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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel./est. dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14189/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILIONE Parte_1 C.F._1
CRISTINA elettivamente domiciliato in CORSO UNIONE SOVIETICA, 85 10128 TORINO presso il difensore avv. MILIONE CRISTINA
RICORRENTE contro
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 18/3/2025 - memoria del 22.01.2025: dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
di dichiarare l'affidamento esclusivo rafforzato Parte_1 CP_2
della IA minore alla madre con collocamento presso la Persona_1 Parte_1 stessa;
di ordinare al sig. di contribuire al mantenimento della IA nella misura di €. 300,00 o CP_1
pagina 1 di 7 veriore importo indicato dal Giudice;
di emettere i provvedimenti utili alla miglior tutela di – Per_1
previo ascolto della madre – e, in ogni caso, disporre le dimissioni della madre, unitamente alla IA, dal gruppo appartamento di Via Quintino Sella n. 79, previo reperimento di una soluzione abitativa autonoma per le stesse o, in difetto, confermare detta soluzione di semi indipendenza;
nonché, alla luce delle assenze o comunque delle sporadiche presenze paterne agli appuntamenti in luogo neutro con la IA, la ricorrente chiede al Tribunale, nell'interesse di e previo ascolto del Servizio Sociale, Per_1 di di valutare l'interruzione di detti incontri. CP_3
Per il Pubblico Ministero: Accogliersi la domanda proposta.
Collegio delli 2/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Monte San Biagio (LT) in data 26.11.2011, atto n. 8, P.I.
Dall'unione degli sposi in data 13.07.2012 a Latina nasceva . Persona_1
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti a questo Giudice, in data 12.02.2025 udienza fissata per la comparizione personale delle parti, la parte resistente non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione. Il Giudice pertanto dichiarava la contumacia della parte resistente e rinviava all'udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che non vi fossero provvedimenti urgenti da assumere ex art. 473 bis 22 c.p.c.
All'udienza del 18.03.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Preliminarmente, si dà atto che la mancata audizione della minore , ultra- Persona_1
dodicenne, perché irrilevante e superflua alla luce della documentazione in atti.
§ - La domanda di separazione
La domanda di separazione appare ammissibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
pagina 2 di 7 È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, non risultano più legati da una relazione affettiva né tantomeno coabitano nella stessa abitazione da ormai diversi anni. Dalle domande formulate dalla parte ricorrente, nonché dal conseguente disinteresse dimostrato dalla parte resistente nei confronti della moglie e della IA, tanto più non costituendosi nella presente procedura, si evince che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, rendendosi pertanto impossibile la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
§-L'affidamento della IA minore
Circa l'affidamento della IA minore, occorre preliminarmente richiamare il provvedimento del
16.01.2024 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sulla minore divenuto definitivo non essendo stato Per_1 Per_1
impugnato dallo stesso.
Alla luce di quanto appena esposto e dai comportamenti del sig. appare fondata la richiesta Per_1 della ricorrente di affidamento esclusivo c.d. rafforzato a sé della minore ai sensi dell'art. 337-quater, comma 1, c.c.
Come noto, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solamente allorquando la sua applicazione risulti pregiudizievole per il superiore interesse del minore, considerato nel soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nonché della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Nel caso di specie, si ravvisa che il resistente non ha dimostrato di disporre una adeguata capacità genitoriale, laddove non ha mostrato interesse verso la IA, omettendo in più occasioni di presenziare agli incontri padre–IA disposti successivamente al citato provvedimento del Tribunale per i
Minorenni.
