolosamente alle Parte_1 Controparte_1 indicazioni e prescrizioni inerenti gli alimenti, i medicinali da somministrare ed i controlli da sottoporre alla minore stante la patologia diabetica alla quale essa è affetta;
Per_1 la madre, IG.ra , accompagnerà, previo accordo con l'altro genitore, tre giorni Controparte_1 alla settimana il figlio a scuola, prelevandolo presso la casa del padre ed il padre Per_2 provvederà ad andarlo a prendere all'uscita da scuola;
C. Festività.
A PARZIALE MODIFICA DI QUANTO PREVISTO NELLA SENT. 5/24: Per quanto concerne le festività natalizie, nel rispetto delle volontà dei minori ed , entrambi i genitori, Per_1 Per_2 IGg.ri e , avranno la facoltà di trascorrerle con i propri due figli con il Parte_1 CP_1 criterio di alternanza negli anni e precisamente: a partire dall'anno in corso i minori trascorreranno il giorno 25 di Natale con la madre dalle ore 10:00, alle ore 19:00 e il 26 di Santo
Stefano con il padre - ed il 31 con il padre e 1 gennaio/25 con la madre dalle ore 11:00 alle orer
19:00; - Relativamente alle vacanze pasquali, anche per tale festività si eseguirà il criterio dell'alternanza precisamente a partire dalla festività del 2025 i minori trascorreranno la domenica di Pasqua con il padre (dalle ore 10,00 alle ore 20,00 ed il Lunedi in Albis con la madre, con inversione negli successivi) - In ordine alle vacanze estive, i genitori, IGg.ri
[...]
, avranno la facoltà di trascorrere con entrambi i figli almeno 15 (quindici) Parte_2 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra di loro, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive eIGenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i tigli.
Qualora i genitori decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovranno darne reciproca notizia con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
D. Mantenimento.
A PARZIALE, MODIFICA DI QUANTO PREVISTO NELLA SENT. S/24: Alcun mantenimento per i figli minori e viene previsto a carico dei genitori non collocatari, in considerazione del Per_2 Per_1 fatto che sia il padre, IG. , che la madre, IG.ra , sono collocatari Parte_1 Controparte_1
l'uno di e l'altra di provvedendo in via principale alle loro necessità quotidiane;
Per_2 Per_1
E. Spese straordinarie.
A PARZIALE MODIFICA DI QUANTO PREVISTO NELLA SENT. S/24: Le spese straordinarie, sanitarie, di istruzione, sportive e di svago sostenute per i due figli minori dovranno essere poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, con pari facoltà degli stessi di anticiparle interamente e richiedere all'altro il rimborso della metà di esse spettanti, previa documentazione giustificativa. In particolare, il genitore non collocatario di uno dei due figli minori dovrà rimborsare al genitore collocatario dello stesso/a il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del medesimo/a figlio/a, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, con la precisazione che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Tale preventivo accordo sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: - Spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso, compresi anche i tickets del SSN;
- Spese scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse inerenti l'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche c/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia dei minorenni (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternativo gratuite;
F. A PARZIALE MODIFICA DI QUANTO PREVISTO NELLA SENT. 5/24: 1l genitore non collocatario rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con il genitore collocatario e/o non saranno economicamente indipendenti;
G. A CONFERMA DI QUANTO GIÀ PREVISTO NELLA SENT. 5/24: I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, nonchè a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
H. A CONFERMA DI QUANTO GIÀ PREVISTO NELLA SENT. 5/24: Le parti dovranno prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carta d'identità valida per l'espatrio, consentendo altresi che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, , definitivamente pronunciando sulla modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede :
recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.03.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio