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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2871/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GURIOLI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Milano, via Restelli n. 5, presso il difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Rag. Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento del danno in conseguenza degli errori ed omissioni, commessi da quest'ultima, nell'espletamento dell'incarico professionale affidatole. pagina 1 di 4 La convenuta non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace.
Dai documenti acquisiti agli atti (dichiarazione dei redditi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, cartella di pagamento ruolo n. 251678/24, relativo all'anno 2020, ruolo n. 250347/2025, relativo all'anno 2021,
accertamento 2023, corrispondenza intercorsa fra le parti) è emerso quanto segue.
Nel mese di Giugno 2016, le parti hanno concluso un contratto, in forza del quale la Rag. si è CP_1
obbligata a svolgere, in favore del ricorrente, l'attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale.
In data 4.04.2024, al ricorrente è stata notificata una cartella di pagamento per l'importo di €
20.623,52, conseguente alla mancata corresponsione delle imposte sostitutive (Irpef, in regime forfettario) per gli anni 2019 e 2020, di cui € 6.031, 52, a titolo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha chiesto, alla Rag. chiarimenti in merito ma quest'ultima si è resa di fatto non CP_1
disponibile.
Successivamente, in data 1.03.2025, il ricorrente ha ricevuto la notificazione della cartella di pagamento relativa all'anno 2021, per l'importo di € 673,71, di cui € 197,71, per interessi.
In relazione all'anno 2022, il ricorrente ha ricevuto un avviso bonario di pagamento, per €
10.347,36, di cui € 1.088,36, a titolo di sanzioni ed interessi.
La resistente non ha fornito riscontro alle numerose comunicazioni inviatele dal ricorrente.
Con riguardo al comportamento processuale tenuto dalla resistente, si osserva che si ritiene condivisibile l'orientamento della Giurisprudenza, secondo cui, la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2).”
(In tal senso vedasi Cass. 29.03.2007, n. 7739; Cass.20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre:
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”.
pagina 2 di 4 In altre parole, la scelta processuale, non collaborativa, assunta dalla convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla resistente e,
quindi, la contumacia della convenuta costituisce un elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dal predetto (Trib. Pavia, 2015, n. 1995).
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato che la Rag. ha svolto, con negligenza, l'attività CP_1
professionale, oggetto del contratto concluso fra le parti e che, per l'effetto, le omissioni, riferibili alla predetta, gli hanno determinato un pregiudizio di carattere economico.
Accertato, per l'effetto, l'inadempimento di parte resistente e la sua responsabilità, in relazione ai danni subiti dal ricorrente, deve essere accolta la domanda avanzata da quest'ultimo, volta alla condanna della Rag. al risarcimento del predetto danno. CP_1
Il pregiudizio subito dal ricorrente deve essere quantificato nell'importo, complessivo, pari ad €
7.317, 59, corrispondente alla somma dovuta all'Agenzia delle Entrate, per sanzioni ed interessi.
Non può essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, volta alla condanna della resistente alla restituzione di quanto da ella percepito, a titolo di compenso, in quanto il ricorrente stesso non ha provato di avere effettuato tali pagamenti.
Stante quanto sopra, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente,
dell'importo di € 7.317,59, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la Rag. al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
pari ad € 7.317,59, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
pagina 3 di 4 - condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2871/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GURIOLI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Milano, via Restelli n. 5, presso il difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Rag. Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento del danno in conseguenza degli errori ed omissioni, commessi da quest'ultima, nell'espletamento dell'incarico professionale affidatole. pagina 1 di 4 La convenuta non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace.
Dai documenti acquisiti agli atti (dichiarazione dei redditi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, cartella di pagamento ruolo n. 251678/24, relativo all'anno 2020, ruolo n. 250347/2025, relativo all'anno 2021,
accertamento 2023, corrispondenza intercorsa fra le parti) è emerso quanto segue.
Nel mese di Giugno 2016, le parti hanno concluso un contratto, in forza del quale la Rag. si è CP_1
obbligata a svolgere, in favore del ricorrente, l'attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale.
In data 4.04.2024, al ricorrente è stata notificata una cartella di pagamento per l'importo di €
20.623,52, conseguente alla mancata corresponsione delle imposte sostitutive (Irpef, in regime forfettario) per gli anni 2019 e 2020, di cui € 6.031, 52, a titolo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha chiesto, alla Rag. chiarimenti in merito ma quest'ultima si è resa di fatto non CP_1
disponibile.
Successivamente, in data 1.03.2025, il ricorrente ha ricevuto la notificazione della cartella di pagamento relativa all'anno 2021, per l'importo di € 673,71, di cui € 197,71, per interessi.
In relazione all'anno 2022, il ricorrente ha ricevuto un avviso bonario di pagamento, per €
10.347,36, di cui € 1.088,36, a titolo di sanzioni ed interessi.
La resistente non ha fornito riscontro alle numerose comunicazioni inviatele dal ricorrente.
Con riguardo al comportamento processuale tenuto dalla resistente, si osserva che si ritiene condivisibile l'orientamento della Giurisprudenza, secondo cui, la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2).”
(In tal senso vedasi Cass. 29.03.2007, n. 7739; Cass.20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre:
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”.
pagina 2 di 4 In altre parole, la scelta processuale, non collaborativa, assunta dalla convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla resistente e,
quindi, la contumacia della convenuta costituisce un elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dal predetto (Trib. Pavia, 2015, n. 1995).
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato che la Rag. ha svolto, con negligenza, l'attività CP_1
professionale, oggetto del contratto concluso fra le parti e che, per l'effetto, le omissioni, riferibili alla predetta, gli hanno determinato un pregiudizio di carattere economico.
Accertato, per l'effetto, l'inadempimento di parte resistente e la sua responsabilità, in relazione ai danni subiti dal ricorrente, deve essere accolta la domanda avanzata da quest'ultimo, volta alla condanna della Rag. al risarcimento del predetto danno. CP_1
Il pregiudizio subito dal ricorrente deve essere quantificato nell'importo, complessivo, pari ad €
7.317, 59, corrispondente alla somma dovuta all'Agenzia delle Entrate, per sanzioni ed interessi.
Non può essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, volta alla condanna della resistente alla restituzione di quanto da ella percepito, a titolo di compenso, in quanto il ricorrente stesso non ha provato di avere effettuato tali pagamenti.
Stante quanto sopra, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente,
dell'importo di € 7.317,59, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la Rag. al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
pari ad € 7.317,59, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
pagina 3 di 4 - condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4