Si legge nella relazione del 06.03.2025 dei Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi che circa quanto appena esposto: «gli incontri non sono mai regolari, il primo si è svolto in data 23/08/23, successivamente il signor comunicava l'impossibilità di presenziare il mese successivo, in quanto CP_1
sarebbe dovuto partire per la Nigeria. Il secondo incontro si è svolto nel mese di dicembre 2023, della durata di pochi minuti in quanto il signor si è presentato all'appuntamento con oltre un'ora di CP_1
ritardo. Tale andamento è stato riproposto negli incontri successivi, difatti il signor ha CP_1
incontrato la IA ad aprile e il 14 giugno 2024, in quella sede annunciava a di doversi Per_1
assentare fino al mese di settembre, per risolvere questioni riguardanti i suoi documenti. In seguito, il signor non ha più dato notizie di sè, fino al mese di novembre, quando ha telefonato prima CP_1
pagina 3 di 7 l'educatrice del luogo neutro ed in seguito alla scrivente, per chiedere di incontrare la IA. Non è stato quindi possibile una ripresa degli incontri, in quanto, il padre nulla ha problematizzato rispetto alla sua prolungata assenza, ne è stato in grado di offrire garanzie circa la tenuta e la costanza delle visite con la IA. Nel contatto avvenuto con la scrivente, il padre non ha chiesto alcuna informazione di né si è posto nessun interrogativo relativamente alla sua condotta e dell'impatto emotivo Per_1
sulla ragazzina». In definitiva, se almeno inizialmente gli incontri sono avvenuti in modo discontinuo e frammentato, questi successivamente si sono concretizzati in un solo incontro avvenuto nel giugno u.s., mentre nei mesi successivi il signor non ha più dato notizie di un suo ritorno a Torino per Per_1
proseguire gli incontri in luogo neutro con la IA Per_1
Allo stesso modo, è stata la stessa parte ricorrente negli atti introduttivi del giudizio e nelle successive memorie ad indicare che il resistente è sempre partito per lunghi viaggi, omettendo di comunicare alla moglie le date di partenza, di ritorno e i luoghi di destinazione, assentandosi frequentemente dal nucleo familiare.
Non vi sono elementi per ravvisare criticità in capo alla ricorrente nello svolgimento della funzione genitoriale. La relazione di aggiornamento relativa al nucleo familiare del Persona_2
06.03.2025 redatta dalla coordinatrice del gruppo appartamento nel quale queste vivono descrive che la sig.ra «dopo anni di permanenza in strutture di accoglienza, ha dimostrato di essersi Pt_1
impegnata per una autonomia lavorativa completa. Il lavoro come collaboratrice domestica presso una famiglia di anziani, pur con qualche difficoltà organizzativa, prosegue regolarmente con contratto
a tempo indeterminato e con orario diurno che si concilia con gli orari di sua IA», apparendo allo stesso tempo in grado di sapere fare fronte alle sue spese. «La signora e la IA sono molto Pt_1
unite e si evince che per la signora la nascita di questa bambina ha indirizzato tutta la sua vita, ogni pensiero è rivolto a lei, verbalizza che in ogni suo desiderio cerca di non farle vivere il disagio di abitare in una struttura (…)». (.)
In definitiva, tale disinteresse verso la IA da parte del sig. rischia di essere fortemente Per_1
pregiudizievole per la minore. In forza di tali elementi sussistono, pertanto, i presupposti per attribuire l'affido esclusivo c.d. rafforzato della minore in capo alla madre, con collocamento presso la stessa.
§-La collocazione della sig.ra e della IA e gli incontri padre–IA Pt_1
In merito alla collocazione della sig.ra e della minore queste si trovano ancora Pt_1 Per_1
attualmente nel gruppo appartamento in condizione di semi autonomia situato in Via Quintino Sella n.
79, dal 19.06.2023.
pagina 4 di 7 Nella memoria del 22.01.2025 la ricorrente esponeva che da quando si trova in struttura ha reperito un'occupazione stabile presso una famiglia torinese e dispone di uno stipendio di circa € 1.200,00 al mese che le consentirebbe di provvedere autonomamente a lei e a La stessa vorrebbe, Per_1 soprattutto nell'interesse della IA, rendersi autonoma e trovare un piccolo appartamento per lei e per che consenta ad entrambe di avere degli spazi privati. Chiedeva così di disporre la Per_1
dimissione dal gruppo appartamento, previo reperimento di altra soluzione abitativa per lei e per la IA, come confermato anche nell'udienza del 18.03.2025.
Secondo questo Tribunale, anche alla luce delle Relazioni dei Servizi, non appaiono ragioni ostative per la richiesta di dismissione dal gruppo appartamento. Dopo anni trascorsi in strutture educative, appare condivisibile la necessità di una sperimentazione del nucleo familiare in autonomia completa. Si dispone pertanto la dimissione dal gruppo appartamento nel quale la ricorrente con la IA minore attualmente si trova, previo reperimento di altra soluzione abitativa per lei e per la IA, secondo tempi e modalità che saranno ritenute adeguate rispetto al superiore interesse della IA.
Allo stesso modo questo Giudice, confermando la collocazione prevalente della minore presso la madre, invita quest'ultima alla prosecuzione della presa in carico del servizio di NPI per sostenere ed accompagnare la minore in fase pre-adolescenziale, la continuazione del sostegno ed il monitoraggio da parte del Servizio sociale e la prosecuzione del percorso di al centro diurno ”, Per_1 Per_3
visti i positivi risultati riportati dalle Relazioni dei Servizi.
Da ultimo, in merito agli incontri padre–IA, tenuto conto che le continue assenze del sig. ai Per_1
predetti incontri e dalle Relazioni dei Servizi – le quali attestano il disinteressamento del padre verso la IA, la superficialità e il mancato approfondimento del rapporto tra padre e IA maturato anche negli sporadici incontri intervenuti, nonché la preoccupazione per la crescita di che mostra Per_1
aspetti di immaturità e fragilità – appare ammissibile la richiesta di interrompere gli incontri in luogo neutro.
Si dispone, altresì, che riprenda la relazione padre-IA, solo ove il padre dimostri la seria volontà di voler riprendere gli incontri, previa attenta valutazione da parte dei Servizi sociosanitari ed in luogo neutro, tenuto altresì conto della volontà della IA.
§- Il contributo al mantenimento
Quanto al contributo al mantenimento della minore, dagli atti di causa risulta che la ricorrente non è a conoscenza delle vicende relative alla vita privata del sig. anche se la stessa riporta che in Per_1 occasione dell'udienza del 15.11.2023 dinnanzi al Tribunale per i Minorenni il sig. ha Per_1
dichiarato di lavorare per una ditta di pannelli solari e di avere diverse proprietà in Nigeria. Alla luce di quanto esposto, stante il fatto che il sig. non ha mai provveduto al mantenimento della IA, la Per_1
pagina 5 di 7 ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare il resistente al versamento della somma di € 300,00 o del veriore importo ritenuto congruo in favore della IA Per_1
In seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. in data 07.02.2025 la parte ricorrente depositava estratto del conto corrente postale con giacenza media 2022 e 2023.
In forza di tali complessivi elementi – tenuto altresì conto che l'onere di mantenimento diretto della minore grava esclusivamente sulla madre, tenuto conto delle spese che la stessa ricorrente sostiene nell'interesse della IA – si ritiene di quantificare in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento della minore a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, che saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Alla luce dell'attuale situazione, si ritiene che debba essere confermata la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociosanitari già incaricati, finché necessario nell'interesse della prole.
§ - Spese processuali
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
preso atto che con decreto cron. 598/2024 del 22/1/2024 del Tm è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nei confronti della IA , CP_1 Persona_1
così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA la IA minore in via esclusiva e rafforzata alla madre, Persona_1
demandando alla medesima altresì tutte le decisioni di maggior interesse per il minore (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, attività sportive, ecc.), con collocamento presso la stessa.
DISPONE la dimissione dal gruppo appartamento nel quale la ricorrente con la IA minore attualmente si trova, previo reperimento di altra soluzione abitativa per lei e per la IA, secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi che monitorano il nucleo;
DISPONE l'interruzione degli incontri in luogo neutro tra padre e IA precedentemente previsti, disponendo fin da ora che la relazione padre-IA possa riprendere solo ove il padre dimostri la seria volontà di voler riprendere gli incontri, previa attenta valutazione da parte dei Servizi sociosanitari ed in luogo neutro, tenuto altresì conto della volontà della IA.
pagina 6 di 7 DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_4 Pt_1
somma di € 300,00 mensili, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento della IA oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
Conferma la presa in carico del nucleo finché necessario nell'interesse della prole.
CONDANNA altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.905 (di cui € 850,5 per fase studio, € 602 per fase introduttiva ed € 1452,5 per fase decisionale), oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 2 maggio 2025.
Il Presidente Rel.-Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel./est. dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14189/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILIONE Parte_1 C.F._1
CRISTINA elettivamente domiciliato in CORSO UNIONE SOVIETICA, 85 10128 TORINO presso il difensore avv. MILIONE CRISTINA
RICORRENTE contro
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 18/3/2025 - memoria del 22.01.2025: dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
di dichiarare l'affidamento esclusivo rafforzato Parte_1 CP_2
della IA minore alla madre con collocamento presso la Persona_1 Parte_1 stessa;
di ordinare al sig. di contribuire al mantenimento della IA nella misura di €. 300,00 o CP_1
pagina 1 di 7 veriore importo indicato dal Giudice;
di emettere i provvedimenti utili alla miglior tutela di – Per_1
previo ascolto della madre – e, in ogni caso, disporre le dimissioni della madre, unitamente alla IA, dal gruppo appartamento di Via Quintino Sella n. 79, previo reperimento di una soluzione abitativa autonoma per le stesse o, in difetto, confermare detta soluzione di semi indipendenza;
nonché, alla luce delle assenze o comunque delle sporadiche presenze paterne agli appuntamenti in luogo neutro con la IA, la ricorrente chiede al Tribunale, nell'interesse di e previo ascolto del Servizio Sociale, Per_1 di di valutare l'interruzione di detti incontri. CP_3
Per il Pubblico Ministero: Accogliersi la domanda proposta.
Collegio delli 2/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Monte San Biagio (LT) in data 26.11.2011, atto n. 8, P.I.
Dall'unione degli sposi in data 13.07.2012 a Latina nasceva . Persona_1
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti a questo Giudice, in data 12.02.2025 udienza fissata per la comparizione personale delle parti, la parte resistente non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione. Il Giudice pertanto dichiarava la contumacia della parte resistente e rinviava all'udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che non vi fossero provvedimenti urgenti da assumere ex art. 473 bis 22 c.p.c.
All'udienza del 18.03.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Preliminarmente, si dà atto che la mancata audizione della minore , ultra- Persona_1
dodicenne, perché irrilevante e superflua alla luce della documentazione in atti.
§ - La domanda di separazione
La domanda di separazione appare ammissibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
pagina 2 di 7 È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, non risultano più legati da una relazione affettiva né tantomeno coabitano nella stessa abitazione da ormai diversi anni. Dalle domande formulate dalla parte ricorrente, nonché dal conseguente disinteresse dimostrato dalla parte resistente nei confronti della moglie e della IA, tanto più non costituendosi nella presente procedura, si evince che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, rendendosi pertanto impossibile la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
§-L'affidamento della IA minore
Circa l'affidamento della IA minore, occorre preliminarmente richiamare il provvedimento del
16.01.2024 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sulla minore divenuto definitivo non essendo stato Per_1 Per_1
impugnato dallo stesso.
Alla luce di quanto appena esposto e dai comportamenti del sig. appare fondata la richiesta Per_1 della ricorrente di affidamento esclusivo c.d. rafforzato a sé della minore ai sensi dell'art. 337-quater, comma 1, c.c.
Come noto, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solamente allorquando la sua applicazione risulti pregiudizievole per il superiore interesse del minore, considerato nel soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nonché della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Nel caso di specie, si ravvisa che il resistente non ha dimostrato di disporre una adeguata capacità genitoriale, laddove non ha mostrato interesse verso la IA, omettendo in più occasioni di presenziare agli incontri padre–IA disposti successivamente al citato provvedimento del Tribunale per i
Minorenni.
Si legge nella relazione del 06.03.2025 dei Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi che circa quanto appena esposto: «gli incontri non sono mai regolari, il primo si è svolto in data 23/08/23, successivamente il signor comunicava l'impossibilità di presenziare il mese successivo, in quanto CP_1
sarebbe dovuto partire per la Nigeria. Il secondo incontro si è svolto nel mese di dicembre 2023, della durata di pochi minuti in quanto il signor si è presentato all'appuntamento con oltre un'ora di CP_1
ritardo. Tale andamento è stato riproposto negli incontri successivi, difatti il signor ha CP_1
incontrato la IA ad aprile e il 14 giugno 2024, in quella sede annunciava a di doversi Per_1
assentare fino al mese di settembre, per risolvere questioni riguardanti i suoi documenti. In seguito, il signor non ha più dato notizie di sè, fino al mese di novembre, quando ha telefonato prima CP_1
pagina 3 di 7 l'educatrice del luogo neutro ed in seguito alla scrivente, per chiedere di incontrare la IA. Non è stato quindi possibile una ripresa degli incontri, in quanto, il padre nulla ha problematizzato rispetto alla sua prolungata assenza, ne è stato in grado di offrire garanzie circa la tenuta e la costanza delle visite con la IA. Nel contatto avvenuto con la scrivente, il padre non ha chiesto alcuna informazione di né si è posto nessun interrogativo relativamente alla sua condotta e dell'impatto emotivo Per_1
sulla ragazzina». In definitiva, se almeno inizialmente gli incontri sono avvenuti in modo discontinuo e frammentato, questi successivamente si sono concretizzati in un solo incontro avvenuto nel giugno u.s., mentre nei mesi successivi il signor non ha più dato notizie di un suo ritorno a Torino per Per_1
proseguire gli incontri in luogo neutro con la IA Per_1
Allo stesso modo, è stata la stessa parte ricorrente negli atti introduttivi del giudizio e nelle successive memorie ad indicare che il resistente è sempre partito per lunghi viaggi, omettendo di comunicare alla moglie le date di partenza, di ritorno e i luoghi di destinazione, assentandosi frequentemente dal nucleo familiare.
Non vi sono elementi per ravvisare criticità in capo alla ricorrente nello svolgimento della funzione genitoriale. La relazione di aggiornamento relativa al nucleo familiare del Persona_2
06.03.2025 redatta dalla coordinatrice del gruppo appartamento nel quale queste vivono descrive che la sig.ra «dopo anni di permanenza in strutture di accoglienza, ha dimostrato di essersi Pt_1
impegnata per una autonomia lavorativa completa. Il lavoro come collaboratrice domestica presso una famiglia di anziani, pur con qualche difficoltà organizzativa, prosegue regolarmente con contratto
a tempo indeterminato e con orario diurno che si concilia con gli orari di sua IA», apparendo allo stesso tempo in grado di sapere fare fronte alle sue spese. «La signora e la IA sono molto Pt_1
unite e si evince che per la signora la nascita di questa bambina ha indirizzato tutta la sua vita, ogni pensiero è rivolto a lei, verbalizza che in ogni suo desiderio cerca di non farle vivere il disagio di abitare in una struttura (…)». (.)
In definitiva, tale disinteresse verso la IA da parte del sig. rischia di essere fortemente Per_1
pregiudizievole per la minore. In forza di tali elementi sussistono, pertanto, i presupposti per attribuire l'affido esclusivo c.d. rafforzato della minore in capo alla madre, con collocamento presso la stessa.
§-La collocazione della sig.ra e della IA e gli incontri padre–IA Pt_1
In merito alla collocazione della sig.ra e della minore queste si trovano ancora Pt_1 Per_1
attualmente nel gruppo appartamento in condizione di semi autonomia situato in Via Quintino Sella n.
79, dal 19.06.2023.
pagina 4 di 7 Nella memoria del 22.01.2025 la ricorrente esponeva che da quando si trova in struttura ha reperito un'occupazione stabile presso una famiglia torinese e dispone di uno stipendio di circa € 1.200,00 al mese che le consentirebbe di provvedere autonomamente a lei e a La stessa vorrebbe, Per_1 soprattutto nell'interesse della IA, rendersi autonoma e trovare un piccolo appartamento per lei e per che consenta ad entrambe di avere degli spazi privati. Chiedeva così di disporre la Per_1
dimissione dal gruppo appartamento, previo reperimento di altra soluzione abitativa per lei e per la IA, come confermato anche nell'udienza del 18.03.2025.
Secondo questo Tribunale, anche alla luce delle Relazioni dei Servizi, non appaiono ragioni ostative per la richiesta di dismissione dal gruppo appartamento. Dopo anni trascorsi in strutture educative, appare condivisibile la necessità di una sperimentazione del nucleo familiare in autonomia completa. Si dispone pertanto la dimissione dal gruppo appartamento nel quale la ricorrente con la IA minore attualmente si trova, previo reperimento di altra soluzione abitativa per lei e per la IA, secondo tempi e modalità che saranno ritenute adeguate rispetto al superiore interesse della IA.
Allo stesso modo questo Giudice, confermando la collocazione prevalente della minore presso la madre, invita quest'ultima alla prosecuzione della presa in carico del servizio di NPI per sostenere ed accompagnare la minore in fase pre-adolescenziale, la continuazione del sostegno ed il monitoraggio da parte del Servizio sociale e la prosecuzione del percorso di al centro diurno ”, Per_1 Per_3
visti i positivi risultati riportati dalle Relazioni dei Servizi.
Da ultimo, in merito agli incontri padre–IA, tenuto conto che le continue assenze del sig. ai Per_1
predetti incontri e dalle Relazioni dei Servizi – le quali attestano il disinteressamento del padre verso la IA, la superficialità e il mancato approfondimento del rapporto tra padre e IA maturato anche negli sporadici incontri intervenuti, nonché la preoccupazione per la crescita di che mostra Per_1
aspetti di immaturità e fragilità – appare ammissibile la richiesta di interrompere gli incontri in luogo neutro.
Si dispone, altresì, che riprenda la relazione padre-IA, solo ove il padre dimostri la seria volontà di voler riprendere gli incontri, previa attenta valutazione da parte dei Servizi sociosanitari ed in luogo neutro, tenuto altresì conto della volontà della IA.
§- Il contributo al mantenimento
Quanto al contributo al mantenimento della minore, dagli atti di causa risulta che la ricorrente non è a conoscenza delle vicende relative alla vita privata del sig. anche se la stessa riporta che in Per_1 occasione dell'udienza del 15.11.2023 dinnanzi al Tribunale per i Minorenni il sig. ha Per_1
dichiarato di lavorare per una ditta di pannelli solari e di avere diverse proprietà in Nigeria. Alla luce di quanto esposto, stante il fatto che il sig. non ha mai provveduto al mantenimento della IA, la Per_1
pagina 5 di 7 ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare il resistente al versamento della somma di € 300,00 o del veriore importo ritenuto congruo in favore della IA Per_1
In seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. in data 07.02.2025 la parte ricorrente depositava estratto del conto corrente postale con giacenza media 2022 e 2023.
In forza di tali complessivi elementi – tenuto altresì conto che l'onere di mantenimento diretto della minore grava esclusivamente sulla madre, tenuto conto delle spese che la stessa ricorrente sostiene nell'interesse della IA – si ritiene di quantificare in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento della minore a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, che saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Alla luce dell'attuale situazione, si ritiene che debba essere confermata la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociosanitari già incaricati, finché necessario nell'interesse della prole.
§ - Spese processuali
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
preso atto che con decreto cron. 598/2024 del 22/1/2024 del Tm è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nei confronti della IA , CP_1 Persona_1
così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA la IA minore in via esclusiva e rafforzata alla madre, Persona_1
demandando alla medesima altresì tutte le decisioni di maggior interesse per il minore (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, attività sportive, ecc.), con collocamento presso la stessa.
DISPONE la dimissione dal gruppo appartamento nel quale la ricorrente con la IA minore attualmente si trova, previo reperimento di altra soluzione abitativa per lei e per la IA, secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi che monitorano il nucleo;
DISPONE l'interruzione degli incontri in luogo neutro tra padre e IA precedentemente previsti, disponendo fin da ora che la relazione padre-IA possa riprendere solo ove il padre dimostri la seria volontà di voler riprendere gli incontri, previa attenta valutazione da parte dei Servizi sociosanitari ed in luogo neutro, tenuto altresì conto della volontà della IA.
pagina 6 di 7 DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_4 Pt_1
somma di € 300,00 mensili, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento della IA oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
Conferma la presa in carico del nucleo finché necessario nell'interesse della prole.
CONDANNA altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.905 (di cui € 850,5 per fase studio, € 602 per fase introduttiva ed € 1452,5 per fase decisionale), oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 2 maggio 2025.
Il Presidente Rel.-Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
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